Gazzetta n. 260 del 30 ottobre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2021, n. 149
Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli 4, 27, 28 e 29;
Visto l'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 10;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport, che proroga il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, al 31 luglio 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178;
Tenuto conto che l'articolo 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sui regolamenti da adottare sulla base della medesima disposizione;
Ritenuto per esigenze di speditezza e celerita' di non avvalersi di tale facolta';
Informate le Organizzazioni sindacali nell'incontro tenutosi in data 13 luglio 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e attribuzioni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», persegue le finalita' ed esercita le attribuzioni di cui gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere
f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la
sezione centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 27, 28 e 29,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»;
«Art. 27 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di
formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo
del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo
del Paese presso le istituzioni internazionali e
comunitarie di settore e facendo salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti
italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico
e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della
politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli italiani nel Mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che
siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad
altri Ministeri, Agenzie o Autorita', perche' concernenti
funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle
autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.»;
«Art. 28. (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della
competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli investimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e
tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
attivita' produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi
quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e
contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per
quanto di competenza ed al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella
realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei
settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali
per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori
produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali
e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza
sull'Istituto per la promozione industriale; politica
industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto
atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale
internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; politiche
per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle
imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza
ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione e
mutualita';
b) internazionalizzazione: indirizzi di politica
commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero
degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
degli accordi bilaterali e multilaterali in materia
commerciale; tutela degli interessi della produzione
italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made
in Italy, anche potenziando le relative attivita'
informative e di comunicazione, in concorso con le
amministrazioni interessate; disciplina del regime degli
scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione;
collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze, e concorso al relativo coordinamento con le
politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle
attivita' della commissione CIPE per la politica
commerciale con l'estero, disciplina del credito
all'esportazione e dell'assicurazione del credito
all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali e comunitarie ferme restando le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri; attivita' di semplificazione degli
scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari
esteri, e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali; coordinamento, per quanto di competenza,
dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di
supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo
ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di
competenza del Ministero delle attivita' produttive;
sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il
coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali,
promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e
distretti produttivi, con la partecipazione di enti
territoriali, sistema camerale, sistema universitario e
parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze
dei Ministeri interessati; politiche e strategie
promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
che svolgono attivita' di internazionalizzazione;
promozione integrata all'estero del sistema economico, in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti
internazionali in materia fieristica, ivi comprese le
esposizioni universali e coordinamento della promozione del
sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri; coordinamento,
avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle
attivita' promozionali nazionali, raccordandole con quelle
regionali e locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
al Ministero degli affari esteri ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
promozionali in ambito internazionale; sostegno agli
investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero degli affari esteri;
promozione degli investimenti esteri in Italia,
congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e
con gli enti preposti; promozione della formazione in
materia di internazionalizzazione; sviluppo e
valorizzazione del sistema turistico per la promozione
unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi
e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale
e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel
settore dell'energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli
affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Regioni;
attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati
dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza
del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
di ricerca, incentivazione e interventi nei settori
dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di
idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in
materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e
relativi rapporti con le autorita' internazionali,
congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la
parte di competenza; politiche di sviluppo per
l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta
tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del
commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di
definizione delle migliori tecnologie disponibili per i
settori produttivi; politiche nel settore delle
assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- in materia di giochi, nonche' di prevenzione e
repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo
sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti
i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi
compresa la definizione di forme di incentivazione dei
relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la
competitivita' del sistema produttivo nazionale;
valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli
investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti
in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti
sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati
alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini
delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche
riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e
raccolta di documentazione statistica per la definizione
delle politiche di internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli
scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di
politica commerciale; rilevazione degli aspetti
socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
Ministeri.»;
«Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di undici direzioni generali, alla cui
individuazione e organizzazione si provvede ai sensi
dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato
il coordinamento delle aree funzionali previste all'art.
28.
2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale
degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla base
di apposite convenzioni, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 16, del
decreto-legge 21 settembre 2019, 104, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni»:
«Art. 2 (Attribuzione al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale delle competenze
in materia di commercio internazionale e di
internazionalizzazione del sistema Paese). - (Omissis).
16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del
presente articolo con le modalita' di cui all'art. 4-bis
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla
data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale si avvale delle
competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero
dello sviluppo economico.».
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 1° marzo 2021.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, 77 «Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile
2021.
- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia» convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno
2021.
- Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 «Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno
2021.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento del Ministero della
transizione ecologica e in materia di sport»:
«Art. 2 (Struttura di missione per l'attuazione del
PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico). -
(Omissis).
4. Per il Ministero dello sviluppo economico il
termine di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge n.
22 del 2021, e' prorogato al 31 luglio 2021.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 giugno 2019, n. 93 «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del 21 agosto 2019.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»:
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica,
della cultura, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di
organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di diretta
collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di
cui al comma 1.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti agli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 del
Presidente della Repubblica recante «Disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244»:
«Art. 1. - (Omissis).
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo
economico.
(Omissis).».
 
Tabella A
(art. 3, comma 2 e art. 13)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



=============================================== | Dotazione organica complessiva del personale| =============================================== |Qualifiche dirigenziali e| | | aree |Dotazione organica | +-------------------------+-------------------+ | Dirigenti prima fascia | 17 * | +-------------------------+-------------------+ |Dirigenti seconda fascia | 104 ** | +-------------------------+-------------------+ | Totale dirigenti | 121 | +-------------------------+-------------------+ | Terza area | 1.342 | +-------------------------+-------------------+ | Seconda area | 1.189 | +-------------------------+-------------------+ | Prima area | 77 | +-------------------------+-------------------+ | Totale aree | 2.608 | +-------------------------+-------------------+ | Totale complessivo | 2.729 | +-------------------------+-------------------+

* Di cui numero 1 con incarico di segretario generale, 6 con incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 5 nel caso in cui sia nominato un vice segretario generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10 ovvero 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e numero 1 presso gli uffici di diretta collaborazione.
** Di cui fino a 6 presso gli uffici di diretta collaborazione e 1 presso l'organismo indipendente di valutazione.
 
Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, e' articolato in nove Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale.
2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI;
b) Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
d) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
e) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
f) Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive;
g) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
h) Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa';
i) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.
3. Le Direzioni generali del Ministero svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa, anche con riferimento all'attuazione delle norme europee nel settore di rispettiva competenza.
 
Art. 3

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Egli assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.
2. Il Segretario generale puo' avvalersi di un vice Segretario generale, al quale e' attribuito, nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella A, un incarico dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, 6 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, senza oneri aggiuntivi, anche ad un titolare di un incarico dirigenziale generale. Il vice Segretario generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario generale, nonche' le altre funzioni eventualmente stabilite dal provvedimento di nomina. Il vice Segretario generale opera presso il Segretariato generale e si avvale degli uffici e del personale del Segretariato stesso, ferma restando l'esclusivita' dell'attivita' di coordinamento affidata al Segretario generale per garantire l'unitarieta' dell'azione amministrativa del Ministero.
3. Il Segretario generale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento, in raccordo con le competenti direzioni generali, delle attivita' del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del Ministero, nonche', sulla base degli indirizzi degli Uffici di diretta collaborazione, all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunita' sia all'interno che nei confronti delle categorie nei confronti dei quali ricadono le politiche del Ministero;
b) coordinamento delle direzioni generali competenti ai fini dell'assunzione delle determinazioni sugli interventi di carattere trasversale anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali;
c) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione;
d) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi inclusi il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e il piano integrato di attivita' ed organizzazione ex art. 6 del decreto-legge n. 80/2021, in raccordo con le direzioni generali e con l'Organismo indipendente di valutazione;
e) coordinamento delle attivita' istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance, anche avvalendosi della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
f) sviluppo della programmazione delle attivita' e dei processi, dell'integrazione funzionale tra le direzioni generali, della circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di piu' strutture operative;
g) comunicazioni al Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi, anche internazionali, affrontati dalle direzioni generali;
h) supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e coordinamento delle direzioni generali competenti per materia nei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati stranieri, con organizzazioni internazionali e sovranazionali diverse da quelle di cui alla lettera t) e con gli organi dell'Unione europea;
i) coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le direzioni generali competenti per materia, delle attivita' del Ministero che abbiano rilievo internazionale ed europeo;
l) coordinamento, in raccordo con le direzioni generali competenti, delle azioni del Ministero in materia statistica;
m) attivita' volte ad assicurare il collegamento funzionale con l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
n) coordinamento, in raccordo con le direzioni generali competenti per la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi europei di cui e' titolare il Ministero;
o) coordinamento delle attivita' delle direzioni generali nei rapporti con gli enti vigilati anche al fine di assicurare la coerenza complessiva con i vincoli di bilancio e con gli indirizzi degli Uffici di diretta collaborazione e a salvaguardia dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa anche nell'ambito della stipula delle convenzioni per lo svolgimento di nuove attivita';
p) attivita' volte ad assicurare il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
q) attivita' volte ad assicurare il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in coordinamento con la competente Direzione generale di cui all'articolo 12;
r) attivita' volte ad assicurare la risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo da parte dei direttori generali, in particolare nell'avvio dei procedimenti d'ufficio, ne sollecita l'attivita' e, in caso di perdurante inerzia, propone al Ministro, tra i direttori generali del Ministero, la nomina del titolare del potere sostitutivo;
s) coordinamento delle attivita' delle direzioni generali competenti per le comunicazioni in materia di antiriciclaggio e per le comunicazioni ed informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
t) supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e coordinamento delle Direzioni generali competenti, per le attivita' di competenza del Ministero in ambito internazionale e nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
u) supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e coordinamento delle Direzioni generali competenti per materia, per le attivita' del Ministero negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ivi compreso il monitoraggio dei fondi europei di cui e' titolare il Ministero;
v) coordinamento delle direzioni generali competenti per materia, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, per la partecipazione del Ministero al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125;
z) svolgimento, in coordinamento con le Direzioni generali competenti, di studi e ricerche nelle materie di interesse;
aa) nell'ambito del coordinamento della strategia di politica industriale e supporto alla digital transformation, realizzazione di studi, ricerche e analisi di scenario per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
bb) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi della normativa vigente, assicura il monitoraggio dei cronoprogrammi di realizzazione dei progetti, coordina le attivita' di programmazione economico-finanziaria delle risorse di competenza del Ministero, sulla base degli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione;
cc) coordinamento e monitoraggio del piano di comunicazione in termini di stato d'avanzamento e rendicontazione ai fini della coerenza con i vincoli di bilancio;
dd) supporto su richiesta dell'Ufficio Stampa nella realizzazione delle attivita' di promozione del Ministero.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri
in cui le strutture di primo livello sono costituite da
direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale, ove previsto,
opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui
all'art. 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'art. 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'art. 169, comma 3-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla
performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all'art. 227
del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano
delle performance e' adottato non oltre il termine di cui
al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. - 4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di
indirizzo di cui all'art. 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al
Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del
titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha
concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, del citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia»:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 dicembre 2021 adottano il
Piano integrato di attivita' e organizzazione, di seguito
denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di
settore e, in particolare, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati al raggiungimento della completa
alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze
tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e
all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del
personale correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al Piano di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli
obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della
valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre
alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di
posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge
destinata alle progressioni di carriera del personale,
anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a
tal fine dell'esperienza professionale maturata e
dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le
attivita' poste in essere ai sensi della lettera b);
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dell'attivita' e dell'organizzazione
amministrativa nonche' per raggiungere gli obiettivi in
materia di anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a
realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni,
fisica e digitale, da parte dei cittadini
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di cui al
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' del
monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno sul proprio
sito istituzionale e lo inviano al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
della Repubblica, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani
assorbiti da quello di cui al presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano tipo,
quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al
comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita'
semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da
parte delle amministrazioni con meno di cinquanta
dipendenti.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando
quelle previste dall'art. 19, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (3), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art.
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. In attuazione dell'art. 6
della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della
legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito
nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da
assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
"Commissione", opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri,
con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai
sensi del comma 2-bis;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di
direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione in materia di conformita' di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali,
regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo
svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
con particolare riferimento all'applicazione del comma
16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente
articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo
sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste
dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
f-bis);
g) riferisce al Parlamento, presentando una
relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attivita' di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato
sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e
la Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha
durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione
dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,
e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini
dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare
l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a).
Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai
diversi settori di attivita' degli enti, individua i
principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e
contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di
adozione e attuazione delle misure di contrasto alla
corruzione.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,
lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o
provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e
dalle regole sulla trasparenza dell'attivita'
amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero
la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i
piani e le regole sulla trasparenza citati.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione elaborate a livello
nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni
per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c);
d) definisce modelli standard delle informazioni e
dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge, secondo modalita' che
consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione
dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti
pubblici, anche esterni.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono
e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare,
in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione,
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari.
6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite
accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il piano triennale per la prevenzione della
corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano
nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini
della predisposizione del piano triennale per la
prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta,
fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli
enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano
formulati e adottati nel rispetto delle linee guida
contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali
il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11.
8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione
verifica, anche ai fini della validazione della Relazione
sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga
conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di
cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal
fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale
anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita', tra le quali quelle di
cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate
nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali
e' piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative
misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei
dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze
previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi
della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle
attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi
di informazione nei confronti del responsabile, individuato
ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento
e sull'osservanza del piano;
d) definire le modalita' di monitoraggio del
rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) definire le modalita' di monitoraggio dei
rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando
eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7
provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano
e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente
competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui
ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati
di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei
programmi di formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e utilizzando le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali,
di formazione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni statali sui temi dell'etica e della
legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti
pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'
elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole
amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di
corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul
piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione
del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato
le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente
articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e
sull'osservanza del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del
responsabile individuato ai sensi del comma 7 non puo'
essere inferiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un
massimo di sei mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai
sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso
controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative
modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La
violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione,
delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce
illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno,
il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente
articolo trasmette all'organismo indipendente di
valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione
una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e
la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in
cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il
dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo
riferisce sull'attivita'.
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza
dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali
e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' assicurata
mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione,
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati
personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni
pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti
consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione delle
opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai
cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo
modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'art. 54
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nell'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n.
69, e successive modificazioni, e nell'art. 11 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche
amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al
comma 15 del presente articolo con particolare riferimento
ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di
esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.
19. - 25.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si
applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga
alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga
e che non dispongono di propri siti web istituzionali
pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16
nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle
quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15
e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresi' al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili
nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite
il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di
posta elettronica certificata cui il cittadino possa
rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i
procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina
del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di procedimento amministrativo,
hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
interessati, tramite strumenti di identificazione
informatica di cui all'art. 65, comma 1, del codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e
ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi
comprese quelle relative allo stato della procedura, ai
relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni
singola fase.
31.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma
16, lettera b), del presente articolo, le stazioni
appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri
siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto
del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti
sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni
ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il
31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente
all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive
rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici. Le
amministrazioni trasmettono in formato digitale tali
informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica
nel proprio sito web in una sezione liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla
tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'
individua con propria deliberazione le informazioni
rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il
30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette
alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che
hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in
parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l'art. 6, comma 11,
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di
cui al comma 1, lettera e), dell'art. 133 del codice di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione
ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del
giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione,
ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le
regole della trasparenza.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui
al comma 31 costituisce violazione degli standard
qualitativi ed economici ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e'
comunque valutata ai sensi dell'art. 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei
contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a
carico dei responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano
alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonche' alle
societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e
dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione
di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni
che prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle
amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine
all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo
svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di
dati relativi ai titolari di incarichi politici, di
carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di
indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.
Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di
cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione
patrimoniale complessiva del titolare al momento
dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i
compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita',
mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di
informazioni relative ai titolari degli incarichi
dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a
quelli che comportano funzioni di amministrazione e
gestione, sia con riferimento agli incarichi di
responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di
elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i
documenti e le informazioni di cui al presente comma anche
in formato elettronico elaborabile e in formati di dati
aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere
almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in
formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne
il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la
ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso
o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e
di rispettarne l'integrita';
g) individuazione, anche mediante integrazione e
coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei
termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione
obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e
integrazione della disciplina vigente, delle
responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato
o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo
adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione
del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresi'
esercizio della funzione di coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione.
37. All'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle
disposizioni di cui alla presente legge".
38. All'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo".
39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle
funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e
organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate dallo
Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del
monitoraggio posto in essere ai fini dell'art. 36, comma 3,
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della
funzione pubblica, per il tramite degli organismi
indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare
le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione. I dati forniti
confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui
al citato art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165
del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le
finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.
40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di
cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati
comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis (Conflitto di interessi). - 1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.".
42. All'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con
appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.";
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "o situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle
funzioni attribuite al dipendente";
c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo
e' inserito il seguente:
"i fini dell'autorizzazione, l'amministrazione
verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi";
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. L'omissione del versamento del compenso
da parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.";
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.";
f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto"; al medesimo comma 12, al secondo
periodo, le parole: "L'elenco e' accompagnato" sono
sostituite dalle seguenti: "La comunicazione e'
accompagnata" e, al terzo periodo, le parole: "Nello stesso
termine" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30
giugno di ciascun anno";
g) al comma 13, le parole: "Entro lo stesso termine
di cui al comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
il 30 giugno di ciascun anno";
h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:
"l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' l'attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi";
i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti: "Le informazioni relative a consulenze
e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto";
l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:
"16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.".
43. Le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano
ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
44. L'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' sostituito dal seguente:
"Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il
Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la
qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla
cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una
specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti,
articolati in relazione alle funzioni attribuite, e
comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto
di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi,
regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento
delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi
i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti delle
normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive
all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di
responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e'
altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri,
obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui
all'art. 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura
dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria
adottano un codice etico a cui devono aderire gli
appartenenti alla magistratura interessata. In caso di
inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.
Al codice di comportamento di cui al presente comma si
applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)
definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per
singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici
di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano
annualmente lo stato di applicazione dei codici e
organizzano attivita' di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.".
45. I codici di cui all'art. 54, commi 1 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
46. Dopo l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' inserito il seguente:
"Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici) - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con
funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni,
servizi e forniture, nonche' alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per
la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le
leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.».
47. All'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
accordi di cui al presente articolo devono essere motivati
ai sensi dell'art. 3".
48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per la disciplina organica degli
illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al
superamento dei termini di definizione dei procedimenti
amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo,
superando le logiche specifiche dei differenti settori
delle pubbliche amministrazioni;
b) omogeneita' dei controlli da parte dei
dirigenti, volti a evitare ritardi;
c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema
delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei
termini.
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della
corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di
interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
vigente in materia di attribuzione di incarichi
dirigenziali e di incarichi di responsabilita'
amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli
enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attivita' di
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni,
che comportano funzioni di amministrazione e gestione,
nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di
incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di
incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi
privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un
anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi
o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che
conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i
casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai
soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo
periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al
conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo
politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I
casi di non conferibilita' devono essere graduati e
regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di
carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al
collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta
eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico,
il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che
presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,
immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della
disciplina:
1) gli incarichi amministrativi di vertice
nonche' gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a
soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che
comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario
e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti
pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a
controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo
svolgimento di attivita', retribuite o no, presso enti di
diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o
finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito
l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita'
professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono
soggetti a regolazione o finanziati da parte
dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e
l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
51. Dopo l'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' inserito il seguente:
"Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a
titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il
pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria
o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo'
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare,
l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza
il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie e'
segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto
dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.".
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma
53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria
da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in
caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa
e' stata disposta.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) - b);
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e
catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita'
di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero,
anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento
dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di
bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei
rifiuti.
54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53
puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno,
con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
concerto con i Ministri della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le
Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto
puo' essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica
dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali,
entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa'
di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le
variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di
verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56
continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
58.
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione
di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta
attuazione del principio di imparzialita' di cui all'art.
97 della Costituzione, sono applicate in tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, attraverso intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono
gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e
dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle
disposizioni della presente legge, con particolare
riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna
amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione, a partire da quello relativo agli anni
2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata
e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna
amministrazione, di norme regolamentari relative
all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti
pubblici di cui all'art. 53, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42,
lettera a), del presente articolo, ferma restando la
disposizione del comma 4 dello stesso art. 53;
c) all'adozione, da parte di ciascuna
amministrazione, del codice di comportamento di cui
all'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente
articolo.
61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata
sono altresi' definiti gli adempimenti attuativi delle
disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla
presente legge da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto
privato sottoposti al loro controllo.
62. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:
"1-sexies. Nel giudizio di responsabilita',
l'entita' del danno all'immagine della pubblica
amministrazione derivante dalla commissione di un reato
contro la stessa pubblica amministrazione accertato con
sentenza passata in giudicato si presume, salva prova
contraria, pari al doppio della somma di denaro o del
valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente
percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti i
casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del
credito erariale.".
63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante un testo unico della normativa in
materia di incandidabilita' alla carica di membro del
Parlamento europeo, di deputato e di senatore della
Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di
ricoprire le cariche di presidente e di componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e
di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente
delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.
114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, di presidente e di
componente degli organi esecutivi delle comunita' montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63
provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente
normativa ed e' adottato secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale
in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici,
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a),
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del
codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge
preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre
anni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui
alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in
caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative
all'incandidabilita' con le vigenti norme in materia di
interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione,
nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto di
elettorato attivo;
f) prevedere che le condizioni di incandidabilita'
alla carica di deputato e di senatore siano applicate
altresi' all'assunzione delle cariche di governo;
g) operare una completa ricognizione della
normativa vigente in materia di incandidabilita' alle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di
divieto di ricoprire le cariche di presidente della
provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
di amministrazione e presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'art. 114 del testo unico di
cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,
presidente e componente degli organi delle comunita'
montane, determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g),
in coerenza con le scelte operate in attuazione delle
lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di
incandidabilita' determinate da sentenze definitive di
condanna per delitti di grave allarme sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza
legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del presidente e
degli altri componenti della giunta regionale nonche' dei
consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita' alle
elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli
organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a
sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo
di cui al comma 63;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e
decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in
caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non
colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della
carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed
enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in
posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque
denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di
componente degli organismi indipendenti di valutazione, a
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti
con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo,
che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. E'
escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
successivi non viene adottato il provvedimento di
collocamento in posizione di fuori ruolo.
67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori
incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione,
che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano
l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specificita' dei
regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione
ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonche'
all'Avvocatura dello Stato;
b) durata dell'incarico;
c) continuativita' e onerosita' dell'impegno
lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse
tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di
appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico
ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli
avvocati e procuratori dello Stato non possono essere
collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che,
nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci
anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'
comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla
posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le
disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si
applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive,
anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti
delle Corti internazionali comunque denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'art.
1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, anche se conferiti successivamente
all'entrata in vigore della presente legge, il termine di
cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno gia' maturato o che, successivamente a tale data,
maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di
fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati
nella posizione di fuori ruolo sino al termine
dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del
mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto
l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il
collocamento in posizione di fuori ruolo si intende
confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in
vigore della presente legge.
73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
67 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data
di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo e'
autorizzato ad adottare disposizioni integrative o
correttive del decreto legislativo stesso.
75. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 32-quater, dopo le parole: "319-bis,"
sono inserite le seguenti: "319-quater,";
b) all'art. 32-quinquies, dopo le parole: "319-ter"
sono inserite le seguenti: ", 319-quater, primo comma,";
c) al primo comma dell'art. 314, la parola: "tre"
e' sostituita dalla seguente: "quattro";
d) l'art. 317 e' sostituito dal seguente:
"Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale
che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la
reclusione da sei a dodici anni.";
e) all'art. 317-bis, le parole: "314 e 317" sono
sostituite dalle seguenti: "314, 317, 319 e 319-ter";
f) l'art. 318 e' sostituito dal seguente:
"Art. 318 (Corruzione per l'esercizio della
funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne
accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni.";
g) all'art. 319, le parole: "da due a cinque" sono
sostituite dalle seguenti: da quattro a otto»;
h) all'art. 319-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: "da tre a otto"
sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a dieci";
2) nel secondo comma, la parola: "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "cinque";
i) dopo l'art. 319-ter e' inserito il seguente:
"Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o
promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o
promette denaro o altra utilita' e' punito con la
reclusione fino a tre anni.";
l) all'art. 320, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si
applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.";
m) all'art. 322 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: "che riveste la
qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un
atto del suo ufficio" sono sostituite dalle seguenti: ",
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La pena di cui al primo comma si applica al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra
utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri.";
n) all'art. 322-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole: "Le
disposizioni degli articoli" sono inserite le seguenti:
"319-quater, secondo comma,";
2) nella rubrica, dopo la parola: "concussione,"
sono inserite le seguenti: "induzione indebita a dare o
promettere utilita',";
o) all'art. 322-ter, primo comma, dopo le parole:
"a tale prezzo" sono aggiunte le seguenti: "o profitto";
p) all'art. 323, primo comma, le parole: "da sei
mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a
quattro anni";
q) all'art. 323-bis, dopo la parola: "319," sono
inserite le seguenti: "319-quater,";
r) dopo l'art. 346 e' inserito il seguente:
"Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con
un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico
servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo
della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da
uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da'
o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena e' aumentata se il soggetto che
indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica
di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all'esercizio di attivita'
giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena
e' diminuita.".
76. L'art. 2635 del codice civile e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o
altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno
e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
indicati al primo comma.
Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle
persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito
con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono
raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo
che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza
nella acquisizione di beni o servizi.".
77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: "Concussione"
sono inserite le seguenti: ", induzione indebita a dare o
promettere utilita'";
2) al comma 3, dopo le parole: "319-ter, comma
2," sono inserite le seguenti: "319-quater";
b) all'art. 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e'
aggiunta la seguente:
"s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,
nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
quote".
78. All'art. 308 del codice di procedura penale, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del
codice penale, le misure interdittive perdono efficacia
decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
caso, qualora esse siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche
oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando
che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio
della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari
al triplo dei termini previsti dall'art. 303".
79. All'art. 133, comma 1-bis, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo le parole: "319-ter" sono inserite le
seguenti: ", 319-quater".
80. All'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "319-ter," sono
inserite le seguenti: "319-quater,";
b) al comma 2-bis, dopo le parole: "319-ter," sono
inserite le seguenti: "319-quater,".
81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 58, comma 1, lettera b), le parole:
"(corruzione per un atto d'ufficio)" sono sostituite dalle
seguenti: "(corruzione per l'esercizio della funzione)" e
dopo le parole: "319-ter (corruzione in atti giudiziari),"
sono inserite le seguenti: "319-quater, primo comma
(induzione indebita a dare o promettere utilita'),";
b) all'art. 59, comma 1, lettera a), dopo le
parole: "319-ter" sono inserite le seguenti: ",
319-quater";
c) all'art. 59, comma 1, lettera c), dopo le
parole: misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le
seguenti: "«nonche' di cui all'art. 283, comma 1, del
codice di procedura penale, quando il divieto di dimora
riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».
82. Il provvedimento di revoca di cui all'art. 100,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto
all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1
del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni.
Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle
attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione
della corruzione.
83. All'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001,
n. 97, dopo le parole: "319-ter" sono inserite le seguenti:
", 319-quater".».
- Si riporta il testo dell'art. 15, della legge 11
agosto 2014, n. 125 «Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo»:
«Art. 15 (Comitato interministeriale per la
cooperazione allo sviluppo). - 1. E' istituito il Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS),
con il compito di assicurare la programmazione ed il
coordinamento di tutte le attivita' di cui all'art. 4
nonche' la coerenza delle politiche nazionali con i fini
della cooperazione allo sviluppo.
2. Il CICS e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri ed e' composto dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, che ne e' vice
presidente, dal vice ministro della cooperazione allo
sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' delegare le proprie
funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3. Sulla base delle finalita' e degli indirizzi della
politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel
documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui
all'art. 12, il CICS verifica la coerenza e il
coordinamento delle attivita' di CPS.
4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione
del disegno di legge di stabilita', rappresenta le esigenze
finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di
cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli
stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1
dell'art. 14, sulla base del documento triennale di
programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12,
dell'esito dei negoziati internazionali in materia di
partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di
sviluppo e delle risorse gia' stanziate a tale fine.
5. Qualora siano trattate questioni di loro
competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del
CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, i presidenti di regione
o di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni
rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS
partecipano senza diritto di voto anche il direttore
generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore
dell'Agenzia di cui all'art. 17.
6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in
seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.
7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne
disciplina il funzionamento. La partecipazione alle
riunioni non puo' in ogni caso dare luogo alla
corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o
gettoni di presenza comunque denominati.
8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
9. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico,
operativo e logistico alle attivita' del CICS, attraverso
la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di
cui all'art. 20.
10. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
 
