Gazzetta n. 269 del 11 novembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 6 maggio 2021
Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice. (Ordinanza speciale n. 2).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in corso di registrazione;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 19 del 2017 e, in particolare, l'art. 16, relativo alla disciplina degli aggregati nei centri storici;
l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
l'ordinanza 101 del 2020 e, in particolare, l'art. 1 relativo all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici;
l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto;
l'ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
l'ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l'art. 2;
Considerato che il Comune di Amatrice e' ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;
Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR) ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, dell'Ambito 0 - Amatrice capoluogo - Centro abitato storico - Stralcio n. 1 approvata con apposita delibera consiliare del 29 marzo 2021;
Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonche' le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata;
Considerato che nelle aree in prossimita' al centro storico di Amatrice sono stati gia' realizzati, ovvero risultano in fase di realizzazione, importanti interventi, sia di edilizia privata, sia di edilizia pubblica. In particolare:
e' in fase di completamento la costruzione di due edifici condominiali, costituiti da oltre ottanta unita' immobiliari che accoglieranno il rientro nelle proprie abitazioni, entro l'anno 2021, di altrettanti nuclei familiari;
sono stati avviati i lavori relativi alla costruzione dell'Ospedale di Amatrice e che entro l'anno 2021 saranno altresi' avviati i lavori relativi alla costruzione del complesso Don Minozzi il quale, anche per il rilevante valore sociale connesso alle attivita' che saranno svolte nei realizzandi edifici del complesso, costituisce un'importante centralita' sotto il profilo urbanistico;
nelle medesime aree sono gia' state definite le delocalizzazioni dei centri commerciali ed entro l'anno 2021 saranno conclusi i lavori di un rilevante complesso alberghiero;
e' stato realizzato il nuovo polo scolastico «Romolo Capranica», ora intitolato a «Sergio Marchionne», che si compone di cinque edifici e comprende il liceo scientifico sportivo internazionale, la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, il convitto, la palestra, e la materna con annessa ludoteca per una superficie totale coperta di 4.400,00 mq., destinato ad accogliere oltre trecento alunni;
sono in corso di affidamento gli interventi per la realizzazione del nuovo «Centro di formazione professionale alberghiero e Convitto», i cui lavori inizieranno entro l'estate 2021, comprensivi della scuola alberghiera e di un convitto che potra' accogliere circa cento studenti;
sono in fase di affidamento i lavori relativi agli interventi di ripristino dell'area cimiteriale di Amatrice capoluogo;
e' in fase di progettazione la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri;
Considerato che, pertanto, in un contesto che vede gia' avviato lo sviluppo degli edifici pubblici e privati, si rende necessario dare immediato avvio anche alla ricostruzione dell'abitato del centro storico di Amatrice, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identita' urbana, al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita della citta';
Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella proposta di Programma speciale della ricostruzione adottato da parte del consiglio comunale di Amatrice:
si rende necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Amatrice e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali;
a complemento della realizzazione dei servizi primari, risulta altresi' indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli edifici che costituivano per il centro storico un rilevante riferimento per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione del centro storico di Amatrice;
Considerato che, atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato alla distruzione pressoche' totale dell'intero centro storico, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della forma urbis mantenendo le caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, tenendo conto delle esigenze e delle concezioni tecniche attuali e tendendo verso un modello di citta' sostenibile ed efficiente in grado di garantire un'elevata qualita' della vita grazie all'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati;
Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro storico di Amatrice risulta di particolare complessita' e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi;
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. - di seguito GSE, di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Amatrice, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del medesimo sub Commissario;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) la ricostruzione del centro storico di Amatrice e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come perimetrati dal Comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto e gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilita' e sottoservizi;
b) la proposta di PSR, approvata con delibera consiliare, ha identificato il nucleo urbano da ricostruire nella configurazione volumetrica e architettonica preesistente, secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 107 del 2020;
c) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della citta' e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalita' e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico;
d) la ricostruzione dei sottoservizi e la realizzazione della viabilita' provvisoria rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutiche e necessarie alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati del centro storico;
e) la ricostruzione della Chiesa di San Francesco riveste carattere di urgenza essendo elemento simbolico e identitario della citta' e per la sua ubicazione all'interno degli aggregati interferisce con l'avvio della ricostruzione privata;
f) che la ricostruzione degli edifici di proprieta' comunale di Amatrice richiede uno stretto coordinamento dei relativi interventi con la ricostruzione degli aggregati privati adiacenti o limitrofi e presenta pertanto caratteri di urgenza e criticita', interferendo con le relative fasi di cantierizzazione;
g) la ricostruzione degli edifici individuati come prioritari nella proposta di PSR riveste carattere di criticita' per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione del centro storico tra soggetti pubblici e privati;
h) appare necessario includere nell'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne fa parte integrante;
Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario nel contesto piu' ampio della sua globalita' in relazione agli aggregati perimetrati dal Comune di Amatrice e alle opere pubbliche incluse in tale perimetrazione;
Considerata la necessita' di recuperare al piu' presto il contesto urbano della citta' di Amatrice integrando gli interventi pubblici gia' finanziati con quelli sugli edifici storici privati ritenuti prioritari nel piano stralcio 1 alla proposta di PSR, attuando un unico programma di recupero in grado di restituire gradualmente e tempestivamente la citta' alla popolazione;
Considerato che al fine di realizzare in maniera efficace ed efficiente la ricostruzione della citta' di Amatrice e' necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricadenti nel medesimo isolato, come individuato nell'Allegato n. 2 alla presente ordinanza, armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi;
Considerato che il carattere di permeabilita' e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende necessario intervenire anche sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica della citta' e determinare altresi' le modalita' di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprieta' in parte pubblica e in parte privata a prevalenza di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Considerato che la ricostruzione del centro storico di Amatrice, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano la sostanza della architettura della citta', comporta implicazioni sul piano del diritto di proprieta' ed urbanistico con riferimento alla ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino della citta' e alla sicurezza e salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Ritenuto, per i motivi sopracitati, necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', come individuati dalla proposta di PSR, e di rispettare pertanto le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero del centro storico di Amatrice - stralcio 1 e relativo elenco delle priorita', che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, e di integrare il programma delle opere pubbliche di cui alle ordinanze n. 38 del 2017 e n. 109 del 2020, includendo tutti gli edifici e sottoservizi ricadenti all'interno del medesimo perimetro;
Considerato che, dall'istruttoria di cui sopra, e' altresi' emersa la necessita' di includere nel programma di recupero unitario interventi non compresi nell'allegato all'ordinanza n. 38 del 2017 e nell'Allegato n. 1 all'ordinanza 109 del 2020, come meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per un importo totale previsionale stimato di euro euro 46.309.516,95;
Ritenuto per quanto sopra specificato che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione del centro storico di Amatrice si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita' e, trattandosi di centro storico ai sensi dell'ordinanza 101 del 2020, e' necessario adottare le misure per l'accelerazione della ricostruzione;
Ritenuto, tenuto conto delle competenze professionali, di individuare per l'intervento di ricostruzione del centro storico di Amatrice, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato;
Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, il quale presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio;
Considerato che il Comune di Amatrice ha gestito o ha in corso di gestione negli ultimi anni contratti pubblici di appalto di lavori per un importo pari a euro 5.029.021 e che tale importo e' adeguato in ragione dell'intervento da effettuare;
