Gazzetta n. 294 del 11 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 7 dicembre 2021
Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi».


IL DIRETTORE GENERALE
per la regolazione dei contratti pubblici
e la vigilanza sulle grandi opere

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 106 nonche' l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, recante la Rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 190 del 23 dicembre 2020 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto Presidente Consiglio dei ministri n. 115 del 24 giugno 2021 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili come da decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021»;
Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto il decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021 - (21A06809);
Viste le segnalazioni pervenute al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di un probabile refuso del prezzo medio anno 2020 relativo al materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» riportato nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 11 novembre 2021 - colonna «Prezzo medio 2020 [€]»;
Considerato che, a seguito delle verifiche effettuate, si e' riscontrato che nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 11 novembre 2021 - colonna «Prezzo medio 2020 [€]» - a causa di un refuso nell'apposizione della virgola, e' stato indicato erroneamente il prezzo del materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» pari a euro 23,61 in luogo del corretto prezzo pari a euro 2,361;
Considerato che il medesimo refuso relativo al prezzo del materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» e' stato altresi' rinvenuto nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 11 novembre 2021 - colonna «Prezzo medio [€]» - per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, per cui si rende necessario provvedere parimenti alla rettifica di tali prezzi;
Considerato che, per consentire il corretto calcolo della compensazione di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' necessario rettificare il prezzo medio del materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» indicato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 11 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di consentire il corretto calcolo della compensazione di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, da parte del direttore dei lavori, nell'allegato 1 al decreto ministeriale 11 novembre 2021 il prezzo medio anno 2020 relativo al materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» e' rettificato in euro «2,361» in luogo di euro 23,61.
2. Nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 11 novembre 2021 il prezzo medio relativo al materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e' rettificato, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in euro «1,923» in luogo di euro 19,23, per l'anno 2007 in euro «1,945» in luogo di euro 19,45; per l'anno 2008 in euro «1,976» in luogo di euro 19,76, per l'anno 2009 in euro «1,991» in luogo di euro 19,91, per l'anno 2010 in euro «1,919» in luogo di euro 19,19, per l'anno 2011 in euro «2,058» in luogo di euro 20,58, per l'anno 2012 in euro «2,077» in luogo di euro 20,77, per l'anno 2013 in euro «2,084» in luogo di euro 20,84, per l'anno 2014 in euro «2,106» in luogo di euro 21,06, per l'anno 2015 in euro «2,101» in luogo di euro 21,01, per l'anno 2016 in euro «2,213» in luogo di euro 22,13, per l'anno 2017 in euro «2,294» in luogo di euro 22,94, per l'anno 2018 in euro «2,354» in luogo di euro 23,54, e per l'anno 2019 in euro «2,411» in luogo di euro 24,11.
3. Il termine di quindici giorni per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese, fissato dall'art. 1-septies, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, resta stabilito con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 11 novembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021.
4. Il termine di sessanta giorni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 258 del 30 settembre 2021, da parte dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, resta stabilito con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 11 novembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021.
Roma, 7 dicembre 2021

Il direttore generale: Cappelloni