Gazzetta n. 306 del 27 dicembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 223
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, l'articolo 6;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;
Visti gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, e che il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgano dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui allo stesso decreto-legge;
Visti altresi' gli articoli 5, comma 2, primo periodo, e 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che l'Agenzia e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa e organizzativa e che per il personale del ruolo dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del richiamato decreto-legge, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale, ne sia dettata la relativa disciplina con apposito regolamento adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, prevedendo, infine, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta dell'equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli»;
Ritenuto di dare attuazione all'articolo 6, individuando un assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia efficiente, coerente con la missione istituzionale, raccordato e compatibile con le previsioni di cui al richiamato articolo 12, comma 1, e che consenta di disporre delle necessarie dinamicita', modularita' e gradualita' nell'attivazione delle strutture e articolazioni dell'Agenzia, al fine di assicurarne un pronto avvio nel rispetto dei principi di efficienza ed economicita';
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, dunque, anche in assenza del parere del Consiglio di Stato;
Acquisiti i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti) riunite, IV (Difesa) e V (Bilancio) della Camera dei deputati, delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazione) del Senato della Repubblica e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
b) Autorita' delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 3 del decreto-legge;
c) CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del decreto-legge;
d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge;
e) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
f) Tavolo Perimetro, il Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
g) Comitato tecnico-scientifico, il Comitato di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge;
h) Comitato tecnico di raccordo, il Comitato di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo NIS;
i) CSIRT Italia, il Computer security incident response team, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS;
l) CVCN, il Centro di valutazione e certificazione nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge perimetro;
m) Centro di coordinamento, il Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento;
n) articolazioni: le Divisioni di cui all'articolo 4, comma 4, e gli altri gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo
2012, n. 63.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105
(Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n.
222.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 e del comma 2
dell'articolo 5 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale):
«Art. 2. (Competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri
sono attribuite in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale
delle politiche di cybersicurezza;
b) l'adozione della strategia nazionale di
cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per
la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4;
c) la nomina e la revoca del direttore generale e
del vice direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al
comma 1, lettera a), e dell'attuazione della strategia
nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per
la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa
preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica (COPASIR), di cui all' articolo 30 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari
competenti circa le nomine di cui al comma 1, lettera c),
del presente articolo.».
«2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e
finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente
decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono
dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
citato decreto legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 12. (Personale). - 1. Con apposito regolamento
e' dettata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
presente decreto, la disciplina del contingente di
personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento
definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e
il relativo trattamento economico e previdenziale,
prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia
di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico
pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della
Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle
funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
La predetta equiparazione, con riferimento sia al
trattamento economico in servizio che al trattamento
previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle
anzianita' di servizio maturate a seguito
dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo
18, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la
disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze
dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad
assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita'
concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con
contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita'
selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente
necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche
progettualita' da portare a termine in un arco di tempo
prefissato;
c) la possibilita' di avvalersi di un contingente di
esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da
personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando
o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifica ed elevata competenza in materia di
cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza in
progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la
composizione del contingente e il compenso spettante per
ciascuna professionalita';
d) la determinazione della percentuale massima dei
dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
e) la possibilita' di impiegare personale del
Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da
definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
f) le ipotesi di incompatibilita';
g) le modalita' di progressione di carriera
all'interno dell'Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la definizione
degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali
compensi accessori, economici del rapporto di impiego del
personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del
personale;
i) le modalita' applicative delle disposizioni del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
Codice della proprieta' industriale, ai prodotti
dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti
dell'Agenzia;
l) i casi di cessazione dal servizio del personale
assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata
risoluzione dei rapporti a tempo determinato;
m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di
revisione per effetto della negoziazione con le
rappresentanze del personale.
3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b),
riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori
universitari confermati si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il
collocamento in aspettativa.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla
dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella misura
complessiva di trecento unita', di cui fino a un massimo di
otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di
24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo
di 268 unita' di personale non dirigenziale.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la dotazione organica puo' essere rideterminata
nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese
per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei
provvedimenti adottati in materia di dotazione organica
dell'Agenzia e' data tempestiva e motivata comunicazione
alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui
al presente articolo sono nulle, ferma restando la
responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di
chi le ha disposte.
7. Il personale che presta comunque la propria opera
alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche
dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del
segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di
competenza, del COPASIR e sentito il CIC.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 luglio 2020, n. 131 (Regolamento in materia di perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
ottobre 2020, n. 261.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 settembre 2021 (Delega di funzioni in materia di
cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza
della Repubblica, prefetto Franco GABRIELLI) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2021, n. 239.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 6. (Organizzazione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito
regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione
fino ad un numero massimo di otto uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di
trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia
ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il
Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui
al comma 1 sono disciplinati altresi':
a) le funzioni del direttore generale e del vice
direttore generale dell'Agenzia;
b) la composizione e il funzionamento del Collegio
dei revisori dei conti;
c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di
competenza, del COPASIR, sentito il CIC».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O. n. 86:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legge 14 giugno 2021,
n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale),
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli artt. 3 e 4 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 3. (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo'
delegare all'Autorita' di cui all'articolo 3 della legge 3
agosto 2007, n. 124, ove istituita, denominata di seguito:
"Autorita' delegata", le funzioni di cui al presente
decreto che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e'
costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle
modalita' di esercizio delle funzioni delegate ai sensi del
presente decreto e, fermo restando il potere di direttiva,
puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di
alcune di esse.
3. L'Autorita' delegata, in relazione alle funzioni
delegate ai sensi del presente decreto, partecipa alle
riunioni del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1°(gradi)
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55.».
«Art. 4. (Comitato interministeriale per la
cybersicurezza). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza,
proposta e vigilanza in materia di politiche di
cybersicurezza.
2. Il Comitato:
a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri
gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle
politiche di cybersicurezza nazionale;
b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della
strategia nazionale di cybersicurezza;
c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie
per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale
e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli
operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonche'
per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di
migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della
cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e
scientifico in materia di cybersicurezza;
d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul
bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita'
delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro
della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della
transizione ecologica, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Il direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale svolge le funzioni di segretario
del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a
seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri
componenti del Consiglio dei ministri, nonche' altre
autorita' civili e militari di cui, di volta in volta,
ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni
da trattare.».
6. Il Comitato svolge altresi' le funzioni gia'
attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge
3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai
relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per
quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge
perimetro.".
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 15. (Attuazione e controllo). - 1. Nel caso in
cui sia dimostrato il mancato rispetto degli obblighi di
cui all'articolo 14 da parte dei fornitori di servizi
digitali, l'autorita' competente NIS puo' adottare misure
di vigilanza ex post adeguate alla natura dei servizi e
delle operazioni. La dimostrazione del mancato rispetto
degli obblighi puo' essere prodotta dall'autorita'
competente di un altro Stato membro in cui e' fornito il
servizio.
2. Ai fini del comma 1, i fornitori di servizi digitali
sono tenuti a:
a) fornire le informazioni necessarie per valutare la
sicurezza della loro rete e dei loro sistemi informativi,
compresi i documenti relativi alle politiche di sicurezza;
b) porre rimedio ad ogni mancato adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 14.
3. Se un fornitore di servizi digitali ha lo
stabilimento principale o un rappresentante in uno Stato
membro, ma la sua rete o i suoi sistemi informativi sono
ubicati in uno o piu' altri Stati membri, l'autorita'
competente dello Stato membro dello stabilimento principale
o del rappresentante e le autorita' competenti dei suddetti
altri Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente
in funzione delle necessita'. Tale assistenza e
cooperazione puo' comprendere scambi di informazioni tra le
autorita' competenti interessate e richieste di adottare le
misure di vigilanza di cui al comma 1.».
- Per i riferimenti del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio
2020, n. 131 (Regolamento in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133):
«Art. 6. (Tavolo interministeriale per l'attuazione
del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - Tavolo
interministeriale). - 1. E' istituito, a supporto del CISR
tecnico, il Tavolo interministeriale per l'attuazione del
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di seguito:
"Tavolo interministeriale".».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1-bis, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 7. (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z)
e aa), presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di
consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico,
presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o
da un dirigente da lui delegato, e composto da personale
della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti
dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e
delle associazioni del settore della sicurezza, designati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
composizione e l'organizzazione del Comitato
tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita'
e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
comma 1. Per la partecipazione al Comitato
tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza,
compensi o rimborsi di spese.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma, 1 del
citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65:
«Art. 9. (Cooperazione a livello nazionale). - 1. Le
autorita' di settore collaborano con l'autorita' nazionale
competente NIS per l'adempimento degli obblighi di cui al
presente decreto. A tal fine e' istituito presso l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale un Comitato tecnico di
raccordo. Il Comitato e' presieduto dall'autorita'
nazionale competente NIS ed e' composto dai rappresentanti
delle amministrazioni statali individuate quali autorita'
di settore e da rappresentanti delle regioni e province
autonome in numero non superiore a due, designati dalle
regioni e province autonome in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. L'organizzazione
del Comitato e' definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.
Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non
sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di
spese.».
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 65 del 2018 e' il seguente:
«Art. 8. (Gruppi di intervento per la sicurezza
informatica in caso di incidente - CSIRT). - 1. E'
istituito, presso l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, il CSIRT Italia, che svolge i compiti e le
funzioni del Computer Emergency Response Team (CERT)
nazionale, di cui all'articolo 16-bis del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, gia'
operante presso l'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi
dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. L'organizzazione e il funzionamento del CSIRT Italia
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il 9
novembre 2018.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
2, le funzioni di CSIRT Italia sono svolte dal CERT
nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro.
4. Il CSIRT Italia assicura la conformita' ai requisiti
di cui all'allegato I, punto 1, svolge i compiti di cui
all'allegato I, punto 2, si occupa dei settori di cui
all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e
dispone di un'infrastruttura di informazione e
comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello
nazionale.
5. Il CSIRT Italia definisce le procedure per la
prevenzione e la gestione degli incidenti informatici.
6. Il CSIRT Italia garantisce la collaborazione
effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui
all'articolo 11.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
alla Commissione europea il mandato del CSIRT Italia e le
modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati.
8. Il CSIRT Italia, per lo svolgimento delle proprie
funzioni, puo' avvalersi anche dell'Agenzia per l'Italia
digitale.
9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo
economico in qualita' di CERT nazionale ai sensi
dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia
digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo 51
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
trasferite al CSIRT Italia a far data dalla entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2.
10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT
Italia e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a
decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 22.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera
a) del citato decreto legge 21 settembre 2019, n. 105:
«6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati le
procedure, le modalita' e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali di
committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai
sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a
categorie individuate, sulla base di criteri di natura
tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e
certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione
comprende anche la valutazione del rischio associato
all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito
di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente
lettera e' efficace a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, attesta l'operativita' del CVCN e
comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di
quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare
complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari
ed imporre condizioni e test di hardware e software da
compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al
comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente
nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al
precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i
soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono
proseguire nella procedura di affidamento. In caso di
imposizione di condizioni e test di hardware e software, i
relativi bandi di gara e contratti sono integrati con
clausole che condizionano, sospensivamente ovvero
risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni
e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test
devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni.
Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti
che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire
nella procedura di affidamento. In relazione alla
specificita' delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT
da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi
informatici del Ministero dell'interno e del Ministero
della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b),
i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in
coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono
procedere, con le medesime modalita' e i medesimi termini
previsti dai periodi precedenti, attraverso la
comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati
per le attivita' di cui al presente decreto, ai sensi del
comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di
verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i
predetti Centri informano il CVCN con le modalita'
stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto
di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni,
sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento
delle attivita' di prevenzione, accertamento e repressione
dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo
regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e
servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in
sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo
di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di
sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate
esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono
destinati;».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del regolamento
(UE) n. 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di
competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale,
tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali
di coordinamento, e' stata pubblicata nella GUUE 202 dell'8
giugno 2021.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di seguito «Agenzia», delineando la macrostruttura dell'Agenzia.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Principi ispiratori