Art. 4
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le
PMI

1. La Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione, la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilita' ambientale;
b) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; valutazione degli impatti delle politiche industriali; gestione, coordinamento e monitoraggio delle attivita' dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia;
c) azioni di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e pubblici che attuano programmi e interventi per lo sviluppo della competitivita' delle imprese anche in coordinamento con le politiche territoriali;
d) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate in coordinamento con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
e) gestione dei dossier di politica industriale, ricerca e innovazione all'esame del Consiglio Competitivita' della UE; aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e attivita' relative al sistema di notifica elettronica;
f) individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti e coordinamento con i livelli regionali;
g) partecipazione ai processi e attuazione delle politiche industriali internazionali bilaterali e multilaterali, nell'ambito del Patto Atlantico, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e di altri organismi internazionali;
h) gestione e attivita' del Punto di contatto nazionale per l'attuazione della Dichiarazione OCSE per le imprese multinazionali di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
i) elaborazione e attuazione delle politiche per la nascita e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito, salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera i), e supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 nonche' gestione del Comitato di cui all'articolo 26-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
l) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali strategici per l'economia nazionale;
m) attuazione delle politiche e interventi per le industrie alimentari, per il made in Italy, per le imprese creative, per la mobilita' sostenibile, per i settori di base e per i settori ad alto contenuto tecnologico;
n) elaborazione ed attuazione di norme di settore e in materia di etichettatura alimentare in sede nazionale, dell'Unione europea e internazionale;
o) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo e rapporti con gli Organismi europei ed internazionali, tra cui l'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione cooperativa, in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa';
p) promozione e valorizzazione delle azioni volte ad accrescere la responsabilita' sociale delle imprese;
q) rilevazione e monitoraggio dei settori produttivi del sistema imprenditoriale nazionale, finalizzato alla puntuale rimodulazione e al reindirizzamento delle politiche di nascita e sviluppo del tessuto produttivo;
r) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza;
s) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;
t) nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 39, della legge 12
dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»:
«Art. 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE). -
1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri
OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere
l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un
codice di comportamento comune, e' istituito, presso il
Ministero delle attivita' produttive, un Punto di contatto
nazionale (PCN).
2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al
comma 1, il Ministero delle attivita' produttive e'
autorizzato a richiedere in comando da altre
amministrazioni personale dotato delle qualifiche
professionali richieste fino ad un massimo di dieci unita'.
A tale personale si applica la disposizione di cui all'art.
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN e'
autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di
720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, legge 11 novembre,
180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa.
Statuto delle imprese»:
«Art. 17 (Garante per le micro, piccole e medie
imprese). - 1. E' istituito, presso il Ministero dello
sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e
medie imprese, che svolge le funzioni di:
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della
comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394
definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un
nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua
revisione, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011,
recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa»;
b) analizzare, in via preventiva e successiva,
l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e
medie imprese;
c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo
sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese;
d) segnalare al Parlamento, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai Ministri e agli enti
territoriali interessati i casi in cui iniziative
legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi
di carattere generale possono determinare oneri finanziari
o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
medie imprese;
e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione
sull'attivita' svolta. La relazione contiene una sezione
dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione
successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle
micro, piccole e medie imprese e individua le misure da
attuare per favorirne la competitivita'. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la
relazione al Parlamento;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle
micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione
delle migliori pratiche;
g) coordinare i garanti delle micro, piccole e
medie imprese istituiti presso le regioni, mediante la
promozione di incontri periodici ed il confronto
preliminare alla redazione della relazione di cui alla
lettera e).
2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al
comma 1, il Garante, con proprio rapporto, da' conto delle
valutazioni delle categorie e degli altri soggetti
rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese
relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli
atti normativi ed amministrativi che interessano le
suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del
Governo, il Garante, anche congiuntamente con
l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa
normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo
periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e'
allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo
l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa
normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi
del Governo che introducono o eliminano oneri a carico
delle micro, piccole e medie imprese.
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla
trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno,
rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della
relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante
concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c),
sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di
indirizzo parlamentare eventualmente approvati.
4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla
Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale
di statistica, della collaborazione dei Ministeri
competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di
commercio. Puo' stipulare convenzioni non onerose per la
collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le
camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui
al comma 2 dell'art. 9, possono proporre al Garante misure
di semplificazione della normativa sull'avvio e
sull'esercizio dell'attivita' di impresa.
5. Presso il Garante di cui al comma 1 e' istituito
il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del settore delle
micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo
di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al
fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio
permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con
regolarita' e alle associazioni e' riconosciuta la
possibilita' di presentare proposte e rappresentare istanze
e criticita'.
6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i
dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo
economico, si avvale per il proprio funzionamento delle
strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui
al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto
all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 26-bis, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero»:
«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori).
- (Omissis).
2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal
comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante
procedura da definire con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di
validita' con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilita'
della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero
1), e che tale somma puo' essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei
fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera
c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle
caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della
donazione.
3. L'autorita' amministrativa individuata con il
decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione
positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla
osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito,
rilascia il visto di ingresso per investitori con
l'espressa indicazione "visto investitori".».
 
Art. 5

Direzione generale per la tutela della proprieta'
industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi

1. La Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche per la lotta alla contraffazione e raccordo con gli altri soggetti istituzionali interessati alla materia, anche a livello internazionale;
b) attivita' di segreteria del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian sounding;
c) gestione delle attivita' di assistenza e supporto all'utenza in materia di contrasto alla contraffazione;
d) attivita' di studio e analisi del fenomeno della contraffazione e predisposizione di rapporti sull'andamento dello stesso, monitoraggio dei sistemi e metodi anticontraffazione;
e) interventi e azioni per la promozione e la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale; azioni di avvicinamento tra il mondo della ricerca ed il mondo delle imprese; politiche per la promozione della proprieta' industriale e per la lotta alla contraffazione;
f) relazioni con istituzioni e organismi europei e internazionali in materia di proprieta' industriale;
g) attivita' di esame, concessione dei brevetti nazionali (invenzioni e modelli di utilita'), di convalida dei brevetti europei e gestione delle domande internazionali di brevetto;
h) attivita' di esame e registrazione dei disegni e modelli;
i) attivita' di esame e registrazione dei marchi nazionali ed internazionali;
l) gestione del procedimento di opposizione alla registrazione dei marchi;
m) gestione dei procedimenti di nullita' e decadenza; affari amministrativi dei titoli brevettuali; attivita' di segreteria della Commissione ricorsi;
n) ideazione, definizione e gestione di nuovi strumenti per favorire l'accesso al sistema della proprieta' industriale da parte delle imprese, in particolare delle start-up e di quelle di piccola e media dimensione, nonche' interventi per agevolare la realizzazione della fase di prototipazione (proof of concept), al fine di agevolare il processo di trasferimento di invenzioni al sistema delle imprese;
o) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati, in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
p) cura e gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza;
q) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del Piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;
r) nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti.
 
Art. 6

Direzione generale per gli incentivi alle imprese

1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;
b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire l'accesso al credito ed elaborazione e attuazione delle politiche per la finanza d'impresa;
c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonche' di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;
d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitivita' delle imprese;
e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione;
f) gestione di programmi e interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitivita' e al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa e non complessa di rilevanza nazionale;
g) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;
h) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone franche urbane (ZFU);
i) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttivita' delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici in coordinamento con le altre Amministrazioni competenti in materia;
l) attivita' inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro, nelle materie di propria competenza;
m) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle societa' cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in societa' di promozione e sviluppo delle societa' cooperative in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa';
n) partecipazione alla gestione, per quanto di competenza, degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
o) politiche e attivita' per l'attrazione degli investimenti esteri, attivita' di competenza del Ministero in ambito internazionale per la promozione della politica industriale, e attivita' connesse alla presidenza del Comitato di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
p) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attivita' relativa al contenzioso e agli affari giuridici;
q) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarita' del Ministero;
r) supporto, nelle materie di competenza, alle attivita' inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;
s) attivita' finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed europea per le misure di competenza e tenuta del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
t) attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive;
u) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;
v) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
z) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
aa) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese;
bb) controlli e ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni, anche avvalendosi del personale degli ispettorati territoriali in coordinamento, per le attivita' territoriali, con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
cc) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza;
dd) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del Piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;
ee) nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti.
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 7, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive»:
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy
e misure per l'attrazione degli investimenti). - (Omissis).
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
istituito un Comitato con il compito di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia
tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il
Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e da un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo'
essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel
progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del
Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 35 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato».
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia»:
«Art. 1 (Attivita' di valutazione di leggi e
provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive). - 1. Al fine di effettuare
attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul
rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti
provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle
attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il
mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
competenti in materia industriale una relazione
illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento,
nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia
di sostegno alle attivita' economiche e produttive,
tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato
territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate,
degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale
attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una
valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione
dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata,
elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli
anni precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati
dell'attivita' di vigilanza e di controllo esercitata dal
Governo anche nei confronti di societa' o enti vigilati
dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime
direttamente o indirettamente controllati, al fine di
mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di
detti provvedimenti.
2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attivita'
di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono
richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a
singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di
finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di
sostegno alle attivita' economiche e produttive
direttamente alla struttura di cui al comma 3.
3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative
e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di
sostegno alle attivita' economiche e produttive e'
istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le
risorse di personale e strumentali in essere presso il
medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di
finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di
sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono
tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo
all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal
medesimo utile per le attivita' di cui al presente
articolo.
5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1
possono riferire alle Assemblee delle Camere con una
relazione annuale da presentare prima dell'inizio della
sessione di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«Art. 10 (Documento di economia e finanza). -
(Omissis).
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 2 agosto 1995, n. 434, recante «Regolamento di
attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del D.L. 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
L. 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalita' e i
criteri per favorire la razionalizzazione e la
ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel
settore della produzione di materiali di armamento»:
«Art. 4 (Comitato per la razionalizzazione e la
ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa). -
1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale
applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
e' istituito il Comitato per la razionalizzazione, la
ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa
presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed
artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e
composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri:
della difesa, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio
coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da
tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di
qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti
di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di
amministrazione di aziende del settore.
2. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato
sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
Comitato e' costituito validamente con la maggioranza
assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta
dei presenti. Il Comitato puo' essere confermato per un
solo quinquennio successivo a quello di prima nomina.
3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
 
Art. 7
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la
sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione

1. La Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
b) attivita' di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale e internazionale;
c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;
d) controllo delle emissioni radioelettriche, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento, per le attivita' territoriali, con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
e) partecipazione al sistema di controllo internazionale delle emissioni radioelettriche;
f) omologazione degli apparati esclusi dalla direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
g) autorita' di sorveglianza del mercato ed accreditamento dei relativi laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
h) autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformita' ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE, e concerto per le autorizzazioni ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e correlati rapporti con Accredia; rapporti con la Commissione europea per il Mutual Recognition Agreement (MRA) per Paesi terzi;
i) attivita', quale amministrazione competente, relative all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
l) disciplina tecnica inerente all'esercizio degli impianti radio di comunicazione elettronica delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili non iscritti al Registro aeronautico nazionale, nonche' relativi rapporti con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
m) gestione del centro di calcolo per il coordinamento e la pianificazione delle frequenze e gestione del Registro nazionale delle frequenze;
n) elaborazione di pareri tecnici sulle frequenze ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
o) attivita' tecniche relative alla Fondazione Ugo Bordoni;
p) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, delle reti di nuova generazione, della qualita' del servizio, della sicurezza informatica e della tutela delle comunicazioni, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
q) partecipazione, anche in consorzio con universita', enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di cooperazione e di ricerca nazionali, europei e internazionali, anche in sinergia con enti e organismi pubblici e del sistema delle imprese;
r) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione, per la qualita' e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attivita' degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, europei e internazionali;
s) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
t) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Internet Governance, attuazione e coordinamento di tavoli tecnici nazionali sul tema e partecipazione ad iniziative nazionali e internazionali sul tema;
u) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore, con oneri a carico dei committenti;
v) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati nonche' negli altri settori di competenza del Ministero;
z) certificazioni e rapporti di prova per la conformita' di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica a norme nazionali, europee ed internazionali; Organismo notificato ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128;
aa) fermo quanto previsto dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (organismo di certificazione OCSI) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003;
bb) fermo quanto previsto dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (Centro di valutazione - CE.VA); Centro di valutazione e certificazione nazionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 e della legge 18 novembre 2019 n. 133 e tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni;
cc) valutazione della qualita' dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale, anche in collaborazione con altre Amministrazioni e identificazione degli standard e delle misure di qualita';
dd) attivita' relative alla metrologia e alla sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;
ee) attivita' di formazione tecnico-scientifica, attraverso l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione per il personale del Ministero, della pubblica amministrazione e per il sistema delle imprese, in conto terzi;
ff) consulenze e collaborazioni tecniche nelle materie di propria competenza rivolte a soggetti pubblici e al sistema delle imprese, in conto terzi;
gg) ai sensi, del decreto-legge n. 82 del 2021, attivita' relative allo svolgimento delle funzioni di Autorita' di settore delle infrastrutture digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cd. Direttiva NIS);
hh) autorita' di settore per le infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
ii) fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 82 del 2021 attivita' di vigilanza sul rispetto degli obblighi di sicurezza ed integrita' delle reti posti a carico dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;
ll) attivita' propedeutica all'inclusione di soggetti nel perimento di sicurezza cibernetica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2020, n. 131;
mm) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di tecnologie innovative e digitali per gli ambiti di competenza del Ministero e a supporto delle direzioni generali richiedenti, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
nn) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nelle materie di competenza;
oo) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del Piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;
pp) nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio
2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133»:
«Art. 3 (Settori di attivita'). - (Omissis).
2. All'espletamento delle attivita' di cui agli
articoli 4 e 5 provvedono, per il settore governativo, le
amministrazioni CISR, ciascuna nell'ambito di rispettiva
competenza, e, per i settori di cui al comma 1, lettere da
a) a l), le seguenti amministrazioni:
a) per il settore interno, il Ministero
dell'interno, nell'ambito delle attribuzioni di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) per il settore difesa, il Ministero della
difesa;
c) per il settore spazio e aerospazio, la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge
11 gennaio 2018, n. 7;
d) per il settore energia, il Ministero dello
sviluppo economico;
e) per il settore telecomunicazioni, il Ministero
dello sviluppo economico;
(Omissis).».
 
Art. 8

Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attivita' in ambito europeo e internazionale, nonche' cura delle attivita' preordinate al recepimento della normativa europea;
b) predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
c) attivita' finalizzate all'affidamento del servizio universale, sulla base dell'analisi effettuata dall'Autorita' di regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da a) ad f), e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma, nonche' alla regolazione dei rapporti con il fornitore del servizio universale;
d) rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi da acquisire al bilancio dello Stato;
e) rapporti con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni finalizzati all'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f), e all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
f) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio postale universale;
g) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' attivita' di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia, e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;
h) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, e tenuta del registro degli operatori;
i) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
l) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dalla Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
m) determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;
n) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
o) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;
p) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrita' delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
q) stipula e gestione del contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
r) gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;
s) disciplina e gestione amministrativa del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI);
t) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle attivita' di call center ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) modifiche, compatibilizzazione e ottimizzazione di impianti radiofonici in analogico in concessione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; verifiche tecniche sugli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazione elettronica e rilascio del relativo parere alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; collaborazione con le Autorita' regionali in materia di inquinamento elettromagnetico per quanto di competenza;
v) vigilanza, controllo e relative sanzioni, anche su disposizione dell'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza, per la tutela e protezione delle comunicazioni elettroniche dei servizi aereonautici, dei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110;
z) collaborazione con le altre amministrazioni competenti per la tutela delle comunicazioni elettroniche durante le manifestazioni pubbliche e monitoraggio radioelettrico in occasione di eventi speciali e manifestazioni di particolare interesse sul territorio nazionale in raccordo con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
aa) vigilanza, controllo e relative sanzioni sui sistemi di rete, sugli apparati e prodotti interconnessi e collegati alle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private previsti dal decreto legislativo n. 259 del 2003; individuazione e rimozione delle interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione sonora e televisiva;
bb) monitoraggio con sistemi elettronici fissi e mobili del corretto utilizzo dello spettro radioelettrico, anche in coordinamento con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
cc) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni agli impianti di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni a bordo delle navi e degli aeromobili civili non iscritti al Registro aereonautico nazionale (RAN) ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rilascio dei relativi certificati e titoli abilitativi;
dd) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni a bordo delle navi degli impianti radio destinati alla salvaguardia della vita umana in mare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
ee) rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e allo spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 259 del 2003; vigilanza ispettiva e di controllo sulle interferenze tra impianti, condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate e reti di comunicazione elettronica;
ff) verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli Istituti di vigilanza privata di cui all'Allegato E) del decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, in coordinamento con il Ministero dell'interno;
gg) prestazioni eseguite in conto terzi, per quanto di propria competenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, anche tramite la definizione di accordi e convenzioni stipulati con altre amministrazioni pubbliche, enti e privati;
hh) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, in raccordo con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
ii) vigilanza e controllo relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
ll) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio delle stazioni radioelettriche per il settore marittimo e aeronautico, ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, e rilascio dei relativi titoli abilitativi ai sensi del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 agosto 1965, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 marzo 2015 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
mm) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio di stazioni radioelettriche di radioamatore ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
nn) esame per il conseguimento della patente di radioamatore e rilascio dei relativi titoli abilitativi;
oo) accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni generali di propria competenza nonche' attivita' di vigilanza e controllo sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato di cui agli articoli 25 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
pp) vigilanza e controllo sulla fornitura del servizio universale di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
qq) supporto alle attivita' di revisione sugli enti cooperativi ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in coordinamento con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa';
rr) supporto alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese relativamente ai controlli e alle ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni;
ss) ulteriori attivita' di vigilanza e controllo nel settore delle comunicazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni normative in materia;
tt) supporto all'attuazione di nuove disposizioni normative a livello territoriale in coordinamento con le direzioni generali nelle materie di competenza del Ministero;
uu) organizzazione e gestione di sportelli informativi per i cittadini e le imprese e di raccordo con le economie dei territori nelle materie di competenza del Ministero;
vv) coordinamento ed indirizzo degli ispettorati territoriali, in coordinamento con le direzioni generali competenti per materia, per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, nonche' per la gestione delle risorse finanziarie stanziate per il funzionamento degli ispettorati territoriali e per il potenziamento e la manutenzione dei relativi impianti e attrezzature;
zz) supporto agli ispettorati territoriali per tutti gli affari relativi al contenzioso e ai rapporti con l'Autorita' giudiziaria e con l'Avvocatura dello Stato;
aaa) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nelle materie di competenza;
bbb) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del Piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate. Nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti.
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 11,
lettere da a) ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio»:
«Art. 3 (Servizio universale). - (Omissis).
11. Il fornitore del servizio universale e' designato
nel rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'. La designazione e'
effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio
universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del
servizio universale in considerazione del ruolo da questo
svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo
triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica
amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.»
«Art. 23 (Norme transitorie). - 1. Fino alla piena
operativita' dell'Agenzia di cui all'art. 2, e comunque non
oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 18 del medesimo art. 2, il Ministero dello sviluppo
economico continua ad esercitare le funzioni di
regolamentazione del settore postale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11
dell'art. 3, il servizio universale e' affidato a Poste
Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni
cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica,
sulla base di un'analisi effettuata dall'autorita' di
regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale
a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle
lettere da a) ad f) del comma 11 dell'art. 3 e che nello
svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di
efficienza, sulla base di indicatori definiti e
quantificati dall'autorita'. In caso di esito negativo
della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero
dello sviluppo economico dispone la revoca
dell'affidamento.
3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti
dell'autorita' di regolamentazione di cui all'art. 5, comma
4, e all'art. 6, comma 2, si applica la disciplina vigente
al momento della pubblicazione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/6/CE.
4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni
attuative in materia di partecipazione al Fondo di
compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di
cui all'art. 10, comma 2, continua ad applicarsi la
disciplina vigente al momento della pubblicazione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva
2008/6/CE.
5 Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni
regolatorie di settore, restano efficaci, purche' non
incompatibili, le discipline vigenti al momento della
pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2008/6/CE.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettera f)
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
«Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio»:
«Art. 2 (Autorita' nazionale di regolamentazione del
settore postale). - (Omissis).
4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione
e di giudizio, le seguenti funzioni:
(Omissis).
f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico -
sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del
servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed
autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni
generali della fornitura dei servizi postali;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
«Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio»:
«Art. 21 (Sanzioni). - (Omissis).
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
presente articolo spetta all'autorita', che puo',
nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con
modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'art. 2,
comma 16.».
- Si riporta il testo dell'art. 24-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la
crescita del Paese»:
«Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela dei dati
personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e
dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center). -
1. Le misure del presente articolo si applicano alle
attivita' svolte da call center indipendentemente dal
numero di dipendenti occupati.
2. Qualora un operatore economico decida di
localizzare, anche mediante affidamento a terzi,
l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale
in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, deve
darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del
trasferimento:
a) al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nonche' all'Ispettorato nazionale del lavoro a
decorrere dalla data della sua effettiva operativita' a
seguito dell'adozione dei decreti di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i
lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione e'
effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call
center;
b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando
le numerazioni telefoniche messe a disposizione del
pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;
c) al Garante per la protezione dei dati personali,
indicando le misure adottate per garantire il rispetto
della legislazione nazionale, e in particolare delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nonche' delle disposizioni concernenti il registro
pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi,
l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale
in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, devono
darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 entro
sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore,
indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione
del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In
caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per
ciascun giorno di ritardo.
4. In attesa di procedere alla ridefinizione del
sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei
call center, nessun beneficio, anche fiscale o
previdenziale, previsto per tale tipologia di attivita'
puo' essere erogato a operatori economici che, dopo la data
di entrata in vigore della presente disposizione,
delocalizzano l'attivita' di call center in un Paese che
non e' membro dell'Unione europea.
5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call
center deve essere informato preliminarmente sul Paese in
cui l'operatore con cui parla e' fisicamente collocato
nonche', a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese
che non e' membro dell'Unione europea, della possibilita'
di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore
collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro
dell'Unione europea, di cui deve essere garantita
l'immediata disponibilita' nell'ambito della medesima
chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche quando un cittadino e' destinatario di una chiamata
proveniente da un call center.
7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui
al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o
tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la
sanzione e' irrogata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva
operativita', dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei
casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione e'
irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo
economico e dal Garante per la protezione dei dati
personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi
5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
50.000 euro per ogni giornata di violazione;
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei
commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni
provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo
quanto previsto dall'art. 161 del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata
informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo
integri, altresi', la violazione di cui all'art. 13 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette
disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Garante per la protezione dei dati personali
l'accertamento dell'avvenuta violazione.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
nonche' di quanto previsto dall'art. 130 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il
soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a
un call center esterno e' considerato titolare del
trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f),
e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in solido
con il soggetto gestore. La constatazione della violazione
puo' essere notificata all'affidatario estero per il
tramite del committente.
9. Qualunque operatore economico che svolge o si
avvale di servizi di call center e' tenuto a comunicare, su
richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del
Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci
giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center
destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma
comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
50.000 euro per ogni violazione.
10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a
operatori di call center l'offerta migliore e' determinata
al netto delle spese relative al costo del personale,
determinato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di
accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
11. Tutti gli operatori economici che svolgono
attivita' di call center su numerazioni nazionali devono,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, iscriversi al Registro degli
operatori di comunicazione di cui alla delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n.
666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresi',
tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del
pubblico e utilizzate per i servizi di call center.
L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei
soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve
essere contemplato nel contratto di affidamento del
servizio.
12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11
comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa pari a 50.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante «Attuazione
della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime»:
«Art. 5 (Affidamento). - 1. Fatto salvo quanto
disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare per i profili di competenza, ove non provveda ad
effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi
al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti
compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei
certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne
fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati
in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di
rilascio dei certificati stessi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le
ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del
certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico
e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del
certificato di sicurezza passeggeri.
3. I certificati statutari per i quali i compiti di
ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai
sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente
dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita'
marittime locali e, all'estero, per il tramite delle
autorita' consolari.
4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del
comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici
effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3,
provvede al rilascio dei relativi certificati statutari,
previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi
e ferma restando la possibilita' di ispezione.».
- Si riporta il testo dell'art. 95 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche»:
«Art. 95 (Impianti e condutture di energia elettrica
- Interferenze). - 1. Nessuna conduttura di energia
elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata,
puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul
relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla
osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la
materia della trasmissione e distribuzione della energia
elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato
dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio,
per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe
secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del
Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non
abbiano interferenze con linee di comunicazione
elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza
previsti dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di
energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in
cavi cordati ad elica, il nulla osta e' sostituito da una
attestazione di conformita' del gestore. (256)
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i
tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di
comunicazione elettronica, i competenti organi del
Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da
precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione
dei progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle
condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi
atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso del
Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli
opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le
relative spese sono a carico dell'esercente delle
condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a
qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata
o spostata senza che sul relativo progetto sia stato
preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3,
4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Consiglio superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che
non presentano interferenze con impianti di comunicazione
elettronica, il relativo nulla osta e' rilasciato dal capo
dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione
elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica
sotterrati devono essere osservate le norme generali per
gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano
del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme
generali, in quanto applicabili, devono essere osservate
nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica
sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica,
anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti,
si abbia un turbamento del servizio di comunicazione
elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette
autorita', lo spostamento degli impianti od altri
provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma
dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a
carico di chi le rende necessarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del
Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137»:
«Art. 6 (Individuazione delle prestazioni in conto
terzi e produttivita' del personale). - 1. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si provvede all'individuazione delle
prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per
conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe
previste dal D.M. 5 settembre 1995 del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, concernente tariffazione delle
prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite
dall'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e dal D.M.
24 settembre 2003 del Ministro delle comunicazioni,
concernente determinazione delle quote di surrogazione del
personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli
automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli
oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per
prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003.
2. In considerazione dell'accresciuta complessita'
delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero
dall'art. 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dall'art. 2, comma 1, del presente decreto legislativo,
dall'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, come modificato dall'art. 41, comma 8,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, nonche' dal decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, una somma non superiore al 30 per
cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei
compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi
pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per
conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle
comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni
sindacali, all'incentivazione della produttivita' del
personale in servizio presso il predetto Ministero, ai
sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche»:
«Art. 25 (Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica). - 1. L'attivita' di
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e'
libera ai sensi dell'art. 3, fatte salve le condizioni
stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari e
amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con
le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione
civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese
quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano
anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti
all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di
appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal
presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane
salvo quanto previsto da trattati internazionali cui
l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui
all'art. 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'art.
27, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, che
consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 4.
3-bis. Le imprese che forniscono servizi
transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese
situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad
effettuare piu' di una notifica per Stato membro
interessato.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, unitamente alle informazioni strettamente
necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco
aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio
Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale
dichiarazione costituisce segnalazione certificata di
inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui
all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata ad iniziare la
propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione
della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui
diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai
sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre
sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione sono
tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o
dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica,
puo' aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere
comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
contestualmente il Ministero. Tale termine e' ridotto a
trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un
profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non
superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni
possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per
un periodo non superiore a quindici anni, previa
presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario
da parte degli operatori. La congruita' del piano viene
valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e
all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi
autorizzatori. L'impresa interessata puo' indicare nella
dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per
il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma
4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide
con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
8. Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a
terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente
indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di
cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa
cedente, puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla
non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei
requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine
e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i
richiesti chiarimenti o documenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche»:
«Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione
generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso
necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o piu' stazioni
radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di
terra e via satellite richiedenti una assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili
marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di
radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia;
b) installazione od esercizio di una rete di
comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto
previsto dall'art. 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che
impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle
stesse bande e con protezione da interferenze provocate da
stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui
all'art. 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi
di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale
e' richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali
a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto
dall'art. 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su
strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a
fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della
caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio ad imprese industriali,
commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di
apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza
della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra
piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di
organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed
agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi
per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali
sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di
apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche
tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche»:
«Art. 53 (Disponibilita' del servizio universale). -
1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente
Capo sono messi a disposizione di tutti gli utenti finali
ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere
dall'ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero
vigila sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorita' determina il metodo piu' efficace e
adeguato per garantire la fornitura del servizio universale
ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita'. L'Autorita' limita le distorsioni del
mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o
ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni
commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche»:
«Art. 54 (Fornitura dell'accesso agli utenti finali
da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici).
- 1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in
postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica e'
soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero
vigila sull'applicazione del presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di
supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a
velocita' di trasmissione tali da consentire un accesso
efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie
prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della
fattibilita' tecnologica nel rispetto delle norme tecniche
stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T.
2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura
di un servizio telefonico accessibile al pubblico
attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che
consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e
internazionali e' soddisfatta quanto meno da un operatore.
Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.».
 
Art. 9

Direzione generale per la riconversione
industriale e grandi filiere produttive

1. La Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle politiche industriali relative allo spazio, all'aerospazio e alla ricerca aerospaziale e cura della partecipazione del Ministero in organismi nazionali, europei ed internazionali competenti in materia;
b) attuazione delle politiche e dei programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi;
c) azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;
d) crisi d'impresa; riconciliazione, gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta';
e) attivita' relative alla Struttura per le crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
g) gestione degli interventi relativi alle politiche industriali in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia e dell'industria aerospaziale;
h) elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti ai regolamenti interni e alle delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera i);
i) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza;
l) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del Piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;
m) nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti.
2. Presso la Direzione generale operano:
a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
b) il Comitato di sorveglianza del Piano space economy, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2017, adottato ai sensi della direttiva del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno in materia di attuazione della «Strategia nazionale di specializzazione intelligente», adottata il 10 maggio 2017;
c) la Commissione per il rilascio o la revoca delle autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
d) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188;
e) il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 852, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«(Omissis).
852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine
di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e
livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale
struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui
ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa
oggetto d'intervento. A tal fine e' autorizzata la spesa di
300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il
medesimo provvedimento si provvede, anche mediante
soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso
il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al
monitoraggio delle attivita' industriali e delle crisi di
impresa.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 24
dicembre 1985, n. 808, recante «Interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento di competitivita' delle industrie
operanti nel settore aeronautico»:
«Art. 2 (Comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica). - Per assicurare la coordinata e razionale
applicazione degli interventi di cui all'art. 3, e'
istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui
delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, della
difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali,
un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da
tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza
nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di
partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del
settore.
Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente.
I componenti effettivi e supplenti del comitato sono
nominati per un triennio con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato e' costituito validamente con la
maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a
maggioranza assoluta dei presenti.
Alla segreteria del comitato provvede il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo
stato dell'industria aeronautica ed in particolare
sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli
aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui
finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente
legge e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare
riferimento ai pareri resi.
La relazione e' redatta sulla base di singoli
rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le
imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo
seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei
benefici stessi.
La relazione e' trasmessa dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il
31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale
per il coordinamento della politica industriale per la
trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione
previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge
5 agosto 1978, n. 468.
Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 6
dicembre 1993, n. 509, recante «Norme per il controllo
sulle munizioni commerciali per uso civile»:
«Art. 8 (Commissione per il rilascio e la revoca
delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal
direttore generale della produzione industriale o da un suo
delegato quale presidente, dal direttore del Banco
nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
materia di munizioni, armi o polveri propellenti.
2. I componenti della Commissione sono nominati, per
la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono
essere riconfermati.
3. La Commissione ha il compito di determinare le
caratteristiche del contrassegno di controllo e di
stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso;
di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del
contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o
agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di
procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di
decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal
direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
sue funzioni.
4. La Commissione svolge altresi' funzioni consultive
circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime
parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1,
secondo comma, del citato regolamento allegato alla
Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ,
per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione esprime inoltre parere sui
provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonche'
sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma
1.
6. All'onere per il funzionamento della Commissione
quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere
sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e
1995.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 9 luglio
1990, n. 188, recante «Tutela della ceramica artistica e
tradizionale e della ceramica italiana di qualita'»:
«Art. 4 (Istituzione e compiti del Consiglio
nazionale ceramico). - 1. E' istituito il Consiglio
nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica
artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio
storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i
decori tipici, e la ceramica di qualita'.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo
insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle
quali e' in atto una affermata produzione di ceramica
artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in
caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle
aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di
produzione della ceramica artistica e tradizionale di
ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il
quale avra' sede il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di
produzione della ceramica di qualita';
d) designa, sentite le organizzazioni dei
produttori piu' rappresentative e la regione interessata i
suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui
all'art. 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le
variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di
produzione con la procedura adottata per la formazione
degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'art. 7, comma 7, e
adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e
sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di
promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle
produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le
regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di
una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana,
con manifestazioni divulgative, culturali e di
commercializzazione da tenersi alternativamente in una
localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia
centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la
ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella
di qualita', coordinando la propria attivita' con le
regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro
ente od organismo interessato;
l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad
esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue
finalita' istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il
Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi
compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi
consulenti tecnici.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 11
maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di attivita'
produttive»:
«Art. 3 (Studi e ricerche per la politica
industriale). - 1. Per lo svolgimento di funzioni di
elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle
attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della
collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante
appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la
politica industriale, dotato della necessaria struttura di
supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in
attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto
dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , ferma
restando la dotazione organica del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere
relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3,
lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a
decorrere dal 1999.».
 
Art. 10

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica

1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) tutela e promozione della concorrenza e definizione di proposte normative in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attivita' economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
b) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;
c) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attivita' di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e dell'elenco dei marchi di qualita' dei servizi;
d) statistiche sul commercio e sul terziario;
e) nell'ambito dei servizi assicurativi, promozione e tutela della concorrenza, definizione e proposte di normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, in particolare per RC auto, connessi rapporti con l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), vigilanza sul fondo di garanzia per le vittime della strada, sul fondo di garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP);
f) attuazione delle politiche europee e internazionali nelle materie di competenza;
g) cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni degli autoveicoli;
h) politiche, definizione e proposte di normativa e progetti per i consumatori;
i) tenuta dell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori, supporto e segreteria al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);
l) manifestazioni a premio;
m) gestione del Punto di contatto infoconsumatori, del Punto di contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da costruzione, dell'Unita' centrale di notifica, del Punto di contatto Technical Barriers to Trade (TBTs), del Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX);
n) vigilanza e definizione della normativa in materia di qualita' dei prodotti e dei servizi;
o) vigilanza sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti di competenza del Ministero e relativo coordinamento delle attivita' di competenza di altre direzioni e Amministrazioni e relativo Punto di contatto con la Commissione europea;
p) attivita' in materia di normativa tecnica e vigilanza sugli enti di normazione nazionali UNI e CEI;
q) normativa per la sicurezza degli impianti e macchine installati in ambito civile e industriale e relativi provvedimenti inerenti alle attivita' di verifica;
r) normativa e adempimenti amministrativi in materia di metrologia legale e metalli preziosi;
s) esercizio delle funzioni di Autorita' nazionale italiana per l'accreditamento e Punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; svolgimento delle ulteriori attivita' demandate al Ministero dalla medesima legge e controllo su Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera m);
t) vigilanza su camere di commercio, loro unioni e aziende speciali;
u) vigilanza su Unioncamere;
v) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;
z) normativa sul registro imprese e sul repertorio delle attivita' economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attivita' delle camere di commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;
aa) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali, ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni;
bb) accreditamento degli Sportelli unici per le attivita' produttive e delle Agenzie per le imprese;
cc) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza;
dd) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;
ee) nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge
23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia»:
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per la commercializzazione dei prodotti). -
(Omissis).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.».
 
Art. 11
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle
societa'

1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) vigilanza sul sistema cooperativo comprese le cooperative europee;
b) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualita';
c) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) vigilanza sugli albi delle societa' cooperative;
e) vigilanza su gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative e dei consorzi agrari di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione;
g) gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e relativa vigilanza;
h) promozione delle attivita' di vigilanza, nei confronti della societa' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
i) vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito, sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, su Fondazione Valore Italia fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
l) promozione delle funzioni di vigilanza sui seguenti enti per quanto di competenza del Ministero: Fondazione Ugo Bordoni;
m) vigilanza sull'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), sul Consorzio Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione;
n) attivita' di vigilanza, per quanto di competenza del Ministero, su ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
o) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza;
p) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;
q) nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 31
gennaio 1992, n. 99, recante «Nuove norme in materia di
societa' cooperative»:
«Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi
emanate da regioni a statuto speciale possono costituire
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
lucro da societa' per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente
nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza
per i programmi diretti all'innovazione tecnologica,
all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al
comma 1 possono promuovere la costituzione di societa'
cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere
partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da
queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici
programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione
professionale del personale dirigente amministrativo o
tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e
ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
per il movimento cooperativo.
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi,
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e
all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali
pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere
effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'art. 20.
7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi
sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare
specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di
cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione.
10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente articolo
decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
sensi della normativa vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 460 a 463,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).»:
«(Omissis).
460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la
denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa' a
capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo
economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e
gli obiettivi della Societa' e approva le linee generali di
organizzazione interna, il documento previsionale di
gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria
della Societa' e delle sue controllate dirette ed indirette
che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano
della preventiva approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati
con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la
Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo
2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie
partecipazioni societarie, nei settori non strategici di
attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione
dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre,
nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite
una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza
acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
con le regioni interessate anche tramite la cessione a
titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti
operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette
e indirette e da tasse.
462. All'art. 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e locali".
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 5, le parole: ", regionali e
locali" sono soppresse;
b) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal
seguente: "6. I diritti dell'azionista in riferimento alla
societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al
Parlamento";
c) all'art. 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente: "6-bis. