Gazzetta n. 284 del 29 novembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2021
Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza «Next Generation Italia» (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 con cui e' stato definitivamente approvato il PNRR;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Vista la Missione 1 - Componente 1 ed in particolare il Subinvestimento 2.2.1: «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR», incluso nell'Investimento 2.2, per un importo totale assegnato pari a euro 368.400.000;
Considerato che per l'Investimento 2.2 del PNRR il Piano ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2021, «il completamento della procedura di assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica»;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che agli oneri relativi ai reclutamenti di cui al comma 1, pari a euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede l'esercizio di poteri sostitutivi nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori, nonche' a richiesta dei medesimi enti;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, commi da 1037 a 1350;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021 relativo alle modalita' per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR;
Visto il decreto 11 ottobre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Considerato che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' iscritto, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Atteso l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Ritenuto di dover procedere al riparto delle risorse finanziarie su base regionale in parte in quota fissa e in parte in quota variabile in funzione della consistenza della popolazione residente;
Visto il documento repertorio atti n. 139/CU del 7 ottobre 2021, recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata, dal quale risulta che nella seduta stessa e' stata sancita l'intesa;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Decreta:

Art. 1

Riparto delle risorse per il supporto
alla gestione delle procedure complesse

1. Il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economa e delle finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse, e' erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualita' di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del PNRR, a favore delle regioni e province autonome.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito secondo l'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento.
3. Qualora una regione o provincia autonoma ne faccia richiesta o, in ogni caso, decorsi inutilmente i termini di presentazione dei fabbisogni previsti dall'art. 3 o i termini di presentazione o approvazione dei Piani territoriali previsti all'art. 4, il Ministro per la pubblica amministrazione attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le procedure previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Destinazione e utilizzo delle risorse

1. Il contributo di cui all'art. 1 e' finalizzato al conferimento, da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attivita' di semplificazione previste dal PNRR.
2. Le regioni e province autonome provvedono, sulla base di appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e delle loro unioni una quota dei professionisti ed esperti di cui all'art. 1, tenendo conto:
a) del grado di coinvolgimento di ciascun livello istituzionale nelle procedure amministrative individuate come critiche nello specifico territorio regionale e indicate all'interno dei Piani territoriali di cui all'art. 4;
b) della titolarita' di tali procedure.
3. Le regioni e province autonome utilizzano il contributo di cui all'art. 1 in base ai criteri e alle modalita' di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 3

Definizione preliminare dei fabbisogni

1. Ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono in via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 4

Piani territoriali

1. I Piani territoriali sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. I Piani sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti ad approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza.
 
Art. 5

Conferimento degli incarichi

1. Le regioni e province autonome che non abbiano richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi e che abbiano rispettato i termini previsti dall'art. 3 e dall'art. 4, provvedono al conferimento degli incarichi entro dicembre 2021 sulla base delle procedure previste dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorrendo al portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, attraverso le procedure disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, entro dieci giorni dalla presentazione dei fabbisogni di cui all'art. 3, fornisce alle regioni e province autonome di cui al comma 1 un elenco di professionisti ed esperti coerente con i fabbisogni indicati, da utilizzare ai fini delle procedure selettive.
 
Art. 6

Monitoraggio, rendicontazione
ed erogazione delle risorse

1. Per l'Investimento 2.2 del PNRR, di cui all'art. 1, il Piano ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2021, «il completamento della procedura di assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica».
2. Con successivo decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica si provvedera' a definire le modalita' di anticipazione e gestione del finanziamento, le modalita' di rendicontazione nonche' le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalita' e i tempi di erogazione delle stesse sulla base dei decreti attuativi previsti dal comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' gli ulteriori requisiti previsti dalla regolamentazione comunitaria, ivi compresi gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Gelmini

Il Ministro per il sud
e la coesione territoriale
Carfagna
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2847