1. L'Agenzia svolge le funzioni stabilite dal decreto-legge e da altre disposizioni di legge, sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' delegata, ove istituita, nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia si ispirano ai seguenti principi:
a) autonomia e responsabilizzazione, in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori e alla missione dell'Agenzia stessa;
b) efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;
c) imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto della disciplina sulla sicurezza;
d) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale delle proprie risorse umane e garantendo pari opportunita' alle lavoratrici e ai lavoratori;
e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi ed ai fenomeni di corruzione e infiltrazione ad opera della criminalita' organizzata;
f) flessibilita' e innovazione tecnologica poste a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire nella misura massima l'efficacia e l'efficienza necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Agenzia;
g) semplificazione dei processi di lavoro ed essenzialita' dei percorsi amministrativi, chiarezza degli obiettivi assegnati a ciascuna figura professionale ed efficacia delle soluzioni organizzative da adottare, che privilegino il lavoro per processi e di gruppo e la gestione per progetti, specie per le attivita' a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessita';
h) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e pieno utilizzo nell'organizzazione delle potenzialita' offerte dall'utilizzo delle tecnologie digitali e dei sistemi di comunicazione via web, anche in funzione della promozione dell'innovazione digitale e della facilita' di accesso alle attivita', all'assistenza e all'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese, secondo principi di cybersicurezza.
 
Art. 4

Struttura organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia quelli previsti dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge.
2. L'Agenzia, nei limiti definiti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, si articola in Servizi generali (di seguito «Servizi») e Divisioni.
3. I Servizi sono istituiti, nel numero di sette quali strutture di livello dirigenziale generale nei limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, a presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessita', che sono direttamente correlati alle funzioni e alle politiche generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze del direttore generale dell'Agenzia e operano sulla base degli indirizzi dallo stesso forniti.
4. Le Divisioni sono istituite per la gestione di un insieme omogeneo di tematiche e macro-processi e operano, di norma, all'interno dei Servizi. Nel numero massimo di trenta, sono individuate le Divisioni di maggiore complessita', quali articolazioni di livello dirigenziale non generale. In sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge, fino alla rideterminazione della dotazione organica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge, non possono essere istituite piu' di ventiquattro Divisioni di maggiore complessita'.
5. Con provvedimento del direttore generale, rispondente a principi di efficacia ed efficienza organizzativa, sentiti i Capi dei Servizi, sono definiti: il numero delle Divisioni nei limiti di cui al comma 4 per quelle di maggiore complessita', le funzioni e le rispettive competenze, le dotazioni di risorse umane e strumentali, nonche' la loro eventuale riorganizzazione. Con analogo provvedimento puo' essere prevista anche la costituzione:
a) di gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi con compiti, risorse e processi operativi assegnati;
b) nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, di strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unita' di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita.
6. Nell'ambito di un Servizio, il direttore generale puo' costituire, su proposta del relativo Capo Servizio, le posizioni di Vice Capo Servizio e Vice Capo Divisione, laddove la complessita' delle tematiche trattate richieda la previsione di una specifica figura manageriale, nonche' posizioni di coordinamento, in relazione a progetti o processi aventi carattere di trasversalita' tra piu' articolazioni dello stesso o di altri Servizi. A tali posizioni, secondo i criteri di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge, e' preposto personale dell'Agenzia nei limiti di cui agli articoli 12 e 18 del decreto-legge.
7. Con provvedimento del direttore generale, sono disciplinati i casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte dei titolari dei Servizi o delle Divisioni.

