Gazzetta n. 284 del 29 novembre 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2021, n. 132
Testo del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 234 del 30 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2021, n. 178 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1) recante: «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonche' proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico
telefonico e telematico per fini di indagine penale

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti (( per l'accertamento dei fatti )), i dati sono acquisiti (( previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, )) su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.
3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita' indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.
(( 3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati». ))
(( 1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.
1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: «indica le ragioni» sono sostituite dalle seguenti: «indica le specifiche ragioni». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 132 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE), cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per
altre finalita'). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro
mesi dalla data della comunicazione, per finalita' di
accertamento e repressione di reati, mentre, per le
medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della
comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta,
trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per
trenta giorni.
2.
3. Entro il termine di conservazione imposto dalla
legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i
quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura
penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo
alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la
molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per
l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa
autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,
su richiesta del pubblico ministero o su istanza del
difensore dell'imputato, della persona sottoposta a
indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi e'
fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che
e' comunicato immediatamente, e comunque non oltre
quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio
dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle
quarantotto ore successive, decide sulla convalida con
decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non
e' convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non
possono essere utilizzati.
3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita'
indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a
22 del Regolamento possono essere esercitati con le
modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo,
quarto e quinto periodo.
3-quater. I dati acquisiti in violazione delle
disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere
utilizzati.
4. - 4-bis.
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i
responsabili degli uffici centrali specialistici in materia
informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
nonche' gli altri soggetti indicati nel comma 1
dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
possono ordinare, anche in relazione alle eventuali
richieste avanzate da autorita' investigative straniere, ai
fornitori e agli operatori di servizi informatici o
telematici di conservare e proteggere, secondo le modalita'
indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i
dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento
delle investigazioni preventive previste dal citato
articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n.
271 del 1989, ovvero per finalita' di accertamento e
repressione di specifici reati. Il provvedimento,
prorogabile, per motivate esigenze, per una durata
complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere
particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale
indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e
degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero
di terzi.
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi
informatici o telematici cui e' rivolto l'ordine previsto
dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo
immediatamente all'autorita' richiedente l'assicurazione
dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi
informatici o telematici e' tenuto a mantenere il segreto
relativamente all'ordine ricevuto e alle attivita'
conseguentemente svolte per il periodo indicato
dall'autorita'. In caso di violazione dell'obbligo si
applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del
comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore dalla notifica al
destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione
il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In
caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono
efficacia.
5.
5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui
all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del codice di
procedura penale:
«Art. 4 (Regole per la determinazione della
competenza). - 1. Per determinare la competenza si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato
consumato o tentato. Non si tiene conto della
continuazione, della recidiva e delle circostanze del
reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto
speciale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 267, comma 1, del
codice di procedura penale, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). -
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le
indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data
con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e
l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini
della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
indica le specifiche ragioni che rendono necessaria tale
modalita' per lo svolgimento delle indagini; nonche', se si
procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo,
anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e'
consentita l'attivazione del microfono.
Nella valutazione dei gravi indizi di reato si
applica l'articolo 203.
1.-bis - 5. (Omissis).».
 
Art. 2

Disposizioni urgenti in materia di difesa

1. All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti: «in servizio permanente»;
b) dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4,».
(( 1-bis. All'articolo 2233-quater del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 25, comma 1, e
2233-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 25 (Configurazione della carica di Capo di
stato maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato
maggiore della difesa e' scelto tra gli ufficiali di grado
non inferiore a quello di generale di corpo d'armata
dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della
Marina militare e di generale di squadra aerea
dell'Aeronautica militare, in servizio permanente ovvero
richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, ed e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa.
2. - 3. (Omissis).»
«Art. 2233-quater (Regime transitorio per la
formazione delle aliquote degli ufficiali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019,
per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e
gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per
l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto
del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo
ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti
a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a
decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di
valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli
1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice.
2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello,
colonnello, e gradi corrispondenti:
a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il
grado di maggiore, tenente colonnello e gradi
corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di
avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi
di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2
e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i
periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2
e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis,
vigenti al 31 dicembre 2016;
b) agli ufficiali che per effetto delle
disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una
riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e
capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle
tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e
1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica
l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore
e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di
tenente colonnello e corrispondenti, per la parte
residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione
della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di
capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui
hanno beneficiato.
3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle
aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni
di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi
corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed
economici, un'anzianita' assoluta nel grado di tenente, e
gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente
necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da
parte di ufficiali con anzianita' di grado inferiore.
3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e
gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2,
lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con
decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al
grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere
previste distinte aliquote sulla base delle diverse
anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.
3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di
valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15
ottobre.
3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi
minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini
dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di
valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta
giorni.».
 
Art. 3

Proroga di termini in materia di referendum

1. Per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 75 della
Costituzione:
«Art. 75. - E' indetto referendum popolare per
deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge
o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, 27, 32 e 33
della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo):
«Art. 7. - Al fine di raccogliere le firme necessarie
a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta
prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in
numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei
cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte
di cassazione, che ne da' atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori (2).
Di ciascuna iniziativa e' dato annuncio nella
Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura
dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le
indicazioni prescritte dall'articolo 4.
Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli
di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno
dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a
stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della
richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal
citato articolo 4 (3).
Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli
previsti dal comma precedente devono essere presentati a
cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle
segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici
giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti
appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria
firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni
dalla presentazione.»
«Art. 27. - Al fine di raccogliere le firme dei
500.000 elettori necessari per il referendum previsto
dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal
funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i
termini del quesito che si intende sottoporre alla
votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di
legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la
formula volete che sia abrogata. . .» con la data, il
numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di
legge sul quale il referendum sia richiesto.
Qualora si richieda referendum per abrogazione
parziale, nella formula indicata al precedente comma deve
essere inserita anche l'indicazione del numero
dell'articolo o degli articoli sui quali referendum sia
richiesto.
Qualora si richieda referendum per la abrogazione di
parte di uno o piu' articoli di legge, oltre
all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai
precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita
l'indicazione del comma, e dovra' essere altresi'
integralmente trascritto il testo letterale delle
disposizioni di legge delle quali sia proposta
l'abrogazione.»
«Art. 32. - Salvo il disposto dell'articolo
precedente, le richieste di referendum devono essere
depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.»
Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale
costituito presso la Corte di cassazione a norma
dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate,
allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme
di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilita', ai
sensi del secondo comma dell'articolo 75 della
Costituzione, la cui decisione e' demandata dall'articolo
33 della presente legge alla Corte costituzionale.
Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con
ordinanza, le eventuali irregolarita' delle singole
richieste, assegnando ai delegati o presentatori un
termine, la cui scadenza non puo' essere successiva al
venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle
irregolarita' predette e per la presentazione di memorie
intese a contestarne l'esistenza.
Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la
concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che
rivelano uniformita' o analogia di materia.
L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o
presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13.
Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti
dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del
referendum, che siano stati eventualmente designati a norma
dell'articolo 19, hanno facolta' di presentare per iscritto
le loro deduzioni.
Successivamente alla scadenza del termine fissato
nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale
decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' di
tutte le richieste depositate, provvedendo alla
concentrazione di quelle tra esse che rivelano
l'uniformita' o analogia di materia e mantenendo distinte
le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza
deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo
13.
L'Ufficio centrale stabilisce altresi', sentiti i
promotori, la denominazione della richiesta di referendum
da riprodurre nella parte interna delle schede di
votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del
referendum.»
«Art. 33. - Il presidente della Corte costituzionale,
ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale
che dichiara la legittimita' di una o piu' richieste di
referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera
di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a
quello in cui la predetta ordinanza e' stata pronunciata, e
nomina il giudice relatore.
Della fissazione del giorno della deliberazione e'
data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e
al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Non oltre tre giorni prima della data fissata per la
deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo
possono depositare alla Corte memorie sulla legittimita'
costituzionale delle richieste di referendum.
La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con
sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le
richieste siano ammesse e quali respinte, perche' contrarie
al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della
Costituzione.
Della sentenza e' data di ufficio comunicazione al
Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due
Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione, nonche' ai delegati o ai presentatori,
entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza
stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della
sentenza e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.».
 
Art. 4
Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori

1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno
temporaneo per figli minori), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione della domanda e
decorrenza). - 1. La domanda per il riconoscimento
dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e' presentata
in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30 giugno
2021. L'assegno e' comunque corrisposto con decorrenza dal
mese di presentazione della domanda. Per le domande
presentate entro il 31 ottobre 2021, sono corrisposte le
mensilita' arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
2. Fino all'adozione da parte dell'INPS delle
procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del
comma 2-bis, l'erogazione dell'assegno avviene mediante
accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico
domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3,
del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori
di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei
minori, l'assegno puo' essere accreditato in misura pari al
50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.
2-bis. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e'
ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il
nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In
assenza dei genitori, l'assegno e' corrisposto a chi
esercita la responsabilita' genitoriale. L'erogazione
dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero
mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di
nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In
caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o
condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito
in pari misura tra i genitori.
3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.».
 
Art. 5

Proroga di termini in materia di versamenti IRAP

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis, comma 5,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari e
contributivi, nonche' interventi finanziari a favore delle
imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per
Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani
maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi
migratori). - 1. - 4. (Omissis).
5. In caso di errata applicazione delle disposizioni
del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", e successive modificazioni, l'importo
dell'imposta non versata e' dovuto entro il 30 novembre
2021 senza applicazioni di sanzioni ne' interessi.
6. - 9. (Omissis).».
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

(( 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.