Gazzetta n. 269 del 11 novembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 6 maggio 2021
Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno. (Ordinanza speciale n. 3).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in corso di registrazione;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l'art. 2;
Vista la nota n. c_a462 - 0017061 - del 27 febbraio 2021 del sindaco di Ascoli Piceno e relativo allegato, con cui e' stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Ascoli Piceno e dalla struttura del sub-Commissario come risultante dalla relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta determinando un grave disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie, e si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attivita' attraverso la disponibilita' di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) la ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno riveste carattere di urgenza per consentire la rivitalizzazione della citta', per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilita' in linea con le responsabilita' delle attivita' che vi si svolgono;
c) gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, nella maggior parte dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di messa in sicurezza provvisionale con conseguente rischio di rovina degli edifici e pericolo per la pubblica incolumita';
d) alcuni interventi di ricostruzione sono prodromici alla realizzazione di altri interventi di ricostruzione pubblica e privata, con valore sinergico legato alla logistica globale della ricostruzione;
e) la ricostruzione degli edifici scolastici di Ascoli Piceno riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo anche in considerazione del vincolo gravante sugli edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 in quanto costruiti da oltre 70 anni;
Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa dell'attivita' didattica coordinata e nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altri servizi, attualmente ospitati in strutture temporanee o altri spazi;
Considerato che per gli edifici scolastici riportanti danni lievi si e' proceduto alla immediata riparazione ma occorre un adeguamento sismico a seguito del quale l'indice di vulnerabilita' sismica possa essere innalzato a livelli tali da poter utilizzare definitivamente l'edificio, tenuto conto che gli ultimi dati sulla vulnerabilita' sismica sono stati resi disponibili solo dal mese di marzo 2021 e che pertanto non e' stato finora possibile provvedere alla ricostruzione pianificata del complesso delle scuole;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita';
Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per gli importi presuntivi di spesa a fianco di ciascuno di essi indicato: ISC Don Giussani (Monticelli) euro 5.150.000,00; scuola elementare e materna Malaspina euro 792.000; scuola primaria Poggio di Bretta euro 444.000,00; scuola Don Bosco-San Filippo euro 499.500,00; nuovo polo Massimo D'Azeglio euro 5.470.000,00; scuola primaria Don Giussani euro 755.000; nuova costruzione Polo scolastico Cantalamessa euro 5.700.000,00; scuola costruzione Polo scolastico Ceci euro 4.050.000,00; nuovo Polo scolastico San Marcello euro 4.700.000,00;
Considerato che dall'istruttoria compiuta dall'USR Marche e' emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in connessione, l'esigenza di modificare e integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 secondo i seguenti importi stimati da scheda CIR, fermo restando che l'importo definitivo sara' stabilito dal progetto, come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento: ISC Don Giussani (Monticelli), euro 5.150.000,00 (invariato); scuola elementare Malaspina euro 4.500.000,00 (modifica in aumento per euro 3.708.000,00); scuola primaria di Poggio di Bretta euro 1.000.000,00 (modifica in aumento per euro 556.000,00); palestra della scuola materna San Filippo euro 200.000,00 (modifica in diminuzione per euro 238.300,00); Polo Massimo D'Azeglio euro 6.000.000,00 (modifica in aumento per euro 530.000,00); scuola primaria Don Giussani euro 4.500.000,00 (modifica in aumento per euro 3.745.000,00); Polo scolastico Cantalamessa euro 3.200.000,00 (modifica in diminuzione per euro 2.500.000,00); Polo scolastico Ceci euro 4.500.000,00 (modifica in aumento per euro 450.000,00); scuola Don Bosco - San Filippo euro 4.100.000,00 (modifica in aumento per euro 3.600.500,00);
Considerato che dall'istruttoria di cui sopra e' altresi' emersa la necessita' di realizzare altri due interventi non compresi nell'Allegato 1 all'ordinanza 109 e, in particolare, gli interventi di adeguamento sismico della scuola primaria Cagnucci per euro 1.600.000,00 e della scuola infanzia e primaria Tofare per euro 1.400.000,00 per un totale stimato di euro 3.000.000,00 interventi inseriti nella 109 come polo unico San Marcello per euro 4.700.000,00;
Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi e' stimato un importo complessivo pari a euro 36.150.000,00 di cui euro 27.998.800,00 trova copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 e euro 8.151.200,00 nella presente ordinanza sulla base dei CIR validata;
Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per garantire scuole sicure a studenti, insegnanti e a tutto il personale;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020, prevedendo che nel quadro economico possa essere inserita una percentuale pari al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale;
Considerato che dalla citata relazione del sub-Commissario emerge che la ricostruzione delle scuole necessita di una pianificazione logistica per trasferire gli studenti in parallelo alla ricostruzione nel minor tempo possibile e che, a tale scopo, il comune ha intenzione di pubblicare un avviso finalizzato alla ricerca di edifici, pubblici o privati, destinati ad ospitare le scuole temporanee idonee ad accogliere fino a 2000 studenti;
Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica, poter disporre di risorse finanziarie da destinare alla individuazione di sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, in modalita' compatibili con la gestione dell'attuale livello di vulnerabilita' degli edifici stessi secondo la piu' efficace programmazione della gestione delle attivita' scolastiche e allo scopo considerare le risorse disponibili, nel limite del 10% dell'importo dei lavori;
Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero delle strutture scolastiche del Comune di Ascoli Piceno come da Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, nel limite massimo di euro 36.150.000,00;
Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che il Comune di Ascoli Piceno attesta che ultimi tre anni ha gestito, sia come CUC che come servizio LL.PP., contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a euro 15.593.780,25 euro e che tale importo e' pari al 43% di quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno e che, con riferimento agli importi da porre a base di gara, e' superiore al 50%;
Considerato che il Comune di Ascoli Piceno e' organizzato con una apposita struttura organizzativa per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che tale struttura e' composta da un ufficio gare, un ufficio opere pubbliche sisma, un ufficio RUP, una unita' di supporto tecnico e amministrativo e un ufficio direzione lavori;
Considerato altresi' che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Ascoli Piceno, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento;
Ritenuto pertanto che il Comune di Ascoli Piceno presenti i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento unitario relativo alla ricostruzione degli edifici scolastici richiamati;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita';
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. - di seguito GSE -, di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici scolastici di Ascoli Piceno;
Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Considerato che l'art. 2, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica prevede che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge» rafforzando pertanto in tali casi la possibilita' di derogare le procedure ordinarie;
Considerato che il Comune di Ascoli Piceno ha gia' espletato le procedure di gara, ad eccezione di quelle relative all'adeguamento sismico degli edifici, e che e' necessario provvedere con urgenza a tali affidamenti e a quelli inclusi negli interventi di cui alla presente ordinanza separabili tecnicamente e propedeutici per ragioni di coerenza con il cronoprogramma;
Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;
Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva n. 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;
Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 in merito all'applicazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016, agli appalti di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto dalla legislazione previgente;
Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini di flessibilita' e abbattimento dei tempi procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo quadro con uno o piu' operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Vista la relazione del direttore generale della struttura commissariale, che attesta la necessaria disponibilita' delle risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione degli interventi
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita', il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici comunali danneggiati dagli eventi sismici ed inseriti all'interno del Piano straordinario delle opere pubbliche per la ricostruzione post sisma nel Comune di Ascoli Piceno. Gli interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
1) ISC Don Giussani (Monticelli), stima previsionale importo da scheda CIR euro 5.150.000,00;
2) scuola elementare Malaspina, stima previsionale importo da scheda CIR euro 4.500.000,00;
3) scuola primaria di Poggio di Bretta, stima previsionale importo da scheda CIR euro 1.000.000,00;
4) Polo scolastico Massimo D'Azeglio, stima previsionale importo da scheda CIR euro 6.000.000,00;
5) scuola primaria Don Giussani, stima previsionale importo da scheda CIR euro 4.500.000,00;
6) Polo scolastico Cantalamessa, stima previsionale importo da scheda CIR euro 3.200.000,00;
7) Polo scolastico Ceci, stima previsionale importo da scheda CIR euro 4.500.000,00;
8) scuola Don Bosco - San Filippo stima previsionale importo da scheda CIR euro 4.100.000,00;
9) palestra della scuola materna San Filippo, stima previsionale importo da scheda CIR euro 200.000,00;
10) scuola primaria Cagnucci, stima previsionale euro 1.600.000,00;
11) scuola infanzia e primaria Tofare, stima previsionale euro 1.400.000,00.
2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Ascoli Piceno:
a) riguardano edifici qualificati come beni culturali ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 per i quali e' necessario un adeguamento sismico a seguito delle prime riparazioni urgenti ed e' in atto un crescente progressivo ammaloramento degli edifici, nonche' delle opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilita' e la conservazione delle singole strutture, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose;
b) l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta determinando gravi pregiudizi alle attivita' didattiche, di talche' si rende necessario garantire quanto prima il pieno recupero della disponibilita' di spazi per le attivita' scolastiche, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. La ricostruzione degli edifici scolastici della citta' di Ascoli Piceno riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati.
4. In relazione all'urgenza e alla criticita' degli interventi di cui commi 2 e 3, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati, nonche' tra questi e le altre strutture temporanee.
5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi, il Comune di Ascoli Piceno e' individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Ascoli Piceno e' considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:
a) che il comune negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a euro 15.593.780,25 euro, e che tale importo e' pari al 43% a quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno e che con riferimento agli importi da porre a base di gara e' superiore al 50%;
b) che nell'organigramma del Comune di Ascoli Piceno e' presente una apposita struttura organizzativa per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che tale struttura e' composta da un ufficio gare, un ufficio opere pubbliche sisma, un ufficio RUP, una unita' di supporto tecnico e amministrativo e un ufficio direzione lavori e che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Ascoli rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento.
3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 4

Struttura di monitoraggio e supporto
al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto d'interessi, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori.
2. Le professionalita' di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 5

Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni
organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalita' semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
b) per i lavori, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi agli interventi sulla scuola primaria di Poggio di Bretta, sulla scuola primaria Cagnucci, sulla scuola infanzia e primaria Tofare, per i motivi di cui in premessa e allo scopo di rispondere alle esigenze logistiche globali legate alla continuita' delle attivita' didattiche durante l'esecuzione dei lavori, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, dandone evidenza nella determina a contrarre, e' consentito l'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50 del 2016;
c) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' ricorrere indipendentemente dall'importo posto a base di gara al criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza ai fini della validazione puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.
8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.
9. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
10. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
12. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
14. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.
15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza.
16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore si sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
17. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
18. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile secondo la piu' efficace programmazione della gestione delle attivita' scolastiche, e' possibile far fronte alle connesse spese logistiche relative agli spostamenti degli studenti nelle sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico economico di progetto nel limite del 10% dell'importo dei lavori.
 
Art. 6

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 7

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Ascoli Piceno, sentito il sub-Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 36.150.000,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, di importo pari a euro 36.150.000,00, trova copertura quanto ad euro 27.998.800,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importi stimati da scheda CIR quantificata complessivamente in euro 8.151.200,00, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Ascoli Piceno all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del Comune di Ascoli Piceno.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 9

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le nuove disposizioni sull'organizzazione della Struttura commissariale, con particolare riguardo a quelle inerenti ai sub-Commissari, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 6 maggio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1437

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Avvertenza:
La «Relazione istruttoria all'ordinanza speciale Comune di Ascoli Piceno», allegata alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/