Gazzetta n. 284 del 29 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 186
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Visto l'articolo 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Vista la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 26 agosto 2021;
Acquisiti i pareri espressi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'interno e della difesa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto da' attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il presente decreto si applica in aggiunta alle predette disposizioni e non pregiudica l'applicazione degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorita' competenti in vigore con Stati membri dell'Unione europea, in quanto compatibili con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva di cui al comma 1, ne' l'applicazione degli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici. (12)
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'articolo 21 della legge 22 aprile 2021,
n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca
disposizioni per agevolare l'uso di informazioni
finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione,
accertamento, indagine o perseguimento di determinati
reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del
Consiglio). - 1. I decreti legislativi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) assicurare il rispetto del vigente assetto
istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento
nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello
status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle
autorita' e degli organismi interessati, ivi compresi i
meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario
dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;
b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle
informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della
direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni
finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7
della medesima direttiva, siano previsti quando tali
informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo
svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un
procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione
patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui
alla lettera a):
1) quale autorita' di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio
nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso
il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo
4, comma 2, lettere a) e c), del regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;
2) le autorita' di cui all'articolo 3, paragrafo
2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231;
c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo
12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di
cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121, secondo modalita' definite d'intesa tra le
medesime Forze di polizia.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle Autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119.
- La direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019 che reca disposizioni per
agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo
a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati, e che abroga la
decisione 2000/642/GAI del Consiglio, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2019/1153, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure
per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
2005/60/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 2007, n. 172.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) registro nazionale centralizzato dei conti bancari: la sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) reati gravi: i reati che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
c) informazioni finanziarie: qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attivita' finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, gia' detenuti dalle unita' di informazione finanziaria (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
d) analisi finanziarie: i risultati delle analisi operative e strategiche gia' condotte dalle FIU nello svolgimento dei compiti alle stesse attribuiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
e) autorita' competente di altro Stato membro: l'autorita' competente designata di un altro Stato membro che puo' richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla FIU di tale Stato;
f) informazioni sui conti bancari: le informazioni archiviate nel registro nazionale centralizzato dei conti bancari;
g) informazioni in materia di contrasto: le informazioni o i dati gia' detenuti dalle autorita' di cui agli articoli 3 e 5, o alle stesse accessibili, nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento dei reati;
h) riciclaggio, relativamente allo scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri:
1) la conversione o il trasferimento di beni provenienti da un'attivita' criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta, se l'autore era nella consapevolezza che i beni provenivano da un'attivita' criminosa;
2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprieta' di beni provenienti da un'attivita' criminosa o dei diritti sugli stessi, se l'autore era nella consapevolezza che i beni provenivano da un'attivita' criminosa;
3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da un'attivita' criminosa, se di tale provenienza l'autore, al momento della loro ricezione, era nella consapevolezza;
i) reati presupposto associati, relativamente allo scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri: qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della liberta' superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Anche fuori dai casi previsti dal primo periodo, costituiscono reati presupposto associati i reati che rientrano nelle seguenti categorie:
1) partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket;
2) terrorismo;
3) tratta di esseri umani e traffico di migranti;
4) sfruttamento sessuale;
5) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
6) traffico illecito di armi;
7) traffico illecito di beni rubati e altri beni;
8) corruzione;
9) frode;
10) falsificazione di moneta;
11) contraffazione e pirateria di prodotti;
12) reati ambientali;
13) omicidio, lesioni fisiche gravi;
14) rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;
15) rapina o furto;
16) contrabbando;
17) reati in materia di imposte dirette e indirette;
18) estorsione;
19) contraffazione;
20) pirateria;
21) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
22) criminalita' informatica;
l) finanziamento del terrorismo, relativamente allo scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri: la fornitura o la raccolta di capitali intenzionalmente compiuta, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei seguenti reati:
1) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
2) attentati all'integrita' fisica di una persona, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
3) sequestro di persona o cattura di ostaggi, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
4) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprieta' private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
5) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
6) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonche' ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
7) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
8) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
9) ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
10) procedere, intenzionalmente e senza averne diritto, a cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare, sopprimere dati informatici in un sistema di informazione, o rendere tali dati inaccessibili sia punibile come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravita', allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
11) minaccia di commettere uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 8);
12) dirigere un gruppo terroristico, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
13) partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attivita' nella consapevolezza che tale partecipazione contribuira' alle attivita' criminose del gruppo terroristico, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
14) diffondere intenzionalmente con qualunque forma di pubblica divulgazione messaggi, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l'intento di istigare alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o piu' di tali reati possano essere commessi;
15) sollecitare un'altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10) o ai numeri 12) e 13);
16) impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo;
17) ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10);
18) recarsi in un altro Stato membro, al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), o di partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuira' alle attivita' criminose di tale gruppo elencate ai numeri 12) e 13), o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai numeri 16) e 17), anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
19) recarsi nello Stato al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), o di partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuira' alle attivita' criminose di tale gruppo elencate ai numeri 12) e 13), o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai numeri 16) e 17), anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
20) atti preparatori intrapresi da una persona che entri nello Stato con l'intento di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;
21) atti connessi all'organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito dai numeri 18) e 19), e nella consapevolezza che l'assistenza e' prestata a tal fine.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni
relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
ottobre 1973, n. 268, S.O., cosi' recita:
Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). -
Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe
tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui
alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno emesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono
comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni,
l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di
trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni. Le informazioni
comunicate sono altresi' utilizzabili dall'autorita'
giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del
passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di
procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi
alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al
periodo precedente l'autorita' giudiziaria si avvale per
l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le
disposizioni relative alla ricerca con modalita'
telematiche dei beni da pignorare.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai
fini delle richieste e delle risposte in via telematica di
cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresi'
utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione
mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4,
comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui
al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini
dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla
ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di
prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini
delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni
previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura
penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli
accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di
prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e
per l'applicazione delle misure di prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.».
- Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di
contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del
Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI,
2009/936/GAI e 2009/968/GAI e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
maggio 2016, n. L 135.
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
giugno 2015, n. L 141.
 
Art. 3
Autorita' nazionali competenti abilitate ad accedere al registro
nazionale centralizzato dei conti bancari

1. Ai fini del presente decreto, sono designati quali autorita' nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari:
a) l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno;
b) l'autorita' giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero;
c) i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalita' organizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
d) il Ministro dell'interno;
e) il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;
f) i questori;
g) il direttore della Direzione investigativa antimafia.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, le autorita' di cui al comma 1 sono abilitate ad accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, negli ambiti di rispettiva competenza, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'accesso di cui al presente articolo avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorita' competenti e l'Agenzia delle entrate con le modalita' di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991, n.
203 (Gazz. Uff. 12 luglio 1991, n. 162), cosi' recita:
«Capo VI - Coordinamento dei servizi di Polizia
Giudiziaria.
Art. 12. - 1. Per assicurare il collegamento delle
attivita' investigative relative a delitti di criminalita'
organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a
costituire servizi centrali e interprovinciali della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza.
2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i
servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in
servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione
dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la
pari valorizzazione delle forze di polizia che vi
partecipano.
3. A fini informativi, investigativi e operativi, i
servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro,
nonche', se necessario, con gli altri organi o servizi di
polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi
di polizia esteri eventualmente interessati.
4. Quando procede a indagini per delitti di
criminalita' organizzata, il pubblico ministero si avvale
di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli
accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali,
a norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di
svolgere indagini relative a tali delitti.
5. Il pubblico ministero impartisce le opportune
direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e
operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.
6. - 7.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello
provinciale, nell'ambito delle potesta' attribuite al
prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di
controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti
uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai
quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco,
contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.».
- La legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 1991, n. 162.
- Il testo dell'articolo 371-bis del codice di
procedura penale cosi' recita:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti
indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e
antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
investigativa antimafia e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi'
dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti
dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo
il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire
la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria
nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la
completezza e tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria
flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e
contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo,
anche internazionale;
d) - e);
f) impartisce ai procuratori distrettuali
specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o
risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le
quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di
indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati
al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma
3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte
al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento
e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attivita' di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei
doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento
delle indagini;
3).
4. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto
sul luogo le necessarie informazioni personalmente o
tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari,
il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.».
- Il titolo II del libro I del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., e'
cosi' rubricato:
«LIBRO I LE MISURE DI PREVENZIONE
Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali».
- Il testo dell'articolo 47 del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
2018, n. 119, cosi' recita:
«Art. 47 (Modalita' di trattamento e flussi di dati
da parte delle Forze di polizia). - 1. Nei casi in cui le
autorita' di pubblica sicurezza o le Forze di polizia
possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni
di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e
documenti da altri soggetti, l'acquisizione puo' essere
effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi
o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte
ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi
o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono
adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del
Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti e
degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2.
2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, sono conservati
separatamente da quelli registrati per finalita'
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2
a 7, il Centro elaborazione dati del Dipartimento della
pubblica sicurezza assicura l'aggiornamento periodico, la
proporzionalita', la pertinenza e la non eccedenza dei dati
personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei
carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, o di altre banche di dati delle Forze di polizia,
necessarie per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui agli articoli da 2 a 7 in
riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento
anche sulla base delle procedure adottate dal Centro
elaborazione dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei
documenti che li contengono.».
 
Art. 4
Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte
delle autorita' competenti

1. All'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' utilizzabili dall'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro ovvero confisca, adottato dall'autorita' giudiziaria competente.».
2. L'accesso alle informazioni sui conti bancari e le relative consultazioni, effettuati ai sensi del presente decreto, sono eseguiti caso per caso e, per le autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da ufficiali di polizia giudiziaria designati dai rispettivi responsabili. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, trovano applicazione gli articoli 21 e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 7, comma 11, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). -
(Omissis).
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto
e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono
trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalita' e
i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche
del formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai
fini delle richieste e delle risposte in via telematica di
cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresi'
utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione
mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4,
comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui
al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini
dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla
ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di
prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini
delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni
previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura
penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli
accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di
prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e
per l'applicazione delle misure di prevenzione. Le
informazioni di cui al primo periodo sono altresi'
utilizzabili dall'Ufficio nazionale per il recupero dei
beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per
il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e
di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto
di un provvedimento di congelamento, sequestro ovvero
confisca, adottato dall'autorita' giudiziaria competente.
(Omissis).».
- Il testo degli articoli 21 e 25 del citato decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita:
«Art. 21 (Registrazione). - 1. Le operazioni di
raccolta, modifica, consultazione, comunicazione,
trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati,
eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono
registrate in appositi file di log, da conservare per la
durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5,
comma 2.
2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma
1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora
di tali operazioni e, se possibile, di identificare la
persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.
3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della
verifica della liceita' del trattamento, per finalita' di
controllo interno, per garantire l'integrita' e la
sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti
penali.
4. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento mettono le registrazioni a
disposizione del Garante.»
«Art. 25 (Sicurezza del trattamento). - 1. Il
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento,
tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili, dei
costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del
contesto e delle finalita' del trattamento, nonche' del
grado di rischio per i diritti e le liberta' delle persone
fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative
che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al
rischio di violazione dei dati.
2. Per il trattamento automatizzato il titolare o il
responsabile del trattamento, previa valutazione dei
rischi, adottano misure volte a:
a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso
alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo
dell'accesso alle attrezzature»);
b) impedire che supporti di dati possano essere
letti, copiati, modificati o asportati da persone non
autorizzate («controllo dei supporti di dati»);
c) impedire che i dati personali siano inseriti
senza autorizzazione e che i dati personali conservati
siano visionati, modificati o cancellati senza
autorizzazione («controllo della conservazione»);
d) impedire che persone non autorizzate utilizzino
sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature
per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»);
e) garantire che le persone autorizzate a usare un
sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo
ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione
d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»);
f) garantire la possibilita' di individuare i
soggetti ai quali siano stati o possano essere trasmessi o
resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature
per la trasmissione di dati («controllo della
trasmissione»);
g) garantire la possibilita' di verificare e
accertare a posteriori quali dati personali sono stati
introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il
momento della loro introduzione e la persona che l'ha
effettuata («controllo dell'introduzione»);
h) impedire che i dati personali possano essere
letti, copiati, modificati o cancellati in modo non
autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il
trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»);
i) garantire che, in caso di interruzione, i
sistemi utilizzati possano essere ripristinati
(«recupero»);
l) garantire che le funzioni del sistema siano
operative, che eventuali errori di funzionamento siano
segnalati («affidabilita'») e che i dati personali
conservati non possano essere falsati da un errore di
funzionamento del sistema («integrita'»).».
 
Art. 5
Autorita' nazionali competenti che possono richiedere e ricevere
informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini del presente decreto, negli ambiti di rispettiva competenza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia sono designati quali autorita' nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 8 e 12 del citato decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita:
«Art. 8 (Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo). - 1. Nell'esercizio delle competenze e
nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle
indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite
dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia
ed antiterrorismo:
a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite
del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni
relative alla criminalita' organizzata, per il tramite
della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti
alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati
anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari
per la verifica della loro eventuale attinenza a
procedimenti giudiziari in corso, e puo' richiedere ogni
altro elemento informativo e di analisi che ritenga di
proprio interesse, anche ai fini della potesta' di impulso
attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con
la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa
antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le
modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni di
cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni
accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma
anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica
della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in
corso e la riservatezza dell'identita' del segnalante;
b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione
di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio
e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli
tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a
stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di
informazioni;
c) ferme le disposizioni vigenti in materia di
tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo
riscontro in ordine all'utilita' delle informazioni
ricevute;
d) puo' richiedere alla UIF l'analisi dei flussi
finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie,
riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' della
criminalita' organizzata o di finanziamento del terrorismo,
su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su
categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta'
economiche territoriali;
e) ha accesso alle informazioni sul titolare
effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute
in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi
dell'articolo 21 del presente decreto;
f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria,
nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo
possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di
cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati
dell'attivita' di contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione
della relazione di cui all'articolo 5, comma 7;
g) puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis
del codice di procedura penale alle autorita' di vigilanza
di settore ogni altra informazione utile all'esercizio
delle proprie attribuzioni.»
«Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni
tra autorita' nazionali). - 1. Le autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e
gli organismi interessati, l'autorita' giudiziaria e gli
organi delle indagini collaborano per agevolare
l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti
e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque
utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di
quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.
1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto,
le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a),
collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in
deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa
la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di
controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi
interessati, qualora nell'esercizio delle proprie
attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al
presente decreto, accertano e contestano la violazione con
le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere dettate modalita' e procedure
per la contestazione della violazione e il successivo
inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della
sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi
organismi informano prontamente la UIF di situazioni,
ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia
di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di
operazione sospetta, l'autorita' giudiziaria, nell'ambito
di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio,
di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di
attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta
lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento
penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui
all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi
altra informazione pertinente.
4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria procedente per le informazioni coperte da
segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in cui e'
in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia' stata
trasmessa un'informativa all'autorita' giudiziaria, ai
sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura
penale e detta autorita' non ha ancora assunto le proprie
determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,
gli organi delle indagini forniscono le informazioni
investigative necessarie a consentire alla UIF lo
svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso
modalita' concordate che garantiscano la tempestiva
disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto
dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e
delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono
richiesti.
5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale
degli studi effettuati alle forze di polizia, alle
autorita' di vigilanza di settore, al Ministero
dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo
restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di
procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione
investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza nonche' al Comitato di
analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e
degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui
emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di
sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con
cui provvede alla disseminazione delle informazioni,
relative alle analisi strategiche volte a individuare
tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, in favore di autorita'
preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali
alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza
finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione
sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia
delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in
ordine alle attivita' intraprese a seguito del loro
utilizzo.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo
di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o
l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza
illecita ovvero le attivita' preordinate al compimento di
uno o piu' atti con finalita' di finanziamento del
terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate
presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da'
comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla
UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva
spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto
d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando
puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorita' di
vigilanza di settore e la UIF, fermo quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 1, lettera a), comunicano
all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i
provvedimenti adottati.
7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza e, per quanto attiene alla criminalita'
organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia,
i risultati degli approfondimenti investigativi svolti
sulle segnalazioni di operazioni sospette.
8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai
casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte
le informazioni, in possesso delle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per
l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto,
sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non puo'
essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze
di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni
siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento
penale.».
- Per i riferimenti del titolo II del libro I del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle
note all'articolo 3.
 
Art. 6
Scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati
membri

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in presenza di motivata richiesta avanzata, caso per caso, da un'autorita' competente di un altro Stato membro, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettono le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF, qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.
2. Qualora l'autorita' competente dello Stato che ha ricevuto le informazioni o le analisi di cui al comma 1 comunichi la necessita' di utilizzare tali informazioni o analisi per finalita' ulteriori rispetto a quelle ivi previste ovvero di trasmetterle ad altre autorita', agenzie o servizi, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia acquisiscono il previo consenso della UIF.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, possono richiedere, caso per caso, anche su attivazione degli altri organi delle indagini, alle autorita' competenti di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie.
4. Le informazioni e le analisi finanziarie ottenute ai sensi del comma 3:
a) sono utilizzate dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dalla Direzione investigativa antimafia per le finalita' per cui sono state fornite, assicurando la riservatezza e la tempestiva comunicazione agli organi delle indagini di cui al comma 3;
b) possono essere utilizzate per finalita' ulteriori o comunicate ad altre amministrazioni e organismi nazionali diversi da quelli di cui al comma 3, solo previo consenso della FIU dello Stato che le ha fornite, nel rispetto del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1., lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e del disposto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono effettuate tramite comunicazioni elettroniche sicure, che garantiscano un livello elevato di sicurezza dei dati.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita:
«Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le
autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le
autorita' competenti degli altri Stati membri, al fine di
assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza,
necessari al perseguimento delle finalita' di cui al
presente decreto, non siano impediti dall'attinenza
dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale,
dalla diversa natura giuridica o dal diverso status
dell'omologa autorita' competente richiedente ovvero
dall'esistenza di un accertamento investigativo, di
un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il
caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la
predetta indagine o il predetto accertamento investigativo
o procedimento penale. Restano ferme le vigenti
disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.
2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano
nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano
le informazioni ottenute nell'ambito della predetta
cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la
Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi
protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di
tempestiva condivisione delle predette informazioni.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al
fine di facilitare le attivita' comunque connesse
all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di
operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza e la Direzione
investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a
condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del
segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con
omologhi organismi esteri e internazionali.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita:
«Art. 6 (Condizioni di trattamento specifiche). - 1.
I dati personali raccolti per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono essere trattati per
finalita' diverse, salvo che tale trattamento sia
consentito dal diritto dell'Unione europea o dalla legge.
2. Ai trattamenti eseguiti per finalita' diverse da
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, comprese le
attivita' di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o per finalita' statistiche,
si applica il regolamento UE, salve le disposizioni di cui
all'articolo 58 del Codice.
3. Se il diritto dell'Unione europea o le
disposizioni legislative o regolamentari prevedono
condizioni specifiche per il trattamento dei dati
personali, l'autorita' competente che trasmette tali dati
informa il destinatario delle condizioni e dell'obbligo di
rispettarle.
4. L'autorita' competente che trasmette i dati
applica le stesse condizioni previste per le trasmissioni
di dati all'interno dello Stato ai destinatari di altri
Stati membri o ad agenzie, uffici e organi istituiti a
norma del titolo V, capi 4 e 5, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.».
 
Art. 7
Richieste di informazioni alle autorita' competenti da parte della
UIF

1. La UIF, quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, puo' richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia.
2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, interessando, qualora necessario, gli altri organi delle indagini, forniscono tempestivamente alla UIF le informazioni richieste ai sensi del comma 1, nel rispetto del segreto delle indagini.
 
Art. 8

Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri

1. Ai fini del presente decreto, la UIF, in casi urgenti ed eccezionali, puo' scambiare, con tempestivita' e a condizioni di reciprocita', con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalita' organizzata associata al terrorismo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, la UIF trasmette tempestivamente le informazioni e le analisi di cui al comma 1 alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorita' competenti di cui all'articolo 5, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 331 del codice di procedura
penale cosi' recita:
«Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza
ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia
per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.».
 
Art. 9
Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni
finanziarie e analisi finanziarie all'Europol

1. Le richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, sono riscontrate dall'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), tramite l'Unita' nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno.
2. La UIF e' autorizzata a rispondere tempestivamente a richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, tramite l'Unita' nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. La UIF non fornisce le informazioni e le analisi di cui al primo periodo qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui e' stata richiesta.
3. Gli scambi di informazioni e analisi tra l'Unita' nazionale Europol e l'Europol, effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, avvengono nel rispetto dell'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794 e attraverso sistemi informatici, utilizzando l'applicazione SIENA. La lingua utilizzata per i predetti scambi e' quella applicabile a SIENA.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
maggio 2016, si veda nelle note all'articolo 2.
 
Art. 10

Trattamento di dati personali

1. Al trattamento dei dati personali svolto per le finalita' del presente decreto si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In relazione agli scambi di informazioni e analisi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
3. Gli accessi di cui all'articolo 3 e gli scambi di cui all'articolo 5 avvengono con modalita' idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante specifiche convenzioni tra le Amministrazioni interessate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita:
«Art. 7 (Trattamento di categorie particolari di dati
personali). - 1. Il trattamento di dati di cui all'articolo
9 del regolamento UE e' autorizzato solo se strettamente
necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e
le liberta' dell'interessato e specificamente previsto dal
diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti
dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei
diritti e delle liberta', se necessario per salvaguardare
un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona
fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici
dall'interessato.».
 
Art. 11

Registrazione delle richieste di informazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ai fini della verifica della liceita' dei trattamenti dei dati personali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 e la UIF, per quanto di rispettiva competenza, registrano in appositi file di log le richieste trasmesse ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 2, da conservare per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione.
2. Le registrazioni delle richieste di cui al comma 1 devono consentire di conoscere:
a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del membro del personale che chiede le informazioni e, per quanto possibile, del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione;
b) gli estremi del procedimento in relazione al quale le informazioni e le analisi sono richieste;
c) l'oggetto delle richieste;
d) le eventuali misure di esecuzione di tali richieste.
3. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo
18 maggio 2018, n. 51, si veda nelle note all'articolo 4.
 
Art. 12

Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato

1. In relazione agli scambi di informazioni e analisi di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-undecies e 2-duodecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli 2-undecies e 2-duodecies del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., cosi'
recita:
«Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da
15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con
richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai
sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora
dall'esercizio di tali diritti possa derivare un
pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle
disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle
disposizioni in materia di sostegno alle vittime di
richieste estorsive;
c) all'attivita' di Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti
alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro
stabilita';
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive
o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente
che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179,
l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
proprio ufficio;
f-bis) agli interessi tutelati in materia
tributaria e allo svolgimento delle attivita' di
prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica
quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla
legge o dalle norme istitutive della Commissione
d'inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e),
f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono
esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di
regolamento che regolano il settore, che devono almeno
recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio
dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato,
limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza
ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa
compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo
e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria
e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e
dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di
salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a),
b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti
dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il
Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale
ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito
tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame,
nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso
giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa
l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.»
«Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di
giustizia). - 1. In applicazione dell'articolo 23,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai
trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di
giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici
giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al
Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi
di autogoverno delle magistrature speciali o presso il
Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui
agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono
disciplinati nei limiti e con le modalita' previste dalle
disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali
procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
23, paragrafo 2, del Regolamento.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei
diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli
da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso,
essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione
motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che
la comunicazione possa compromettere la finalita' della
limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto
conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi
dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della
magistratura e dei procedimenti giudiziari.
3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo,
quarto e quinto periodo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono
effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati
personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari
e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di
magistratura, nonche' i trattamenti svolti nell'ambito
delle attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni
di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita'
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non e' pregiudicata la segretezza di atti
direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di
procedimenti.».
- Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita:
«Art. 14 (Limitazioni dell'esercizio dei diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli 10,
11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti in una
decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di
trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel
casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di
trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase
di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a
quanto previsto dalle disposizioni di legge o di
regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti.
Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale
o dopo la sua definizione, puo' chiedere, con le modalita'
di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale, la
rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati
personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le
forme dell'articolo 130 del codice di procedura penale.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei
diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma
5, nonche' l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi,
con disposizione di legge o di regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, nella misura e per il tempo
in cui cio' costituisca una misura necessaria e
proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei
legittimi interessi della persona fisica interessata al
fine di:
a) non compromettere il buon esito dell'attivita'
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonche'
l'applicazione delle misure di prevenzione personali e
patrimoniali e delle misure di sicurezza;
b) tutelare la sicurezza pubblica;
c) tutelare la sicurezza nazionale;
d) tutelare i diritti e le liberta' altrui.».
 
Art. 13

Monitoraggio

1. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Ministero dell'interno i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi, forniti dalle autorita' competenti di cui agli articoli 3 e 5 e dalla UIF. Tali dati statistici comprendono:
a) il numero di consultazioni effettuate dalle autorita' competenti di cui all'articolo 3;
b) il numero delle richieste presentate da ciascuna autorita' a norma del presente decreto, il seguito dato a tali richieste, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati gravi, ove tali informazioni siano disponibili;
c) i dati che misurano il tempo impiegato da un'autorita' per rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento;
d) se disponibili, i dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche dedicate alle richieste di informazioni o analisi di cui al presente decreto.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, altresi', annualmente, alla Commissione europea i dati statistici di cui al comma 1.

Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 113 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita:
«Art. 113 (Relazione del Ministro dell'interno). - Il
Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento
una relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo
stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio
nazionale.».
 
Art. 14

Cooperazione di polizia

1. Per le finalita' del presente decreto, le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, condividono tempestivamente, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie, anche sulla base dei rispettivi comparti di specialita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Note all'art. 14:
- Il testo dell'articolo 16, primo comma, della citata
legge 1° aprile 1981, n. 121, cosi' recita:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche
per il servizio di pubblico soccorso.».
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento
del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 2016, n. 213, cosi' recita:
«Art. 2 (Comparti di specialita' delle Forze di
polizia). - 1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri
e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via
preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1
della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti
rispettivi comparti di specialita', ferme restando le
funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente
a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui
alla medesima legge:
a) Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanita', igiene e
sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e
agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione
sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico,
storico, artistico e culturale nazionale;
c) Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di
polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre
funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e
fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione
vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
costiera;
2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro
e degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialita' di cui al presente
articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11
della legge 31 marzo 2000, n. 78.».
 
Art. 15

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Lamorgese, Ministro dell'interno

Guerini, Ministro della difesa
Visto il Guardasigilli: Cartabia