Gazzetta n. 308 del 29 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2021
Proroga delle percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili al legno e alla legna da ardere.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;
Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, il 12 maggio 1992 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;
Visto l'art. 1, comma 662, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione di cui al medesimo art. 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 23 febbraio 2021, che ha stabilito l'innalzamento al 6,4 per cento della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2020;
Considerato che, al fine di rispettare, per il 2021, il limite massimo di spesa di un milione di euro annui derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il legno e la legna da ardere, le percentuali elevate al 6,4 per cento con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 23 febbraio 2021, possono essere applicate anche nell'anno 2021;
Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1

Proroga di talune percentuali di compensazione

1. Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, gia' stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 5 febbraio 2021, per l'anno 2020, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, sono confermate per l'anno 2021 nelle seguenti misure:
prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01) ............................................ ................6,4 per cento;
prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04): ..................................................................... ......6,4 per cento.
 
Art. 2

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2021.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2021

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli