Gazzetta n. 299 del 17 dicembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2021, n. 214
Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, anche con riferimento alle competenze del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato definite dall'articolo 23;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'articolo 15, comma 01, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che attribuisce all'Avvocato generale dello Stato le funzioni di Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
Visto l'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale la dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato e' incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unita' di personale non dirigenziale;
Visto l'articolo 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo l'Avvocato generale dello Stato puo' nominare esperti, nel numero massimo di otto;
Visto l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' di personale dell'Area III;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato nella seduta del 14 maggio 2021;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 settembre 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto delle previsioni del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, della legge 3 aprile 1979, n. 103, e delle altre norme di legge che disciplinano la specifica materia.

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O. n. 86:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n.
286.
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612
(Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
- La legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1979, n. 99.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 01, del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti
in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del
Ministero dell'interno e l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2018, n. 281:
«Art. 15. (Disposizioni in materia di giustizia). - 01.
Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato
italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo
sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che puo'
delegare un avvocato dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 318, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62:
«Art. 1. - 318. La dotazione organica dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, e' incrementata di 6
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85
unita' di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello
Stato, per il triennio 2019-2021, e' autorizzata ad
assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita
procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente
di personale di 6 unita' di livello dirigenziale non
generale, di 35 unita' appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, e di 50 unita' appartenenti all'Area II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, anche con particolare
specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella
procedura concorsuale per la copertura delle posizioni
dirigenziali di cui al periodo precedente puo' essere
prevista una riserva per il personale interno in possesso
dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel
limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente
comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro
per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a
4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 172 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45:
«Art. 1. - 172. Al fine di supportare l'Agente del
Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte
europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati
esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori
universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti
di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti
dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati
dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non
superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in
posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico
sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento
delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per
l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma
spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da
determinare all'atto del conferimento dell'incarico,
commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di
attivita', comunque non superiore ad euro 40.000 lordi
annui.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 2 del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito
dall'Unione europea), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di
recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del
termine per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la
comunita' «Il Forteto»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51:
«Art. 1-bis. (Disposizioni in materia di assunzione di
personale nelle pubbliche amministrazioni). - 1. (Omissis).
2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica
del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e'
incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non
generale e di 166 unita' di personale dell'Area III.
L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, e'
conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita
procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un
contingente di personale di 27 unita' di livello
dirigenziale non generale e di 166 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, di cui 5 unita' con particolare
specializzazione nello sviluppo e nella gestione di
progetti e processi di trasformazione tecnologica e
digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura
delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo'
essere prevista una riserva per il personale interno in
possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per
dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti
messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di
9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a
decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura
concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato e'
autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di
specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella
gestione di progetti e processi di trasformazione
tecnologica e digitale, mediante conferimento di non piu'
di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro
autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a valere sulle risorse di cui al presente
comma, per una spesa massima pari a 438.872 euro.
Conseguentemente, le assunzioni di 10 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con
particolare specializzazione professionale di cui al
secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non
antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro
autonomo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli
incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori
dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 gennaio 1994, n. 19.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio
1995, n. 333 (Regolamento recante norme per l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture
amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina
prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1995, n.
187.

Note all'art. 1:
- Per il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, vedi
le note alle premesse.
- Per la legge 3 aprile 1979, n. 103, vedi le note alle
premesse.
 
Art. 2

Criteri di organizzazione

1. L'Avvocatura dello Stato e' ordinata secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
b) collegamento e coordinamento delle attivita' degli uffici, nel rispetto del principio di collaborazione, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
c) trasparenza, attraverso apposita struttura per l'informazione ai cittadini e alle amministrazioni, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle Istituzioni dell'Unione europea.
 
Art. 3

Dotazione organica

1. La consistenza della dotazione organica del personale amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' definita, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, nel piano dei fabbisogni adottato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La consistenza della dotazione organica di cui al comma 1 e' determinata, con riferimento a ciascuna sede territoriale, tenendo anche conto del numero di affari contenziosi e consultivi, nonche' d'ordine e amministrativi, impiantati nell'ultimo triennio, del numero degli atti defensionali depositati e della corrispondenza inviata e ricevuta nell'ultimo triennio.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 6. (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».
 
Art. 4

Indirizzo amministrativo

1. L'Avvocato generale dello Stato definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare avvalendosi del Segretario generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, anche sulla base delle proposte del Segretario generale, adotta ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione.
2. L'Avvocato generale e' titolare, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, dell'informazione e della comunicazione istituzionale, che cura avvalendosi dell'Ufficio stampa di cui all'articolo 9, comma 2, della predetta legge, istituito quale struttura di livello non dirigenziale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. L'Avvocato generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, fiduciariamente scelti.
4. Gli atti di competenza del Segretario generale e degli altri dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Avvocato generale. In caso di inerzia o ritardo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2 della citata
legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni):
«Art. 9. (Uffici stampa). - 1. (Omissis).
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalita'.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3 e 15,
comma 5 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). - 1.-2.
(Omissis).
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.»
«Art. 15. (Dirigenti). - 1. 4. (Omissis).
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per
l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di Governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale sono di competenza dei
segretari generali dei predetti istituti.».
 
Art. 5

Attribuzioni del Segretario generale

1. Al Segretario generale spetta la gestione finanziaria, tecnico-organizzativa e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti. Egli e' responsabile della gestione e dei relativi risultati.
2. In particolare, il Segretario generale:
a) formula proposte all'Avvocato generale anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 1;
b) cura l'attuazione delle direttive generali emanate dall'Avvocato generale;
c) conferisce gli incarichi ai dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ne valuta le prestazioni alla stregua dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi annuali loro assegnati. La valutazione del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale di cui all'articolo 16 e' effettuata sentito l'Avvocato distrettuale competente;
d) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
e) definisce i criteri di organizzazione degli uffici, in conformita' all'articolo 2, secondo le direttive dell'Avvocato generale di cui all'articolo 4, comma 1;
f) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e adotta, nei confronti dei dirigenti, le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
i) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il Segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, addetti all'Ufficio di segreteria generale, nominati dall'Avvocato generale su proposta del Segretario generale.
4. Il Segretario generale e' responsabile del risultato dell'attivita' svolta dall'Ufficio di segreteria generale cui e' preposto, dell'attuazione delle direttive a lui impartite dall'Avvocato generale, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali a lui assegnate. Entro il 30 aprile di ogni anno presenta all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 21 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»
«Art. 21. (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
citato regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 (Approvazione
del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato):
«6. Presso l'Avvocatura generale dello Stato e'
costituito un ufficio di segreteria al quale sono addetti,
oltre il Segretario generale, funzionari ed impiegati
scelti dall'Avvocato generale dello Stato.».
 
Art. 6

Attribuzioni degli Avvocati distrettuali

1. Gli Avvocati distrettuali, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari, svolgono le seguenti funzioni:
a) definiscono, in esecuzione delle direttive adottate dall'Avvocato generale, gli obiettivi e i programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone la priorita'. A tal fine adottano ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione, anche sulla base delle proposte formulate, nell'esercizio delle attribuzioni disciplinate dall'articolo 7, dal dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale di cui all'articolo 16;
b) richiedono, anche su proposta del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive Avvocature distrettuali;
c) esercitano, anche avvalendosi del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite ai sensi della lettera a);
d) dispongono in ordine all'adeguamento dell'orario di servizio alla specifica realta' locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal Segretario generale.
2. Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
 
Art. 7

Attribuzioni dei dirigenti

1. I dirigenti esercitano i compiti e assumono le responsabilita' previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale e, in sede locale, all'Avvocato distrettuale;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate delegati dal Segretario generale, nell'ambito delle sue direttive e, in sede locale, di quelle dell'Avvocato distrettuale;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario generale;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici ad essi affidati e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche esercitando poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati agli uffici ad essi affidati;
f) effettuano la valutazione del personale assegnato agli uffici ad essi affidati, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti;
g) forniscono le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.
2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dal Segretario generale e, in sede locale, dall'Avvocato distrettuale, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. Entro il 31 marzo di ogni anno presentano al Segretario generale e, in sede locale, anche all'Avvocato distrettuale, una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
lett. d), del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 17. (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a). - c). (Omissis).
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;».
 
Art. 8

Ufficio studi e formazione professionale

1. L'Ufficio studi e formazione professionale e' struttura di livello non dirigenziale ed e' costituito da avvocati o procuratori dello Stato nominati dall'Avvocato generale e coordinati dall'Avvocato generale aggiunto o da un Vice Avvocato generale. L'incarico dei componenti dura tre anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta.
2. L'Ufficio studi coadiuva l'Avvocato generale nelle seguenti attivita':
a) predisposizione delle relazioni periodiche previste dall'articolo 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
b) elaborazione di studi e ricerche della normativa e della giurisprudenza rilevanti;
c) rilevazione e analisi dell'attivita' parlamentare;
d) elaborazione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale degli avvocati e procuratori dello Stato.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato):
«Art. 15. - L'avvocato generale dello Stato: determina
le direttive inerenti alla trattazione degli affari
contenziosi e consultivi;
presiede e convoca il consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato ed il comitato consultivo;
vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale
dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro
organizzazione, dando le opportune disposizioni ed
istruzioni generali;
risolve, sentito il comitato consultivo, le
divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali
dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole
amministrazioni;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio
presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari
contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal
comitato consultivo;
riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio
dei Ministri sull'attivita' svolta dall'Avvocatura dello
Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche
prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi
interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di
istituto;
fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente
attribuiti alla sua competenza, nonche' ogni altro
provvedimento riguardante gli uffici ed il personale
dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra
autorita'.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale
e' sostituito dal vice avvocato generale con maggiore
anzianita' nell'incarico.».
 
Art. 9

Segreterie particolari e Segreteria degli organi collegiali

1. Alle dirette dipendenze dell'Avvocato generale e del Segretario generale operano le rispettive segreterie particolari, cui sono addette unita' di personale della dotazione organica dell'Avvocatura generale che attendono agli adempimenti connessi alle rispettive attivita' istituzionali.
2. La Segreteria particolare dell'Avvocato generale attende anche agli adempimenti connessi al cerimoniale, alla organizzazione di congressi e incontri di studio e alla partecipazione agli stessi.
3. Nell'ambito dell'Ufficio di Segreteria generale opera la Segreteria degli organi collegiali, cui sono addette unita' di personale che curano gli adempimenti relativi al funzionamento del Comitato consultivo, del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e del Consiglio di amministrazione.
 
Art. 10

Responsabile per la transizione digitale

1. Il Responsabile per la transizione digitale e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali. L'incarico dura al massimo cinque anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta.
2. Il Responsabile per la transizione digitale cura i rapporti con le autorita' e le amministrazioni che hanno competenze in ambito informatico, anche con riferimento ai processi giurisdizionali telematici, e definisce la strategia per l'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le direttive dell'Avvocato generale, nell'ottica della transizione verso modalita' operative digitali, in conformita' alle linee di indirizzo per l'informatica nella pubblica amministrazione e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Responsabile per la transizione digitale si avvale dell'Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica di cui all'articolo 15, comma 8.

Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.
 
Art. 11

Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l'Avvocatura dello Stato in possesso di adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione.
2. Il RPCT svolge i compiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. A supporto del RPCT e' costituita una unita' organizzativa di livello non dirigenziale. Il personale assegnato e' destinatario di specifica formazione.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
citata legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
«Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. - 6. (Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
 
Art. 12

Responsabile della protezione dei dati personali

1. Il Responsabile della protezione dei dati personali e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati o i procuratori dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali in materia. L'incarico dura al massimo cinque anni, al termine dei quali non puo' essere rinnovato.
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali svolge i compiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note all'art. 12:
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 4 maggio 2016, n. L 119.
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE), vedi le note alle premesse.
 
Art. 13

Organismo di valutazione della performance

1. L'Organismo di valutazione della performance ha il compito di valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo. L'Organismo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente nei confronti dell'Avvocato generale dello Stato.
2. L'Organismo di valutazione e' composto da un Vice Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato, nominati dall'Avvocato generale. Il mandato dei componenti dell'organismo dura tre anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta.
 
Art. 14
Organizzazione delle strutture amministrative dell'Avvocatura
generale dello Stato

1. L'Avvocatura generale e' articolata nei seguenti uffici dirigenziali di livello non generale:
a) Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane;
b) Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico;
c) Ufficio III - Risorse strumentali e logistica;
d) Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica;
e) Ufficio V - Archivio e impianti;
f) Ufficio VI - Servizi legali;
g) Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica;
h) Ufficio VIII - Compensi professionali.
2. Gli Uffici di cui al comma 1 sono articolati nei servizi di livello non dirigenziale secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, cui sono preposti funzionari di area terza.
3. L'articolazione dei servizi di cui all'articolo 15 trova applicazione presso le Avvocature distrettuali entro limiti funzionali alla dimensione di ogni Avvocatura distrettuale.
4. Gli Uffici di cui al comma 1, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano adeguato supporto anche alle Avvocature distrettuali dello Stato.
 
Art. 15

Attribuzioni degli Uffici e dei Servizi
dell'Avvocatura generale dello Stato

1. Gli Uffici e i Servizi sono articolati secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane cura gli affari generali, la programmazione, la gestione del personale e della documentazione giuridica ed e' articolato nei seguenti Servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio affari generali, organizzazione e metodo: ricezione, protocollo e smistamento della corrispondenza non riguardante affari legali; raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti relativi agli affari di Segreteria generale; relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; programmazione e pianificazione strategica dell'attivita' amministrativa dell'Avvocatura dello Stato, anche mediante la predisposizione del piano della performance e la redazione della relazione annuale sulla performance e della direttiva annuale dell'Avvocato generale sull'azione amministrativa; misurazione della performance e dei risultati dell'attivita' amministrativa, anche in funzione di supporto dell'organismo di valutazione della performance di cui all'articolo 13; formulazione di proposte di miglioramento dell'azione amministrativa e del benessere organizzativo; ufficio di supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonche' del Responsabile della protezione dei dati personali;
b) Servizio personale: gestione del personale, reclutamento e trattamento giuridico degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale amministrativo, formazione, disciplina, stato giuridico, gestione dei procedimenti disciplinari; predisposizione del piano dei fabbisogni; rapporti con le organizzazioni sindacali e contrattazione decentrata; svolgimento della pratica forense; conferimento di onorificenze; procedimento per il rilascio delle tessere di riconoscimento. Nell'ambito dell'Ufficio e' nominato il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico cura la redazione del bilancio, la gestione dei capitoli e il trattamento economico del personale ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio ragioneria e bilancio: formazione e gestione dei capitoli di bilancio destinati all'acquisizione di beni e servizi; previsione e consuntivo delle spese di investimento e per consumi intermedi nell'ambito del bilancio finanziario ed economico; attivita' di coordinamento per la gestione del bilancio finanziario ed economico dell'Avvocatura dello Stato; gestione dei fondi spesa degli enti ed altri soggetti patrocinati e attivita' consequenziali;
b) Servizio trattamento economico e di quiescenza degli avvocati e procuratori dello Stato: trattamento economico fondamentale e accessorio degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio; previsione, gestione e consuntivo delle spese di personale degli avvocati e procuratori dello Stato nell'ambito del bilancio finanziario ed economico; accertamento dei servizi utili al trattamento di quiescenza e previdenza e alla liquidazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto degli avvocati e procuratori dello Stato;
c) Servizio trattamento economico e di quiescenza del personale amministrativo e provvidenze economiche: trattamento economico fondamentale e accessorio del personale amministrativo in servizio; previsione, gestione e consuntivo delle spese di personale amministrativo nell'ambito del bilancio finanziario ed economico; accertamento dei servizi utili al trattamento di quiescenza e previdenza e alla liquidazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto del personale amministrativo; adempimenti in materia di sussidi e altre provvidenze economiche in favore degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale amministrativo.
4. L'Ufficio III - Risorse strumentali e logistica cura l'approvvigionamento e la manutenzione di beni e servizi, la vigilanza e la logistica ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio economato: riscossione e pagamento di somme di denaro, custodia valori e rendicontazione; richiesta di acquisizione dei beni mobili, dei servizi e rendicontazione; cura dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili sede dell'Avvocatura generale dello Stato nonche' dei servizi di custodia, tecnici e di pulizia dei locali; telecomunicazioni; manutenzione delle apparecchiature multifunzione e dei veicoli di servizio; ritiro e spedizione posta;
b) Servizi ausiliari: vigilanza, gestione delle esigenze logistiche e movimentazione, servizio automobilistico, servizio di portineria, centralino, fotocopie.
5. L'Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica cura le procedure per l'acquisizione di beni e servizi nonche' l'acquisizione e la conservazione di libri, riviste e banche dati informatiche ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio contratti: predisposizione e gestione delle procedure per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, anche informatici, di competenza dell'Avvocatura generale, tenuto conto del programma delle acquisizioni, nonche' delle esigenze rappresentate dagli Uffici, anche in relazione alle scadenze contrattuali, nei limiti delle disponibilita' di bilancio; acquisizione dagli Uffici dei capitolati tecnici relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture da espletare, nonche' di ogni ulteriore supporto tecnico, ove necessari; assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e degli obblighi di pubblicita' e di trasparenza inerenti ai procedimenti di competenza;
b) Servizio documentazione giuridica: servizio di biblioteca, di banche dati professionali e acquisto di libri; adempimenti per la stampa o copia delle pubblicazioni di servizio; ricerche presso banche dati esterne; supporto per la pubblicazione della Rassegna dell'Avvocatura dello Stato; attivita' di ricognizione e divulgazione delle novita' normative e giurisprudenziali rilevanti per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale, anche in funzione di supporto degli altri Uffici.
6. L'Ufficio V - Archivio e impianti cura la protocollazione e lo smistamento del flusso di corrispondenza ed atti giudiziari in entrata e in uscita ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio protocollo in entrata e impianti: adempimenti e lavorazioni relativi ad atti notificati, corrispondenza in arrivo, impianto affari;
b) Servizio protocollo in uscita: adempimenti e lavorazioni relativi alla corrispondenza in partenza.
7. L'Ufficio VI - Servizi legali cura le attivita' strumentali e di supporto alla professione legale ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio collaborazione professionale: servizio di segreteria di avvocati e procuratori; redazione materiale di atti e lettere, espletamento delle attivita' telematiche di gestione e deposito di atti e documenti e di notificazione di atti e provvedimenti;
b) Servizio attivita' esterna e agenda: adempimenti interni ed esterni in materia di: notificazione di atti e provvedimenti, depositi, ricerche e altri incombenti presso le cancellerie e segreterie delle autorita' giudiziarie; acquisizione e lavorazione sentenze o altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere;
c) Servizio supporto all'Agente del Governo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo: adempimenti connessi alle attivita' istituzionali di competenza dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
8. L'Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica cura l'attivita' di analisi statistica, pianificazione e sviluppo dei sistemi informatici e della digitalizzazione, anche a supporto, per le materie di competenza, del Responsabile per la transizione digitale, ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio statistica e pianificazione: analisi statistiche riferite al patrimonio dati dell'amministrazione, anche in funzione di supporto degli altri Uffici; programmazione degli interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi in coerenza con le strategie dell'Avvocatura dello Stato e verifica dei risultati pianificati; definizione di accordi e protocolli d'intesa con altre pubbliche amministrazioni; supporto, per le materie di competenza, al Responsabile per la transizione digitale;
b) Servizio informatica e digitalizzazione: acquisizione delle risorse strumentali in ambito ICT (Information and Communication Technology); gestione e manutenzione dei sistemi elaborativi, degli apparati di rete e di sicurezza, con i relativi software costituenti il sistema informativo dell'Avvocatura generale; analisi, sviluppo e formazione di software applicativo e gestionale, curando la progettazione e l'implementazione di tutte le architetture ICT; assistenza tecnica agli utenti dell'Avvocatura dello Stato relativamente alle apparecchiature e ai sistemi informatici.
9. L'Ufficio VIII - Compensi professionali cura la liquidazione, il recupero e il riparto dei compensi professionali ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio liquidazione e recupero onorari: liquidazione e recupero onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato; istruttoria per onorari di competenza delle Avvocature distrettuali dello Stato;
b) Servizio riparto onorari: rendicontazione e riparto degli onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato; verifica dei rendiconti delle somme esatte a titolo di onorari di causa e relativi riparti e liquidazione a favore degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale amministrativo avente diritto presso ciascun Ufficio dell'Avvocatura dello Stato; riparto e liquidazione dei compensi affluiti al fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato e al fondo perequativo del personale amministrativo.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 11. (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito
della propria struttura uffici per le relazioni con il
pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni
non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico,
alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalita' di accesso informale alle
informazioni in possesso dell'amministrazione e ai
documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai
fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e
nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi
del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 39-ter del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 39. (Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle
categorie protette). - 1. Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono, anche per profili professionali
delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di
comparto per i quali non e' previsto il solo requisito
della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto,
programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari
del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli
articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste
dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.».
 
Art. 16

Uffici amministrativi unici distrettuali

1. Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato e' istituito un Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata dei servizi amministrativi, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale.
 
Art. 17

Disposizioni transitorie

1. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarita' degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, le strutture gia' esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.
 
Art. 18

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Con decreti motivati dell'Avvocato generale, sulla base di criteri di economicita', funzionalita', accorpamento di funzioni omogenee ed eliminazione di duplicazioni funzionali, possono essere definiti in dettaglio i compiti degli Uffici dirigenziali stabiliti dal presente decreto e rideterminate le articolazioni dei servizi definite dal presente decreto.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2876

Note all'art. 18:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 5
luglio 1995, n. 333 (Regolamento recante norme per
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle
strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla
disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), vedi nelle note alle premesse.