Gazzetta n. 294 del 11 dicembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 210
Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante «Criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Vista la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
Visto il decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 73, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, gli articoli 12 e 19;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, ai sensi del quale le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 7 ottobre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Principi generali di organizzazione del mercato dell'energia
elettrica

1. Il mercato dell'energia elettrica e' disciplinato e regolato in base ai principi di liberta' degli scambi transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europei, trasparenza e dinamicita' del sistema dei prezzi, liberta' di scelta del fornitore, informazione e partecipazione attiva dei clienti finali, protezione dei clienti vulnerabili e in condizione di poverta' energetica. L'organizzazione del mercato tiene altresi' conto dell'esigenza di dare stabilita' agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima e per l'aumento della capacita' di interconnessione di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
2. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art.14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n.
215.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139,
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2007, n. 188.
- La direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica e'
pubblicata concernente una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica (rifusione) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 7 novembre 2008, n. L 298.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
S.O.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165.
- La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE (rifusione) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica (rifusione) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori
nazionali dell'energia (rifusione) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai
rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 2005/89/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno
2019, n. L 158.
- La direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo
dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica e' pubblicata nella G.U.U.E. 21
dicembre 2018, n. L 328.
- Il decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 73
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 175.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo degli articoli 12 e 19 della legge 22 aprile
2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2019-2020),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97,
cosi' recita:
«Art. 12 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) in coerenza con le modalita' e gli obblighi di
servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle
comunita' energetiche dei cittadini, attive nell'ambito
della generazione, dell'approvvigionamento, della
distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della
vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi
energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica
e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete
elettrica esistente e assicurando un'adeguata
partecipazione ai costi di sistema;
b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in
materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di
distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le
modalita' e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo
un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;
c) definire il quadro normativo semplificato per lo
sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la
partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia
elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di
sviluppo e integrazione della generazione da fonti
rinnovabili e delle esigenze di flessibilita' e adeguatezza
del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi
di flessibilita' e servizi ancillari anche di carattere
standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli
articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944, nonche'
l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli
strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato
con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare
stabilita' agli investimenti, definendo in particolare
procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la
costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonche'
modalita' di realizzazione congruenti con la finalita' di
accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non
programmabili individuata come necessaria per il
raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;
d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a),
b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma
1, lettere e), h) e i), allo scopo di definire una
disciplina unica in materia di comunita' energetiche,
autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere,
nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di
sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di
auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo piu'
attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una
migliore valorizzazione dell'apporto della generazione
distribuita, anche attraverso un sistema di premi e
penalita' che stimoli produttori e consumatori di energia a
bilanciare le proprie posizioni a livello locale;
e) aggiornare il quadro normativo delle misure per
implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in
condizioni di poverta' energetica;
f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e
delle responsabilita' dei gestori delle reti di
distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete
di trasmissione, in funzione delle esigenze di
flessibilita' del sistema e di integrazione della
generazione distribuita e della gestione della domanda,
secondo criteri di gradualita';
g) riordinare la disciplina di adozione del piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da
adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano
di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione
dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi,
inclusi quelli ambientali;
h) aggiornare la disciplina degli obblighi di
servizio pubblico degli impianti di produzione di energia
elettrica e dei processi di messa fuori servizio e
dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza
del sistema elettrico;
i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte
delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla
direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o
dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i
regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorita'
nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive,
proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre
sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del
gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento
del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;
l) indirizzare i principi tariffari verso una
tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la
parte di componenti fisse delle fatture per l'energia
elettrica;
m) introdurre misure per il potenziamento
dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti
intelligenti, propedeutiche all'ottenimento dei risultati
previsti dalla strategia del "Clean Energy Package".»
«Art. 19 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno
dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE)
2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2005/89/CE). - 1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) riordinare, coordinare e aggiornare le
disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del
regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle
disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti
indirizzi specifici:
1) prevedere l'avvio di un processo per il
graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);
2) prevedere una semplificazione e una modifica
della disciplina del dispacciamento e dei mercati
all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove
esigenze di flessibilita' del sistema e della necessita' di
integrazione della generazione distribuita, degli
aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei
sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal
fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di
acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di
sperimentazioni e attivita' di dispacciamento locale e
auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto
all'articolo 12, comma 1, lettera f), nonche' la
possibilita' di stipulare accordi diretti semplificati fra
produttore e consumatore di energia all'interno della
medesima zona di mercato;
b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a),
attribuire all'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione
dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2019/943, al fine di semplificare la
gestione delle procedure di richiesta di esenzione;
c) in materia di ricorso al ridispacciamento della
generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione
della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo
13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, conferire
all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo
di ridispacciare gli impianti di generazione;
d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli
obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943,
l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni
amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e
dissuasive.».
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51,
cosi' recita:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione
ecologica".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
"definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza
energetica" sono soppresse;
2) al comma 2, le parole "rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria" sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole "undici
direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove
direzioni generali";
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione
ecologica";
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della
tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti:
"della transizione ecologica";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali.";
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole "non puo' essere superiore a due"
sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore
a tre";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.".
3. Le denominazioni "Ministro della transizione
ecologica" e "Ministero della transizione ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" e "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le
denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e
"Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e
"Ministero dello sviluppo economico".
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono
inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero
1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica".».

Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che
modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)
2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n.
L 328.
 
Allegato 1

REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE
E RELATIVE INFORMAZIONI
1. Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle
informazioni di fatturazione
1.1. Le seguenti informazioni sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:
a) il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;
b) il termine entro il quale e' dovuto il pagamento.
1.2. Le seguenti informazioni fondamentali sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:
a) il consumo di energia elettrica nel periodo di fatturazione;
b) il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai clienti finali e l'indirizzo e-mail;
c) la denominazione della tariffa;
d) l'eventuale data di scadenza del contratto;
e) le informazioni inerenti alla possibilita' e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore e alla risoluzione delle controversie;
f) il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;
g) informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i riferimenti del servizio per la risoluzione extragiudiziale delle controversie;
h) lo sportello per i servizi a tutela del consumatore;
i) un link o un riferimento a dove e' possibile accedere al portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
1.3. Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:
a) confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di energia elettrica del cliente finale con il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente;
b) i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;
c) confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza. 2. Frequenza di fatturazione e fornitura delle informazioni di
fatturazione:
a) la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno;
b) se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;
c) se il cliente finale non dispone di un contatore che puo' essere letto a distanza dal gestore, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione;
d) se il cliente finale dispone di un contatore che puo' essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresi' essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. 3. Componenti del prezzo applicato al cliente finale
Il prezzo applicato al cliente finale e' la somma delle tre componenti definite seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasmissione e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri. Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio. 4. Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici
Le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, sono comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale.
Il cliente finale dotato di un contatore che puo' essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.
Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:
a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e
b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore. 5. Informativa sulle fonti di energia
I fornitori specificano nelle fatture la quota di ciascuna fonte energetica nell'energia elettrica acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di energia elettrica (informativa sul prodotto). Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:
a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix energetico complessivo utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente (a livello nazionale, nonche' a livello del fornitore, se attivo in altri Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;
b) le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente.
Con riguardo al secondo comma, lettera a), per l'energia elettrica ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, e' possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.
Per l'informativa sull'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, si possono utilizzare le garanzie di origine rilasciate a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
L'informativa sull'energia elettrica da fonti rinnovabili e' effettuata utilizzando le garanzie di origine, salvo nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 8, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2018/2001.
 
Art. 2

Modifiche e integrazioni all'articolo 2
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Linea diretta e' una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica utilizzano per approvvigionare direttamente i propri siti, le societa' controllate ed i propri clienti.»;
b) dopo il comma 22 e' aggiunto il seguente: «22-bis. Il servizio ancillare non relativo alla frequenza e' un servizio utilizzato da un Gestore del sistema di trasmissione o un da Gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell'inerzia, per la stabilita' della rete e la potenza di corto circuito, per la capacita' di black start e per la capacita' di funzionamento in isola.»;
c) il comma 25-terdecies e' sostituito dal seguente: «25-terdecies. Si definisce impresa elettrica ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica
che produce energia elettrica e la utilizza in misura non
inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
societa' controllate, della societa' controllante e delle
societa' controllate dalla medesima controllante, nonche'
per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e
distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4,
numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli
appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti
per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti
industriali anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia
elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o
giuridica che acquista energia elettrica a scopo di
rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e'
stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia
elettrica per uso proprio.
6. Cliente idoneo: e' la persona fisica o giuridica
che ha la capacita' di stipulare contratti di fornitura con
qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in
Italia sia all'estero.
7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non
rientrando nella categoria dei clienti idonei, e'
legittimato a stipulare contratti di fornitura
esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione e' la produzione combinata di
energia elettrica e calore alle condizioni definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che
garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto
alle produzioni separate.
9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura
di servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad
impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio
coordinati degli impianti di produzione, della rete di
trasmissione e dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita'
di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito
economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al
comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti
o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione e'
l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione
di energia elettrica su reti di distribuzione a media e
bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il
vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le
maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia
elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici.
16. Linea diretta e' una linea elettrica che collega
un sito di generazione isolato con un cliente isolato
ovvero una linea elettrica che un produttore e un'impresa
fornitrice di energia elettrica utilizzano per
approvvigionare direttamente i propri siti, le societa'
controllate ed i propri clienti.
17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo
inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e'
ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica indipendentemente dalla
proprieta' dell'impianto.
19. Produzione e' la generazione di energia
elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso
delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche
di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale
gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di
trasmissione e distribuzione collegate mediante piu'
dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la
gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali,
esemplificativamente, i servizi di regolazione di
frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della
tensione e riavviamento della rete.
22-bis. Il servizio ancillare non relativo alla
frequenza e' un servizio utilizzato da un Gestore del
sistema di trasmissione o un da Gestore del sistema di
distribuzione per la regolazione della tensione, per le
immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per il
mantenimento dell'inerzia, per la stabilita' della rete e
la potenza di corto circuito, per la capacita' di black
start e per la capacita' di funzionamento in isola.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli
impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di
distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei
dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati
nel territorio nazionale.
24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e
trasformazione dell'energia elettrica sulla rete
interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai
clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia
autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete e' la persona fisica o
giuridica che rifornisce o e' rifornita da una rete di
trasmissione o distribuzione.
25-bis. Gestore del sistema di trasmissione:
qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della
gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema
di trasmissione in una data zona e delle relative
interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare
richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25-ter. Gestore del sistema di distribuzione:
qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della
gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema
di distribuzione in una data zona e delle relative
interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare
richieste ragionevoli di distribuzione di energia
elettrica.
25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista
energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse
le attivita' commerciali e professionali.
25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o
giuridica che acquista energia elettrica non destinata al
proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i clienti
grossisti.
25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la
rivendita, di energia elettrica ai clienti.
25-septies. Impresa elettrica verticalmente
integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese
elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse
persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di
esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di
imprese esercita almeno una delle attivita' di trasmissione
o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione
o fornitura di energia elettrica.
25-octies. Impresa orizzontalmente integrata:
un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di
generazione per la vendita o di trasmissione o di
distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonche'
un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia
elettrica.
25-nonies. Programmazione a lungo termine:
programmazione, in un'ottica a lungo termine, del
fabbisogno di investimenti nella capacita' di generazione,
di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare
la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare
la fornitura ai clienti.
25-decies. Contratto di fornitura di energia
elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica
ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia
elettrica.
25-undecies. Strumenti derivati sull'energia
elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o
7 della sezione C dell'Allegato I della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato
all'energia elettrica.
25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri
mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto
conto delle circostanze di fatto o di diritto, la
possibilita' di esercitare un'influenza determinante
sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso:
diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su
parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che
conferiscono un'influenza determinante sulla composizione,
sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di
un'impresa.
25-terdecies. Si definisce impresa elettrica ogni
persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che
svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione,
trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della
domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia
elettrica, che e' responsabile per i compiti commerciali,
tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.».
 
Art. 3

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
2. Il cliente attivo e' un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilita', eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attivita' non possono in ogni caso costituire l'attivita' commerciale o professionale principale di tali clienti.
3. La comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto, con o senza personalita' giuridica:
a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonche' le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' anziche' perseguire profitti finanziari;
d) che puo' partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.
4. Per centro di coordinamento regionale si intende ciascun centro di coordinamento regionale istituito ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE 943/2019 del 5 giugno 2019.
5. Le componenti di rete pienamente integrate sono componenti di rete integrate nel sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione delle congestioni di rete nel mercato elettrico.
6. Lo stoccaggio di energia e' il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione ovvero la conversione di energia elettrica in una forma di energia che puo' essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma di un altro vettore energetico.
7. L'impianto di stoccaggio dell'energia e' un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.
8. La gestione della domanda e' la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati definiti dall'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione 2014/1348/UE della Commissione europea, individualmente o per aggregazione.
9. L'aggregazione e' la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina piu' carichi di clienti o l'energia elettrica generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica.
10. L'aggregatore indipendente e' il partecipante al mercato che realizza l'aggregazione di cui al comma precedente e che non e' collegato al fornitore dei clienti interessati.
11. Il partecipante al mercato e' una persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricita', alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o piu' mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento.
12. L'interconnettore e' l'infrastruttura che collega tra loro due o piu' reti elettriche.
13. Il responsabile del bilanciamento e' il partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica.
14. Il contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato.
15. La rete pubblica con obbligo di connessione di terzi e' una rete pubblica il cui esercizio e' oggetto di una concessione rilasciata ai sensi del presente decreto o dell'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione e sono finalizzate
alla tutela dell'unita' economica della Repubblica
italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della
Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
943/2019 del 5 giugno 2019 si veda nelle note alle
premesse.
- Il regolamento di esecuzione 2014/1348/UE della
Commissione europea relativo alla segnalazione dei dati in
applicazione dell'art. 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento
(UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'integrita' e la trasparenza del mercato
dell'energia all'ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2014, n. L 363.
- Il testo dell'art. 1-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di energia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 1977, n. 146, cosi' recita:
«Art. 1-ter. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000
sono trasferite alle province autonome le funzioni statali
in materia di concessione del servizio pubblico di
distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da
realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la
delimitazione dei relativi ambiti territoriali.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2
a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in
deroga a quanto previsto dall'art. 9 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle
province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono
trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a.
ai sensi del presente decreto nonche' le imprese operanti
alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi
compresi i consorzi e le societa' cooperative di produzione
e distribuzione di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
esercitano ovvero continuano l'attivita' di distribuzione
dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa
concessione rilasciata dalla provincia competente in
conformita' a quanto previsto dal piano provinciale di
distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei
servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in
vigore del presente articolo. Fino al rilascio della
concessione le predette imprese continuano comunque ad
esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia
elettrica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2031 le attivita' di
distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al
comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia
competente per territorio sulla base di gare da indire non
oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo
quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel
rispetto degli obblighi comunitari e dei principi
desumibili dal presente decreto per il rilascio delle
concessioni idroelettriche.
4. Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui
all'art. 10, eserciti mediante un'unica azienda o societa'
sia le attivita' di produzione che quelle di distribuzione
dell'energia elettrica, ne assicura la separazione
contabile ed amministrativa.
5. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le
province succedono allo Stato nei rapporti giuridici
inerenti le funzioni trasferite. Relativamente al
trasferimento alle province degli archivi e dei documenti
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 1-bis, comma 4.».
 
Art. 4

Partecipazione al mercato degli operatori dei Paesi terzi

1. I partecipanti al mercato interno dell'energia elettrica provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza.
 
Art. 5

Diritti contrattuali dei clienti finali

1. I clienti finali hanno il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purche' siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono stipulare piu' di un contratto di fornitura allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione.
2. I clienti finali, ferme e impregiudicate le norme di diritto nazionale e di diritto dell'Unione europea a tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi seguenti.
3. I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile:
a) l'identita' e l'indirizzo del fornitore;
b) i servizi forniti, i livelli di qualita' dei servizi e la data dell'allacciamento iniziale;
c) i servizi di manutenzione ricompresi nel contratto;
d) i mezzi disponibili al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, sugli addebiti per i servizi accessori di manutenzione e sui servizi a pacchetto;
e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonche' l'eventuale facolta', per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri;
f) l'indennizzo e le modalita' di rimborso previsti nel caso in cui i livelli di qualita' previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;
g) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalita' procedimentali;
h) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito web del fornitore.
4. Il cliente finale ha diritto a ricevere, prima della conclusione del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali condizioni che importano limitazioni dei diritti del cliente finale, fatta eccezione per i diritti di cui al comma 3, sono debitamente evidenziate all'interno del documento informativo. La violazione del presente comma, ad opera del fornitore, e' causa di nullita' del contratto di fornitura. La nullita' opera soltanto in favore del cliente finale e puo' essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
5. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facolta' di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, i clienti finali devono essere altresi' informati, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entita', con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore.
6. Nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale puo' recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso puo' essere trasmessa.
7. I fornitori trasmettono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonche' sulle condizioni contrattuali generalmente praticate.
8. I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non puo' in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non puo' determinare condizioni svantaggiose.
9. I moduli o formulari recano condizioni contrattuali eque e trasparenti e sono redatti in un linguaggio semplice e univoco e non prevedono ostacoli, anche esterni al contratto, all'esercizio dei diritti dei clienti finali e dei diritti attribuiti dal presente articolo. E' ostacolo vietato ai sensi del presente comma anche la sottoposizione al cliente finale di un'eccessiva documentazione contrattuale.
10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido.
11. I clienti finali hanno diritto di essere prontamente e adeguatamente informati sui propri diritti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale imposti ai fornitori.
12. I clienti civili hanno diritto di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese. Le misure alternative possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati.
13. I clienti finali ricevono una fattura di conguaglio definitivo dal fornitore entro sei settimane dall'effettuato cambio di fornitore.
14. L'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (di seguito: ARERA), con uno o piu' atti regolatori da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo.
15. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e' abrogato.

Note all'art. 5:
Il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 35 (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1. Tutti clienti sono idonei.
2. I clienti finali civili e le imprese connesse in
bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato
annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano
un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di energia
elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui all'art.
1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 125. In relazione all'evoluzione del mercato al
dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo
economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi, da
effettuare almeno ogni due anni, sull'andamento del mercato
al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di
effettive condizioni di concorrenza con propri decreti,
anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano
il servizio di tutela, puo' adeguare, con particolare
riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalita'
di erogazione del regime di cui al presente comma.
3. (abrogato).
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
anche avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore
dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'art. 27, comma 2,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure
necessarie:
a) per la diffusione presso i clienti finali di
energia elettrica della lista di controllo per i
consumatori elaborata dalla Commissione europea contenente
informazioni pratiche sui loro diritti;
b) per assicurare che i clienti abbiano idonee
informazioni, riferite anche alla diffusione della lista di
controllo di cui alla lettera a), concernenti i loro
diritti, la legislazione in vigore e le modalita' di
risoluzione delle controversie di cui dispongono.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano
l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi
di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule di
offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti e reti intelligenti.».
 
Art. 6

Bollette e informazioni di fatturazione

1. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dai propri fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori. I clienti finali hanno altresi' il diritto di ricevere, su loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata bolletta e' stata compilata. La spiegazione deve risultare particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate sui consumi effettivi di energia elettrica.
2. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in maniera gratuita.
3. I clienti finali possono chiedere al proprio fornitore di ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e hanno diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle bollette.
4. In caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, cio' e' indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista variazione.
5. Le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse soddisfano i requisiti minimi indicati nell'Allegato I al presente decreto. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a., secondo modalita' stabilite dall'ARERA e in raccordo con gli strumenti di confronto delle offerte di cui all'articolo 10, rende disponibile ai clienti finali uno strumento di comparabilita' delle informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dalle imprese di vendita.
6. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stabilisce le misure tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo, predisponendo altresi' schemi-tipo di bollette e informazioni di fatturazione. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente possono essere altresi' previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente articolo.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto
2017, n. 179, S.O., cosi' recita:
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo
settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come "Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come "Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.».
 
Art. 7

Diritto a cambiare fornitore

1. I clienti, singoli o aggregati, hanno il diritto di cambiare, senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, il proprio fornitore nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta. Il nuovo fornitore o il nuovo partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione emette una bolletta per il periodo compreso tra il cambio e l'ultimo giorno del mese in corso al momento del cambio. I successivi periodi di fatturazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto cambio.
2. Ciascun fornitore indica ai propri clienti, nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto di fornitura, all'interno del contratto stesso e nelle bollette periodicamente inviate, le modalita' attraverso le quali e' possibile cambiare fornitore, nonche' l'indirizzo, anche di posta elettronica ordinaria, al quale la richiesta deve essere trasmessa.
3. L'ARERA, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, avvia una consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative iscritte nel registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di adottare uno o piu' atti regolatori idonei a garantire che, al piu' tardi a far data dal 1° gennaio 2026, sia assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta.
4. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 5, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro non e' soggetto ad alcun onere.
5. Il fornitore puo' imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non puo' eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi gia' forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita' di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.
6. I clienti civili possono prendere parte a programmi collettivi di cambio del fornitore, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente articolo per i cambi individuali, nonche' senza oneri aggiuntivi. In caso di pratiche abusive nei confronti dei partecipanti a un programma collettivo di cambio del fornitore, ciascun partecipante o gli enti rappresentativi iscritti nel registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro Quarto del codice di procedura civile.
7. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore di energia elettrica da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilita' di cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 si veda nella nota all'art. 6.
 
Art. 8

Contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica

1. I clienti finali che dispongono di un contatore intelligente hanno diritto a concludere, su loro espressa richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica con ciascun fornitore che abbia piu' di 200.000 clienti finali. Il cliente finale deve esprimere il proprio consenso espresso e specifico alla conversione del proprio contratto di fornitura con prezzo dinamico.
2. Il contratto di fornitura con prezzo dinamico si basa sui dati effettivi di consumo del cliente, come rilevati dal contatore intelligente, che consente il controllo e la verifica dei dati ad opera del cliente stesso. I dati di consumo sono riportati anche nella bolletta e negli altri documenti di fatturazione, i quali indicano altresi' il calcolo degli importi fatturati.
3. Nell'offerta relativa a un contratto di fornitura con prezzo dinamico, il fornitore informa il cliente finale sulle condizioni contrattuali e sui prezzi di riferimento utilizzati, sulle opportunita' e sui rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonche' sulla necessita' di installare un contatore intelligente e sui relativi costi. L'ARERA rafforza gli strumenti per la tutela dei clienti finali che stipulano contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica da eventuali pratiche abusive.
4. L'ARERA, per dieci anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, monitora la diffusione e lo sviluppo dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, rilevandone gli eventuali rischi, e ne riferisce, nell'ambito della relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i) della legge 14 novembre 1995, n. 481, analizzando tra l'altro le offerte di mercato, l'impatto sulle bollette dei clienti finali e il livello di volatilita' dei prezzi.
5. L'ARERA, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, adotta uno o piu' provvedimenti al fine di orientare la graduale tariffazione delle componenti dei contratti di fornitura diverse dall'energia elettrica secondo una logica dinamica, con contestuale riduzione delle quote fisse, tenuto conto dei risultati dell'attivita' di monitoraggio e della relazione annua di cui al comma 4, dell'esigenza di promozione della gestione attiva della domanda e dell'efficienza energetica negli usi finali, nonche' della progressiva installazione dei sistemi di misurazione intelligente.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 2, comma 12, lettera i) della
legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
novembre 1995, n. 270, S.O., cosi' recita:
«Art.2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'). - (omissis)
2. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
(omissis)
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle
condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e
dei singoli servizi, anche per modificare condizioni
tecniche, giuridiche ed economiche relative allo
svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove
iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione
dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al
Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
stato dei servizi e sull'attivita' svolta;».
 
Art. 9

Sistemi di misurazione intelligenti
e diritto al contatore intelligente

1. L'ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena interoperabilita', in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonche' la capacita' di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei clienti finali. Tali requisiti si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di interoperabilita', e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le seguenti condizioni:
a) il consumo effettivo di energia elettrica deve essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo effettivo d'uso assicurando la coerenza delle modalita' di rilevazione tra le due grandezze dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete e prevedendo la medesima granularita' e frequenza. I dati rilevati sull'energia elettrica immessa in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri e per il medesimo arco temporale previsti per i dati relativi all'energia elettrica prelevata. I dati sui consumi storici convalidati devono essere resi accessibili e visualizzabili ai clienti finali, in modo facile e sicuro, su loro richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono resi accessibili ai clienti finali in modo facile e sicuro e senza costi aggiuntivi, attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi;
b) la sicurezza dei sistemi di misurazione e della comunicazione dei dati deve essere conforme alla pertinente normativa europea, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili di cyber-sicurezza e dei costi, alla luce del principio di proporzionalita';
c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati devono risultare conformi alla normativa nazionale ed europea sulla protezione e il trattamento dei dati personali;
d) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalita' consentite dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA avviene in maniera non discriminatoria;
e) gli operatori assicurano che i contatori dei clienti attivi che immettono energia elettrica nella rete siano in grado di registrare l'energia immessa nella rete;
f) se il cliente finale lo richiede, i dati sull'energia elettrica immessa nella rete e sul consumo sono messi a disposizione, in conformita' agli atti di esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2019/944/Ue, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente comprensibile, cosi' da consentire il raffronto tra offerte comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilita' dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi;
g) l'operatore, prima ovvero, al piu' tardi, al momento dell'installazione del contatore intelligente, fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate, con particolare riferimento al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia elettrica e al trattamento dei suoi dati personali;
h) la misurazione e il pagamento debbono essere assicurati ai clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato interno.
2. L'ARERA fissa altresi' le modalita' di contribuzione dei clienti finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al comma 1, in modo trasparente e non discriminatorio, nonche' tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorita' verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici conseguiti dai clienti finali a seguito dell'introduzione dei descritti sistemi di misurazione intelligenti.
3. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui ai due commi precedenti si applicano unicamente agli impianti futuri e a quelli che sostituiscono gli impianti esistenti. I sistemi di misurazione intelligenti gia' installati o i cui lavori siano stati avviati prima del 4 luglio 2019 restano in funzione per l'intera durata del loro ciclo di vita, salvo che non soddisfino i requisiti e le norme tecniche di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, restano operativi entro e non oltre la data del 5 luglio 2031. L'avvio dei lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione richiesti dall'investimento ovvero, se antecedente, con la data del primo fermo impegno a ordinare le attrezzature necessarie ovvero ancora con la data in cui sia stato assunto qualsiasi altro impegno tale da rendere irreversibile l'investimento. In caso di acquisizione, l'avvio dei lavori coincide con la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquistato. L'acquisto di un terreno e le attivita' preparatorie, quali la richiesta di permessi o autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilita' non integrano l'avvio dei lavori.
4. L'ARERA elabora e pubblica un calendario degli interventi di realizzazione e di sostituzione e ammodernamento dei sistemi di misurazione intelligenti, considerando un arco temporale di dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il calendario cosi' predisposto deve assicurare che entro il 31 dicembre 2024 l'ottanta per cento dei clienti finali disponga di contatori intelligenti.
5. Nelle more dell'attuazione degli interventi pianificati ai sensi dei commi precedenti, i clienti finali hanno comunque diritto a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci, anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal cliente finale presenta gli stessi requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e assicura l'interoperabilita'. Il cliente finale che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilita', e i realistici vantaggi del contatore, nonche' i costi a suo carico. Il contatore intelligente deve essere installato o adattato entro un termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro mesi.
6. I clienti che ancora non dispongano di contatori intelligenti hanno comunque diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente leggibili, direttamente ovvero mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2019/944/UE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Strumenti di confronto delle offerte

1. Al fine di assicurare la confrontabilita' e la trasparenza delle diverse offerte presenti sul mercato interno dell'energia elettrica, l'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicura che il portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sia conforme almeno ai seguenti requisiti:
a) indipendenza dai partecipanti al mercato e parita' di trattamento tra le imprese elettriche nei risultati di ricerca;
b) indicazione chiara del gestore del portale informatico e delle sue modalita' di finanziamento;
c) definizione di criteri chiari e oggettivi sui quali basare il confronto tra le diverse offerte, compresi i servizi;
d) utilizzo di un linguaggio semplice e privo di ambiguita';
e) correttezza e tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento;
f) piena accessibilita' per le persone con disabilita';
g) conoscibilita' ed efficacia delle procedure di segnalazione degli eventuali errori nelle informazioni pubblicate;
h) possibilita' di immettere dati e di eseguire confronti tra diverse offerte, limitando i dati richiesti al cliente a quanto strettamente necessario ai fini del confronto.

Note all'art. 10:
- Il testo del comma 61 dell'art. 1 della legge 4
agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2017, n. 189, cosi' recita:
«61. Al fine di garantire la piena confrontabilita'
delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone,
con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione,
da parte del gestore del Sistema informatico integrato di
cui all'art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,
n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di un apposito portale informatico
per la raccolta e pubblicazione in modalita' open data
delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio
di energia elettrica e gas, con particolare riferimento
alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa
tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a
200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della
vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano
sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro
pubblicazione nel portale. Presso l'Autorita' e' costituito
un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed
emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse
sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del
comitato tecnico fanno parte un rappresentante
dell'Autorita', un rappresentante del Ministero dello
sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante
designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici,
un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli
operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del
comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di
spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma
si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
 
Art. 11

Clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica

1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i fornitori sono tenuti ad offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo che ne facciano richiesta la fornitura di energia elettrica ad un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'ARERA con uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati.
3. Al fine di incrementare il grado di consapevolezza dei clienti finali sui prezzi dell'energia elettrica, l'ARERA definisce, in via transitoria e comunque fino al 31 dicembre 2025, un indice di riferimento mensile del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso.
4. Il Ministro della transizione ecologica, sulla base del riesame della Commissione europea sugli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di poverta' energetica o vulnerabili previsto dall'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944, propone al Consiglio dei ministri un disegno di legge per l'eventuale superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del presente articolo, con contestuale previsione delle misure sociali di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli interventi pubblici nella fissazione del prezzo di fornitura dell'energia elettrica.
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica, l'Osservatorio nazionale della poverta' energetica. L'Osservatorio e' un organo collegiale composto da sei membri nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei sei membri, due, compreso il Presidente dell'Osservatorio, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; uno dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; uno dall'ARERA. L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico del Gestore dei servizi energetici S.p.a. e di Acquirente Unico S.p.a. La partecipazione all'Osservatorio non prevede il riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenze ed altri emolumenti comunque denominati.
6. L'Osservatorio:
a) propone al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA misure di contrasto alla poverta' energetica, anche attraverso azioni di comunicazione, formazione e assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi dei portatori di interesse;
b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio del fenomeno della poverta' energetica a livello nazionale, anche ai fini della comunicazione integrata sulla poverta' energetica di cui all'articolo 24, del regolamento (UE) 2018/1999;
c) anche ai fini di cui alla lettera b) del presente comma, elabora criteri per l'elaborazione del numero di famiglie in condizioni di poverta' energetica.
7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, gli enti locali che partecipano alle comunita' energetiche dei cittadini, con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adottano iniziative per promuovere la partecipazione alle comunita' stesse dei clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo, affinche' questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunita' stessa. A supporto della realizzazione di tali progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a., nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore dei comuni, mette a disposizione servizi informativi dedicati, ivi inclusi guide informative e strumenti di simulazione.

Note all'art. 11:
Il testo commi 60 e 75 dell'art. 1 della citata legge 4
agosto 2017, n. 124, cosi' recita:
«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente
articolo, il comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'art.
2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere
dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'art. 2,
numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i
clienti domestici. L'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare,
dalle medesime date di cui al precedente periodo, un
servizio a tutele graduali per i clienti finali senza
fornitore di energia elettrica, nonche' specifiche misure
per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e
alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali
clienti. L'ARERA stabilisce, altresi', per le microimprese
di cui al citato art. 2, numero 6), della direttiva (UE)
2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza
contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in
aggiunta a quelli gia' individuati dalla medesima
direttiva.»
«75. Al fine del migliore coordinamento delle
politiche di sostegno ai clienti economicamente
svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono
presenti persone che versano in gravi condizioni di salute,
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione
dei benefici di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e all'art. 3, commi 9 e 9-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., cosi'
recita:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/944 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/1999 si
veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 12
Contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso
l'aggregazione

1. I clienti sono liberi di acquistare e vendere tutti i servizi connessi al mercato dell'energia elettrica diversi dalla fornitura e di stipulare contratti di aggregazione, indipendentemente dal proprio contratto di fornitura di energia e rivolgendosi a imprese elettriche di loro scelta. In particolare, i clienti possono stipulare contratti di aggregazione senza che vi sia bisogno del consenso del proprio fornitore di energia elettrica.
2. I clienti hanno il diritto di essere informati, in maniera esaustiva, dai partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione sui termini e sulle condizioni dei contratti loro offerti, nonche' di ricevere gratuitamente, su loro richiesta e almeno una volta per ogni periodo di fatturazione, tutti i dati di gestione della domanda e i dati relativi all'energia elettrica fornita e venduta.
3. I diritti di cui ai commi 1 e 2 sono garantiti a tutti i clienti, ivi compresi i clienti finali, senza discriminazioni quanto a costi, oneri o tempi. Essi non possono subire oneri o procedimenti discriminatori ad opera dei propri fornitori per la loro partecipazione a un contratto di aggregazione.
4. I clienti hanno diritto di partecipare ad aggregazioni per la gestione collettiva della propria domanda di energia elettrica, indipendentemente dal loro contratto di fornitura e dall'assenso dei rispettivi fornitori. Le aggregazioni di clienti finali partecipano, insieme ai produttori e in modo non discriminatorio, al mercato interno dell'energia elettrica. L'aggregatore informa i clienti finali partecipanti all'aggregazione dei termini e delle condizioni di gestione della loro domanda di energia elettrica.
5. Il gestore del sistema di trasmissione e il gestore del sistema di distribuzione dell'energia elettrica nel mercato interno, in caso di acquisto di servizi ancillari, assicurano la parita' di trattamento tra partecipanti ad aggregazioni nella gestione della domanda e produttori, sulla base delle rispettive capacita' tecniche.
6. L'ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le regole tecniche, anche in tema di carichi aggregati, e le regole di dettaglio per la partecipazione al mercato interno dell'energia elettrica dei soggetti coinvolti in un'aggregazione nella gestione di una domanda di energia, nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione, ivi compresi gli aggregatori indipendenti, hanno il diritto di entrare nel mercato interno dell'energia elettrica senza che si renda necessario il consenso di altri partecipanti al mercato;
b) i ruoli e le responsabilita' delle imprese elettriche e dei clienti devono essere definiti sulla base di regole non discriminatorie e trasparenti;
c) lo scambio di dati tra i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione e le imprese elettriche deve avvenire secondo norme e procedure trasparenti e non discriminatorie, tali da assicurare un facile accesso su base paritaria, garantendo al contempo la piena protezione delle informazioni commercialmente sensibili e dei dati personali dei clienti;
d) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione devono assumersi la responsabilita' finanziaria degli sbilanciamenti apportati alla rete elettrica, salvo che abbiano delegato la responsabilita' ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;
e) i clienti finali che hanno sottoscritto un contratto con aggregatori indipendenti non possono incorrere in penali o pagamenti aggiuntivi di qualsiasi natura, ne' in altre indebite restrizioni dei diritti loro derivanti dai contratti di fornitura in essere;
f) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione e gli altri partecipanti al mercato devono poter accedere a procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, anche in tema di responsabilita' per gli sbilanciamenti apportati alla rete elettrica.
7. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. predispone strumenti di supporto informativo per favorire la promozione delle aggregazioni di domanda industriale, con riferimento a perimetri territoriali o merceologici omogenei.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/943 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica

1. Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le condizioni e i criteri per il graduale passaggio, nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, dall'applicazione di un prezzo unico nazionale ai clienti finali all'applicazione di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato, ferma restando l'esigenza di salvaguardare il calcolo, da parte del GME, di un prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, in continuita' con il calcolo del prezzo unico nazionale, onde favorire lo sviluppo e la trasparenza dei mercati, anche ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero della transizione ecologica, avvalendosi di Ricerca sul sistema energetico S.p.a., nell'ambito delle risorse destinate allo svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, elabora un rapporto relativo all'impatto sui mercati dell'energia elettrica della modifica del mix tecnologico di generazione, per effetto della crescita della generazione da fonti rinnovabili e delle prospettive di sviluppo della partecipazione attiva della domanda nei mercati, dello sviluppo delle reti, nonche' dell'impatto del passaggio ai prezzi zonali sui clienti finali e dell'esigenza di adeguamento degli strumenti di tutela dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11 del presente decreto.

Note all'art. 13:
Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
 
Art. 14

Clienti attivi e comunita' energetiche dei cittadini

1. I clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualita' di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi.
2. I clienti attivi:
a) possono partecipare al mercato individualmente, in maniera aggregata ovvero mediante le comunita' di cui al presente articolo;
b) hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica;
c) hanno il diritto di prendere parte a meccanismi di flessibilita' e a meccanismi di efficienza energetica;
d) possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti necessari, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi;
e) sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, cosi' da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema;
f) sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilita' a soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.
3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell'energia:
a) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purche' assicurino una misurazione adeguata;
b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilita' o per la prestazione di servizi di flessibilita' ai gestori dei sistemi;
c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;
d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.
4. I clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarita' e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonche' in siti diversi nella disponibilita' dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, puo' essere in capo a un soggetto terzo, purche' quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o piu' clienti attivi facenti parte del gruppo.
5. I membri o soci delle comunita' energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile, ivi inclusi la Comunita' stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo.
6. Le comunita' energetiche dei cittadini sono costituite nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione e' volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati, i quali possono altresi' recedere dalla configurazione della comunita' con le medesime garanzie e con gli stessi diritti previsti dall'articolo 7 del presente decreto;
b) i membri o soci della comunita' mantengono tutti i diritti e gli obblighi legati alla loro qualita' di clienti civili ovvero di clienti attivi;
c) la comunita' puo' partecipare agli ambiti costituti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
d) la comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto privato che puo' assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita', non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunita';
e) la comunita' e' responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti.
7. La condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche puo' avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, anche in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunita', previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica e' stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunita' e la comunita' stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunita' energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprieta' della rete. La comunita', in qualita' di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, e' tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalita' da questa definite ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente comma ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
8. La condivisione dell'energia elettrica e' consentita nell'ambito delle comunita' energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'energia e' condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato;
b) l'energia condivisa e' pari, in ciascun periodo orario, al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati;
c) l'energia puo' essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio;
d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunita' energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilita' e nel controllo della comunita' energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, puo' essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunita'.
9. Sull'energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai commi 7 e 8, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta uno o piu' provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo. In particolare, l'Autorita' persegue i seguenti obiettivi:
a) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunita' siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilita' di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;
b) assicura che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di cui al presente articolo siano applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), determina, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunita' energetica dei cittadini; A tal fine, prevede che i gestori della rete di distribuzione rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria;
d) definisce le specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, che devono ricorrere affinche' la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche avvenga in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione;
e) adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto bilanciamento all'interno delle configurazioni di cui al presente articolo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;
f) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica auto-prodotta, consentendo altresi' ai membri o ai soci della comunita' di conservare i propri diritti di clienti finali;
g) adotta le disposizioni necessarie affinche' per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera c).
11. Il Ministro della transizione ecologica adotta atti di indirizzo:
a) affinche' il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa e alle modalita' di partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza;
b) affinche' sia istituito, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.a., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo. In tale ambito, dovra' prevedersi l'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto dello sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/943 si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini.
Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative)
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n.
304, cosi' recita:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo
economico e comunicazione). - 1. All'art. 43, comma 12, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31
dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2017.".
2. Il Ministero dello sviluppo economico e'
autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime
convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A
tal fine, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si
provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a
5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa
derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove
modalita' di riscossione delle entrate degli enti locali
prevista dall'art. 13, comma 4 del presente provvedimento;
quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
3. Al comma 1-sexies dell'art. 49 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta
giorni".
4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace
svolgimento del ruolo istituzionale e societario
attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti
nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme
finalizzate al contenimento di spesa in materia di
gestione, organizzazione, contabilita', finanza,
investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione
vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco
dell'ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto
dall'art. 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive
modificazioni.
5. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi
alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui
all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come
prorogati dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati
di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti
i comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni
appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle
reti di distribuzione da includere nel bando di gara.
6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 46, comma 2, le parole: "1° gennaio
2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017";
b) all'art. 52, comma 6, le parole: "di entrata in
vigore del regolamento di cui al primo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "del 1° luglio 2017";
c) all'art. 52, comma 7, le parole: "Decorsi
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2017" e le parole: ",
a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse.
7. All'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della
legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: "1° gennaio 2017"
sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017".
8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni
di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di
gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e con scadenza anteriore al 31
dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data. Le
amministrazioni interessate, che non vi abbiano gia'
provveduto, devono avviare le procedure di selezione
pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato
e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove
concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli
adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati
i diritti degli operatori uscenti. (19)
9. All'art. 1, comma 3-ter, lettera b), del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole:
"con decorrenza dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle
seguenti: "con decorrenza dal 1° gennaio 2018".
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti
variabili degli oneri generali di sistema sono applicate
all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con
obbligo di connessione di terzi. Il comma 5 dell'art. 33
della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da l a 7 e il
comma 9 dell'art. 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi' eventuali
effetti delle norme abrogate che non si siano ancora
perfezionati. Al comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge
14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di
un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a
0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato"
sono sostituite dalle seguenti: "di aliquote della tariffa
elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi
di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche
con obbligo di connessione di terzi".
10. All'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017";
b) alla lettera b) le parole: "31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".
10-bis. All'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015,
n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 8, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che
non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non
conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta
presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni
relative alla realizzazione di specifici interventi recate
nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di
validita'; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati,
in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini
previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20";
b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "puo'
presentare" sono sostituite dalle seguenti: "presenta entro
i successivi trenta giorni";
c) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente:
"8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai
commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui
all'art. 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo
2015, n. 20, e' prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del
Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, se antecedente alla suddetta data".
10-ter. All'art. 2, comma 6, ultimo periodo, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole:
"ai sensi del medesimo comma 5" sono sostituite dalle
seguenti: "decorrenti dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto
ivi stabilito a norma del comma 5".
10-quater. Le norme di contenimento delle spese per
l'acquisto di beni e servizi, per incarichi di consulenza,
studi e ricerca, nonche' di collaborazione, previste dalla
legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi
nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, non si applicano alla
societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la
liquidazione, di cui all'art. 1, comma 126, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
10-quinquies. All'art. 14, comma 11, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "entro il 31
dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
dicembre 2017".».
 
Art. 15

Accesso ai sistemi di trasmissione
e di distribuzione e linee dirette

1. I clienti finali, anche aggregati e anche se partecipanti a una comunita' energetica dei cittadini, hanno il diritto di accedere ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulla base di tariffe pubbliche, praticabili per ogni tipologia di cliente e applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione in maniera obiettiva e non discriminatoria.
2. Le tariffe di cui al comma precedente ovvero le metodologie di calcolo delle stesse devono essere approvate dall'ARERA anteriormente alla loro applicazione, secondo le procedure stabilite dall'Autorita' medesima. Le tariffe e le modalita' di calcolo approvate sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA e le modalita' di calcolo sono pubblicate almeno quindici giorni prima della loro concreta applicazione.
3. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica puo' rifiutare l'accesso unicamente nel caso in cui manchi la capacita' necessaria. Il rifiuto deve essere motivato e fondato su criteri oggettivi e giustificati, previamente definiti dall'ARERA con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 e pubblicati in un'apposita sezione del proprio sito web. In ogni caso, i clienti finali la cui richiesta di accesso al sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica sia stata rigettata possono accedere alla procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie disciplinate da ARERA.
4. Il cliente finale la cui richiesta di accesso al sistema di trasmissione ovvero al sistema di distribuzione dell'energia elettrica sia stata rifiutata puo' richiedere al gestore di trasmettere all'ARERA informazioni sulle misure necessarie per potenziare la rete elettrica. La trasmissione di tali informazioni e' in ogni caso dovuta, anche in mancanza di una richiesta del cliente, laddove sia stato rifiutato l'accesso a un punto di ricarica. Il soggetto che richieda le informazioni di cui al presente comma, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al secondo periodo, e' tenuto a pagare al gestore una somma corrispondente al costo del rilascio delle informazioni richieste.
5. I clienti finali, singoli, aggregati o partecipanti a una comunita' energetica dei cittadini, nel caso in cui sia stata loro negata la connessione a un sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica ovvero nel caso in cui abbiano avviato la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia con il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione di cui al presente articolo, possono richiedere l'autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica diretta, al fine di realizzare un collegamento privato fra i predetti clienti e un'unita' di produzione dell'energia elettrica non localizzata presso il sito del cliente finale.
6. La linea diretta realizzata ai sensi del comma precedente e' equiparata, ai soli fini del rilascio della necessaria autorizzazione amministrativa, a una linea di trasmissione o di distribuzione nazionale.
7. L'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno o piu' atti regolatori per dare attuazione a quanto disposto al comma 5 del presente articolo, definendo, in particolare, la documentazione che il gestore del sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione deve rilasciare al cliente finale nel caso di diniego dell'accesso da questi richiesto. Tale documentazione deve essere allegata all'istanza di cui al comma 2 del presente articolo.
 
Art. 16

Sistemi semplici di produzione e consumo

1. Al fine di promuovere, in un'ottica di semplificazione, le configurazioni di autoconsumo, e' classificato come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega una o piu' unita' di produzione gestite, in qualita' di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purche' tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unita' di consumo gestita da una persona fisica in qualita' di cliente finale o ad una o piu' unita' di consumo gestite, in qualita' di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purche' tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.
2. I sistemi semplici di produzione e consumo devono insistere su particelle catastali poste nella disponibilita' di uno o piu' dei soggetti che fanno parte di detti sistemi.
3. L'ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna e adegua la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo.
 
Art. 17

Sistemi di distribuzione chiusi

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere realizzati sistemi di distribuzione chiusi per la distribuzione di energia elettrica a unita' di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi, collocate all'interno di un'area geograficamente limitata, nei casi in cui:
a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati, per cui le unita' di consumo risultano funzionalmente essenziali al processo produttivo integrato;
b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema e alle loro imprese correlate, in un'area insistente sul territorio di non piu' di due comuni adiacenti, fatte salve le specifiche esigenze di cui alla lettera a).
2. Per la realizzazione dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 1 sono rispettate le seguenti condizioni:
a) il gestore del sistema di distribuzione chiuso deve essere titolare di una sub-concessione di distribuzione stipulata con il gestore del sistema di distribuzione, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica.
b) il sistema non puo' fornire energia elettrica ai clienti civili, fatta eccezione per l'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari, legati al proprietario del sistema di distribuzione da un rapporto di lavoro o professionale ovvero da un vincolo simile e situati nell'area servita dal sistema stesso.
3. I sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 1 sono considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprieta' della rete. Il gestore del sistema di distribuzione chiuso, in qualita' di sub-concessionario, e' tenuto all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni cui e' sottoposto il gestore del sistema di distribuzione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
4. Il gestore di un sistema di distribuzione chiuso e' esentato dai seguenti obblighi:
a) approvazione delle tariffe praticate o delle metodologie di calcolo delle stesse da parte dell'ARERA;
b) approvvigionamento dei servizi non relativi alla frequenza e dell'energia a copertura delle perdite di rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
c) approvvigionamento dei servizi necessari al funzionamento della rete;
d) presentazione del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'energia elettrica.
5. Il gestore di un sistema di distribuzione chiuso puo' liberamente sviluppare e gestire punti di ricarica di veicoli elettrici, a condizione di garantire un accesso aperto e non discriminatorio agli stessi, nonche' realizzare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica.
6. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA provvede a:
a) predisporre le convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo;
b) approvare le linee guida sulla base delle quali deve essere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonche' a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei siti su cui e' possibile realizzare sistemi di distribuzione chiusi;
c) adeguare, ove necessario, la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita, secondo criteri di proporzionalita' e semplificazione;
d) determinare le modalita' attraverso le quali un utente del sistema di distribuzione chiuso puo' richiedere all'Autorita' di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del sistema ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si prevede:
a) l'istituzione dell'albo dei sistemi di distribuzione chiusi realizzati in attuazione del presente articolo;
b) la procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione da parte del medesimo Ministero, ai sensi del comma 2, lettere a), del presente articolo;
c) la procedura per l'iscrizione all'albo dei sistemi di distribuzione chiusi autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, attraverso le reti elettriche individuate dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per i quali i relativi gestori hanno effettuato la comunicazione all'ARERA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Nel caso di modifica dell'area di pertinenza dei sistemi di distribuzione chiusi iscritti nell'albo ai sensi del precedente comma, il gestore del sistema di distribuzione chiuso e' tenuto a richiedere la sub-concessione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo per l'intero sistema ed e' soggetto a tutte le disposizioni del presente articolo.
9. Il presente articolo, fatta eccezione per quanto disposto dai commi 2, lettera a), 3 e 4, si applica anche ai porti e agli aeroporti per i quali, ai sensi della normativa vigente, l'attivita' di distribuzione di energia elettrica e' svolta sulla base di concessioni rilasciate rispettivamente dall'autorita' portuale competente ovvero dall'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC), ferma restando la loro classificazione come reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica.
10. Sono fatte salve le competenze in materia di concessione dei sistemi di distribuzione delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, come modificato dall'art. 23 del
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Gestori dei sistemi di distribuzione). - 1.
Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il
gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte
di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente,
sotto il profilo dell'organizzazione e del potere
decisionale, da altre attivita' non connesse alla
distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza,
l'Autorita' adegua i propri provvedimenti ai seguenti
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione del gestore del
sistema di distribuzione non devono far parte di strutture
dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente
o indirettamente, della gestione delle attivita' di
generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare
che gli interessi professionali delle persone responsabili
dell'amministrazione del gestore del sistema di
distribuzione siano presi in considerazione in modo da
consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve
disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti
dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi
necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo
della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il
gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse
necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali
e finanziarie. Cio' non osta alla predisposizione di
meccanismi di coordinamento che consentano alla
società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza
economica e amministrativa per quanto riguarda la
redditivita' degli investimenti i cui costi costituiscono
componenti tariffarie regolate e, in particolare, di
approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi
strumento equivalente, nonche' di introdurre limiti globali
ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non
e' viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni
sulle attivita' giornaliere ne' su singole decisioni
concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee
di distribuzione dell'energia elettrica, purche' esse non
eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento
a questo equivalente;
d) il gestore del sistema di distribuzione predispone
un programma di adempimenti, contenente le misure adottate
per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce
che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il
programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici
cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo
obiettivo. Il medesimo gestore individua un responsabile
della conformita', indipendente e con poteri di accesso a
tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo
gestore del sistema di distribuzione e delle imprese
collegate, che e' responsabile del controllo del programma
di adempimenti e presenta annualmente all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure
adottate.
2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione
facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo
stesso gestore non puo' trarre vantaggio dall'integrazione
verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:
a) le politiche di comunicazione e di marchio non
devono creare confusione in relazione al ramo di azienda
responsabile della fornitura di energia elettrica;
b) le informazioni concernenti le proprie attivita',
che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono
divulgate in modo non discriminatorio. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle
disposizioni di cui al presente comma.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non
si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di
energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente
integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo.
2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di
obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto
previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi' che, per i
gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le
deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita' di
riconoscimento dei costi per le attivita' di distribuzione
e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche
parametriche, che tengano conto anche della densita'
dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di
efficienza ed economicita' e con l'obiettivo di garantire
la semplificazione della regolazione e la riduzione dei
connessi oneri amministrativi.
3.
4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei
settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica
in condizioni di economicita' e redditivita' ai sensi
dell'art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti
finali, per le imprese di cui all'art. 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attivita' di
produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla
delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e
specifica aziendale introdotto a partire dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas n. 5 del 2004, la medesima Autorita', entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce
meccanismi di gradualita' che valorizzino le efficienze
conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo
esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre
1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi
efficienti di utenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera
t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di
distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza cosi'
come definite dall'art. 33 della legge 23 luglio 2009, n.
99 nonche' le altre reti elettriche private definite ai
sensi dell'art. 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009,
cui si applica l'art. 33, comma 5, della legge 23 luglio
2009, n. 99.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di
cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente
integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi
si applicano esclusivamente le norme di separazione
contabile.
5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di
obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal
comma 5-bis.
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o piu'
provvedimenti disciplina:
a) le modalita' con cui i Gestori delle reti di
distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il
Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare,
secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema,
la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di
generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti
di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli
aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari
e dei servizi di bilanciamento;
b) la sperimentazione di un sistema di
auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema
di premi e penalita' che stimoli produttori e clienti
finali di energia elettrica a bilanciare le proprie
posizioni compensando i consumi con le produzioni locali,
nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La
sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo
l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorita' di cui
al presente comma.
5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle
sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli
esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi
costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina
del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di
profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente
prevedibili per il gestore della rete di trasmissione
dell'energia elettrica.
5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina le
modalita' di approvvigionamento da parte dei Gestori dei
sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore
della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il
funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di
distribuzione, definendo in particolare:
a) le specifiche, i ruoli, le procedure di
approvvigionamento e le modalita' di remunerazione dei
servizi, al minor costo per il sistema. Le procedure di
approvvigionamento dei servizi ancillari non legati alla
frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie e
basate su criteri di mercato, in modo da consentire la
partecipazione effettiva sulla base delle capacita'
tecniche dei fornitori dei servizi, ivi inclusi quelli
dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili, di
consumo, di stoccaggio, nonche' gli aggregatori, a meno che
la medesima Autorita' non abbia stabilito che
l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia
economicamente efficiente o che sarebbe comunque fonte di
distorsioni del mercato o di maggiore congestione;
b) le modalita' di copertura dei costi di
approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a);
c) individua le informazioni che i gestori del
sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili
ai partecipanti al mercato e agli utenti ai fini delle
procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a).
5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di divulgare
determinate informazioni, il gestore del sistema di
distribuzione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza
sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel
corso della sua attivita' e deve impedire che le
informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello
svolgimento della propria attivita' siano divulgate in modo
discriminatorio.»
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'art. 13.
 
Art. 18

Sviluppo di capacita' di stoccaggio

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, nonche' al fine di assicurare la maggiore flessibilita' del sistema, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, e fornendone informazione alle regioni e province autonome, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni gia' individuati del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio. Ai fini della valutazione della proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi del supporto tecnico di Ricerca sul sistema energetico S.p.a.
2. La proposta distingue il fabbisogno, oltre che su base geografica, anche sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno.
3. In relazione allo sviluppo della capacita' di stoccaggio e' definito, ai sensi del comma 6, un sistema di approvvigionamento a lungo termine basato su aste concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, svolte dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e orientate a minimizzare gli oneri per i clienti finali, regolato dai seguenti principi:
a) l'approvvigionamento riguarda capacita' di stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste periodiche e contingenti di capacita';
b) l'approvvigionamento e' effettuato secondo criteri di neutralita' tecnologica nel rispetto dei requisiti tecnici definiti da Gestore della rete di trasmissione nazionale, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo e dei vincoli di sicurezza;
c) in esito alle aste, e' riconosciuta ai titolari della capacita' di stoccaggio aggiudicata una remunerazione annua per tutto l'orizzonte temporale di lungo termine previsto dalle aste stesse, a fronte dell'obbligo di rendere disponibile tale capacita' a soggetti terzi per la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi;
d) l'aggiudicazione in esito alle aste e' subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti aggiudicatari.
4. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste di cui al comma 3, non sia aggiudicato in tutto o in parte il fabbisogno di capacita' necessaria, con le modalita' disciplinate dal provvedimento di cui al comma 1, il Gestore della rete di trasmissione nazionale sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica un piano di realizzazione diretta dei sistemi di accumulo mancanti, previo parere favorevole dell'ARERA che verifica il ricorrere delle condizioni di cui al comma 7, lettera c).
5. La capacita' di stoccaggio realizzata ai sensi del presente articolo e' allocata attraverso una piattaforma centralizzata, organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici, secondo criteri di mercato trasparenti e non discriminatori. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la copertura dei costi di approvvigionamento della capacita' di stoccaggio.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro i successivi sei mesi, elabora e presenta al Ministro della transizione ecologica per la relativa approvazione una proposta di disciplina del sistema di approvvigionamento di cui al comma 2, prevedendo una fase sperimentale di avvio del sistema. L'attuazione della misura e' subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea.
7. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, individua inoltre:
a) i criteri di aggiudicazione della capacita' di stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi operativi, delle diverse tecnologie, nonche' di una equa remunerazione del capitale investito;
b) le modalita' di copertura dei costi di approvvigionamento della capacita' di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli oneri per i clienti finali;
c) le condizioni e le modalita' per lo sviluppo del sistema della capacita' di stoccaggio da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, nel caso in cui i soggetti terzi non abbiano manifestato interesse a sviluppare in tutto o in parte la capacita' di stoccaggio necessaria, fermo restando che il Gestore della rete di trasmissione nazionale non puo' gestire la capacita' realizzata;
d) le condizioni in base alle quali la capacita' di stoccaggio aggiudicata e' resa disponibile al mercato attraverso la piattaforma organizzata di cui al comma 5, nonche' i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima;
e) le modalita' di utilizzo della capacita' di stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche attraverso gli aggregatori;
f) le modalita' per il monitoraggio degli effetti del sistema di approvvigionamento sul sistema e sui mercati, anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo di integrazione delle fonti rinnovabili.
8. Il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'ARERA di cui al comma 7, lettera d), elabora e sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, una proposta per l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al comma 5, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei vincoli definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.
9. La costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata con gli effetti e secondo le modalita' procedimentali e le condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si avvale con continuita' dell'apporto di acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di monte, lo scopo predominante e' l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia.
11. I commi 4 e 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono abrogati. Restano tuttavia fermi gli effetti prodotti dal predetto comma 4 dell'articolo 36 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, S.O., cosi' recita:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e
4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione
e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso
del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima. Per gli impianti di accumulo idroelettrico
attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata
dal Ministero della transizione ecologica, sentito il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le
modalita' di cui al comma 4.
3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al
procedimento unico ai sensi del presente art. in relazione
ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti
rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela,
anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni
sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto
legislativo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
- Il testo dell'art. 6 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5, cosi' recita:
«Art. 6 - 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per
oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che
eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale
media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od
anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai
500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al
minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con
riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati
nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso
antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di
energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si
assume quale limite quello corrispondente allo scopo
predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con
provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso
debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati.
Il decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, come modificato dall'art. 22 del
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 36 (Gestore dei sistemi di trasmissione). - 1.
L'attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia
elettrica e' riservata allo Stato e svolta in regime di
concessione da Terna Spa, che opera come gestore del
sistema di trasmissione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalita'
definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e
il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina
della stessa concessione.
2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non
puo', ne' direttamente ne' indirettamente, esercitare
attivita' di produzione e di fornitura di energia
elettrica, ne' gestire, neppure temporaneamente,
infrastrutture o impianti di produzione di energia
elettrica. Il personale del gestore della rete di
trasmissione nazionale non puo' essere trasferito a imprese
elettriche che esercitano attivita' di generazione ovvero
di fornitura di energia elettrica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la concessione relativa alle
attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia
elettrica e l'annessa convenzione sono modificate in
attuazione del divieto di cui al comma 2, nonche' al fine
di assicurare che le attivita' del gestore del sistema di
trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione,
manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il
rispetto dei principi di indipendenza, terzieta' e non
discriminazione.
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto,
definisce e avvia la procedura ai sensi dell'art. 10 della
direttiva 2009/72/CE per la certificazione del gestore del
sistema di trasmissione nazionale, sulla base della quale
la medesima Autorita' e' tenuta ad adottare, entro il 3
marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti
di Terna Spa.
7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto
dei criteri di cui all'art. 9 della direttiva 2009/72/CE e
in particolare:
a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare
contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita
l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura e a
esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema
di trasmissione;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del
collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o
degli organi che rappresentano legalmente l'impresa
all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a
esercitare direttamente o indirettamente un controllo o
diritti su un'impresa che esercita l'attivita' di
generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del
consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o
degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia
all'interno del gestore del sistema di trasmissione sia
all'interno di un'impresa che esercita l'attivita' di
generazione o l'attivita' di fornitura.
7-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
notifica tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni
idonee a richiedere un riesame dell'osservanza delle
prescrizioni di cui al precedente comma.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito
della procedura di certificazione di Terna Spa e vigila
sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio
della stessa.
8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura di
certificazione di Terna S.p.a.:
a) se ha ricevuto la notifica di cui al comma 7-bis
del presente articolo;
b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto che
una modifica dei diritti o dell'influenza esercitati nei
confronti del gestore della rete di trasmissione nazionale
rischia di dar luogo a una violazione delle prescrizioni di
cui al comma 7 del presente articolo ovvero vi e' fondato
motivo di ritenere che tale violazione si sia gia'
verificata;
c) su richiesta della Commissione europea.
8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente,
l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla
notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento
ovvero dalla richiesta della Commissione europea. In caso
di inutile decorso del termine di quattro mesi, la
certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni
della precedente.
8-quater. La decisione espressa o tacita ai sensi del
comma precedente deve essere notificata senza indugio alla
Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni
rilevanti. La decisione dell'Autorita' nazionale, sia essa
espressa o tacita, acquista efficacia soltanto una volta
che si sia conclusa la procedura di valutazione di cui al
presente comma.
8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono
richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale
e alle imprese che esercitano attivita' di generazione o di
fornitura di energia elettrica tutte le informazioni
pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione
loro conferiti. L'Autorita' assicura la segretezza di tutte
le informazioni commercialmente sensibili.
9. Ai fini della certificazione di cui al comma 6,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto
del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di
trasmissione nazionale sono di proprieta' di soggetti
diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari:
a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a
Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in
particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti;
b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli
interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero
dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso
al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati,
compreso lo stesso gestore;
c) garantiscano la copertura della responsabilita'
civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della
responsabilita' collegata all'esercizio delle attivita' di
Terna Spa;
d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare
il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad
eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della
lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte
di altri soggetti interessati, compreso Terna S.p.a..
10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente
funzionamento della rete elettrica di trasmissione
nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa
unificazione della rete di trasmissione nazionale da
conseguire nei successivi 36 mesi.
11. Con decreto del Ministro della transizione
ecologica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti i criteri per la certificazione di Terna S.p.A.
nell'ipotesi in cui un soggetto stabilito in uno Stato
terzo, non appartenente all'Unione europea, ne acquisisca
il controllo. Ferma restando la disciplina nazionale in
materia di poteri speciali sulle attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, l'ARERA e' tenuta a
decidere in merito alla certificazione sulla base di tali
criteri, i quali:
a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 7;
b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere sulla
certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione
europea circa il rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 7, nonche' circa gli eventuali rischi per
l'approvvigionamento dell'Unione europea, adottando la
decisione entro quattro mesi dalla data di ricevimento
della richiesta di parere ad opera della Commissione;
c) consentono all'ARERA di rifiutare la
certificazione, a prescindere dal contenuto del parere
della Commissione europea, nel caso in cui il controllo
esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale
sia tale da mettere a rischio la sicurezza
dell'approvvigionamento nazionale ovvero la sicurezza
dell'approvvigionamento di un altro Stato membro
dell'Unione europea.
d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la
decisione finale sulla certificazione, trasmetta la stessa
alla Commissione europea, unitamente a tutte le
informazioni necessarie. In caso di difformita' rispetto al
parere della Commissione, la decisione sulla certificazione
deve essere motivata e la relativa motivazione e'
pubblicata sul sito web dell'Autorita'.
11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
notifica all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che
abbia come risultato l'acquisizione del controllo del
medesimo gestore ovvero del sistema di trasmissione da
parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo.
12. Terna S.p.a. predispone ogni due anni, entro il 31
gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di
adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti
nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
(PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il
parere delle Regioni territorialmente interessate dagli
interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni
formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al
comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da
compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle
criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla
rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi
investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento,
secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita'
di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al
Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento
sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti
con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre
anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei
precedenti Piani.
13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla
valutazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua
una consultazione pubblica di cui rende pubblici i
risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al
Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'emanazione
del provvedimento di cui al comma 12.
14. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in
cui Terna non realizzi un investimento in base al Piano
decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere
realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre
alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la
mancata realizzazione non sia determinata da motivi
indipendenti dal controllo della societa' stessa. Restano
ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti
e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero
dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina
della concessione per l'attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica.
14-bis. L'ARERA verifica la coerenza del piano
decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui ai
commi precedenti, oltre che con i fabbisogni individuati
nell'ambito della procedura di consultazione pubblica,
altresi' con il piano decennale di sviluppo della rete
dell'Unione europea di cui all'art. 30, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. In caso di
dubbi, l'Autorita' puo' consultare l'ACER. L'ARERA valuta
inoltre la coerenza del piano decennale con il piano
nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi del
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche
di cui al presente comma, l'ARERA puo' richiedere al
gestore della rete di trasmissione nazionale di modificare
il piano decennale presentato.
15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di
favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore
condivisione delle esigenze di sviluppo della rete, Terna
redige con cadenza annuale una relazione sullo stato della
rete, da trasmettersi al Ministero dello sviluppo
economico, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche
della rete di trasmissione, le aree di carico in cui la
stessa e' funzionalmente articolata, nonche' le criticita',
le congestioni e i livelli di sovraccarico riscontrati o
previsti.».
 
Art. 19

Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi
di distribuzione e del sistema di trasmissione

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n 93, dopo l'articolo 38, e' aggiunto il seguente:
«38-bis (Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione). - 1. Il Gestore del sistema di trasmissione nazionale e il Gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di sviluppo della rete, possono proporre di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi sono componenti di rete pienamente integrati per i quali l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione.

Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n 93, come modificato dal presente decreto, si
veda nelle note alle all'art. 17.
 
Art. 20

Obblighi di servizio pubblico
per le imprese elettriche di produzione

1. Al comma 1 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, le parole «in stato di perfetta efficienza» sono sostituite dalle seguenti: «in condizioni tali da garantire l'affidabilita' operativa».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA, sono disciplinati i procedimenti di autorizzazione per la messa fuori servizio degli impianti, o parti di essi, di produzione di energia elettrica e di accumulo di energia, e sono definiti:
a) gli obblighi di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 2004, n. 239, a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e di accumulo di energia, sulla base delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi;
b) i criteri e le modalita' con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale valuta preventivamente, in relazione agli effetti stimabili, la domanda di messa fuori servizio di determinati impianti, tenendo conto degli obblighi di cui alla lettera a) e delle ricadute sul sistema elettrico in relazione alla sicurezza, all'adeguatezza e ai costi necessari per la chiusura degli impianti;
c) i criteri per la compensazione dei costi fissi a carico dei gestori di impianti di produzione per i quali la domanda di messa fuori servizio definitiva non puo' essere accolta dal Ministro della transizione ecologica con la decorrenza richiesta dal produttore, per motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale, limitatamente al tempo strettamente necessario a dotare il sistema di risorse sostitutive;
d) le modalita' e le tempistiche con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale predispone, aggiorna e rende disponibili al Ministero della transizione ecologica le proprie valutazioni in materia di sicurezza e di adeguatezza del sistema elettrico nazionale.».
«1-ter. Le misure assunte ai sensi del precedente comma sono immediatamente comunicate dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea, con adeguata motivazione in ordine ai possibili effetti delle misure stesse sulla concorrenza nazionale e internazionale nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi. Il Ministero della transizione ecologica informa la Commissione europea, con cadenza almeno biennale, delle eventuali modifiche apportate alle misure in questione.».

Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza
e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art.1-quinquies (Disposizioni per la sicurezza e la
funzionalita' del settore elettrico). - 1. Gli impianti di
generazione di energia elettrica di potenza nominale
maggiore di 10 MVA sono mantenuti in condizioni tali da
garantire l'affidabilita' operativa dai proprietari o dai
titolari dell'autorizzazione e possono essere messi
definitivamente fuori servizio secondo termini e modalita'
autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme
parere del Ministero delle attivita' produttive, espresso
sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in
merito al programma temporale di messa fuori servizio.
1-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, adottati ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita
l'ARERA, sono disciplinati i procedimenti di autorizzazione
per la messa fuori servizio degli impianti, o parti di
essi, di produzione di energia elettrica e di accumulo di
energia, e sono definiti:
a) gli obblighi di servizio pubblico, di cui all'art.
1, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 2004, n. 239,
a carico dei gestori degli impianti di produzione di
energia elettrica e di accumulo di energia, sulla base
delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi;
b) i criteri e le modalita' con cui il gestore della
rete di trasmissione nazionale valuta preventivamente, in
relazione agli effetti stimabili, la domanda di messa fuori
servizio di determinati impianti, tenendo conto degli
obblighi di cui alla lettera a) e delle ricadute sul
sistema elettrico in relazione alla sicurezza,
all'adeguatezza e ai costi necessari per la chiusura degli
impianti;
c) i criteri per la compensazione dei costi fissi a
carico dei gestori di impianti di produzione per i quali la
domanda di messa fuori servizio definitiva non puo' essere
accolta dal Ministro della transizione ecologica con la
decorrenza richiesta dal produttore, per motivi di
sicurezza del sistema elettrico nazionale, limitatamente al
tempo strettamente necessario a dotare il sistema di
risorse sostitutive;
d) le modalita' e le tempistiche con cui il gestore
della rete di trasmissione nazionale predispone, aggiorna e
rende disponibili al Ministero della transizione ecologica
le proprie valutazioni in materia di sicurezza e di
adeguatezza del sistema elettrico nazionale.».
1-ter. Le misure assunte ai sensi del precedente comma
sono immediatamente comunicate dal Ministero della
transizione ecologica alla Commissione europea, con
adeguata motivazione in ordine ai possibili effetti delle
misure stesse sulla concorrenza nazionale e internazionale
nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi.
Il Ministero della transizione ecologica informa la
Commissione europea, con cadenza almeno biennale, delle
eventuali modifiche apportate alle misure in questione.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e previo
parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale,
definisce gli standard di efficienza degli impianti e le
relative modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto
degli standard di cui al primo periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste
dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti
dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di
trasmissione nazionale la massima disponibilita' degli
impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di
domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di
due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, alla determinazione del
prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al
sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti
idroelettrici di pompaggio e' comunque riconosciuto, in
tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso
il medesimo sistema delle offerte.
4. All'art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole da: «intesa come prodotto» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «calcolata
annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di
ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai
contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di
2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia
di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente
comma decorre dal 1° gennaio 2004». Sono abrogati i commi 9
e 10 dello stesso art. 28 della legge n. 388 del 2000.
5. All'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento» sono
inserite le seguenti: «del Ministro delle attivita'
produttive e sentito il parere».
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto
e distribuzione di energia elettrica che realizzano a
proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione
con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente
continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere,
per l'incremento della capacita' di interconnessione, come
risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.
L'esenzione e' accordata dal Ministero dello sviluppo
economico, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle
nuove capacita' di trasmissione realizzate da valutarsi
caso per caso. In casi eccezionali, sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si
applica altresi' ai dispositivi di interconnessione in
corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi
degli investimenti in questione siano particolarmente
elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma
sostenuti al momento del collegamento di due reti di
trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di
interconnessione in corrente alternata. Qualora la
capacita' di nuova realizzazione derivi da
un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione
europea, l'esenzione e' accordata previa consultazione
delle autorita' competenti dello Stato interessato. Con
decreto del Ministro delle attivita' produttive sono
definiti modalita' e criteri per il rilascio
dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e
distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche
al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio
elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento
privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di
Stato a lungo termine, nonche' una simmetrica ripartizione
tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate
rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del
price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate
alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due
periodi;
b) all'art. 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo
periodo;
c) all'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale
puo' modificare i profili di immissione e di prelievo dei
contratti bilaterali per motivi di incompatibilita' delle
clausole contrattuali con quanto disposto dall'art. 3,
commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando
tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e
l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il
Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in
relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che
devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di
garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico»;
d) all'art. 6, comma 3, al primo periodo, sono
soppresse le parole: «per i contratti bilaterali
autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui
all'art. 5» e: «entro trenta giorni dalla richiesta dei
soggetti interessati».
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale,
entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per
l'approvazione, al Ministro delle attivita' produttive, a
valere per l'anno successivo, un programma per
l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di
difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il
relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas determina, con propria
delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la
copertura dei costi di realizzazione del programma. Per
l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro
delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.».
- La legge 23 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 29 agosto 2003, n. 239,
recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione
della capacita' produttiva di energia elettrica e di
espropriazione per pubblica utilita') e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2003, n. 251.
 
Art. 21
Preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico e
disposizioni per l'adeguatezza

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le misure relative al settore dell'energia elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi di cui all'articolo 8-bis.»
b) dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
«Articolo 8-bis (Predisposizione del Piano di preparazione ai rischi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2019/941). - 1. Il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, di seguito denominato «Regolamento», e definisce, previa consultazione pubblica, il Piano di preparazione ai rischi, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento, avvalendosi del Gestore della rete di trasmissione nazionale.
2. Il Piano di preparazione ai rischi dispone le misure nazionali o regionali, programmate o adottate in via di prevenzione, preparazione o attenuazione delle crisi dell'energia elettrica individuate a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento, e contiene almeno quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento, specificando tra l'altro, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3 del regolamento medesimo, i compiti operativi riguardanti la pianificazione della preparazione ai rischi e la loro gestione, da delegare al Gestore della rete di trasmissione nazionale.
3. Il Ministro della transizione ecologica adotta il Piano di preparazione ai rischi entro il 5 gennaio 2022, aggiornandolo ogni quattro anni, salvo che le circostanze richiedano aggiornamenti piu' frequenti. Il Piano adottato e' pubblicato sul sito web del Ministero della transizione ecologica, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di attacchi dolosi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento.
4. Il Ministero della transizione ecologica trasmette alla Commissione europea una relazione annuale contenente il monitoraggio del piano di attuazione delle misure per lo sviluppo del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
5. Il parametro di adeguatezza del sistema elettrico nazionale e' individuato, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/943, con decreto non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA.».

Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Misure di salvaguardia). - 1. In caso di crisi
improvvisa sul mercato dell'energia e quando e' minacciata
l'integrita' fisica o la sicurezza delle persone, delle
apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema
del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero
dello sviluppo economico puo' temporaneamente adottare le
necessarie misure di salvaguardia.
2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor
turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno
e non devono andare oltre la portata strettamente
indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise
manifestatesi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza
indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri
Stati membri interessati e alla Commissione europea.
4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del
gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui
all'art. 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas
naturale di rispettarle.
4-bis. Le misure relative al settore dell'energia
elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi
di cui all'art. 8-bis.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93 cosi' recita:
«Art. 8 (Predisposizioni dei piani e degli accordi di
solidarieta' di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del
regolamento (UE) n. 2017/1938). - 1. Il Ministero dello
sviluppo economico provvede, ai sensi dell'art. 7 del
regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che
incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas
naturale, nonche', con le autorita' competenti degli Stati
membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla
valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero
definisce il piano di azione preventivo e il piano di
emergenza e monitoraggio della sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale, in conformita' a quanto
previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e
13, del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del
Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema
del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i
piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli
altri Stati membri interconnessi, si coordina con le
autorita' competenti in materia di sicurezza degli altri
Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di
gas naturale e limitarne i danni, nonche' definisce, di
concerto con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, accordi di solidarieta' con
gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi
attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie,
comprese le modalita' tecniche, amministrative e
finanziarie concordate, per garantire che il gas sia
fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarieta'
dello Stato membro richiedente, come previsto dall'art. 13
del regolamento (UE) 2017/1938.
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e
l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle
compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri
verso i quali sono attivate misure di solidarieta' a favore
dei clienti protetti nel contesto della solidarieta' degli
stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'art. 13,
paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla base dei
criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177. Tale
compensazione deve coprire almeno il valore del gas
naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarieta',
i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il
costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli
eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attivita'
industriale, compresa la compensazione dei danni economici
da essi derivanti.
2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto
nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto
stabilito in ciascun accordo intergovernativo di
solidarieta', all'attuazione tecnica delle misure incluse
negli accordi.
2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME),
provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun
accordo intergovernativo di solidarieta', a mettere a
disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione
delle disposizioni contenute negli accordi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le
misure necessarie affinche', nel caso di interruzione del
flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture
di approvvigionamento dall'estero, la capacita' delle
infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle
disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE)
2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili
azioni di riduzione della domanda e della capacita' di
stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di
soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di
punta massima, calcolata con una probabilita' statistica
almeno ventennale.
4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una
capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini del
controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le
interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi
inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa
attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero,
salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 5 del
regolamento (UE) 2017/1938.
5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle
misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare
i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli
obiettivi di cui al comma 3, nonche', in accordo con i
gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri
interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani
predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui
al presente articolo.».
 
Art. 22

Funzioni e responsabilita' del Gestore
della rete di trasmissione

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai gestori di altri sistemi interconnessi con il proprio le informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del sistema interconnesso, assicura che non vi siano discriminazioni tra utenti e categorie di utenti, specialmente a favore delle proprie societa' e imprese collegate, fornisce a tutti gli utenti, in condizioni di parita', le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema, riscuote le rendite da congestione e i pagamenti dovuti nell'ambito del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione, in conformita' all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943, acquista i servizi ancillari volti a garantire la sicurezza del sistema, partecipa alle valutazioni di adeguatezza del sistema, a livello nazionale ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri sistemi di trasmissione e provvede alla gestione dei dati, anche attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla cybersicurezza e alla protezione dei dati, sotto la vigilanza e il controllo dell'ARERA.
2-ter. Il gestore della rete di trasmissione nazionale acquisisce i servizi di bilanciamento nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) stabilisce procedure trasparenti, non discriminatorie e fondate su criteri di mercato;
b) assicura la partecipazione di tutte le imprese elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica e dei servizi connessi, inclusi i partecipanti al mercato che offrono energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia elettrica e i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione;
c) definisce, d'intesa con l'ARERA e previa approvazione di quest'ultima, nonche' in stretta collaborazione con tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica, i requisiti tecnici per la fornitura dei servizi di bilanciamento necessari.
2-quater. Il gestore della rete di trasmissione, previa approvazione da parte dell'ARERA, stabilisce, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge gli utenti e i gestori del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, le specifiche tecniche per i servizi ancillari non relativi alla frequenza e gli standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura di tali servizi. Le specifiche tecniche e gli standard cosi' definiti assicurano la partecipazione effettiva e discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica, con le stesse garanzie di cui al comma 2-ter, lettera b), del presente articolo.
2-quinquies. Il gestore della rete di trasmissione nazionale scambia le informazioni necessarie e si coordina con i gestori del sistema di distribuzione, al fine di assicurare l'uso ottimale delle risorse, il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del mercato dell'energia elettrica. Il gestore della rete di trasmissione nazionale ha diritto ad essere adeguatamente remunerato per l'acquisizione di servizi che consentono di recuperare i corrispondenti costi, determinati in misura ragionevole, ivi comprese le spese necessarie per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i costi dell'infrastruttura.
2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento dei servizi ancillari ai sensi del comma 2-quater del presente articolo non si applica alle componenti di rete pienamente integrate.
2-septies. Il gestore della rete di trasmissione nazionale stabilisce e pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione, procedure trasparenti ed efficienti per la connessione di nuovi impianti di generazione e di nuovi impianti di stoccaggio di energia elettrica, senza discriminazioni. Le procedure, prima di essere pubblicate, devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate.
2-octies. Il gestore della rete di trasmissione nazionale non ha il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di generazione ovvero di stoccaggio di energia elettrica in ragione di eventuali future limitazioni della capacita' di rete disponibile e di congestioni in punti distanti del sistema. La connessione di nuovi impianti di generazione o di stoccaggio non puo' essere rifiutata neppure per i costi supplementari derivanti dalla necessita' di aumentare la capacita' degli elementi del sistema posti nelle immediate vicinanze del punto di connessione. La capacita' di connessione garantita puo' essere limitata e possono essere offerte connessioni soggette a limitazioni operative, onde assicurare l'efficienza economica dei nuovi impianti di generazione o di stoccaggio. Le limitazioni di cui al presente comma devono essere trasmesse all'ARERA, prima della pubblicazione, e devono essere da questa approvate.».
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «nel corso dello svolgimento della sua attivita'» sono inserite le seguenti: «e impedisce che le informazioni concernenti la propria attivita' commercialmente vantaggiose siano divulgate in modo discriminatorio. Le informazioni necessarie per una concorrenza effettiva e per l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche, fermo restando l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate. Le imprese collegate al gestore della rete di trasmissione nazionale non possono abusare delle informazioni riservate nelle proprie operazioni di compravendita di energia elettrica o servizi connessi».
3. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole «impianti di produzione di energia elettrica.» sono inserite le seguenti: «Il personale del gestore della rete di trasmissione nazionale non puo' essere trasferito a imprese elettriche che esercitano attivita' di generazione ovvero di fornitura di energia elettrica.».
4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis. L'ARERA verifica la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui ai commi precedenti, oltre che con i fabbisogni individuati nell'ambito della procedura di consultazione pubblica, altresi' con il piano decennale di sviluppo della rete dell'Unione europea di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. In caso di dubbi, l'Autorita' puo' consultare l'ACER. L'ARERA valuta inoltre la coerenza del piano decennale con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche di cui al presente comma, l'ARERA puo' richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale di modificare il piano decennale presentato.».
5. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni idonee a richiedere un riesame dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma.».
6. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura di certificazione di Terna S.p.a.:
a) se ha ricevuto la notifica di cui al comma 7-bis del presente articolo;
b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto che una modifica dei diritti o dell'influenza esercitati nei confronti del gestore della rete di trasmissione nazionale rischia di dar luogo a una violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo ovvero vi e' fondato motivo di ritenere che tale violazione si sia gia' verificata;
c) su richiesta della Commissione europea.
8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento ovvero dalla richiesta della Commissione europea. In caso di inutile decorso del termine di quattro mesi, la certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni della precedente.
8-quater. La decisione espressa o tacita ai sensi del comma precedente deve essere notificata senza indugio alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti. La decisione dell'Autorita' nazionale, sia essa espressa o tacita, acquista efficacia soltanto una volta che si sia conclusa la procedura di valutazione di cui al presente comma.
8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale e alle imprese che esercitano attivita' di generazione o di fornitura di energia elettrica tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione loro conferiti. L'Autorita' assicura la segretezza di tutte le informazioni commercialmente sensibili.».
7. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 11 e' sostituito dai seguenti:
«11. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la certificazione di Terna S.p.a. nell'ipotesi in cui un soggetto stabilito in uno Stato terzo, non appartenente all'Unione europea, ne acquisisca il controllo. Ferma restando la disciplina nazionale in materia di poteri speciali sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, l'ARERA e' tenuta a decidere in merito alla certificazione sulla base di tali criteri, i quali:
a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7;
b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere sulla certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione europea circa il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, nonche' circa gli eventuali rischi per l'approvvigionamento dell'Unione europea, adottando la decisione entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di parere ad opera della Commissione;
c) consentono all'ARERA di rifiutare la certificazione, a prescindere dal contenuto del parere della Commissione europea, nel caso in cui il controllo esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale sia tale da mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale ovvero la sicurezza dell'approvvigionamento di un altro Stato membro dell'Unione europea.
d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la decisione finale sulla certificazione, trasmetta la stessa alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni necessarie. In caso di difformita' rispetto al parere della Commissione, la decisione sulla certificazione deve essere motivata e la relativa motivazione e' pubblicata sul sito web dell'Autorita'.
11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del medesimo gestore ovvero del sistema di trasmissione da parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo.».
8. All'articolo 37 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito del rafforzamento della cooperazione regionale, il Gestore della rete di trasmissione assicura la cooperazione con i Centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle raccomandazioni di questi ultimi, e partecipa alla predisposizione delle valutazioni di adeguatezza a livello europeo e nazionale ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 943/2019.»

Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale).
- 1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di
seguito «gestore», esercita le attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la
gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il
gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di
trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio
e purche' siano rispettate le regole tecniche di cui al
comma 6 del presente articolo e le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere
debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili
della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea
interconnessa con la rete di trasmissione nazionale
informazioni sufficienti per garantire il funzionamento
sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e
l'interoperabilita' delle reti interconnesse.
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di
interconnessione ed i servizi ausiliari necessari;
garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad
assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
gestisce la rete, di cui puo' essere proprietario, senza
discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera
gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
della societa' proprietarie, in modo da assicurare la
sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti,
nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli
indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze,
diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad
ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con
riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso. Il
gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il
segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite
nel corso dello svolgimento della sua attivita' e impedisce
che le informazioni concernenti la propria attivita'
commercialmente vantaggiose siano divulgate in modo
discriminatorio. Le informazioni necessarie per una
concorrenza effettiva e per l'efficiente funzionamento del
mercato sono rese pubbliche, fermo restando l'obbligo di
mantenere il segreto sulle informazioni commerciali
riservate. Le imprese collegate al gestore della rete di
trasmissione nazionale non possono abusare delle
informazioni riservate nelle proprie operazioni di
compravendita di energia elettrica o servizi connessi.
2-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
fornisce ai gestori di altri sistemi interconnessi con il
proprio le informazioni sufficienti a garantire il
funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato
e l'interoperabilita' del sistema interconnesso, assicura
che non vi siano discriminazioni tra utenti e categorie di
utenti, specialmente a favore delle proprie societa' e
imprese collegate, fornisce a tutti gli utenti, in
condizioni di parita', le informazioni necessarie per un
efficiente accesso al sistema, riscuote le rendite da
congestione e i pagamenti dovuti nell'ambito del meccanismo
di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione,
in conformita' all'art. 49 del Regolamento (UE) 2019/943,
acquista i servizi ancillari volti a garantire la sicurezza
del sistema, partecipa alle valutazioni di adeguatezza del
sistema, a livello nazionale ed europeo, assicura la
digitalizzazione dei propri sistemi di trasmissione e
provvede alla gestione dei dati, anche attraverso lo
sviluppo di sistemi di gestione, alla cybersicurezza e alla
protezione dei dati, sotto la vigilanza e il controllo
dell'ARERA.
2-ter. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
acquisisce i servizi di bilanciamento nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) stabilisce procedure trasparenti, non
discriminatorie e fondate su criteri di mercato;
b) assicura la partecipazione di tutte le imprese
elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato
dell'energia elettrica e dei servizi connessi, inclusi i
partecipanti al mercato che offrono energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato
attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti
di stoccaggio dell'energia elettrica e i partecipanti al
mercato coinvolti in un'aggregazione;
c) definisce, d'intesa con l'ARERA e previa
approvazione di quest'ultima, nonche' in stretta
collaborazione con tutti i partecipanti al mercato
dell'energia elettrica, i requisiti tecnici per la
fornitura dei servizi di bilanciamento necessari.
2-quater. Il gestore della rete di trasmissione, previa
approvazione da parte dell'ARERA, stabilisce, con una
procedura trasparente e partecipativa che coinvolge gli
utenti e i gestori del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica, le specifiche tecniche per i
servizi ancillari non relativi alla frequenza e gli
standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura
di tali servizi. Le specifiche tecniche e gli standard
cosi' definiti assicurano la partecipazione effettiva e
discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato
dell'energia elettrica, con le stesse garanzie di cui al
comma 2-ter, lettera b), del presente articolo.
2-quinquies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale scambia le informazioni necessarie e si coordina
con i gestori del sistema di distribuzione, al fine di
assicurare l'uso ottimale delle risorse, il funzionamento
sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del mercato
dell'energia elettrica. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale ha diritto ad essere adeguatamente
remunerato per l'acquisizione di servizi che consentono di
recuperare i corrispondenti costi, determinati in misura
ragionevole, ivi comprese le spese necessarie per le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i
costi dell'infrastruttura.
2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento dei servizi
ancillari ai sensi del comma 2-quater del presente articolo
non si applica alle componenti di rete pienamente
integrate.
2-septies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale stabilisce e pubblica sul proprio sito web, in
un'apposita sezione, procedure trasparenti ed efficienti
per la connessione di nuovi impianti di generazione e di
nuovi impianti di stoccaggio di energia elettrica, senza
discriminazioni. Le procedure, prima di essere pubblicate,
devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate.
2-octies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale non ha il diritto di rifiutare la connessione di
un nuovo impianto di generazione ovvero di stoccaggio di
energia elettrica in ragione di eventuali future
limitazioni della capacita' di rete disponibile e di
congestioni in punti distanti del sistema. La connessione
di nuovi impianti di generazione o di stoccaggio non puo'
essere rifiutata neppure per i costi supplementari
derivanti dalla necessita' di aumentare la capacita' degli
elementi del sistema posti nelle immediate vicinanze del
punto di connessione. La capacita' di connessione garantita
puo' essere limitata e possono essere offerte connessioni
soggette a limitazioni operative, onde assicurare
l'efficienza economica dei nuovi impianti di generazione o
di stoccaggio. Le limitazioni di cui al presente comma
devono essere trasmesse all'ARERA, prima della
pubblicazione, e devono essere da questa approvate.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa
le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della
rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di
trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale
competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu'
efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o
comunque immessa nel sistema elettrico nazionale,
compatibilmente con i vincoli tecnici della rete.
L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione
prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di
fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
cogenerazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a.
costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la
proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti
all'attivita' del gestore stesso, compresa la quota parte
dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il
personale necessario per le attivita' di competenza. Con
propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia
elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla
data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali,
ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del gestore
e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro
determina con proprio provvedimento la data in cui la
societa' assume la titolarita' e le funzioni di gestore
della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data
le azioni della suddetta societa' sono assegnate a titolo
gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I diritti dell'azionista sono
esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli
indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e'
responsabile del corretto funzionamento della rete di
trasmissione nazionale e delle attivita' di dispacciamento
nonche' di quanto previsto dal comma 12.
5. Il gestore della rete e' concessionario delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento; la concessione
e' disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare
la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche
nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove
il Ministro delle attivita' produttive lo ritenga
necessario, per la migliore funzionalita' della concessione
medesima all'esercizio delle attivita' riservate al
gestore.
6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le
regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2
dell'art. 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore
della rete di trasmissione nazionale adotta regole
tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in
materia di progettazione e funzionamento degli impianti di
generazione, delle reti di distribuzione, delle
apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di
interconnessione e delle linee dirette, al fine di
garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la
connessione operativa tra le reti. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas verifica la conformita' delle
regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla
stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro
novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun
caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni
della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne
abbiano la disponibilita', fatta eccezione per il gestore
della rete di trasmissione nazionale in relazione alle
attivita' di trasmissione e di dispacciamento, diritti di
esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di
alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione
della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al
servizio elettrico non puo' comunque comportare vincoli o
restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di
cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla
Commissione delle Comunita' europee a norma dell'art. 8
della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati,
determina con proprio decreto l'ambito della rete di
trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione
uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi
tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo
criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
decreto il gestore puo' affidare a terzi, previa
autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione
nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro
trenta giorni dalla emanazione del decreto di
determinazione della rete di trasmissione nazionale i
proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
disponibilita', costituiscono una o piu' societa' di
capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni,
sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le
attivita' e le passivita', relativi alla trasmissione di
energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono
promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli
operatori del mercato.
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le
societa' che dispongono delle reti di trasmissione, per
disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre
reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il
gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero
delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete
deliberati. Le suddette convenzioni, sono stipulate in
conformita' ad una convenzione tipo definita, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a
norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
Tale convenzione tipo prevede:
a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni
in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e degli
investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a
carico degli operatori;
c) le modalita' di accertamento di disfunzioni ed
inadempimenti e la determinazione delle conseguenti
sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalita' di coinvolgimento delle regioni
interessate in ordine agli aspetti di localizzazione,
razionalizzazione e sviluppo delle reti.
9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni
dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di
trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni
con le societa' che dispongono delle reti di trasmissione,
le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi
sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla
assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al
comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano
responsabili della corretta manutenzione e funzionamento
delle reti e dei dispositivi di loro proprieta'; i costi
relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete
di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa
convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono
sanzionati dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla
che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel
rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo
irrogare le sanzioni previste dall'art. 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso
in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e
l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
sensi del presente comma viene data preventiva
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
indipendentemente dalla localizzazione geografica degli
impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque
sulla base di criteri non discriminatori. La misura del
corrispettivo e' determinata dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri
connessi ai compiti previsti al comma 12 ed e' tale da
incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita' di
propria competenza secondo criteri di efficienza economica.
Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il
periodo transitorio fino all'assunzione della titolarita'
da parte del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al
conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma
10.
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del
comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e
delle obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali,
da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di
trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresi'
l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi
determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
in applicazione del criterio del costo evitato. Con
apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
ceduti al gestore, da parte dell'imprese
produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i
relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del
provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni
e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa in
esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include
anche il costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di
dispacciamento di merito economico il gestore, restando
garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede
l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai
fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal
gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
include negli oneri di sistema dovuti dall'insieme degli
utenti finali e raccolti dai soggetti a cio' abilitati ai
sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas la differenza tra i costi
di acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti
dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei
diritti di cui al comma 3 dell'art. 11.
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee
dirette e' rilasciata dalle competenti amministrazioni,
previo parere del gestore per le linee di tensione
superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve
essere debitamente motivato.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per gli adempimenti relativi
all'attuazione del presente decreto, puo' avvalersi, con
opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
gestore.».
- Per il testo dell'art. 36, del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93 come modificato dal presente decreto, si
veda nelle note all'art. 18.
- Il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 37 (Promozione della cooperazione regionale). -
1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e
assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia
elettrica e lo sviluppo sostenibile nonche' di conseguire
prezzi competitivi, Terna in qualita' di gestore della rete
di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore
dei mercati energetici Spa in qualita' di gestore del
mercato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19
marzo 1999, n. 79, operano con i rispettivi gestori dei
Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie
azioni, informando preventivamente il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono
congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui
informano il Ministero dello sviluppo economico e
l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas sulle
iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi
progetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza
con gli obiettivi di politica energetica nazionali e
comunitari, adottano le misure necessarie affinche' il
gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore
del mercato operino una gestione efficiente delle
piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di
eventuali criticita', e assicurino l'interoperabilita', la
sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi interconnessi.
2-bis. Nell'ambito del rafforzamento della cooperazione
regionale, il Gestore della rete di trasmissione assicura
la cooperazione con i Centri di coordinamento regionali,
tenendo conto delle raccomandazioni di questi ultimi, e
partecipa alla predisposizione delle valutazioni di
adeguatezza a livello europeo e nazionale ai sensi di
quanto previsto dal regolamento (UE) n. 943/2019.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico individua le modalita' e le condizioni delle
importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per
mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto
degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo
economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della
capacita' di transito di energia elettrica derivanti da
atti e da accordi internazionali nonche' da progetti comuni
definiti con altri Stati non appartenenti all'Unione
europea.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta
le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto
previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari
accordi con le competenti autorita' di regolazione degli
Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme
comunitarie in materia.».
 
Art. 23

Funzioni e responsabilita' del Gestore
della rete di distribuzione

1. All'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole «comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie», sono aggiunte le seguenti: «. Cio' non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che consentano alla società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza economica e amministrativa per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti i cui costi costituiscono componenti tariffarie regolate e, in particolare, di approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente, nonche' di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non e' viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni sulle attivita' giornaliere ne' su singole decisioni concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee di distribuzione dell'energia elettrica, purche' esse non eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento a questo equivalente».
2. All'articolo 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole «garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza.», sono inserite le seguenti: «Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo.».
3. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o piu' provvedimenti disciplina:
a) le modalita' con cui i Gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema, la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari e dei servizi di bilanciamento;
b) la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalita' che stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente comma.
5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente prevedibili per il gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica.
5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina le modalita' di approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di distribuzione, definendo in particolare:
a) le specifiche, i ruoli, le procedure di approvvigionamento e le modalita' di remunerazione dei servizi, al minor costo per il sistema. Le procedure di approvvigionamento dei servizi ancillari non legati alla frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, in modo da consentire la partecipazione effettiva sulla base delle capacita' tecniche dei fornitori dei servizi, ivi inclusi quelli dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili, di consumo, di stoccaggio, nonche' gli aggregatori, a meno che la medesima Autorita' non abbia stabilito che l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia economicamente efficiente o che sarebbe comunque fonte di distorsioni del mercato o di maggiore congestione;
b) le modalita' di copertura dei costi di approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a);
c) individua le informazioni che i gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili ai partecipanti al mercato e agli utenti ai fini delle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a);
5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di divulgare determinate informazioni, il gestore del sistema di distribuzione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attivita' e deve impedire che le informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello svolgimento della propria attivita' siano divulgate in modo discriminatorio.».
4. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole «ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni» sono soppresse.
5. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
«3. Il Gestore del sistema di distribuzione, fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente, elabora e presenta al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA, con cadenza biennale, previa consultazione pubblica, un piano di sviluppo della rete di competenza, con un orizzonte temporale almeno quinquennale, tenuto conto delle modalita' stabilite dall'ARERA entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nell'ambito del piano di sviluppo, predisposto in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione ed in coerenza con il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e' altresi' individuato il fabbisogno di flessibilita', con riferimento ai servizi che possono essere forniti dalla gestione della domanda, dagli impianti di stoccaggio e dalle unita' di generazione connessi alla rete di distribuzione, nonche' l'evoluzione prevista per le congestioni di rete. Sono altresi' indicati gli investimenti programmati, con particolare riferimento alle infrastrutture necessarie per collegare nuova capacita' di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano include una comparazione dei costi delle misure di investimento e di flessibilita' e delle altre misure cui il gestore ricorre in alternativa all'espansione del sistema. L'ARERA puo' richiedere al Gestore del sistema di distribuzione modifiche rispetto al piano presentato. Il Piano di sviluppo e' comunicato alle regioni e province autonome per gli aspetti correlati al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, all'adeguamento delle infrastrutture di rete nelle aree idonee, e al rilascio delle autorizzazioni per gli sviluppi di rete. Il presente comma non si applica ai gestori dei sistemi di distribuzione, ivi inclusi i gestori di sistemi di distribuzione chiusi, alla cui rete sono connessi meno di 100.000 clienti finali o che riforniscono piccoli sistemi isolati.».
6. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. L'ARERA, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente comma, adotta uno o piu' atti regolatori con i quali definisce le regole tecniche e puntuali necessarie al fine di agevolare la connessione dei punti di ricarica, siano essi ad accesso pubblico ovvero privati, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. I gestori dei sistemi di distribuzione collaborano in maniera non discriminatoria con tutti i soggetti pubblici e privati che intendono possedere, sviluppare e gestire punti di ricarica;
13-ter. I gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, fatta eccezione per i punti di ricarica privata dei gestori, ad uso esclusivamente proprio.

Note all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'art. 17.
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
nn. 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18 (Interventi per lo sviluppo della rete di
distribuzione). 1. Ai distributori di energia elettrica che
effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti
di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione
del capitale investito per il servizio di distribuzione,
limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I
suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi
per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi
e delle unita' di produzione, ivi inclusi i sistemi di
ricarica di auto elettriche.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla definizione delle caratteristiche degli
interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento
ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri:
a) indicazioni delle Regioni territorialmente
interessate agli interventi;
b) dimensione del progetto di investimento, in
termini di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio
ed effetti sull'efficacia ai fini del ritiro integrale
dell'energia da generazione distribuita e fonti
rinnovabili;
c) grado di innovazione del progetto, in termini di
capacita' di aggregazione delle produzioni distribuite
finalizzata alla regolazione di tensione e all'uniformita'
del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati
di comunicazione, controllo e gestione;
d) rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio
delle opere.
3. Il Gestore del sistema di distribuzione, fatti salvi
gli atti di assenso dell'amministrazione concedente,
elabora e presenta al Ministero della transizione ecologica
e all'ARERA, con cadenza biennale, previa consultazione
pubblica, un piano di sviluppo della rete di competenza,
con un orizzonte temporale almeno quinquennale, tenuto
conto delle modalita' stabilite dall'ARERA entro nove mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione.
Nell'ambito del piano di sviluppo, predisposto in
coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione ed
in coerenza con il piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, e' altresi' individuato il
fabbisogno di flessibilita', con riferimento ai servizi che
possono essere forniti dalla gestione della domanda, dagli
impianti di stoccaggio e dalle unita' di generazione
connessi alla rete di distribuzione, nonche' l'evoluzione
prevista per le congestioni di rete. Sono altresi' indicati
gli investimenti programmati, con particolare riferimento
alle infrastrutture necessarie per collegare nuova
capacita' di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti
di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano include una
comparazione dei costi delle misure di investimento e di
flessibilita' e delle altre misure cui il gestore ricorre
in alternativa all'espansione del sistema. L'ARERA puo'
richiedere al Gestore del sistema di distribuzione
modifiche rispetto al piano presentato. Il Piano di
sviluppo e' comunicato alle regioni e province autonome per
gli aspetti correlati al rilascio delle autorizzazioni per
gli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
all'adeguamento delle infrastrutture di rete nelle aree
idonee, e al rilascio delle autorizzazioni per gli sviluppi
di rete. Il presente comma non si applica ai gestori dei
sistemi di distribuzione, ivi inclusi i gestori di sistemi
di distribuzione chiusi, alla cui rete sono connessi meno
di 100.000 clienti finali o che riforniscono piccoli
sistemi isolati.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O., come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Disposizioni specifiche per la fornitura di
elettricita' per il trasporto. Sezione a) del Quadro
Strategico Nazionale (Attuazione dell'art. 4, paragrafi 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della direttiva
2014/94/UE)). - 1. Entro il 31 dicembre 2020, e' realizzato
un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al
pubblico per garantire l'interoperabilita' tra punti gia'
presenti e da installare, e, a seconda delle esigenze del
mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli
agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente
popolate e nelle altre reti e secondo i seguenti ambiti
individuati progressivamente:
a) citta' metropolitane - poli e cintura - e altre
aree urbane che hanno registrato nell'ultimo triennio lo
sforamento dei limiti delle concentrazioni inquinanti, come
previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
b) aree urbane non rientranti nella lettera a);
c) strade extraurbane, statali e autostrade.
2. In conformita' al comma 1, sono designati gli
agglomerati urbani e suburbani, delle altre zone densamente
popolate e delle reti, che, a seconda delle esigenze del
mercato, sono dotati di punti di ricarica accessibili al
pubblico.
3. Il numero dei punti di ricarica e' fissato tenendo
conto anche del numero stimato di veicoli elettrici che
sono immatricolati entro la fine del 2020, che sono
indicati successivamente nella sezione a) del Quadro
Strategico Nazionale, delle migliori prassi e
raccomandazioni a livello europeo, nonche' delle esigenze
particolari connesse all'installazione di punti di ricarica
accessibili al pubblico nelle stazioni di trasporto
pubblico.
4. La sezione a) del Quadro Strategico Nazionale, di
cui all'allegato III, puo' essere integrata con misure
volte a incoraggiare e agevolare la realizzazione di punti
di ricarica non accessibili al pubblico.
5. I punti di ricarica di potenza standard per i
veicoli elettrici, escluse le unita' senza fili o a
induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18
novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche
tecniche di cui all'allegato I, punto 1.1, e ai requisiti
specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale. I
punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli
elettrici, escluse le unita' senza fili o a induzione,
introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si
conformano almeno alle specifiche tecniche di cui
all'allegato I, punto 1.2.
6. Fermo quanto disposto al comma 5 e fatto salvo
l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza, per i
punti di ricarica non accessibili al pubblico e' facolta'
di adottare standard diversi, ove siano di potenza
superiore a quella standard.
7. Una valutazione della necessita' di fornitura di
elettricita' alle infrastrutture di ormeggio nei porti
marittimi e nei porti della navigazione interna e' inserita
nella sezione a) del Quadro Strategico Nazionale, di cui
all'allegato III. Tale fornitura di elettricita' lungo le
coste e' installata, entro il 31 dicembre 2025, come
priorita' nei porti della rete centrale della TEN-T, e
negli altri porti, tranne i casi in cui non vi e' alcuna
domanda e i costi sono sproporzionati rispetto ai benefici,
inclusi i benefici ambientali. Le installazioni per la
fornitura di elettricita' per il trasporto marittimo
ubicate lungo le coste, introdotte o rinnovate a decorrere
dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche
tecniche di cui all'allegato I, punto 1.7.
8. La ricarica dei veicoli elettrici nei punti di
ricarica accessibili al pubblico, ove tecnicamente
possibile ed economicamente ragionevole, si avvale di
sistemi di misurazione intelligenti, quali definiti
all'art. 2, comma 2, lettera pp) del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, e sono conformi ai requisiti di cui
all'art. 9, comma 3 del medesimo decreto legislativo,
nonche' sono in grado di fornire informazioni dettagliate
necessarie anche in tempo reale per contribuire alla
stabilita' della rete elettrica, ricaricando le batterie in
periodi di domanda generale di elettricita' ridotta, e
consentire una gestione sicura e flessibile dei dati. I
misuratori intelligenti sono posizionati in ogni stazione
di ricarica per ciascun operatore nel punto di connessione
con la rete di distribuzione. Per i singoli punti di
ricarica, e' sufficiente che ciascuno di essi sia dotato di
un contabilizzatore azzerabile con il quale l'operatore
possa rendere visibili agli utilizzatori di veicoli
elettrici le informazioni relative ad ogni singolo servizio
di ricarica erogato.
9. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al
pubblico sono considerati, ai fini dell'applicazione del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consumatori
finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica
degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso
infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di
pertinenza di enti o di aziende per i propri dipendenti.
Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico
possono acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore
dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto
dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504. Gli operatori dei punti di ricarica
accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire ai
clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base
contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori
di servizi.
10. Tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico
prevedono anche modalita' di ricarica specifiche per gli
utilizzatori di veicoli elettrici, senza la necessita' di
dover concludere contratti con i fornitori di energia
elettrica o gli operatori interessati. Per i punti di
ricarica accessibili al pubblico sono abilitate modalita'
di pagamento, che permettono a tutti gli utilizzatori di
veicoli elettrici di usufruire del servizio di ricarica.
11. I prezzi praticati dagli operatori dei punti di
ricarica accessibili al pubblico sono ragionevoli,
facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non
discriminatori. A tal fine, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono definiti i criteri per la
comparabilita' dei prezzi.
12. Gli operatori dei sistemi di distribuzione
cooperano su base non discriminatoria con qualsiasi persona
che apre o gestisce punti di ricarica accessibili al
pubblico.
13. La fornitura di energia elettrica a un punto di
ricarica deve poter essere oggetto di un contratto con
fornitori diversi rispetto all'entita' fornitrice
dell'abitazione o della sede in cui sono ubicati i detti
punti di ricarica.
13-bis. L'ARERA, entro nove mesi dall'entrata in vigore
del presente comma, adotta uno o piu' atti regolatori con i
quali definisce le regole tecniche e puntuali necessarie al
fine di agevolare la connessione dei punti di ricarica,
siano essi ad accesso pubblico ovvero privati, alla rete di
distribuzione dell'energia elettrica. I gestori dei sistemi
di distribuzione collaborano in maniera non discriminatoria
con tutti i soggetti pubblici e privati che intendono
possedere, sviluppare e gestire punti di ricarica.
13-ter. I gestori dei sistemi di distribuzione di
energia elettrica non possono possedere, sviluppare,
gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli
elettrici, fatta eccezione per i punti di ricarica privata
dei gestori, ad uso esclusivamente proprio.».
 
Art. 24

Funzioni e compiti dell'Autorita' di regolazione

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali,», sono inserite le seguenti: «flessibili,»;
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacita' di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;»;
c) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati;».
2. All'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonche' qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, nonche' di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);».
3. All'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
c-bis disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943;
c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni assunte dall' ACER;
c-quater) individua, congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorita' di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione e' deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea;
c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942;
c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER;
c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacita' di interconnessione nella misura massima, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943;
c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di regolazione nazionali interessate:
1. approva i costi connessi alle attivita' dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;
2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali;
3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorita', al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per la decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943;
5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali;
c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni;
c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica e alle comunita' energetiche dei cittadini;
c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato.»
c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento.
4. All'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria.».
5. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA il potere di valutare le tariffe o le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorita' stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorita' decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo.
2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA, ferma la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente comma e' obbligatoria.».

Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 42 (Obiettivi dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas). - 1. Nel quadro dei compiti e delle
funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure
ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti
finalita', che integrano quelle previste dalla legge 14
novembre 1995, n. 481:
a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia
per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
- ACER, con le autorita' di regolamentazione degli altri
Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni
dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali,
flessibili, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche'
l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i
fornitori dell'Unione europea;
a-bis) sviluppare mercati regionali transfrontalieri
concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno
dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi
di cui alla precedente lettera a);
a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di
energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare
adeguate capacita' di trasmissione transfrontaliere, per
soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei
mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la
circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione
europea;
b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per
il funzionamento efficace e affidabile delle reti
dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli obiettivi
a lungo termine;
c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace
sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non
discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati
al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in
linea con gli obiettivi generali in materia di politica
energetica, l'efficienza energetica nonche' l'integrazione
della produzione su larga scala e su scala ridotta di
energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili
e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di
trasmissione e di distribuzione;
d) agevolare l'accesso alla rete di nuova capacita'
di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che
potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del
mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da
fonti di rinnovabili;
d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei
sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia
elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a
lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto
l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi,
promuovendo l'integrazione dei mercati;
e) provvedere affinche' i clienti beneficino del
funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere
una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la
tutela dei consumatori;
f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di
elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica e del
gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti
vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di
fornitura di gas naturale loro applicate e alla
compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari
per il cambio di fornitore da parte degli utenti;
f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei
principi di economicita', trasparenza e di massima
salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica
degli accordi di solidarieta' previsti nel piano di
emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del
regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che
consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno
tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel
prestare solidarieta', come previsto dall'art. 13,
paragrafo 10, del medesimo regolamento.».
- Il testo dell'art. 43, comma 2, del citato decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 43 (Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas). - 1. Ferme restando le
competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorita'
medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati
ai commi successivi.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti
i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse
quelle indicate all'Allegato I delle direttive nn.
2009/72/CE e 2009/73/CE;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la
messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente
comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido
accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1,
lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE;
c) garantisce che i gestori dei sistemi di
trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se
necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonche'
qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro
partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli
obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente
decreto e della legislazione nazionale vigente, dei
regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e
degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e
61 del regolamento (UE) 2019/943, nonche' di tutte le altre
disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per
quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in
forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra
i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
c-bis disciplina la deroga all'obbligo di
ridispacciamento degli impianti di generazione, dello
stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in
base al criterio di mercato di cui all'art. 13, paragrafo
3, del Regolamento (UE) n. 2019/943;
c-ter) in stretto coordinamento con le altre
autorita' di regolazione nazionali, garantisce che la rete
europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per
l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori
dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino
agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle
pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione e della
normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per
quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in
forza delle decisioni assunte dall'ACER;
c-quater) individua, congiuntamente alle altre
autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte
dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto
conto che, ove le autorita' di regolazione non siano in
grado di raggiungere un accordo, la questione e' deferita
alla decisione dell'ACER, a norma dell'art. 6, paragrafo
10, del regolamento (UE) n. 2019/942;
c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di
rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli
58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, mediante misure
nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a
livello regionale o di Unione europea;
c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione
degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle
questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la
partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori
dell'ACER, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE)
2019/942;
c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni
giuridicamente vincolanti della Commissione europea e
dell'ACER;
c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di
trasmissione mettano a disposizione le capacita' di
interconnessione nella misura massima, a norma dell'art. 16
del regolamento (UE) 2019/943;
c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di
regolazione nazionali interessate:
1. approva i costi connessi alle attivita' dei
Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei
gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi
siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri
di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse
umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per
assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere
i loro compiti in modo indipendente e imparziale;
2. propone eventuali compiti e poteri supplementari
da attribuire ai Centri di coordinamento regionali;
3. individua l'inadempimento, da parte dei Centri
di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi,
adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le
autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere
un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio
delle consultazioni con le altre autorita', al fine di
individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e'
deferita all'ACER per la decisione a norma dell'art. 6,
paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
4. controlla l'esecuzione dei compiti di
coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER,
conformemente all'art. 46 del regolamento (UE) 2019/943;
5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma,
informazioni ai centri d coordinamento regionali;
c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei
Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei
sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una
rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da
fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi
definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di
indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale
che contenga raccomandazioni;
c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e
delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo
dell'autoconsumo di energia elettrica e alle comunita'
energetiche dei cittadini;
c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e
agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati
per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni
del sistema e promuovere l'integrazione del mercato.»;
c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le
previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative
alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e
gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di
dispacciamento.
2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera
j), della direttiva n. 2009/72/CE e della direttiva
n. 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio
definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore
di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei
settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila:
a) sui programmi di investimento dei gestori dei
sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di
trasporto;
b) sull'applicazione delle norme che disciplinano
funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di
trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei
gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei
clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai
sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento
(CE) n. 715/2009;
c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle
misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello
sviluppo economico di cui all'art. 42 della direttiva n.
2009/72/CE e di cui all'art. 46 della direttiva n.
2009/73/CE.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
monitora:
a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati
all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia
elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti
civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la
percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la
percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di
manutenzione e per la loro esecuzione;
b) la sussistenza di pratiche contrattuali
restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono
impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi
simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro
scelta in tal senso;
c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi
di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea,
nonche' dei Paesi terzi.
4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere
dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie
di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della
distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione
nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare, in caso di
ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole
sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie
nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie
definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o
della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via
provvisoria.
5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri
compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di
vigilanza e monitoraggio, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas puo' effettuare indagini sul
funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas
naturale, nonche' adottare e imporre i provvedimenti
opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una
concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei
mercati. In funzione della promozione della concorrenza,
l'Autorita' puo' in particolare adottare misure temporanee
di regolazione asimmetrica.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
trasmette alle Autorita' di regolazione competenti degli
Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla
Commissione europea la relazione annuale di cui all'art. 2,
comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Nella relazione annuale medesima, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative
assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri
compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento
dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto
sotto il profilo della loro conformita' di sviluppo della
rete a livello comunitario di cui all'art. 8, paragrafo 3,
lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del
regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi puo' includere
raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di
investimento.
7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 44 (Reclami). - 1. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas decide sui reclami presentati contro un
gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di
stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto
concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione
delle direttive comunitarie sui mercati interni
dell'energia elettrica e del gas naturale.
2. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve
essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo.
Tale termine puo' essere prorogato di non oltre due mesi
qualora l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con
il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il
termine medesimo puo' essere ulteriormente prorogato, in
ogni caso, per un periodo non piu' lungo di ulteriori due
mesi.
2-bis. Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA
il potere di valutare le tariffe o le metodologie di
calcolo delle tariffe richieste dal gestore della
distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione
nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre
reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorita'
stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della
decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorita'
decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del
reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo.
2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi
precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del sito
web dell'ARERA, ferma la riservatezza delle informazioni
commercialmente sensibili.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana
specifiche direttive per la disciplina, ai sensi dell'art.
2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n.
481, delle procedure di risoluzione delle controversie di
cui al comma precedente. La partecipazione delle imprese
elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie
di cui al presente comma e' obbligatoria.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
assicura il trattamento efficace dei reclami e delle
procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti
dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia
elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila
affinche' siano applicati i principi in materia di tutela
dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive nn.
2009/72/CE e 2009/73/CE.».
 
Art. 25

Poteri sanzionatori dell'Autorita'
di regolazione energia reti e ambiente

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dall'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 5, commi da 1 a 13, 6, commi da 1 a 5, 7, commi 1, 2, 4 e 5, 8, commi da 1 a 3, 9, commi 6 e 7, 11, comma 2, 12 commi da 1 a 5, 15, comma 3, del presente decreto;
b) articoli 6, paragrafi 13 e 14, 7, 8, 9, 10, 12, paragrafo 1, 13, paragrafi 4, 5 e 7, 16, paragrafi 1, 2, 8 e 11, 17, 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943;
c) articoli 37, 42 e 46 del regolamento (UE) 2019/943 con riferimento ai Centri di coordinamento regionale o loro sedi distaccate aventi sede in Italia effettuando ispezioni, anche senza preavviso, presso i loro locali;
d) articoli 3, comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
e) articolo 35, comma 9, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
f) codici di rete adottati a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e orientamenti vincolanti adottati a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943.

Note all'art. 25:
- Per i riferimenti della legge 14 novembre 1995, n.
481 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, cosi' recita:
«Art. 45 (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza
delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del
regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3,
38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e
allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli
articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'art. 10, commi 1 e 3, e
degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4
e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche' l'art.
20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 164 del
2000.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti
dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico per violazioni delle disposizioni del presente
decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500
euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal
gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'art. 26 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,
con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche
prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di
trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
Gestore.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/943 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 si veda nelle note all'art. 22.
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, cosi' recita:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese
distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie
reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano
rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni
emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese
distributrici operanti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai
propri soci, le societa' cooperative di produzione e
distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio
di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro
il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.
Con gli stessi provvedimenti sono individuati i
responsabili della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e
dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono
mantenere il segreto sulle informazioni commerciali
riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
energia secondo obiettivi quantitativi determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite
la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorita'
dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le
modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la
remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente
concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla
scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione
dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale
e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali.
Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire,
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in
materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio
precedente la medesima scadenza.
3. Al fine di razionalizzare la distribuzione
dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione
di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le
normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative
per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le
relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso
Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni
le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo
Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica promuovono la predetta
aggregazione, anche attraverso specifici accordi di
programma.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del
mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del
rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella
prospettiva dell'estensione del mercato della
distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto
comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate
dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la
cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio
dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le
predette societa' servono almeno il venti per cento delle
utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro
il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e
le unita' di personale da trasferire sono determinati
d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30
settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni
attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due
indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne
sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono
a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente
del tribunale territorialmente competente, che operano
secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano
conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le
parti la cessione avviene sulla base delle suddette
determinazioni.
5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad
ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli
enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali
possono richiedere al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure
di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale
termine, la richiesta si intende accolta.
Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle
procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di
clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei
clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto
della richiesta.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce i criteri e i parametri economici per la
determinazione del canone annuo da corrispondere agli
eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non
sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo
consenso del concessionario.
7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione
possono costituire una o piu' societa' per azioni, di cui
mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i
rapporti in essere, le attivita' e le passivita' relativi
alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai
clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas provvede ad emanare i criteri per le opportune
modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle
attivita' esercitate dalle predette societa'.».
- Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93 si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 26

Esenzione per i nuovi interconnettori
tra Stati membri dell'UE

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA decide in merito alle richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione gia' concessa, dal diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 943/2019.

Note all'art. 26:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 943/2019 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 27

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 28

Disposizioni per le regioni a statuto speciale
e per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Cingolani, Ministro della transizione
ecologica

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Cartabia, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Cartabia