Gazzetta n. 284 del 29 novembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2021
Riparto del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonche' presso gli Enti parco nazionali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come modificato dall'art. 1, commi 943, 944 e 951, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto in particolare il comma 3 dell'art. 57 citato, che prevede, tra l'altro, che le regioni e gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
Considerato che il medesimo comma 3 dell'art. 57 stabilisce che, al fine delle suddette assunzioni, i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017;
Visto l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo cui le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
Vista la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto «indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»;
Considerato che il predetto comma 3 dell'art. 57 citato, dispone, altresi', che al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al secondo periodo del comma 3 citato, alla data del 31 dicembre 2021, un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;
Visto il successivo comma 3-bis dell'art. 57 citato che, nell'istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al riparto delle relative risorse, fra gli enti di cui al comma 3, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che il predetto comma 3-bis dispone, tra l'altro, che il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni;
Visto l'art. 1, comma 952, della legge n. 178 del 2020, che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine di trenta giorni sopra indicato;
Viste le istanze presentate alla data del 31 marzo 2021, ai sensi del richiamato art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai fini del riparto delle risorse del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
Preso atto che, a fronte del successivo e parziale emendamento dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 ad opera della citata legge n. 178 del 2020, le istanze nel frattempo trasmesse dalle amministrazioni non sono risultate esaustive rispetto alle informazioni necessarie a verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'accesso al contributo e che, pertanto, si e' reso necessario rendere disponibile on-line sul portale «Lavoro Pubblico» (https://www.lavoropubblico.gov.it) un modulo elettronico finalizzato a raccogliere informazioni analitiche sulle unita' di personale da stabilizzare in coerenza con la definitiva formulazione del disposto normativo, invitando tutte le amministrazioni che avevano presentato richiesta a compilare il modulo medesimo;
Considerato che, a seguito dell'analisi dei dati e dell'istruttoria effettuata, e' risultato che sono state presentate centotrentatre' istanze ammissibili per la stabilizzazione di complessive quattrocentonovantanove unita' di personale da parte degli enti di cui all'elenco allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto;
Ritenuto in attuazione del richiamato comma 3-bis dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di ripartire le risorse del fondo riconoscendo un importo parametrato al costo annuo del personale (comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni) distinto per categoria di inquadramento giuridico in riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso gli enti che stabilizzano, in linea con provvedimenti di analogo contenuto gia' adottati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l'on. Renato Brunetta e' nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta e' conferito l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 4 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1
Riparto delle risorse del fondo di cui al comma 3-bis dell'art. 57
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

1. Ai sensi dell'art. 57, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3-bis dell'art. 57 medesimo presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' disposta fra le amministrazioni indicate nell'elenco allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'ente che opera l'assunzione. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e l'entita' delle stesse e' finalizzata all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo pieno:
===================================================================== | CCNL Comparto | Categoria D - | Categoria C - |Categoria B - | | Funzioni Locali | D1 | C1 | B1 | +====================+===============+===============+==============+ |Valore del | | | | |contributo annuo | | | | |lordo pro-capitale | | | | |per un'unita' a | | | | |tempo pieno | Euro 40.000 | Euro 36.000 | Euro 32.000 | +--------------------+---------------+---------------+--------------+ |CCNL Comparto | | | | |Funzioni centrali - | | |Categoria B - | |sez. EPNE |Categoria C- C1| | B1 | +--------------------+---------------+---------------+--------------+ |Valore del | | | | |contributo annuo | | | | |lordo pro-capitale | | | | |per un'unita' a | | | | |tempo pieno | Euro 40.000 | | Euro 35.000 | +--------------------+---------------+---------------+--------------+

2. Le risorse suindicate sono assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato interessate mediante riparto del Fondo di cui all'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2021

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2835
 
ELENCO ALLEGATO 1

Parte di provvedimento in formato grafico