Gazzetta n. 274 del 17 novembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2020, n. 196
Regolamento recante modalita' per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'articolo 81, che introduce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati, tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attivita' sportiva giovanile;
Visto il comma 2 del predetto articolo 81, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalita' e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 81, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo 81;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensazione di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la disciplina delle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il «Registro nazionale degli aiuti di Stato», prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il regolamento della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, tra l'altro, che prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche propedeutiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' e i criteri di concessione del contributo stabilito dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, garantito il rispetto del limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2020, numero 1450/2020;
Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. (GUUE).
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 - Supplemento
ordinario n. 86, reca «Disciplina l'attivita' di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Dispone, in particolare all'art. 17, comma 3, che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita'
sottordinate al ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203 -
Supplemento ordinario n. 30, recante «Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia», e' stato convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2020, n. 253
- Supplemento ordinario n. 37. In particolare, l'art. 81,
disciplina il credito d'imposta per gli investimenti
pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive
professionistiche e di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante le norme relative al testo
unico delle imposte sui redditi, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, Supplemento
ordinario n. 126.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, recante «Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. In particolare, l'art.
17, disciplina la compensazione di crediti e debiti
tributari e previdenziali.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 1999, n. 205 - Supplemento ordinario n. 167.
- Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2010, n. 71, recante
«Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere» di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori»,
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
maggio 2010, n. 120. In particolare l'art. 1, comma 6,
prevede la disciplina delle procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, reca «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea». In particolare, l'art. 52 disciplina
il «Registro nazionale degli aiuti di Stato», prevedendo
che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo
e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti inviano le relative
informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 2017, n. 175. In particolare, gli articoli 8, 9,
13 e 14 prevedono che prima della concessione da parte del
soggetto concedente aiuti di Stato, vengano effettuate la
registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di
verifiche propedeutiche tramite cui estrarre le
informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al
soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla
concessione degli aiuti.
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L 352.
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 18 della Commissione
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24
dicembre 2013, L 352.
- Il Regolamento (UE) n. 717/2014 27 giugno 2014 della
Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 28 giugno 2014, L 190.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Il contributo e' riconosciuto agli investitori di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, in favore dei soggetti di cui al medesimo comma 1, alle condizioni e nei limiti stabiliti dallo stesso articolo 81.
2. Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 81, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Procedura di concessione del contributo sotto forma
di credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro il 1° febbraio 2021. La domanda contiene:
a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;
b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;
c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
e) l'oggetto della campagna pubblicitaria;
f) l'attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attivita' sportiva giovanile da parte delle societa' e associazioni sportive, nonche' l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
i) per le societa' e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validita', al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
2. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione di cui al medesimo comma 1, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne da' comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento dello sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. L'elenco dei beneficiari e' contestualmente trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' concordate con l'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42
- Supplemento ordinario n. 30. In particolare gli articoli
46 e 47 disciplinano le dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorieta'.
 
Art. 4

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non puo' eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi ai sensi del medesimo articolo 81 e del presente decreto.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, e per il decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5
Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta
illegittimamente fruito

1. Quando sia stata accertata l'insussistenza di una o piu' delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport l'eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto, nonche' ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio. In tali casi, fatto salvo ogni effetto di legge, si provvede comunque al recupero totale o parziale del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.
3. Il Dipartimento per lo sport procede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per lo sport e l'Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.
5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo sport che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del contributo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro per le politiche
giovanili e lo sport
Spadafora

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 397

Note all'art. 5:
- Per l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, e per il decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle premesse.