Gazzetta n. 296 del 14 dicembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021
Modalita' di ripartizione, termini, modalita' di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattivita' per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attivita' economiche, nel rispetto della complementarita' con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;
Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalita' di accesso e rendicontazione.»;
Visto l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalita' di accesso e rendicontazione.»;
Visto l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle attivita' commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita' di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresi' autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonche' alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Tenuto conto della complementarieta' con la mappatura delle aree interne, per il ciclo di programmazione 2021-2027, in corso di approvazione;
Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Fondo»: il fondo comuni marginali di cui all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) «contributo»: la quota di risorse attribuite al comune di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
c) «comuni svantaggiati»: gli enti beneficiari individuati di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) «attivita' economiche»: le attivita' economiche operanti nei settori commerciali, artigianali, professionali o agricoli individuati secondo la classificazione ATECO specificata all'art. 2;
e) «unita' locale»: un'impresa o una parte di un'impresa situata in una localita' topograficamente identificata in conformita' al regolamento del Consiglio europeo n. 696 del 15 marzo 1993;
f) «aree interne»: i comuni classificati come «polo», «polo intercomunale», «intermedio», «periferico» o «ultra-periferico» nell'ambito della mappatura delle aree interne, per il ciclo di programmazione 2021-2027, in corso di approvazione.
 
Art. 2

Finalita'

1. Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le modalita' di ripartizione, i termini, le modalita' di accesso e di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.
2. I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:
a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attivita';
b) concessione di contributi per l'avvio delle attivita' commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unita' operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attivita' economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.
3. I comuni svantaggiati sono altresi' autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonche' alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
 
Art. 3

Beneficiari

1. Un comune e' definito svantaggiato se sono rispettate contestualmente le seguenti condizioni:
a) essere esposto a rischio di spopolamento: il tasso di crescita della popolazione e' negativo sia nel lungo periodo, ovvero dal 1981 al 2019, che nel breve periodo, ovvero dal 2001 al 2019;
b) soffrire di deprivazione sociale: l'IVSM e' elevato, ovvero e' superiore alla mediana della distribuzione dei comuni italiani;
c) avere un livello di redditi della popolazione residente basso, ovvero inferiore al primo quartile della distribuzione dei comuni italiani.
2. I comuni svantaggiati, elencati in allegato A, sono individuati sulla base dei criteri di spopolamento, deprivazione sociale e reddito delle persone fisiche sulla base dei seguenti indicatori:
a) popolazione residente a livello comunale secondo i dati rilevati da ISTAT negli anni 1981, 2001 e 2019;
b) indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) sulla base dei dati ISTAT;
c) reddito IRPEF per contribuente al 2018 sulla base di dati Agenzia delle entrate.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Modello di riparto delle risorse

1. Il riparto delle risorse avviene tra i comuni beneficiari secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva uniformemente distribuita fra i comuni presenti nell'allegato B al presente decreto, al fine di allocare un importo uguale per tutti;
b) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla di riduzione della popolazione dal 1981 al 2019 dei comuni presenti nell'allegato B, al fine di perseguire una politica di incremento demografico dei territori che hanno subito maggiormente il fenomeno dello spopolamento;
c) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale di popolazione residente nei comuni nell'allegato B al fine di garantire risorse adeguate in base alla dimensione demografica del comune;
d) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla distanza del reddito a livello comunale dalla mediana del reddito di tutti i comuni italiani.
2. L'importo del contributo ad ogni comune e' pertanto il risultato della seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5

Modalita' di erogazione delle risorse

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione dispone l'erogazione del contributo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in ragione delle singole annualita' di legge.
2. Per le annualita' successive alla prima, l'erogazione e' subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in riferimento alle precedenti annualita', come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6.
3. L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualita' di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni.
 
Art. 6

Monitoraggio

1. Il monitoraggio dei contributi e' effettuato dall'Agenzia per la coesione territoriale attraverso il sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il sostegno erogato ad ogni attivita' economica e' identificato dal codice unico di progetto.
3. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua altresi' controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.
 
Art. 7

Revoca del contributo

1. Il contributo e' revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse.
2. La revoca e' disposta con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
3. In caso di revoca, le risorse gia' erogate rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
 
Art. 8

Pubblicita' dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2776

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Avvertenza:
Per gli allegati si rinvia al sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - sezione comuni marginali, al seguente indirizzo: https://politichecoesione.governo.it/it/documenti/pubblicita-legale/c omuni-marginali/