Gazzetta n. 284 del 29 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 181
Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea» (Legge di delegazione europea 2019-2020), e, in particolare, l'articolo 8;
Vista la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
Vista la direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961»;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2014, recante «Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, primo comma, le parole: «via cavo» sono soppresse;
b) all'articolo 16-bis, comma 1, la lettera c) e' abrogata;
c) dopo l'articolo 16-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-ter - 1. Ai fini della presente legge per "ritrasmissione" si intende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale e' effettuata su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la ritrasmissione:
a) e' effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilita' tale trasmissione iniziale e' stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione;
b) e' effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2, numero 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati, nel quale solamente questi ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza e' comparabile a quello utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritrasmesso e' criptato.
2. La ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici ai sensi del presente articolo e' autorizzata dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.
3. I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva esercitano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione all'operatore di un servizio di ritrasmissione che intenda acquisirne i diritti esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.
4. Gli organismi di gestione collettiva di cui al presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e operare ai sensi del medesimo decreto.
5. Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralita' di organismi, spetta ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari, sulla base dei criteri di rappresentativita' individuati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. I titolari dei diritti che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che hanno conferito mandato all'organismo di gestione collettiva che ha stipulato un accordo con l'operatore del servizio di ritrasmissione. I titolari che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva possono esercitare i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di tre anni decorrenti dalla data della ritrasmissione che comprende la propria opera o altro materiale protetto.
7. Quando l'emissione primaria proviene da un altro Stato membro dell'Unione europea e l'operatore del servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione per il territorio italiano, l'autorizzazione alla ritrasmissione e' rilasciata dagli organismi di gestione collettiva nazionali ai sensi del comma 5.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la trasmissione iniziale e la ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale.
Art. 16-quater - 1. Ai fini della presente legge, per "servizio online accessorio" si intende un servizio online di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilita'.
2. Per "materiale accessorio" si intende il materiale che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprima, ampliamento, integrazione o valutazione dei contenuti.
3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su richiesta.
4. Qualora avvengano nell'ambito di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, oltre a quello dell'organismo di radiodiffusione, gli atti di comunicazione al pubblico di opere o altri materiali protetti, su filo o senza filo, e di messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, con modalita' tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, avvenuti nell'ambito di un servizio online accessorio di cui al presente articolo, nonche' gli atti di riproduzione di opere o altri materiali protetti necessari per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online, si considerano effettuati esclusivamente nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico:
a) programmi radiofonici;
b) programmi televisivi d'informazione e di attualita' oppure programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.
5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale protetto in esse inclusi.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e gli organismi di diffusione radiotelevisiva determinano l'importo dovuto per il loro utilizzo, tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano, a livello quantitativo e qualitativo, il servizio online accessorio, inclusi la durata della disponibilita' online dei programmi, il pubblico e le versioni linguistiche fornite. L'importo del pagamento da effettuare puo' essere calcolato anche sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.
7. Il principio del paese d'origine di cui al comma 4 non pregiudica la liberta' contrattuale dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla presente legge in capo ai medesimi soggetti.
8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il servizio online accessorio e' effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.
Art. 16-quinquies - 1. Ai fini della presente legge, per "immissione diretta" si intende il processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalita' che non consentono al pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali.
2. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano ad un unico atto di comunicazione al pubblico quando il primo trasmette, mediante immissione diretta e senza trasmissione simultanea al pubblico, i propri segnali che trasportano i programmi esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale provvede a trasmetterli al pubblico.
3. Non si applica il comma 2 quando il distributore di segnali si limita a fornire all'organismo di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici per garantire la ricezione delle trasmissioni o per migliorarne la ricezione.
4. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ciascuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.
5. I titolari dei diritti rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 4 esclusivamente attraverso gli organismi di gestione collettiva, come previsto all'articolo 16-ter.
6. Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i segnali portatori di programmi direttamente al pubblico e simultaneamente li trasmettono ad altri organismi mediante il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni in tal modo effettuate dai distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva al quale si applica l'articolo 16-ter.»;
d) all'articolo 79, comma 1, lettera a), le parole «via cavo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
e) dopo l'articolo 79, e' inserito il seguente:
«Art. 79-bis - 1. L'articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari dei diritti.
2. Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede, ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile.»;
f) all'articolo 85-bis, comma 1, le parole «via cavo» sono soppresse;
g) all'articolo 110-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione e' concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell'articolo 16-ter.»;
2) al comma 2, le parole «via cavo» sono soppresse;
h) l'articolo 180-bis e' abrogato.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 8 della legge 22 aprile 2021, n.
53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce
norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei
diritti connessi applicabili a talune
trasmissionion-linedegli organismi di diffusione
radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e
radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del
Consiglio). - 1. Nell'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definire in modo restrittivo i "programmi di
produzione propria che sono finanziati interamente
dall'organismo di diffusione radiotelevisiva" di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della
direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il
concetto di "produzione propria" alla nozione di
"produzione interna";
b) individuare i requisiti degli organismi di
gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze
obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE)
2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.
35.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27
settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in
materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili
alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione
via cavo e' pubblicata nella G.U.C.E. 6 ottobre 1993, n.
248.
- La direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici e che modifica la
direttiva 93/83/CEE del Consiglio e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166.
- La legge 22 novembre 1973, n. 866 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale relativa alla
protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei
produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1974, n. 3.
- La legge 20 giugno 1978, n. 399 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9
settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896,
riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna
il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a
Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967
e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1978, n. 214.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 16-bis della
citata legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione
al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali
il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed
altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al
pubblico via satellite, la ritrasmissione, nonche' le
comunicazioni al pubblico codificate con condizioni
particolari di accesso; comprende, altresi', la messa a
disposizione del pubblico dell'opera in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con
alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli
atti di messa a disposizione del pubblico.».
«Art. 16-bis. - 1. Ai fini della presente legge si
intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande
di frequenza che, a norma della legislazione sulle
telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di
segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o
riservati alla comunicazione individuale privata purche' la
ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a
quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto
di inserire sotto il controllo e la responsabilita'
dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio
nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad
essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta
di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in
forma codificata, vi e' comunicazione al pubblico via
satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione
della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico
a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi
con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico
via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non
comunitario nel quale non esista il livello di protezione
che per il detto sistema di comunicazione al pubblico
stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi
sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel
territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via
satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti
riconosciuti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una
stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione
europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite
avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione
situato in Italia, la comunicazione al pubblico si
considera avvenuta nel territorio nazionale purche'
l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede
principale. I diritti stabiliti dalla presente legge,
relativi alla radiodiffusione via satellite, sono
esercitati nei confronti del soggetto che gestisce
l'organismo di radiodiffusione;
c) (abrogata)».
- Si riporta il testo degli articoli 79, 85-bis,
110-bis della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 79. - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti
da questa legge a favore degli autori, dei produttori di
fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che
esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o
televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie
emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non
spetta al distributore qualora ritrasmetta semplicemente le
emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie
emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via
etere delle proprie emissioni, nonche' la loro
comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi
accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso
nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle
fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate
su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni
delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunita' europea, se non
nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro;
f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o
di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il
diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie
emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per
nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo
all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le
emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di
cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.».
«Art. 85-bis. - 1. In aggiunta ai diritti gia'
disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai
detentori dei diritti connessi e' riconosciuto il diritto
di autorizzare la ritrasmissione secondo le disposizioni di
cui all'art. 110-bis.».
«Art. 110-bis. - 1. L'autorizzazione alla
ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione e'
concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti
d'autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti che
effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi
dell'articolo 16-ter.
2. In caso di mancata autorizzazione per la
ritrasmissione di un'emissione di radiodiffusione, le parti
interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di
comune accordo, per la formulazione di una proposta di
contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene
effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza
o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se
nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta
giorni dalla notifica.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, agli atti di messa a disposizione del pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, con modalita' tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio, nonche' agli atti di riproduzione necessari per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 16-quater della legge n. 633 del 1941 a decorrere dal 7 giugno 2023, se scadono dopo tale data.
2. Le autorizzazioni aventi ad oggetto gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 16-quinquies della legge n. 633 del 1941, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggette alla disciplina di cui al citato articolo a decorrere dal 7 giugno 2025, se scadono dopo tale data.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti della legge n. 633 del 1941, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franceschini, Ministro della cultura

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia