Gazzetta n. 281 del 25 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 26 ottobre 2021
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell'8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).


IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale);
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione dell'8 marzo 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validita' dell'esenzione relativa all'uso del mercurio nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni intravascolare;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE) 2021/647 e (UE) 2021/884, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III e l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato III
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e' aggiunto il seguente punto 45:

+-------+---------------------------------+-------------------+
| |L'azoturo di piombo, lo stifnato | |
| |di piombo, il dipicramato di | |
| |piombo, il minio arancione | |
| |(tetrossido di piombo), il | |
| |biossido di piombo presenti negli| |
| |iniziatori elettrici ed | |
| |elettronici di esplosivi per uso | |
| |civile (professionale) e il | |
| |cromato di bario utilizzato nelle| |
| |cariche a lungo ritardo degli |Si applica alla |
| |iniziatori elettrici ed |categoria 11 e |
| |elettronici degli esplosivi per |scade il 20 aprile |
| «45 |uso civile (professionale). |2026.» |
+-------+---------------------------------+-------------------+

 
Art. 2

Modifiche all'allegato IV
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. Al punto 42 dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: «Scade il 30 giugno 2026.».
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2021

Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2910