Gazzetta n. 283 del 27 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 novembre 2021
Sostituzione del commissario liquidatore della «Civitas societa' cooperativa a.r.l.», in Genova.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quinquies della citata legge n. 241/1990;
Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 2004, con il quale la societa' cooperativa «Civitas S.c.a.r.l.», con sede in Genova (GE) - (codice fiscale 03619740107), e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Guglielmo Rizzi ne e' stato nominato commissario liquidatore;
Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 2009, n. 151/2009, con il quale il dott. Marco Fantone e' stato nominato commissario liquidatore della procedura in questione in sostituzione del dott. Guglielmo Rizzi, deceduto;
Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale e' stata disposta nei confronti del dott. Marco Fantone e altri la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonche' il sequestro preventivo dei beni;
Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si e' provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione all'interessato con nota ministeriale n. 194303 del 23 giugno 2021, in applicazione dell'art. 21-quater, secondo comma, della legge n. 241/1990;
Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal commissario nominato in sostituzione del dott. Marco Fantone in una procedura di scioglimento per atto dell'autorita', sono emersi n. 391/2021 fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;
Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;
Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza, in luogo della sospensione, la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della societa' cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non dover dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato valutate le particolari esigenze di celerita' del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessita', nonche' in considerazione del fatto che nel termine concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;
Vista la nota del 18 ottobre 2021, con la quale questo ufficio ha richiesto alla Confederazione cooperative italiane, alla quale la societa' cooperativa risulta aderente, di segnalare una terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento;
Vista la nota del 28 ottobre 2021, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato che la societa' cooperativa Civitas S.c.a.r.l. non e' piu' iscritta negli elenchi dell'associazione dal 27 ottobre 2021;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato individuato dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, nell'ambito di un cluster selezionato con criterio di prossimita' territoriale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale n. 151/2009 del 9 luglio 2009 e' revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della societa' cooperativa «Civitas S.c.a.r.l.», con sede in Genova (GE); pertanto, il dott. Marco Fantone e' revocato dall'incarico conferitogli.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il rag. Alberto Bianco, nato a Savona (SV) il 22 maggio 1964 (codice fiscale BNCLRT64E22I480N), domiciliato in Ceriale (SV) - via Aurelia, n. 129/3 - in sostituzione del dott. Marco Fantone, revocato.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 11 novembre 2021

Il Ministro: Giorgetti