Note all'art. 4:
- Per il testo degli artt. 6 e 12 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 18. (Disposizioni finanziarie). - 1. Per
l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un apposito capitolo con una dotazione di
2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per
l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno
2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le risorse iscritte sui bilanci delle
amministrazioni interessate, correlate alle funzioni
ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere
dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui
all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri responsabili, e portate ad
incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione alla spesa.
4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente
articolo.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
del presente decreto il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
anche in conto residui, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 5

Direttore generale dell'Agenzia

1. Il direttore generale e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, nella materia della cybersicurezza.
2. Il direttore generale, in particolare:
a) e' il legale rappresentante dell'Agenzia e ne ha la rappresentanza esterna;
b) cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni nazionali e con i soggetti pubblici e privati, con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione europea, nonche' con le organizzazioni estere ed internazionali;
c) svolge le funzioni di segretario del CIC, supportandone le funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;
d) partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124 in materia di gestione delle situazioni di crisi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge;
e) presiede il Nucleo per la cybersicurezza, il Tavolo Perimetro, il Comitato tecnico di raccordo (CTR) e il Comitato tecnico-scientifico (CTS), istituiti presso l'Agenzia;
f) sottoscrive i contratti, ove non siano espressamente delegati i Capi dei Servizi competenti, ovvero altro personale dell'Agenzia;
g) svolge le altre funzioni espressamente attribuite dalla legge e dai regolamenti o dal Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il direttore generale, sentito il Vice direttore generale:
a) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Agenzia. A tal fine, ne definisce gli indirizzi e ne coordina le attivita', adottando ogni iniziativa idonea al miglior espletamento delle funzioni dell'Agenzia;
b) adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia, individuando gli obiettivi da conseguire, assegnandoli ai Capi dei Servizi;
c) dispone le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale;
d) adotta i provvedimenti necessari per l'impiego delle risorse strumentali. A tal fine, impartisce indirizzi e direttive per il loro migliore impiego;
e) adotta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia;
f) assicura, sulla base delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, l'attuazione degli indirizzi del CIC e l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organismi che presiede.
4. Nello svolgimento delle funzioni attribuitegli, il Direttore generale si avvale del Gabinetto a fini di diretto supporto, nonche' dei competenti servizi e articolazioni dell'Agenzia.
5. Con apposito provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, il Direttore generale istituisce una o piu' articolazioni a diretto supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Tali articolazioni possono essere, in particolare:
a) la segreteria particolare, con funzioni di supporto dell'attivita' istituzionale del Direttore generale, di segreteria e contatto con i referenti delle altre istituzioni, con gli altri organi dell'Agenzia, per la trattazione delle questioni e degli approfondimenti che lo stesso intende gestire direttamente, per l'organizzazione delle cerimonie e degli eventi istituzionali;
b) le relazioni esterne e comunicazione, con funzioni di gestione dei rapporti con le redazioni giornalistiche e con la stampa nazionale ed estera, redazione e diffusione dei comunicati e organizzazione di conferenze stampa, attuazione delle attivita' di comunicazione istituzionale, compresa la gestione del sito web e dei canali social dell'Agenzia, curando la presenza, l'immagine e la visibilita' dell'Agenzia e promuovendone le attivita' allo scopo di garantire una comunicazione coerente e trasparente.
6. Il trattamento economico del direttore generale e' disciplinato nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
«Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di
consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e
sulle finalita' generali della politica dell'informazione
per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli
obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della
politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla
ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i
servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi
bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita'
delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri,
dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal
Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro della transizione ecologica.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di
segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a
seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri
componenti del Consiglio dei ministri, i direttori
dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre autorita' civili e
militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria
la presenza in relazione alle questioni da trattare.».
- Per il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Vice Direttore generale dell'Agenzia

1. Il Vice Direttore generale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge coadiuva il direttore generale nella direzione dell'Agenzia. Sulla base di apposito provvedimento del direttore generale, svolge le funzioni attribuitegli, sovrintende e coordina i Servizi e le altre articolazioni dell'Agenzia, indicate nel medesimo provvedimento.
2. Il Vice Direttore generale svolge altresi' le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del direttore generale.
3. Sulla base di specifica delega del direttore generale, il Vice Direttore generale puo' presiedere il Nucleo per la cybersicurezza (NCS), il Tavolo Perimetro, il Comitato tecnico di raccordo (CTR) e il Comitato tecnico-scientifico (CTS), istituiti presso l'Agenzia.
4. Con apposito provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, il Direttore generale istituisce una o piu' articolazioni a diretto supporto del Vice Direttore generale per supportarlo nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
5. Il Direttore generale, con proprio provvedimento, individua un Capo Servizio al quale, in caso di assenza o impedimento del Vice Direttore generale, sono attribuite le funzioni vicarie.
6. Il trattamento economico del Vice direttore generale e' disciplinato nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato
tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in possesso di una documentata esperienza di elevato
livello nella gestione di processi di innovazione. Gli
incarichi del direttore generale e del vice direttore
generale hanno la durata massima di quattro anni e sono
rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata
complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore
generale ed il vice direttore generale, ove provenienti da
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.
Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore
generale dell'Agenzia e' il diretto referente del
Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'
delegata, ove istituita, ed e' gerarchicamente e
funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il
direttore generale ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia.».
- Per il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede;
b) un componente effettivo, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) un ulteriore componente effettivo e un componente supplente, scelti entrambi tra soggetti, in servizio o in quiescenza, appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'Avvocatura dello Stato, ovvero tra professori universitari ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari, ovvero tra alti dirigenti dello Stato.
2. Il presidente e i componenti del Collegio sono nominati con provvedimento del direttore generale su deliberazione del Comitato di Vertice, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. I compensi del presidente e dei componenti sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale, in conformita' ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici.
4. Il presidente e i componenti sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, al rispetto del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
5. Il Collegio:
a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria e formula le proprie osservazioni;
b) svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio;
c) esprime, in apposita relazione, parere sul progetto di bilancio preventivo, nonche' sul rendiconto annuale;
d) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303, S.O.:
«Art. 16. (Potenziamento del monitoraggio attraverso
attivita' di revisori e sindaci). - 1. Al fine di dare
attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui
all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica, ove non gia' prevista dalla
normativa vigente, e' assicurata la presenza di un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici
territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati,
fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del
collegio.
2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei
verbali relativi alle verifiche effettuate, circa
l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente
legge e da direttive emanate dalle amministrazioni
vigilanti.».
 
Art. 8

Controlli interni, valutazione e trasparenza

1. L'organismo indipendente di valutazione, di seguito OIV, costituito in forma collegiale o monocratica, e' nominato con provvedimento del direttore generale, sentito il Vice direttore generale, ed esercita le attribuzioni di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'OIV si avvale del supporto di una struttura tecnica permanente appositamente costituita con provvedimento del direttore generale.
3. L'OIV, nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, si raccorda con il Vice direttore generale, anche in ottica di coordinamento con le articolazioni interessate dell'Agenzia.
4. Il diritto di accesso di cui all'articolo 14, comma 4-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si esercita nei ristretti limiti previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge n. 124 del 2007 e delle altre leggi a tutela della sicurezza nazionale, con particolare riguardo allo spazio cibernetico, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di classifiche di segretezza.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 14. (Organismo indipendente di valutazione
della performance). - 1. Ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo
indipendente di valutazione della performance. Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta
istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di
valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica. (56)
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso). - 1.
Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
 
Art. 9

Comitato di Vertice

1. Con riferimento a decisioni strategiche concernenti, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, anche in relazione a quanto stabilito dai regolamenti di attuazione del decreto-legge, il Direttore generale puo' richiedere la convocazione del Comitato di Vertice al quale presentare proposte o sottoporre questioni di particolare delicatezza.
2. Il Comitato di Vertice e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 del decreto-legge, ove istituita, che ne dispone la convocazione, ove ritenuta opportuna, ed e' composto dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale. Il Capo di Gabinetto dell'Agenzia ne svolge le funzioni di segretario.
3. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 10

Comitato di coordinamento e programmazione

1. Per assicurare l'unitarieta' di azione e l'allineamento informativo dei Servizi sugli indirizzi e le decisioni strategiche in merito all'organizzazione, al funzionamento e alle attivita' dell'Agenzia, il direttore generale puo' convocare il Comitato di coordinamento e programmazione.
2. Il Comitato e' presieduto dal Direttore generale ed e' composto dal Vice Direttore generale e dai Capi dei Servizi o da loro delegati.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore generale, che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Alle riunioni del Comitato puo' essere invitato a partecipare, in funzione degli argomenti da trattare, anche altro personale dell'Agenzia.
 
Art. 11

Comitato tecnico-scientifico

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge, e' istituito presso l'Agenzia un Comitato tecnico-scientifico, di seguito Comitato, con funzioni di consulenza e proposta, volto a promuovere la collaborazione con il sistema dell'universita' e della ricerca e con il sistema produttivo nazionale, nonche' a supportare le iniziative pubblico-private in materia di cybersicurezza. Al Comitato possono essere sottoposte, oltre alle questioni in materia di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi e progetti di cybersicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, formazione e qualificazione delle risorse umane, nonche' alle questioni afferenti al Centro nazionale di coordinamento, ogni altra tematica individuata dal direttore generale.
2. Il Comitato e' presieduto dal direttore generale, ovvero dal Vice direttore generale o da un dirigente dell'Agenzia ove delegati e, tenuto conto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne, e' composto da:
a) personale dell'Agenzia in numero non superiore a quattro;
b) quattro dirigenti, preferibilmente individuati tra quelli chiamati a riferire in via immediata e diretta al vertice gerarchico, in rappresentanza dell'industria operativa negli ambiti di attivita' dell'Agenzia, comprese le piccole e medie imprese;
c) quattro professori universitari ordinari o equivalenti, in rappresentanza del sistema dell'universita' e della ricerca;
d) un esponente di associazioni del settore della sicurezza delle aziende strategiche del Paese.
3. I componenti del Comitato:
a) devono possedere indiscussa competenza, tanto a livello nazionale quanto internazionale, negli ambiti di attivita' dell'Agenzia, in particolare nel contesto della definizione e dell'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, industriale e scientifico, nei campi, tra gli altri, del quantum computing, dell'intelligenza artificiale, della crittografia, dell'Internet of things, delle reti e del software, nonche' negli ambiti della formazione e qualificazione delle risorse umane, della promozione e diffusione della cultura della cybersicurezza;
b) devono possedere riscontrabili requisiti di onorabilita'.
4. I componenti del Comitato sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Vertice, su proposta del direttore generale, restano in carica per due anni e possono essere rinnovati, con la medesima procedura, per un ulteriore anno.
5. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.
6. Il Comitato si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del presidente o anche su richiesta di almeno tre componenti esterni all'Agenzia.
7. Il presidente ne definisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle proposte dei componenti del Comitato.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'articolo 7, comma 1-bis del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 12

