Gazzetta n. 269 del 11 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 ottobre 2021
Definizione ed aggiornamento delle «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

e con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina igienica per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore» e, in particolare l'art. 2 che definisce le autorita' competenti ai fini dell'applicazione dei predetti regolamenti;
Viste le «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica», approvate dalla Conferenza unificata il 29 aprile 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010;
Viste le «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale», approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2011;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» e, in particolare, l'art. 10, concernente le competenze della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
Viste le «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica», approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 18 dicembre 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2015;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 144, comma 2, recante norme in materia di «Servizi di ristorazione», e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari;
Considerato che la gestione corretta della ristorazione collettiva, coinvolgendo la popolazione di ogni eta', puo' svolgere un ruolo di rilievo per l'acquisizione di sane abitudini alimentari, fornire indicazioni sull'educazione alimentare e rappresentare l'occasione di promozione della salute;
Visto il decreto 10 marzo 2020, con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato i criteri ambientali minimi del servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari;
Considerato che:
nelle mense scolastiche, la maggior parte delle richieste di regimi dietetici particolari sono legate alla presenza di allergie ed intolleranze alimentari nonche' ad altre patologie che necessitano di alimentazione controllata e dedicata;
le diete di esclusione (in cui siano assenti singoli alimenti o interi gruppi alimentari) devono essere fatte unicamente sulla base di indicazione specifiche ed a seguito di un percorso diagnostico ad hoc, validato e documentato da prescrizione medica;
la somministrazione di diete per patologia va attenzionata per verificare che all'alunno siano effettivamente proposti piatti contrassegnati per la sua identificazione;
Considerato, altresi', che la prescrizione medica non si riferisce alle diete per fini etici/culturali/religiosi;
Considerato che presso il Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con decreto dirigenziale del 17 febbraio 2017, e successive modificazioni, e' stato istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'istruzione, del coordinamento delle regioni e di esperti del settore;
Sentito il parere del sopracitato tavolo tecnico nella riunione del 12 settembre 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Con il presente decreto, al fine di favorire l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e per la prevenzione delle patologie cronico-degenerative di cui l'alimentazione scorretta e' uno dei principali fattori di rischio, sono definite e aggiornate le «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica», secondo lo schema di cui al documento allegato al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante.
2. Le linee di indirizzo di cui all'allegato 1, evidenziano il ruolo sanitario della ristorazione collettiva che, pur dovendo rispettare i gusti e le aspettative degli utenti, ha come scopo primario il miglioramento dello stato di salute della popolazione.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle indicazioni contenute nel documento allegato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2021

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro della transizione ecologica
Cingolani

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli