Gazzetta n. 299 del 17 dicembre 2021 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 10 dicembre 2021
Modifiche al decreto 22 dicembre 2020, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15;
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, e, in particolare l'art. 20, comma 2, secondo il quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 20 dicembre 2020;
Vista la delibera n. 97 assunta dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 1° dicembre 2021;
Ritenuto di dover provvedere alla modificazione dell'art. 14, comma 7, del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa» nel testo attualmente vigente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, n. 251, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021;

Decreta:

Art. 1

Il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, n. 251, e' novellato con le modificazioni di seguito riportate:
all'art. 14, comma 7:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente,
«a) sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di non piu' di uno fra:
1) incarichi di docenza presso universita' pubbliche o private ovvero presso enti di formazione pubblici o privati;
2) incarichi di studio individuale o come componente di apposite Commissioni di studio, con esclusione degli incarichi, in qualunque modo denominati, di esperto o consulente giuridico.
Restano comunque consentiti, senza limiti, gli incarichi previsti a titolo gratuito.
Per tutta la durata dell'incarico presso l'Ufficio studi i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione degli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 2.
In ogni caso il Consiglio di Presidenza valuta la compatibilita' dell'incarico con l'impegno richiesto;».
dopo la lettera a) e' aggiunta la lettera «a-bis)»,
«a-bis) non possono essere nominati i magistrati che compongono il Consiglio di Presidenza e quelli facenti parte dell'Ufficio per il Massimario;».
 
Art. 2

La novella di cui all'art. 1 e' entrata in vigore il 1° dicembre 2021.
 
Art. 3

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2021

Il Presidente: Patroni Griffi