Organizzazione

1. L'Agenzia, nei limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, si articola nei seguenti servizi:
a) Gabinetto;
b) Autorita' e sanzioni;
c) Certificazione e vigilanza;
d) Operazioni;
e) Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione;
f) Risorse umane e strumentali;
g) Strategie e cooperazione.
2. Nell'ambito delle competenze e delle funzioni che sono attribuite per legge all'Agenzia e tenuto conto degli indirizzi che saranno progressivamente definiti dal Direttore generale:
a) il Gabinetto assicura, a supporto del Direttore generale, il coordinamento tra i diversi Servizi e articolazioni dell'Agenzia e il raccordo tra le relative attivita', e svolge funzioni a valenza generale. In particolare, per tali ultime funzioni, operando in stretto raccordo con i Servizi e avvalendosi del relativo supporto:
1) assicura le funzioni di gestione dei flussi documentali, raccolta e canalizzazione di notizie, conoscenze ed esperienze, gestione del protocollo informatico e degli archivi dati, nonche' di eventi suscettibili di immediato superiore apprezzamento;
2) assicura il supporto necessario ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali;
3) assolve agli obblighi di informazione e comunicazione al Parlamento e al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
4) cura e promuove, anche attraverso il costante monitoraggio dell'attivita' parlamentare e di Governo, l'espressione di pareri non vincolanti su rilevanti iniziative legislative o regolamentari, ovvero ne propone l'adozione, al fine della definizione e del mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale;
5) sulla base delle attivita' di competenza del Nucleo per la cybersicurezza, cura le attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge;
6) supporta il Nucleo per la cybersicurezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera d), numero 5);
7) cura le collaborazioni istituzionali con altri organi dello Stato e in generale con le altre amministrazioni, ivi compreso il Garante per la protezione dei dati personali e le altre Autorita' indipendenti, le Forze armate e di polizia e gli altri enti pubblici;
8) svolge studi e analisi su rilevanti iniziative, politiche e strategie in materia di cybersicurezza, laddove necessari per informare e supportare i processi decisionali dell'Agenzia;
b) il Servizio autorita' e sanzioni assicura lo svolgimento della funzione di regolamentazione e la connessa attivita' sanzionatoria attribuite all'Agenzia dalla normativa vigente. A tal fine, in particolare:
1) cura gli adempimenti delle disposizioni del decreto legislativo NIS, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di identificazione degli operatori di servizi essenziali e fornitori di servizi digitali e gestione dei rispettivi elenchi, determinazione delle soglie di incidenti, definizione delle misure di sicurezza, raccordo con le autorita' di settore, presidenza del Comitato tecnico di raccordo;
2) cura gli adempimenti delle disposizioni del decreto-legge perimetro;
3) cura la definizione delle misure di sicurezza e delle soglie di significativita' degli incidenti riguardanti le reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche;
4) cura l'attuazione degli articoli 51 e 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento alla previsione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza della pubblica amministrazione;
5) stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione;
6) provvede all'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalle normative vigenti in materia di cybersicurezza di competenza dell'Agenzia, garantendo la necessaria partecipazione procedimentale degli interessati ed una adeguata terzieta' rispetto all'articolazione a cui spettano compiti ispettivi;
7) cura il contenzioso dell'Agenzia, con particolare riguardo a quello connesso ai procedimenti sanzionatori, assicurando il supporto all'Avvocatura dello Stato;
c) il Servizio Certificazione e vigilanza sovrintende ai processi di certificazione, qualificazione e valutazione, nonche' cura l'attivita' ispettiva e di verifica attribuiti all'Agenzia dalla normativa vigente. A tal fine, in particolare:
1) cura le attivita' svolte dall'Agenzia in materia di certificazione di sicurezza cibernetica;
2) cura le attivita' dell'Agenzia quale CVCN, anche ai sensi del decreto-legge perimetro e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
3) cura e svolge l'attivita' ispettiva e di verifica di competenza dell'Agenzia concernente gli adempimenti di cybersicurezza nei confronti dei soggetti pubblici e privati;
4) cura le attivita' dell'Agenzia volte and assicurare l'attuazione del regolamento (UE) n. 2019/881 e, in particolare, garantisce che l'Agenzia assolva al ruolo di autorita' nazionale di certificazione in materia di cybersicurezza, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 2019/881, e partecipi ai lavori del Gruppo europeo per la certificazione della cybersicurezza, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 2019/881;
5) e' responsabile della promozione e dello svolgimento delle attivita' volte alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
6) cura e promuove le attivita' volte allo sviluppo di algoritmi proprietari e alla valorizzazione della crittografia come strumento di cybersicurezza;
d) il Servizio Operazioni contribuisce alla preparazione, prevenzione, gestione e risposta a eventi cibernetici. Nell'ambito del Servizio Operazioni e' collocato il CSIRT Italia. Il Servizio Operazioni, a tal fine, in particolare:
1) assicura il funzionamento del CSIRT Italia sulla base dei compiti che sono ad esso attribuiti per legge, tra i quali il monitoraggio e l'analisi dei rischi e delle minacce cyber a livello nazionale, l'emissione di preallarmi, allerte, annunci e la divulgazione di rilevanti informazioni agli operatori interessati, la ricezione di notifiche obbligatorie e volontarie di incidenti cyber, l'analisi degli incidenti e la definizione di modalita' di intervento e risposta;
2) cura lo sviluppo e il mantenimento di capacita' nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia;
3) e' responsabile per le attivita' inerenti alla preparazione, prevenzione, gestione e risposta a eventi cibernetici di natura critica, supportando le attivita' volte al piu' celere ripristino della situazione ante-evento da parte dei soggetti interessati;
4) coordina e partecipa a esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano aspetti tecnici e operativi di gestione di eventi o crisi con profili di cybersicurezza;
5) supporta il Nucleo per la cybersicurezza nella programmazione e pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati, nonche' nelle attivita' cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge, curando gli opportuni raccordi con il Gabinetto;
6) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della cybersicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;
e) il Servizio Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione svolge funzioni di indirizzo e gestione delle attivita' svolte dall'Agenzia per promuovere l'autonomia strategica e la sovranita' tecnologica nazionale. A tal fine, in particolare:
1) cura le attivita' dell'Agenzia volte alla promozione, allo sviluppo e al finanziamento di specifici progetti e iniziative nazionali e internazionali in materia di cybersicurezza, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca; cura la partecipazione dell'Agenzia a progetti europei e internazionali, nonche' l'utilizzazione dei fondi europei;
2) si occupa dello sviluppo di competenze e capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche, mediante il coinvolgimento del sistema dell'universita' e della ricerca, nonche' del sistema produttivo nazionale;
3) e' responsabile per la promozione e la costituzione di aree dedicate allo sviluppo di capacita' e competenze nei settori avanzati della cybersicurezza, nonche' alla realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi valutative finalizzati a tale scopo;
4) svolge i compiti necessari ad assicurare il funzionamento del Centro nazionale di coordinamento in materia di cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca;
5) cura le attivita' necessarie alla costituzione ed alla partecipazione a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonche' - previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, resa anche in seno al Comitato di Vertice - a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
6) promuove iniziative di formazione, tra le quali quelle riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile, nonche' di crescita tecnico-professionale e qualificazione delle risorse umane in materia di cybersicurezza, anche sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
f) il Servizio risorse umane e strumentali svolge funzioni di indirizzo e gestione dell'attivita' amministrativa dell'Agenzia. A tal fine, in particolare:
1) assicura la corretta ed efficace gestione del personale dell'Agenzia, svolgendo funzioni di carattere ordinamentale e procedurale in materia di reclutamento, incarichi, mobilita', formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale, gestione dello stato giuridico, trattamento economico e di fine rapporto, trattamento pensionistico;
2) cura e coordina l'acquisizione, la gestione, la crescita e lo sviluppo professionale del personale dell'Agenzia, nonche' la promozione delle pari opportunita';
3) provvede alle ispezioni, inchieste e controlli interni su richiesta del direttore generale o del Vice direttore generale;
4) definisce il sistema di valutazione del personale, i piani di assunzione e formazione, al fine di garantirne lo sviluppo professionale e di assicurare la presenza delle competenze necessarie ai fabbisogni dell'Agenzia, nonche' di migliorare le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialita' dei singoli dipendenti, secondo un processo di adeguamento delle competenze funzionale all'evoluzione dell'Agenzia;
5) assicura l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) sovrintende alle politiche di bilancio, agli obblighi contabili, agli adempimenti fiscali e alla gestione degli aspetti finanziari e di tesoreria, curandone i relativi processi e procedure, anche con l'eventuale supporto degli altri Servizi interessati;
7) cura e coordina le politiche di approvvigionamento e i relativi processi sulla base delle esigenze manifestate dai Servizi interessati;
8) gestisce le attivita' relative alla logistica e alla manutenzione degli immobili e delle dotazioni dell'Agenzia;
9) cura i processi di pianificazione, sviluppo, ottimizzazione, elaborazione delle future esigenze e manutenzione delle infrastrutture, dei sistemi tecnologici e di telecomunicazione in dotazione all'Agenzia, assicurandone la gestione tecnica ed il funzionamento, anche in relazione al rispetto delle norme e dei requisiti in materia di sicurezza informatica e di tutela dei dati personali;
10) cura il contenzioso in materia di personale e di attivita' negoziale, assicurando il supporto all'Avvocatura dello Stato;
g) il Servizio Strategie e cooperazione definisce gli indirizzi strategici e gli strumenti di policy nazionali in materia di cybersicurezza, ne monitora l'attuazione, nonche' mantiene e sviluppa le relazioni e la cooperazione internazionale dell'Agenzia. A tal fine, in particolare:
1) elabora le politiche nazionali in materia di cybersicurezza e, in particolare, predispone ed aggiorna la strategia nazionale di cybersicurezza, monitorandone la concreta attuazione;
2) contribuisce all'organizzazione di esercitazioni nazionali e internazionali in materia di cybersicurezza, definendo gli scenari di riferimento;
3) promuove, gestisce e supporta le relazioni internazionali dell'Agenzia, sia a livello bilaterale sia multilaterale, anche attraverso l'individuazione o la proposizione di rilevanti iniziative;
4) coordina e svolge attivita' di cooperazione internazionale in materia di cybersicurezza in cui e' coinvolta l'Agenzia, in particolare, curando i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali, seguendo nelle competenti sedi istituzionali internazionali le tematiche di cybersicurezza, nonche' assicurando, attraverso il raccordo con le altre amministrazioni nazionali, la definizione e il mantenimento di posizioni nazionali unitarie e coerenti in materia di cybersicurezza;
5) promuove, nei confronti delle altre amministrazioni, delle organizzazioni private, incluse le piccole e le medie imprese, e della societa' civile nel pertinente insieme, la consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 30 della citata
legge 3 agosto 2007, n. 124:
«Art. 30. (Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica). - 1. E' istituito il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da
cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti
giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei
due rami del Parlamento in proporzione al numero dei
componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la
rappresentanza paritaria della maggioranza e delle
opposizioni e tenendo conto della specificita' dei compiti
del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e
continuativo, che l'attivita' del Sistema di informazione
per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della
Repubblica e delle sue istituzioni.
2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche'
verificare che le attivita' di informazione previste dalla
presente legge svolte da organismi pubblici non
appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza
rispondano ai principi della presente legge.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
un vicepresidente e da un segretario, e' eletto dai
componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente
e' eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di
opposizione e per la sua elezione e' necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti.".
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggiore numero di voti.
5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o
entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente
e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si
procede ai sensi del comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera
l) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale):
«Art. 7. (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
a)- i) (omissis)
l) provvede, sulla base delle attivita' di
competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui
all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione
e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti
dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;».
- Si riportano il testo degli articoli 51 e 71 del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 51. (Sicurezza e disponibilita' dei dati, dei
sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche
amministrazioni). - Con le Linee guida sono individuate le
soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la
disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la
riservatezza dei dati e la continuita' operativa dei
sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in
raccordo con le altre autorita' competenti in materia, il
Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio
cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza
cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale
ambito:
a) coordina, tramite il Computer Emergency Response
Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo
ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli
incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture
internazionali;
c) segnala al Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole
tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche
amministrazioni.
2. I documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni devono essere custoditi e controllati con
modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non
consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
2-bis.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva
coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate
dalla medesima AgID con le Linee guida.
2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2,
predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate
dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la
continuita' operativa delle operazioni indispensabili per i
servizi erogati e il ritorno alla normale operativita'.
Onde garantire quanto previsto, e' possibile il ricorso
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di
dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le
Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante
rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di
spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi
versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del
bilancio statale.».
«Art. 71. (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
- Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21 si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (UE) n. 2019/881 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA,
l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla
certificazione della cibersicurezza per le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il
regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla
cibersicurezza»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 7 giugno 2019, n. L 151.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 10, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«4. E' compito del Nucleo, nella composizione per la
gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le
attivita' di reazione e stabilizzazione di competenza delle
diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di
crisi di natura cibernetica vengano espletate in maniera
coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1, lettera b).».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O..
 
Art. 13

Codice etico

1. Con provvedimento del Direttore generale e' adottato il codice etico dell'Agenzia che individua i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino a qualsiasi titolo presso l'Agenzia ed e' istituito un garante del codice etico ai fini del controllo della sua osservanza, individuato nell'ambito del personale di ruolo dell'Agenzia. Al garante medesimo non sono attribuiti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese indennita' o emolumenti comunque denominati.
 
Art. 14

Comitati e commissioni

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento di attivita' che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalita' diversificate, il Direttore generale puo' costituire, anche al di fuori delle strutture di cui all'articolo 4, comma 5, specifici comitati e commissioni, con la possibilita' di prevedere anche la partecipazione di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
2. Per la partecipazione ai comitati e alle commissioni di cui al comma 1 non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.
 
Art. 15

Sedi principale e secondarie

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, l'Agenzia ha sede principale in Roma.
2. Per motivate esigenze istituzionali e nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia, su proposta del Direttore generale, il Comitato di Vertice puo' stabilire la costituzione di una o piu' sedi secondarie in Italia.
3. Lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia di natura internazionale possono essere assicurate anche mediante apposite unita' distaccate presso enti e istituzioni dell'Unione europea ovvero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze italiane operanti nel contesto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 5. (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). -
1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel
campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, denominata ai fini del presente decreto
«Agenzia», con sede in Roma.».
 
Art. 16

Regolamenti e disciplinari

1. Il Direttore generale adotta ogni provvedimento, tra cui regolamenti e disciplinari, necessario all'attuazione delle funzioni dell'Agenzia, anche in attuazione della normativa vigente.
 
Art. 17

Attuazione

1. In sede di prima applicazione, sino al raggiungimento della dotazione organica complessiva prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge, l'organizzazione dell'Agenzia definita dal presente regolamento, con particolare riferimento alle modalita' di attivazione delle articolazioni di cui agli articoli 4 e 12, viene progressivamente disposta, con provvedimento del direttore generale, secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Note all'art. 17:
- Per il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 dicembre 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 3022