Gazzetta n. 284 del 29 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 187
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, recante approvazione del Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021, recante criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entita' tecniche a essi destinati;
Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione, del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
Visto il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto stabilisce misure volte a promuovere e stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, nonche' a potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell'Unione europea in materia di ambiente, di clima e di energia.
2. Ai fini del comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono tener conto, negli appalti pubblici di taluni veicoli adibiti al trasporto su strada, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di diossido di carbonio e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco di tutta la loro vita.

N O T E

Avvertenza
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della
legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 1. (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
«Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine
di recepimento: 1° aprile 2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre
2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di
recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle
autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio
2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31
maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e
di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici e che modifica la
direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita'
esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le
societa' di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi
terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio(termine di recepimento: 28
giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25
ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre
2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura
dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio
2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1°
agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(termine di recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni
per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro
tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati, e che abroga la
decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di
recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio
tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto
2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17
dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre
2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21
novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a
talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento:
31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e
recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64,
punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite e che modifica la direttiva
2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE(termine di
recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16
dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e
della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa
nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno
2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19
dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle
accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre
2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i
prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di
informazioni allo scopo di verificare la corretta
applicazione del regime speciale per le piccole imprese
(termine di recepimento: 31 dicembre 2024).».
- La direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di
veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto
su strada e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 maggio 2009, n. L
120.
- La direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019 che modifica la direttiva
2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a
basso consumo energetico nel trasporto su strada e'
pubblicata nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L 188.
- La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e' pubblicata
nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24
(Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla
promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a
basso consumo energetico nel trasporto su strada) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2011, n. 68.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O.
- Il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo
all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei
componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati
a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007
e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE e'
pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 151.
- Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti
dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a
motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entita'
tecniche a essi destinati e' pubblicato nella G.U.U.E. 31
luglio 2009, n. L 200.
- Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e' pubblicato nella G.U.U.E. 3
dicembre 2007, n. L 315.
- Il regolamento delegato (UE) n. 2019/1829 della
Commissione, del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture,
servizi e lavori e dei concorsi di progettazione e'
pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2019, n. L 279.
- Il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al
vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e'
pubblicato nella G.U.C.E. 16 dicembre 2002, n. L 340.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai seguenti contratti:
a) contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada per i quali le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di applicare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, aventi per oggetto la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri su strada che superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento;
c) contratti di servizio come definiti nella tabella 1 dell'allegato al presente decreto per i quali le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di applicare il decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Il presente decreto si applica unicamente ai contratti per i quali e' stato inviato l'avviso di indizione della gara dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso ovvero, qualora non sia previsto l'avviso di indizione di gara, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso.
3. Il presente decreto non si applica ai seguenti veicoli:
a) ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), e all'articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e all'allegato I, parte A, punti da 5.2. a 5.5. e punto 5.7., di tale regolamento;
b) ai veicoli di categoria M3 diversi dai veicoli di classe I e dai veicoli di classe A, come definiti dall'articolo 3, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)n.
2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 2018 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) «enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) «veicolo adibito al trasporto su strada»: un veicolo di categoria M o N, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 2018/858;
d) «veicolo pulito»:
1) un veicolo di categoria M1 , M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato;
2) un veicolo di categoria M3 , N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali;
e) «veicolo pesante a emissioni zero»: un veicolo pulito come definito alla lettera d), numero 2), privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO2 /kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2009 e delle relative disposizioni di attuazione, o che emette meno di 1 g CO2 /km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 e delle relative disposizioni di attuazione.

Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, lettera a),
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, cosi'
recita:
«Art. 2 (Competenze legislative di Stato, regioni e
province autonome). - 1. Le disposizioni contenute nel
presente codice sono adottate nell'esercizio della
competenza legislativa esclusiva statale in materia di
tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle
altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto.
2. Le regioni a statuto ordinario esercitano le proprie
funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione
secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle
relative norme di attuazione.»
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da detti soggetti;
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 2018 si veda nelle note alle premesse.
(Omissis).».
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, di veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2009 relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo
alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica
il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e
che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e
2005/78/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 luglio 2009, n. L 188.
- Il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 relativo
all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle
emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri
(Euro 5 ed Euro 6) e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno
2007, n. L 171.
 
Art. 4

Obiettivi minimi di appalto

1. I contratti pubblici relativi ai veicoli ed ai servizi di cui all'articolo 2 devono rispettare gli obiettivi minimi di appalto stabiliti alla tabella 3 dell'allegato per i veicoli leggeri puliti e per i veicoli pesanti puliti.
2. Gli obiettivi minimi di cui al comma 1 sono espressi in termini di percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada oggetto dei contratti di cui all'articolo 2, aggiudicati sino al 31 dicembre 2025 per il primo periodo di riferimento, e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2030, per il secondo periodo di riferimento.
3. Ai fini del calcolo degli obiettivi minimi di appalto, la data dell'appalto pubblico da prendere in considerazione e' quella di aggiudicazione del contratto.
4. I veicoli che rientrano nella definizione di veicolo pulito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), o di veicolo pesante a emissioni zero di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in seguito ad adeguamento, possono essere conteggiati rispettivamente come veicoli puliti o veicoli pesanti a emissioni zero ai fini del rispetto degli obiettivi minimi di appalto.
5. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi di appalto e' preso in considerazione il numero di veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati, oggetto di leasing, locazione o vendita a rate a titolo di ciascun contratto.
6. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi di appalto e' preso in considerazione il numero di veicoli adibiti al trasporto su strada da utilizzare per la prestazione dei servizi contemplati da ciascun contratto.
7. Qualora non siano adottati nuovi obiettivi per il periodo successivo al 1° gennaio 2030, continuano ad applicarsi, nei successivi periodi quinquennali, gli obiettivi fissati per il secondo periodo di riferimento, calcolati conformemente a quanto previsto ai commi da 3 a 7.
 
Art. 5

Relazioni alla Commissione europea

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della transizione ecologica i dati relativi al numero totale dei veicoli oggetto di ciascun contratto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), aggiudicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, indicando, altresi', il numero dei veicoli, rispetto al totale, qualificabili come veicoli leggeri puliti, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1), e qualificabili come veicoli pesanti puliti, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2, nonche' il numero dei veicoli, rispetto al totale, qualificabili come veicoli pesanti a emissioni zero secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
2. Entro il 2 agosto 2022, il Ministero della transizione ecologica informa la Commissione europea sulle misure adottate e da adottare ai fini dell'attuazione del presente decreto, inclusa la relativa tempistica, nonche' su qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente.
3. Il Ministero della transizione ecologica, per la prima volta entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni, trasmette alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del presente decreto. Tali relazioni accompagnano le relazioni di cui all'articolo 212, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e contengono informazioni sulle misure adottate e da adottare ai fini dell'attuazione del presente decreto, nonche' qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente. Tali relazioni comprendono anche il numero e le categorie di veicoli contemplati dai contratti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Le informazioni trasmesse sono presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 212 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, cosi' recita:
«Art. 212 (Indirizzo e coordinamento). - 1. E'
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una Cabina di regia con il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di
attuazione del presente codice e sulle difficolta'
riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di
applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni
correttive e di miglioramento;
b) curare, se del caso con apposito piano di azione,
la fase di attuazione del presente codice coordinando
l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e
linee guida, nonche' della loro raccolta in testi unici
integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la
tempestivita' e la coerenza reciproca;
c) esaminare le proposte di modifiche normative nella
materia disciplinata dal presente codice al fine di
valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire
omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel
coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;
d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con
i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di
procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione
dell'utilizzo degli strumenti informatici e della
digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;
e) promuovere accordi, protocolli di intesa,
convenzioni, anche con associazioni private per agevolare
la bancabilita' delle opere pubbliche.
2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle
informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o
problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di
competenza.
3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre
anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC,
presenta alla Commissione una relazione di controllo
contenente, se del caso, informazioni sulle cause piu'
frequenti di non corretta applicazione o di incertezza
giuridica, compresi possibili problemi strutturali o
ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di
partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie
imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione,
l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode,
corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita'
gravi in materia di appalti e di concessioni.
4. La Cabina di regia e' la struttura nazionale di
riferimento per la cooperazione con la Commissione europea
per quanto riguarda l'applicazione della normativa in
materia di appalti pubblici e di concessioni, e per
l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione
reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio
di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel
presente codice e sulla gestione delle relative procedure.
5. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti,
sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente codice.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
novembre 2002, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Cingolani, Ministro della transizione
ecologica

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 24, veda nelle note alle premesse.