Gazzetta n. 299 del 17 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 15 novembre 2021
Istituzione di un Fondo volto a ristorare le citta' portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di COVID-19.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL TURISMO

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 734, della citata legge n. 178 del 2020 che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare, a titolo di ristoro, alle citta' portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19;
Visto, altresi', il comma 735 del medesimo art. 1 che demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo le modalita' attuative delle previsioni recate dal suddetto comma 734;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, all'art. 5, comma 2, stabilisce che «Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili" e "Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», il quale ha previsto al comma 1 che all'art. 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «5 milioni di euro» siano sostituite dalle seguenti «10 milioni di euro»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del turismo n. 333 del 17 agosto 2021 con il quale sono state definite le modalita' attuative delle previsioni recate dal suddetto comma 734 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Considerato di dover procedere alla determinazione delle modalita' di assegnazione delle ulteriori risorse indicate all'art. 3-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Decreta:

Art. 1

Beneficiari e modalita' di presentazione della domanda

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall'art. 3-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate alle citta' i cui porti siano oggetto di traffico crocieristico (scali di capolinea e/o scali intermedi) che hanno subito perdite economiche, intendendo, ai fini del presente decreto, le mancate entrate delle amministrazioni interessate, in conseguenza della riduzione del traffico da turismo crocieristico conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, e' presentata dal sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, esclusivamente a mezzo PEC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (di seguito Direzione generale) del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, all'indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it La domanda contiene la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) la riduzione in termini numerici dei passeggeri derivante dal calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19;
b) l'impatto in termini di perdita economica (i.e. mancate entrate) per la citta';
c) che la riduzione di cui alla lettera a) non deriva da eventi indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
d) che non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalita' analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni.
 
Allegato 1
SCHEMA DI DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DA DESTINARE, A TITOLO DI RISTORO, ALLE CITTA' PORTUALI CHE HANNO SUBITO PERDITE ECONOMICHE A
SEGUITO DEL CALO DEL TURISMO CROCIERISTICO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Procedimento

1. Sulle domande pervenute, la Direzione generale svolge l'attivita' istruttoria e adotta, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle medesime domande redigendo apposito elenco, con l'indicazione delle somme riconosciute ai singoli richiedenti, che e' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nella sezione Amministrazione trasparente. In caso di accoglimento, entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento, la Direzione generale competente procede al trasferimento dei fondi.
2. Il contributo e' corrisposto in misura pari alla riduzione subita, fermo restando che, in caso di insufficienza delle risorse del fondo, si procede ad una riduzione proporzionale dei contributi riconosciuti al fine di tenere conto della perdita complessiva numerica dei passeggeri dichiarata da tutte le citta' portuali richiedenti.
 
Art. 3

Verifica in ordine alle dichiarazioni rese

1. La Direzione generale effettua controlli in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dai richiedenti. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito dei controlli effettuati sia accertata l'insussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi, anche parziale, i richiedenti decadono dal beneficio di cui al presente decreto e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede al recupero degli importi erogati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro del turismo
Garavaglia
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3025