Gazzetta n. 269 del 11 novembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 6 maggio 2021
Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati. (Ordinanza n. 116).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denominato «decreto-legge sisma»);
Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza;
Visto l'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione straordinaria e' prorogata al 31 dicembre 2021;
Visti i poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge sisma che, in tema di ricostruzione privata, prevede che «Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a: ... b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico»;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge «sisma» che, sempre in tema di ricostruzione privata, stabilisce che «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei comuni di cui all'art. 1: ... e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico»;
Visto l'art. 9, secondo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «codice», che obbliga lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e a sostenere la conservazione del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione.
Visto l'art. 6, comma 1, terzo periodo, del codice, secondo il quale «In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati»;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14, in base alla quale il paesaggio non e' costituito dai soli «beni paesaggistici», ma comprende (art. 2) «tutto il territorio delle parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati»;
Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 (Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi), art. 3, che prevede, per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del codice, con danni lievi, un incremento dei costi parametrici del 20 per cento e, per gli edifici ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, un incremento del 10 per cento (incrementi non cumulabili tra di loro);
Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 (Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016), tabella 7, punto 4, che prevede, per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del codice, a destinazione produttiva, che hanno subito danni gravi, un incremento del costo parametrico del 15 per cento, nonche' un incremento del 10 per cento per gli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del medesimo codice (incrementi non cumulabili tra di loro);
Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 (Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), tabella 7, che prevede, per gli edifici a destinazione abitativa con danni gravi dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del codice, una maggiorazione del contributo pari al 40 per cento, nonche' un incremento del 20 per cento per gli edifici sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta e del 10 per cento per gli edifici ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico;
Vista l'ordinanza n. 19 del 2017, art. 16, che prevede, nel caso di aggregati nei centri storici, l'applicazione dei seguenti incrementi del contributo: 10 per cento del costo parametrico, 15 per cento in casi di aggregato di almeno cinque edifici, nonche' un ulteriore 2 per cento nel caso di almeno otto edifici; 17 per cento nel caso di un unico isolato composto da almeno cinque edifici;
Vista l'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 (Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprieta' privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico), art. 4, commi 2 e 3, che, per gli edifici di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del codice, qualora nell'immobile vi siano elementi architettonici peculiari che concorrono a determinarne il carattere di pregio (quali, a mero titolo esemplificativo, fontane, recinzioni, chiostre, torri, torrini, portali, ponti levatoi, balaustre, opere di contenimento), oltre alle maggiorazioni di cui sub a) nella tabella 7 dell'allegato 1 all'ordinanza n. 19 del 2017, prevede un incremento ulteriore non superiore all'80 per cento dei costi eccedenti l'importo massimo ammissibile a finanziamento, determinato sulla base dei costi parametrici applicati alle opere ammissibili a contributo, nonche' una maggiorazione fino al 30 per cento per gli edifici sottoposti alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del codice, nel caso di interventi richiesti dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e per esigenze di tutela;
Vista l'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020 che, per gli edifici collabenti soggetti a vincolo diretto, o ope-legis «se non ricompresi nella fattispecie dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004», non utilizzabili e inagibili, non ridotti allo stato di rudere, prevede un contributo non superiore al 50 per cento del livello operativo L4 senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto dell'IVA;
Vista l'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera b), secondo il quale i programmi straordinari di ricostruzione (P.S.R.) possono contenere «b) indirizzi e/o disposizioni regolamentari, comunque denominati, per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualita' architettonica, in coerenza con le linee guida allegate alla presente ordinanza»; l'art. 4, comma 3, lettera b), in base al quale i piani attuativi facoltativi previsti dall'art. 11 del decreto-legge sisma, disciplinano, in particolare, «b) eventuali prescrizioni o indicazioni di carattere costruttivo, tipologico, morfologico, architettonico per gli interventi sul patrimonio edilizio storico», nonche' le linee guida allegate, parte II, paragrafo 4 (Gli interventi sul patrimonio edilizio storico) e, parte III, paragrafo intitolato «Regole generali per la ricostruzione del patrimonio edilizio dei centri storici»;
Visto l'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, secondo il quale «Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano: a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali; b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici»;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, che ha introdotto sostanziali modifiche all'art. 1 dell'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 e, in particolare, ha introdotto, al comma 1, la lettera d), rendendo ammissibili a contributo gli «edifici in muratura, anche non adibiti ad usi pubblici, vincolati dalla disciplina di tutela di cui ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, alla data degli eventi sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili in base alla loro specifica destinazione, ma non erano al momento utilizzati»;
Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, a mente del quale «Con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, adottata d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sulla base di una proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico previsto dall'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, il Commissario straordinario provvede al riordino e alla razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati, contenute nelle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio 2020»;
Considerato che gli eventi sismici del 2016/2017 nell'Italia centrale, hanno coinvolto un ampio territorio (circa 8.000 kmq) producendo un danno diffuso a centinaia di piccoli comuni (centoquaranta sono solo quelli rientranti nel cratere) e migliaia di borghi e piccole frazioni a cavallo di quattro regioni. Tale condizione ha determinato quindi una notevole complessita' amministrativa nel coordinamento interistituzionale;
Considerato che alcuni di questi comuni e piccoli borghi sono stati in gran parte distrutti, ad esempio: Accumoli (RI), Amatrice (RI), Arquata del Tronto (AP), Castelsantangelo sul Nera (MC), Campi Alto (PG), Castelluccio di Norcia (PG), Civitella del Tronto (TE), etc.;
Considerato che il territorio coinvolto ricade in gran parte all'interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed e' quindi caratterizzato da un'elevata qualita' paesaggistica e del costruito storico sostenuta anche da quell'insieme di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni che nei secoli hanno definito il felice connubio fra natura ed architettura che deve essere oggetto di un'attenta e calibrata salvaguardia in fase di ricostruzione;
Ritenuto necessario, in considerazione dell'importanza paesaggistica dei luoghi interessati dal sisma, del carattere dell'architettura storica di cui per la maggior parte sono costituiti questi centri e piccoli borghi e dell'importanza della conservazione e della salvaguardia degli elementi costitutivi che connotano il paesaggio storico di queste aree, prevedere una maggiorazione del contributo pubblico di ricostruzione per gli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione del patrimonio storico e della parte di edificato rientrante in quella che e' da considerare architettura storica o tradizionale, che puo' circoscriversi agli edifici realizzati anteriormente all'anno 1945;
Ritenuto che la soglia temporale dell'anno 1945 corrisponde, per comune convenzione e generale riconoscimento, in quanto limite cronologico che separa il periodo precedente l'ultimo conflitto e il periodo della ricostruzione post-bellica, uno spartiacque epocale nella configurazione degli ambiti edificati e dello sviluppo urbanistico ed edilizio del Paese, come riconosciuto anche nell'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che, nell'allegato 1, al paragrafo 1, nel punto 1a), riconosce la presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico, da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione, nel caso di «1a) centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi novecento, ove disponibili, o di fine ottocento, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civilta' ormai lontane dalla nostra»;
Vista, a tal riguardo, la circolare del Ministero per i beni e le attivita' culturali, direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, n. 42, prot. 21322 del 21 luglio 2017 che, nell'interpretare il riferimento, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, richiama e fa proprio «l'orientamento storico-critico - sul quale sembra potersi registrare un'ampia convergenza di posizioni, e al quale lo stesso MiBACT ha in definitiva aderito (si veda ad esempio la ricerca promossa dalla allora DARC, con il concorso di varie universita', sulle "architetture italiane del secondo Novecento", identificate quali architetture realizzate in Italia a partire dal 1945) - che individua nell'inizio del secondo dopoguerra, e dunque convenzionalmente nel 1945, la soglia cronologica a partire dalla quale puo' essere individuato il carattere "contemporaneo" del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale (anche categorizzabile, secondo una nomenclatura anch'essa diffusa, quale "patrimonio del secondo novecento"): cio' - fondatamente - sulla base della considerazione dell'indubbia cesura, sia sotto il profilo delle tecnologie costruttive che (e, forse, soprattutto) dei linguaggi architettonici, rinvenibile nella produzione edilizia successiva alla data suddetta».
Considerato che, al fine di garantire prioritariamente la conservazione e il recupero degli elementi costitutivi del paesaggio storico e, nel contempo, favorire il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati che presentino un interesse culturale o paesaggistico, occorre assicurare un'adeguata copertura dei costi effettivi dei suddetti interventi, in modo da rendere compatibili gli interventi medesimi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, e in modo da salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti storici dei comuni colpiti dal sisma;
Considerato, pertanto, che in ragione dell'importanza paesaggistica dei luoghi interessati dal sisma, della presenza di numerosi immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio e del carattere dell'architettura storica diffusa che contraddistingue i centri e i piccoli borghi colpiti dal sisma, nonche' dell'importanza della salvaguardia degli elementi costitutivi che connotano la qualita' paesaggistica di queste aree, occorre prevedere una maggiorazione del contributo pubblico di ricostruzione pari al massimo al 100 per cento del contributo base per gli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili dichiarati e verificati di interesse culturale ai sensi della parte II del codice, fino a un massimo del 70 per cento per quelli sottoposti a tutela ope legis e per i centri e nuclei storici sottoposti a vincolo paesaggistico specifico, e fino a un massimo del 50 per cento (articolato in una quota maggiore per gli interventi di conservazione e restauro e in una quota minore per quelli di demolizione e ricostruzione) per la parte di edificato rientrante in altre aree sottoposte a vincolo paesaggistico o che sono qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica, in quanto ricompresi nelle «zone a carattere storico, ambientale, paesistico» previste dai piani regolatori comunali ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 1150 del 1942, o da altri atti generali regionali o comunali, in quanto architettura storica o tradizionale;
Rilevato che il contributo «fino al 100 per cento delle spese occorrenti», peraltro gia' previsto dal citato art. 5, comma 2, del decreto-legge sisma, costituisce, con particolare riferimento agli immobili facenti parte del patrimonio culturale (costituito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del codice), attuazione dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, che impegna la Repubblica a tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
Considerato che nella prassi applicativa sinora seguita nel processo di ricostruzione privata gli incrementi dei costi parametrici sopra richiamati - previsti entro la forbice compresa tra un massimo dell'80 per cento dei costi eccedenti l'importo massimo ammissibile incrementato, a sua volta, da un massimo del 40 per cento a un minimo del 10 per cento, a seconda delle tipologie considerate - risultano applicati in modo automatico e rigido, attribuendo l'incremento in misura fissa (nel limite stabilito nelle ordinanze sopra menzionate), indipendentemente dalla tipologia dell'edificio interessato dagli interventi, dalle sue caratteristiche architettoniche e costruttive e dalla categorie tipologiche degli interventi progettati;
Ritenuto che, nel quadro della prevista razionalizzazione di tale disciplina, occorre raccordare la concessione degli incrementi, opportunamente rimodulati, al grado e al tipo di riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dell'immobile, alla categoria tipologica degli interventi previsti (di restauro, di ricostruzione, di miglioramento sismico, etc.), alla qualita' della progettazione sotto il profilo della conservazione dei valori storici, artistici, architettonici o paesaggistici che gli interventi mirano a conservare, e quindi anche al necessario approfondimento della fase conoscitiva, nonche' in relazione al grado e al tipo di miglioramento sismico compatibile con le esigenze di tutela e con il conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio;
Ritenuto che, ai fini sopra indicati, occorre distinguere, riguardo agli incrementi concedibili: la natura degli atti di riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dell'immobile; la categoria degli interventi (di restauro, di ripristino, di riduzione delle vulnerabilita' sismiche, etc.) ammessi al contributo; la presenza o meno di specifiche caratteristiche di pregio che connotano il bene e i suoi valori storici, artistici, architettonici o paesaggistici espressi dal bene e che gli interventi mirano a conservare/assicurare; il ricorso ad interventi di riduzione delle vulnerabilita' sismiche compatibile con le esigenze di tutela finalizzati al conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio;
Vista la proposta formulata dal tavolo tecnico costituito con decreto commissariale n. 396 del 30 dicembre 2020, ex art. 3 del protocollo d'intesa stipulato in data 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell'evento sismico del 24 agosto 2016, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana, in attuazione dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020;
Vista l'intesa espressa dal Ministero della cultura con nota CGRTS-0011322-A-19/04/2021;
Raggiunta l'intesa con la Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021;

Dispone:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza, si intendono per «immobili di interesse culturale e paesaggistico» le seguenti tipologie di beni:
a) «immobili dichiarati di interesse culturale»: gli immobili dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del «codice» e gli immobili verificati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo «codice»;
b) «immobili sottoposti a tutela ope legis»: gli immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sottoposti alle disposizioni della parte seconda del «codice» fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all'art. 12, comma 2, stesso «codice»;
c) «immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del «codice»;
d) «edifici collabenti»: gli immobili di cui all'art. 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice, come definiti nell'allegato 1, paragrafo 1, punto 2, lettera b), dell'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020;
e) «immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricompresi nelle «zone a carattere storico, ambientale, paesistico» previste dai piani regolatori comunali ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 1150 del 1942 (nel testo introdotto con la legge 19 novembre 1968, n. 1187), ovvero che siano qualificati di interesse culturale nella strumentazione urbanistica comunale, provinciale o regionale vigente o rientrino nelle perimetrazioni dei centri storici e dei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, effettuate dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 2, della ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017;
f) «immobili sottoposti a tutela paesaggistica provvedimentale specifica»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di tutela paesaggistica di cui agli articoli 134, 136 e 142 del «codice», dichiarati di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi delle lettere b) - ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del «codice») - e c) - complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici - dell'art. 136 del «codice» (o ai sensi delle previgenti normative richiamate dall'art. 157 stesso «codice»);
g) «immobili sottoposti a tutela paesaggistica ex lege o come bellezza panoramica, ovvero in base a previsioni del piano paesaggistico»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricadenti in una delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del «codice» o sottoposti a tutela paesaggistica con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera d), del «codice» (o ai sensi delle previgenti normative richiamate dall'art. 157 stesso «codice»), nonche' gli immobili specificamente sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del «codice».
h) «ruderi»: gli immobili contemplati dall'art. 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice, come definiti nell'allegato 1, paragrafo 1, punto 2, lettera a), dell'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020 (Edifici allo stato di rudere aventi le seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l'altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non individuabili ne' perimetrabili catastalmente, nonche' privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai, o con alcune volte e/o orizzontamenti);
2. Ai fini della presente ordinanza si intendono per:
a) «restauro»: l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale e al recupero del bene medesimo, assicurandone la funzionalita', nonche' alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali;
b) «ripristino»: l'intervento diretto a restituire l'aspetto e la consistenza che un edificio aveva a una data epoca, perlopiu' fra le piu' antiche della sua storia, e che aveva perduto in seguito a crolli o ad opere successive di trasformazione e adattamento; cio' mediante rimozione di aggiunte o parziali ricostruzioni, al fine di restituire all'edificio la sua integrita' e funzionalita';
c) «ricostruzione»: l'intervento riguardante edifici distrutti o in avanzato stato di disfacimento, condotto, sul medesimo sito e senza dislocazione, con l'intento di restituire l'edificio allo stato precedente il danno; cio' in riferimento ad una solida base documentaria ed in coerenza con la natura storica dei luoghi;
3. L'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, elenca le tipologie di interventi, gli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e gli elementi costitutivi dell'architettura storica in relazione ai quali sono declinati e articolati gli incrementi percentuali di cui all'art. 6.
4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito della conclusione della costruzione in data anteriore al 1945 e' possibile utilizzare ogni mezzo di prova, ivi inclusi i documenti, le informazioni, i dati e le riprese fotografiche e ogni altro strumento probatorio previsti dall'art. 9-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita'

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge sisma, sono finalizzate a riconoscere un contributo fino al 100 per cento delle spese occorrenti a realizzare gli interventi di restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, in modo da assicurare il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, al fine di renderli compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici e di salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti dei comuni colpiti dal sisma.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati si applicano a tutti gli immobili sottoposti a regime di tutela ai sensi della parte II del «codice», agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del «codice», la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, nonche', nei limiti e secondo le modalita' definiti negli allegati, agli immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri atti generali regionali, provinciali o comunali e la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945.
2. Sono ricompresi nell'ambito applicativo della presente ordinanza, ove ricadenti in una delle categorie elencate nell'art. 1, anche gli interventi che hanno ad oggetto tipologie particolari di immobili di interesse culturale, di proprieta' privata, non qualificabili come abitazioni di carattere ordinario, quali, a titolo esemplificativo, i complessi monastici e abbaziali, le chiese, i castelli, ivi incluse le fortificazioni e altri manufatti architettonici che, in relazione alle peculiari tipologie edilizie e costruttive, richiedano una specifica valutazione del connesso costo economico. Sono compresi altresi' gli interventi di riparazione e consolidamento di tutti gli elementi architettonici anche complementari quali, ad esempio, fontane, recinzioni, scaloni, chiostre, giardini, che concorrono a determinare il carattere di pregio dell'immobile, nonche' il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi che facciano parte integrante della struttura e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessate dagli interventi. Alle particolari tipologie di immobili di cui al presente comma non si applica la riduzione del costo parametrico per classi di superficie.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017.
4. Nei soli casi eccezionali di immobili rientranti nella previsione dell'art. 1, comma 1, lettera a), per i quali l'applicazione dei parametri valutativi e dei criteri applicativi stabiliti nell'allegato alla presente ordinanza risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi progettati, in considerazione della peculiare o unica configurazione strutturale dell'immobile, il soggetto avente titolo puo' domandare che si proceda a una stima diretta del contributo allegando un'apposita relazione tecnica che dimostri l'insufficienza del contributo come calcolato in base alla presente ordinanza, tenuto conto delle speciali esigenze dell'intervento. Il Vice Commissario provvede sulla domanda di ammissione alla stima diretta previo parere della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui ai periodi precedenti, dispone che si proceda alla stima diretta del contributo. La stima diretta e' operata secondo la procedura ordinaria di cui all'art. 12 del decreto-legge sisma. Se all'esito dell'istruttoria risulta che non sussiste il presupposto dell'insufficienza del contributo, si applicano gli incrementi e la procedura previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 4

Interventi ammissibili a contributo

1. Nell'ambito degli interventi, di cui all'art. 2, di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici di interesse culturale e paesaggistico compresi nell'ambito applicativo della presente ordinanza, rientrano nel costo dell'intervento anche quelle ulteriori lavorazioni, connesse agli interventi medesimi, finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l'architettura dell'edificio oggetto di intervento (quali, ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri apparati decorativi. Sono ammesse a contributo anche le lavorazioni di restauro delle superfici decorate e degli altri apparati decorativi non inclusi nelle tabelle di cui all'allegato 1.
 
Art. 5

Base di calcolo del contributo

1. Gli incrementi del contributo riconoscibili per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono applicati ai costi parametrici definiti, in relazione alla destinazione residenziale, produttiva o di uso pubblico, rispettivamente dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio 2020. In ogni caso il contributo complessivo, incluse tutte le maggiorazioni, non puo' superare il 100 per cento delle spese occorrenti per realizzare gli interventi, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto-legge sisma.
2. In considerazione dell'esigenza di promuovere e di favorire, nel processo di ricostruzione, i piu' alti livelli di protezione sismica compatibili con le esigenze di tutela del valore culturale e paesaggistico degli immobili interessati dagli interventi, non assume rilievo, nel riconoscimento degli incrementi, la distinzione tra danni lievi e danni gravi, fermi restando i termini di decadenza per la presentazione delle domande di contributo stabiliti dalle ordinanze vigenti. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano indistintamente sia agli immobili con destinazione residenziale, sia a quelli con destinazione produttiva o mista.
 
Art. 6

Incrementi del costo parametrico

1. Per ciascuna delle tipologie di immobili di interesse culturale e paesaggistico indicate nell'art. 1, comma 1, ad esclusione di quella prevista dalla lettera h), sono previsti i seguenti incrementi percentuali del costo parametrico:
fino al 100 per cento per gli immobili rientranti nella lettera a) dell'art. 1 (beni vincolati/dichiarati);
fino al 70 per cento per gli immobili rientranti nella lettera b) dell'art. 1 (ope legis);
fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla lettera c) dell'art. 1 (prescrizioni di tutela indiretta) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14 per cento per gli interventi di ricostruzione;
fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla lettera d) dell'art. 1 (edifici collabenti vincolati/dichiarati);
fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla lettera e) dell'art. 1 (urbanistica) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 20 per cento per gli interventi di ricostruzione;
fino al 70 per cento per gli immobili rientranti alla lettera f) dell'art. 1 (paesaggistici «specifici»);
fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla lettera g) dell'art. 1 (paesaggistici «generici» o di piano paesaggistico) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14 per cento per gli interventi di ricostruzione.
2. Gli incrementi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono articolati, entro il limite massimo percentuale ivi previsto, in una quota minima garantita, pari al 30 per cento, e in ulteriori maggiorazioni condizionate all'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto richiedente, tramite il professionista che ha redatto il progetto, di realizzare uno o piu' degli interventi, specificati nella tabella 1 contenuta nell'allegato 1 alla presente ordinanza. Nel caso di vincoli parziali, che riguardino, ad esempio, la sola facciata o singole parti dell'edificio, e' esclusa la quota minima garantita di incremento automatico del 30 per cento, di cui al precedente periodo.
3. Per gli immobili rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e), e' riconosciuto un incremento massimo del 50 per cento per gli interventi di conservazione e restauro e, solo per la tipologia di cui alla lettera e), del 20 per cento per quelli di ricostruzione. Per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e g), e' riconosciuto un incremento massimo del 35 per cento per gli interventi di conservazione e restauro e del 14 per cento per quelli di ricostruzione.
4. L'incremento del contributo complessivo effettivamente spettante per le voci variabili, entro il limite percentuale massimo previsto per ciascuna delle tipologie di immobili di cui al comma 1, e' determinato dalla somma delle singole voci parametriche, relative alle tipologie di immobile e di intervento proposto, purche' rientrante nella categoria di intervento di conservazione o ricostruzione, e alla considerazione degli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e degli elementi costitutivi dell'architettura storica riportati nelle tabelle dal n. 1 al n. 3 dell'allegato 1.
5. In particolare:
per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) ed f) l'incremento del contributo economico e' determinato, in relazione agli specifici interventi proposti tra quelli indicati nella tabella 1, denominata «Conservazione e restauro», nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate;
per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e g), la cui realizzazione sia antecedente al 1945, l'incremento del contributo economico e' determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonche' in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle 2A e 3 dell'allegato 1, denominate rispettivamente «Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione degli elementi costitutivi dell'architettura storica» e «Riduzione delle vulnerabilita' sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell'architettura storica», integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati;
per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e), la cui realizzazione, per quest'ultima tipologia, sia antecedente al 1945, l'incremento del contributo economico e' determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonche' in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle 2B e 3 dell'allegato 1, denominate rispettivamente «Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione degli elementi costitutivi dell'architettura storica» e «Riduzione delle vulnerabilita' sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell'architettura storica», integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati.
6. La documentazione progettuale allegata alla domanda deve contenere un'adeguata descrizione, asseverata dal progettista, che dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali per le quali si chiede l'incremento.
7. Ad eccezione dell'incremento minimo garantito del 30 per cento previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 1, la domanda degli incrementi di cui alla presente ordinanza, come articolati nelle tabelle di cui all'allegato 1, e' facoltativa. La mancata compilazione, in tutto o in parte, delle predette tabelle non incide sul diritto al contributo corrispondente al costo parametrico.
 
Art. 7

Edifici collabenti e ruderi

1. In attuazione dell'art. 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma, per gli edifici collabenti formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice e' consentita la copertura, nel limite del costo convenzionale, degli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione, sulla base del progetto approvato dalla competente soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e seguenti del codice. A tal fine sono riconosciuti gli incrementi percentuali, fino al 50 per cento del contributo di base, come articolati nella tabella 1 dell'allegato 1.
2. Agli immobili di cui all'art. 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma ridotti allo stato di rudere e' riconosciuto il contributo di cui all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020, non superiore a euro 250/mq, senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto di IVA. E' escluso il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'allegato 1.
3. Agli effetti della presente ordinanza, le previsioni relative alla determinazione del contributo contenute nell'allegato 1 all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020, riferite agli immobili vincolati, restano applicabili ai soli ruderi. Le predette disposizioni continuano ad applicarsi per gli immobili non vincolati.
 
Art. 8
Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni e con altre forme di
contribuzione

1. Le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza non sono cumulabili tra di loro.
2. Le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili con le altre maggiorazioni gia' previste ad altro titolo dalle ordinanze commissariali vigenti, ad eccezione delle seguenti:
art. 3, comma 1, lettere a) e b), dell'ordinanza commissariale n. 8 del 2016;
allegato 2, tabella 7, punto 4, dell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017;
allegato 1, tabella 7, lettere a), k), l) e m) dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
art. 18, comma 6 e comma 6-bis, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017;
3. In ogni caso il cumulo totale delle maggiorazioni, comprensivo di quelle previste dalla presente ordinanza e di quelle previste ad altro titolo dalle ordinanze commissariali vigenti, non puo' superare il 100 per cento del costo parametrico per gli interventi sugli immobili rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e non puo' superare l'80 per cento del costo parametrico per tutte le altre tipologie.
4. E' escluso il cumulo tra gli incrementi previsti dalla presente ordinanza e i contributi pubblici per la spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di conservazione di cui agli articoli 31 e seguenti del codice, se riferiti ai medesimi interventi.
5. Per gli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma appartenenti ad imprese, i contributi di cui alla presente ordinanza sono ammissibili nei limiti di cui alla vigente normativa eurounitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato.
 
Art. 9

Livelli di sicurezza

1. Gli interventi che beneficiano degli incrementi del contributo previsti dalla presente ordinanza devono conseguire un maggior grado di sicurezza dell'edificio rispetto alle condizioni preesistenti al danno, compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio. L'intervento, pertanto, deve sempre garantire un aumento efficace dei livelli di sicurezza, valutati rispetto alla condizione precedente al danno.
2. Gli interventi locali non possono limitarsi alla semplice riparazione ma devono prevedere interventi di rafforzamento locale. Il progettista produce la valutazione di sicurezza delle sole parti oggetto di intervento, dando conto dell'incremento del livello di sicurezza riferito alle singole parti e/o meccanismi interessati dagli interventi.
3. Gli interventi di miglioramento sismico per i quali viene richiesto il contributo devono essere volti a conseguire almeno i livelli di sicurezza minimi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016 di definizione delle caratteristiche tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge sisma.
4. Per i beni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), per i quali viene richiesto il contributo, qualora le esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei livelli di sicurezza ivi indicati, deve essere garantito un incremento della capacita' di resistenza «R», come definita nel decreto sopra richiamato, non inferiore al valore di 0,1. In quest'ultimo caso, nella relazione tecnica strutturale devono essere evidenziate, per le diverse ed alternative soluzioni strutturali necessarie per elevare la capacita' resistente, sottoposte ad autorizzazione, le esigenze di tutela del bene culturale rispetto alle quali le diverse soluzioni proposte risultino non compatibili, richiamando a tal fine anche le eventuali prescrizioni degli enti preposti alla tutela che determinano il mancato raggiungimento della capacita' di resistenza richiesta dal decreto sopra richiamato.
5. L'intervento deve garantire in ogni caso l'eliminazione di carenze e criticita' gravi che possono dare luogo a meccanismi di collasso rovinosi della costruzione o di sue parti rilevanti, che possano avvenire prematuramente e improvvisamente senza che la costruzione esprima un efficace comportamento resistente di insieme.
6. Indipendentemente dal livello di sicurezza globale raggiunto, resta fermo l'obbligo del progettista strutturale di esprimersi, all'esito della valutazione globale della sicurezza finale, in ordine alle condizioni d'uso della costruzione, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti.
7. Al fine di perseguire nel processo di ricostruzione, con riferimento agli edifici rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, il massimo livello di sicurezza e una significativa riduzione della vulnerabilita' sismica, il Commissario provvede a definire apposite regole tecniche, d'intesa con il Ministero della cultura, sulla base di una proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico costituito con decreto n. 396 del 30 dicembre 2020, a tal fine integrato con ulteriori esperti in possesso di adeguata professionalita', di cui due designati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
 
Art. 10

Procedimento

1. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire gli incrementi previsti dalla presente ordinanza e' asseverata dal professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, all'atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle contenute nell'allegato 1, mediante la procedura informatica messa a disposizione del Commissario.
2. In particolare, il soggetto richiedente, al fine di ottenere gli incrementi relativi alle quote variabili, deve presentare i documenti progettuali specificati nelle tabelle contenute nell'allegato 1 e deve barrare le caselle corrispondenti alle singole voci descrittive degli elementi o delle caratteristiche dell'intervento, specificate nelle predette tabelle, la cui somma determina la percentuale totale dell'incremento spettante.
3. Con la presentazione della domanda completa delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 la parte richiedente e il progettista assumono il formale impegno di adottare effettivamente le misure e di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e conservazione e di qualita' architettonica e del restauro, tra quelli previsti nelle tabelle contenute nell'allegato 1, indicati nella domanda.
4. Nel caso di interventi aventi ad oggetto gli immobili di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 1, comma 1, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice, il progetto, corredato dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 1, e' presentato all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, secondo le modalita' telematiche previste dalle vigenti ordinanze. In tali casi il soggetto richiedente puo' presentare il progetto in via preventiva alla Soprintendenza territorialmente competente ai fini dell'autorizzazione prevista dagli articoli 21 e seguenti del codice.
5. Il comma 3 si applica anche nel caso di interventi aventi ad oggetto immobili di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 1, comma 1, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del codice, per i quali sia richiesta la previa autorizzazione paesaggistica e non trovi applicazione il combinato disposto degli articoli 146 e 149 del codice e del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017, nonche' quanto previsto dall'art. 8, comma 4, dell'ordinanza n. 100 del 2020.
6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede, sulla base delle asseverazioni rese dal professionista ai sensi del comma 1, alla concessione del contributo, ivi incluse le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza, sulla base della disciplina e nei limiti di cui all'ordinanza n. 100 del 2020.
 
Art. 11

Controlli

1. Si applicano le disposizioni sui controlli contenute nell'art. 12 dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020. Per le istanze relative ad interventi eccedenti le soglie previste nella citata ordinanza n. 100 del 2020 si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n. 59 del 2019. Nel caso in cui risulti, sulla base delle verifiche a campione sulla ricostruzione privata previste dalle ordinanze commissariali vigenti, che gli interventi realizzati o in corso di realizzazione non corrispondono in tutto o in parte a quelli progettati e presentati in sede di richiesta di contributo, la concessione degli incrementi e' revocata e il contributo complessivo e' ridotto nella misura corrispondente alla percentuale di incremento relativa alle lavorazioni e agli interventi non eseguiti o eseguiti in difformita'.
2. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Restano fermi i controlli inerenti alle funzioni di vigilanza previste dagli articoli 18, 19 e 155 del codice e dal Titolo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 
Art. 12

Accordi di collaborazione

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e le Soprintendenze territorialmente competenti possono definire appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attivita' e delle funzioni di cui all'art. 9, in modo da assicurare la speditezza della trattazione delle pratiche e la massima semplificazione procedurale. La predetta collaborazione istituzionale puo' svolgersi ed essere avviata sin dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche prima della formale stipula degli accordi di cui al primo periodo.
 
Art. 13

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, per i quali il soggetto richiedente abbia gia' presentato la domanda di contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle ordinanze vigenti.
2. Per le domande di contributo di cui al comma 1 che non siano gia' state definite alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto legittimato puo' domandare l'applicazione del nuovo regime, se piu' favorevole, presentando a sua scelta una nuova domanda o una variante ad integrazione di quella gia' presentata, purche' prima del decreto di concessione del contributo. In mancanza di tale domanda, continuano ad applicarsi le ordinanze previgenti.
3. La facolta' di cui al comma 2 e' riconosciuta anche a chi, avendo, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, gia' ottenuto il contributo ma non ancora ultimato i lavori, ne' ricevuto le somme a saldo del contributo medesimo, dimostri, sulla base di un'apposita variante progettuale, che l'applicazione degli incrementi previsti dalla presente ordinanza riduce o annulla l'accollo delle residue somme necessarie per il completamento dei interventi.
4. Agli effetti dell'art. 7, il termine per la scadenza della segnalazione del danno da sisma degli edifici collabenti vincolati, stabilito ai sensi dell'ordinanza 24 gennaio 2020, n. 90, gia' prorogato al 15 luglio 2020 dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 103 del 29 giugno 2020, e' riaperto fino al 30 giugno 2021.
5. Le domande di contributo ai sensi della presente ordinanza possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2021.
 
Art. 14

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali vigenti:
1) art. 3, comma 1, lettere a) e b), dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016;
2) numero 4 della tabella 7 allegata all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017;
3) lettera a) della tabella 7 allegata all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017;
4) il terzo punto del paragrafo 2 [Condizioni per l'ammissibilita' al contributo (art. 10 comma 3-bis - decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni)] del capitolo 1 delle linee guida di cui all'allegato 1 all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020;
5) il primo capoverso del paragrafo 2b («Determinazione del contributo e procedure) delle linee guida di cui all'allegato 1 all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020.
2. Alla medesima data indicata nel comma 1 sono abrogate, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili con quelle introdotte dalla presente ordinanza.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni abrogate.
 
Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 6 maggio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1415