Considerato che gli uffici tecnici del comune sono composti da diciassette funzionari e pertanto il comune e' in possesso dei requisiti di idoneita' per svolgere le funzioni di soggetto attuatore per la ricostruzione della Chiesa di San Francesco, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento;
Ritenuto inoltre opportuno, in ragione della specificita' degli interventi, individuare quali idonei soggetti attuatori per gli interventi di recupero della Torre civica, della Chiesa di Sant'Agostino e Porta Carbonara e della Chiesa di San Francesco ed ex convento di San Francesco, rispettivamente la Soprintendenza per i beni culturali, la Diocesi ed il Comune di Amatrice;
Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo del sub Commissario;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;
Ritenuto necessario che l'USR Lazio, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, sia supportato per il monitoraggio e la gestione delle attivita' di ricostruzione privata da specifiche figure professionali nonche' da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare procedure per la costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016;
Considerato che la mancata costituzione dei consorzi, anche nei casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del comune ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more della perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine di assicurare una gestione integrata e coordinata delle misure necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai sensi dei commi 10 e 11, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Considerato che per la realizzazione degli interventi individuati nell'Allegato n. 1 e di quelli privati e' necessario individuare tempistiche e modalita' coordinate di attuazione;
Ritenuto di applicare il procedimento amministrativo semplificato di cui all'ordinanza n. 100 del 2020, in deroga ai limiti dell'art. 3 della citata ordinanza n. 100 del 2020 relativi alle soglie del costo convenzionale, al fine di accelerare le procedure finalizzate alla concessione del contributo ed alla apertura dei cantieri;
Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pubblici potra' procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che tali attivita', essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate con la massima tempestivita';
Considerato che il comma 3, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 consente, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale, e che pertanto il soggetto attuatore potra' avvalersi di tale procedura, sentito il sub Commissario;
Considerato che esula dalla disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016 il contratto di donazione di cui all'art. 769 del codice civile, in quanto contratto altruistico sorretto da scopi mutualistici o sociali e che, pertanto, il soggetto attuatore puo' avvalersi di donazioni da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tale soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 i soggetti attuatori possono acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali;
Visto l'art. 15 della legge n. 241 del 1990 in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni;
Considerato che rientra tra le competenze istituzionali del Demanio del Ministero della difesa la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, e che pertanto sussistono i presupposti per la realizzazione da parte di Geniodife di opere pubbliche tramite stipula di apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del centro storico della citta' di Amatrice;
Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;
Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ricostruzione privata e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del centro storico della citta' di Amatrice sulla base della proposta di PSR approvato con delibera consiliare del 29 marzo 2021.
2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.
3. La ricostruzione del centro storico di Amatrice e' volta a ripristinare la forma urbis del centro urbano totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare una citta' resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine sara' promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire sicurezza e una elevata qualita' della vita.
4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
5. La ricostruzione del centro storico di Amatrice e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub Commissario, l'USR e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.
6. A tali fini il sub Commissario, l'USR e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione, tenendo conto delle priorita' indicate nella proposta di PSR, e per rispettare le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati.
7. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Amatrice si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le ordinanze commissariali, anche in deroga ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del medesimo decreto-legge. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.
 
Art. 2

Governance

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Amatrice, il sub Commissario, l'USR e il comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Il Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 11 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il Tavolo permanente garantira' altresi' ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione.
3. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:
a) l'USR svolge le funzioni di cui agli articoli 4 e 7, e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato;
b) il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attivita' indicate agli articoli 5 e 7 della presente ordinanza;
c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei Consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori di cui all'art. 7 hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonche' di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Essi si interfacciano con il Tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub Commissario e adeguano le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub Commissario.
 
Art. 3

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, tenuto conto delle competenze professionali, e' individuato l'ing. Fulvio Maria Soccodato quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Amatrice nella complessita' delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice e presiede la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;
e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attivita' di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;
f) entro trenta giorni dalla prima definizione del cronoprogramma generale della ricostruzione privata di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonche' quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili proposto dal soggetto di cui all'art. 4, con le modalita' di cui all'art. 5, nonche' i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;
g) monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 invitando, nel caso di inerzia dei soggetti preposti, il coordinatore degli interventi della ricostruzione privata di cui all'art. 4 all'adozione delle attivita' ivi previste;
h) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonche' a fornire tutte le indicazioni necessarie per la piu' efficace attuazione degli interventi.
 
Art. 4

Individuazione e compiti del
coordinatore della ricostruzione privata

1. In ragione della necessita' di coordinare le attivita' della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dalla proposta di PSR, nonche' della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e' individuato quale coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria attivita' volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, in raccordo con il comune, adotta le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 3 e, in particolare:
a) definisce entro trenta giorni dalla presente ordinanza, e aggiorna trimestralmente, il cronoprogramma generale delle attivita' di ricostruzione privata partendo dalle attivita' relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica;
b) avvia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati perimetrati dal comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilita' con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria;
d) in coerenza con le attivita' di cui alla lettera b), autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando, nel decreto di concessione del contributo, le tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, o nelle attivita' di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessita' di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti piu' opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte al sub Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario l'adozione di ordinanza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020.
3. Con riferimento agli interventi prioritari di cui alla lettera b), del comma 2, il comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera b), del comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio.
 
Art. 5

Disposizioni per l'accelerazione della
ricostruzione privata

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della ricostruzione.
2. Al fine di superare eventuali criticita' connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessita' in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione e' resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza;
3. In mancanza o nell'impossibilita' delle certificazioni di cui al comma 2, il comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo.
4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con atto del comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in Conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalita' descritte dal medesimo comma 1.
5. Sono altresi' oggetto dell'atto di cui al comma 2 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.
6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati come identificati nella planimetria Allegato n. 2 alla presente ordinanza, si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza.
7. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 9, del decreto-legge 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile.
8. Il consorzio e' validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50 per cento piu' uno delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo quorum, purche' la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.
9. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 6, l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 9, del decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un commissario ad acta, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.
10. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.
 
Art. 6

Individuazione degli interventi pubblici di
particolare criticita' ed urgenza

1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella proposta di PSR, e di quelli gia' realizzati, in corso di realizzazione o in fase di avvio nel centro storico di Amatrice o in prossimita' dello stesso (nuovo ospedale di Amatrice, in corso di costruzione; Polo scolastico «Sergio Marchionne», gia' realizzato; Centro di formazione professionale e Convitto, in fase di avvio; nuova caserma dei carabinieri, in fase di progettazione; costruzione di due edifici condominiali costituiti da oltre ottanta unita' immobiliari, in fase di ultimazione; costruzione di un nuovo complesso alberghiero, in corso di esecuzione; ripristino dell'area cimiteriale di Amatrice capoluogo, in fase di avvio; ricostruzione del complesso «Don Minozzi», in fase di avvio) sono individuati e approvati come di particolare criticita' e urgenza gli ulteriori interventi propedeutici alla ricostruzione privata del centro storico di Amatrice e quelle incluse nelle porzioni di tessuto residenziale privato di cui fanno parte o che rappresentano opere necessarie per la ripresa della vita sociale e culturale della citta', per i motivi meglio specificati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Gli interventi relativi ad opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione privata individuate come prioritarie nella proposta PSR, di cui al comma 1, sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
1) Municipio - Palazzo del Reggimento, importo stimato euro 2.363.242,62;
2) Torre Civica, stima previsionale euro 750.000,00;
3) Sottoservizi Centro storico - cunicoli ispezionabili, importo stimato euro 1.438.195,50;
4) Sottoservizi Centro storico - reti ordinarie, importo stimato euro 2.045.162,00;
5) Viabilita' di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale), importo stimato euro 500.000,00;
6) Chiesa di Sant'Agostino, stima previsionale importo ex ordinanza 38 del 2017 euro 4.500.000,00;
7) Chiesa di San Francesco, importo stimato euro 6.648.118,00;
8) Chiesa di Santa Maria del Suffragio, importo stimato euro 1.560.478,44;
3. Gli interventi facenti parte del tessuto residenziale privato o necessari per la ripresa della vita sociale e culturale della citta', sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
1) Centro servizi del Parco nazionale - Ostello - Centro espositivo (ex convento di S. Francesco), importo stimato euro 11.756.237,99;
2) Centro Convegni (ex Chiesa di S. Giovanni), importo stimato euro 4.303.723,80;
3) Centro Culturale (ex Chiesa di S. Giuseppe), importo stimato euro 2.234.987,09;
4) Centro della Musica (ex Chiesa di S. Maria di Porta Ferrata), importo stimato euro 1.814.519,14;
5) Museo civico «Cola Filotesio» (ex Chiesa di S. Emidio), importo stimato euro 2.846.455,24;
6) Museo della Ricostruzione (ex cinema teatro G. Garibaldi), importo stimato euro 1.499.314,98;
7) Chiesa dell'Immacolata, importo stimato euro 1.087.939,57;
8) Chiesa del Santissimo Crocifisso, importo stimato euro 3.324.385,20.
4. Gli interventi di cui al comma 2, numeri 1, 3, 4, 5, 7 e 8, ed al comma 3, integrano quelli inclusi nell'ordinanza n. 109 e nel decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020, Allegato 1;
5. Gli interventi di cui al comma 2, indicati come prioritari nella proposta di Programma straordinario di ricostruzione - stralcio 1, approvato dal comune con delibera consiliare del 29 marzo 2021, e gli interventi di cui al comma 3, risultano essere di particolare valore per la comunita' locale perche' interessano tutti il centro storico di Amatrice, come perimetrato nella planimetria in Allegato n. 2 alla presente ordinanza, e concernono, alternativamente, infrastrutture essenziali per la ricostruzione ed edifici storici vincolati o dotati di un ruolo particolarmente importante per la collettivita' sotto il profilo funzionale, socio-economico e simbolico-identitario.
6. Gli interventi di cui all'Allegato n. 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, meglio illustrati nella relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione Lazio e il Comune di Amatrice:
la ricostruzione degli edifici, pubblici e privati, prioritari riveste carattere di urgenza e criticita' per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della citta' e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalita' e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa compromettere la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico;
la ricostruzione dei sottoservizi e la realizzazione della viabilita' provvisoria rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutiche e necessarie alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati del centro storico;
la ricostruzione delle opere individuate come prioritarie riveste carattere di criticita' per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione del centro storico tra soggetti pubblici e privati.
7. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.
8. In relazione alla criticita' e urgenza degli interventi il cronoprogramma di cui alla lettera f) dell'art. 3, comma 3, consiste in un programma di ricostruzione unitario e coordinato del centro storico che integri la realizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 con un efficace coordinamento della ricostruzione privata, per le interazioni tra gli edifici pubblici e privati interessati, per l'interferenza tra le attivita' e i lavori di ricostruzione pubblica e privata, nonche' per la compresenza di una pluralita' di soggetti attuatori e proprietari.
 
Art. 7

Individuazione e compiti dei soggetti attuatori

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in ragione della unitarieta' degli interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione Lazio e' individuato quale soggetto attuatore idoneo per gli interventi indicati in Allegato n. 1.
2. In ragione della specificita' degli interventi sono altresi' individuati come idonei soggetti attuatori:
a) la Soprintendenza dei beni culturali per gli interventi di recupero della Torre civica, di cui all'art. 6, comma 2, numero 2);
b) la Diocesi per l'intervento relativo alla Chiesa di Sant'Agostino/Porta Carbonara, di cui all'art. 6, comma 2, numero 6), trattandosi di edifici di proprieta' in parte pubblica e in parte privata e in ragione della necessita' di garantire l'unicita' del progetto di intervento riferito all'edificio nel suo complesso, indipendentemente dalla diversa natura della proprieta' e della destinazione delle unita' immobiliari che comprende. La Diocesi opera su delega degli enti, pubblici e privati proprietari;
c) il Comune di Amatrice per gli interventi relativi alla Chiesa di San Francesco, di cui all'art. 6, comma 2, numero 6), ed ex convento di San Francesco, di cui all'art. 6, comma 3, numero 1).
3. I soggetti attuatori di cui ai commi 1 e 2 operano avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 8.
4. I soggetti attuatori adeguano le tempistiche e le modalita' di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario.
5. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
 
Art. 8

Disposizioni procedimentali e autorizzative
per gli interventi pubblici

1. Ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla legge n. 120 del 2020 e dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, secondo le seguenti modalita':
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a euro 150.000 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i contratti relativi agli interventi di cui all'art. 6, comma 2, relativi ad infrastrutture a rete propedeutiche e necessarie all'avvio della ricostruzione del centro storico, affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
d) per i contratti di lavori fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
e) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2. Nelle procedure di cui al comma precedente, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e puo' esercitare, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' di esclusione automatica con modalita' di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta, determinato dal soggetto attuatore o mediante sorteggio tra i criteri di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' indire un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, o l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale.
6. Il soggetto attuatore puo' porre a base di gara dei servizi di architettura e ingegneria progetti definitivi, e a base di gara dei medesimi servizi o di lavori, progetti definitivi ed esecutivi donati quale mero atto di liberalita' da soggetti terzi da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tale soggetto e redatti da progettisti esterni per conto del donante, previa approvazione e validazione del progetto stesso. In tale ipotesi, i soggetti che hanno redatto il progetto non possono partecipare all'appalto di servizi di ingegneria e architettura o di lavori connessi. Ai medesimi appalti non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
7. Il sub Commissario puo' utilizzare accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Ministero della difesa - Geniodife e la struttura commissariale, per la realizzazione delle opere pubbliche dal medesimo sub Commissario individuate.
8. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo unita' funzionale, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
9. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
10. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 30 giorni dall'avvio delle procedure.
11. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
12. Il soggetto attuatore puo' ricorrere all'adesione dei protocolli energetico ambientali per le opere di particolare valore e agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
13. Il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione.
14. Gli interventi di cui all'art. 6 possono essere realizzati anche nelle more della redazione ed approvazione degli strumenti di programmazione e pianificazione in corso di redazione.
15. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, agli interventi di cui all'Allegato n. 2, parte B, si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 105 del 2020.
16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 della presente ordinanza, i soggetti attuatori di cui all'art. 7, commi 1 e 2, lettere a) e c) possono procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprieta' dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.
18. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica i soggetti attuatori, al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1, possono procedere altresi' anche in deroga alle procedure di cui alle seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 18, 22, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46 e legge Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 articoli 7 e 10 in materia di protezione dei corsi delle acque pubbliche e delle aree boscate nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione;
b) regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione.
 
Art. 9

Conferenza dei servizi speciale

1. In deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, la decisione del Commissario puo' essere comunque adottata.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
 
Art. 10

Struttura di monitoraggio e supporto
al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR - Lazio quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto d'interessi, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori con le modalita' di cui all'art. 12, comma 2.
2. Le professionalita' di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 2, il sub Commissario, su delega alla stipula da parte del Commissario provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Per il monitoraggio e la gestione delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata del centro storico di Amatrice, il sub Commissario puo' stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o societa' pubbliche o a controllo pubblico, anche al fine di dotare i soggetti di cui agli articoli 4 e 7, di servizi e strumenti gestionali e operativi, quelli relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato;
5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 11

Tavolo permanente per il coordinamento e
il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, e' istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del centro storico di Amatrice, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:
a) sub Commissario;
b) Presidente della Regione Lazio, o un suo delegato;
c) Sindaco di Amatrice o suo delegato;
d) Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio o suo delegato;
e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali.
2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 46.309.516,95. La spesa per gli interventi di cui all'Allegato n. 1, trova copertura quanto ad euro 4.500.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con il decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 Allegato 1, e per euro 750.000,00 a valere sul Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato del Ministero dei beni culturali; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato, quantificata complessivamente in euro 41.059.516,95, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. Agli oneri di cui all' art. 10, relativo alla struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo. Fermo restando l'importo complessivo, come individuato all'art. 6, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione e sono rese utilizzabili su motivata richiesta del sub Commissario al fine dell'emissione degli ordinativi di pagamento.
3. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 6, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
6. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
7. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 6 tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 13

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 16 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 6 maggio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1439

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Avvertenza:
L'Allegato 1 e la «Relazione istruttoria ordinanza speciale centro storico di Amatrice» (Allegato 2), che integrano la presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali