Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2021
Ripartizione, termini, modalita' di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attvita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», in particolare l'art. 1, comma 196, il quale stabilisce che «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattivita' per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attivita' economiche, nel rispetto della complementarita' con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 200, della citata legge n. 178 del 2020, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di curo per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione 2021-2027»;
Visti, per quel che concerne l'ambito di applicazione della misura di cui al predetto art. 1, comma 200, della legge n. 178 del 2020, l'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale» nella parte in cui prevede che i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici che «promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale, tra l'altro, e' stato nominato Ministro senza portafoglio, l'on. Maria Rosaria Carfagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro Maria Rosaria Carfagna e' stato conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 recante la delega di funzioni al Ministro Maria Rosaria Carfagna, tra le quali quelle di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «fondo»: il fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) «consorzio industriale»: ciascun consorzio industriale ricadente nei territori di cui all'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 
Art. 2

Finalita'

1. In attuazione dell'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il riparto delle risorse tra i consorzi industriali, a valere sul fondo per la realizzazione di interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonche' i termini, le modalita' di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, la loro verifica ed eventuale redistribuzione.
 
Art. 3

Ripartizione del Fondo

1. Le risorse del fondo pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023, sono ripartite in pari misura tra i consorzi industriali di seguito indicati:
Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale;
Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino;
Consorzio per io sviluppo industriale Roma-Latina;
Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind;
Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone;
Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti.
 
Art. 4

Attivita' agevolatili

1. Le risorse del fondo, come indicate e ripartite all'art. 3, sono destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi gia' esistenti, ovvero per l'insediamento di nuove unita' produttive.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 devono ricomprendere almeno uno dei seguenti ambiti: iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell'immobile ove l'attivita' manifatturiera e' svolta, l'ammodernamento e l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attivita' industriali, incluse le innovazioni tecnologiche e quelle volte alla digitalizzazione dei processi, gli investimenti immateriali, la conversione di attivita' produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilita' ambientale ed economica, l'avvio di nuove unita' produttive.
3. Sono ammissibili i costi relativi a: acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e beni, anche immateriali, inerenti agli ambiti di cui al comma 2, nonche' opere murarie e opere impiantistiche strumentali.
4. Il decreto di cui all'art. 6, comma 1, disciplina le modalita' e i termini per la realizzazione dell' investimento.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della dotazione finanziaria prevista sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti «de minimis», nel rispetto delle condizioni e degli importi previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.
 
Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere gia' insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali di cui all'art. 3, ovvero le imprese che intendono insediare nuove unita' produttive nelle medesime aree.
2. I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;
b) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetti a procedura di fallimento o di concordato preventivo.
 
Art. 6

Gestione delle risorse, modalita'
di accesso e rendicontazione

1. Con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale sono stabilite le modalita', il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo, nonche' le disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura e del successivo impiego delle risorse.
2. L'Agenzia per la coesione territoriale, ad esito dell'istruttoria, individua i beneficiari del contributo aventi titolo ed eroga le relative somme.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, dispone, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento delle risorse del Fondo di cui all'art. 3 all'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, su richiesta formale della medesima Agenzia effettuata in ragione delle singole annualita' di legge.
 
Art. 7

Monitoraggio

1. Il monitoraggio dei contributi e' effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il sostegno concesso ad ogni attivita' economica e' identificato dal codice unico di progetto.
3. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.
 
Art. 8

Revoca del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 4 e' revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato, parziale o irregolare utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio o i controlli di cui all'art. 7.
 
Art. 9

Riassegnazione delle risorse inutilizzate o revocate

1. Le risorse rimaste inutilizzate all'esito della procedura di cui all'art. 6, nonche' quelle recuperate ai sensi dell'art. 8, sono riassegnate al fondo, anche ai fini dell'eventuale scorrimento delle graduatorie approvate, nel rispetto, ove possibile, del criterio di riparto di cui all'art. 3.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2021

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Garofoli
Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Carfagna

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3019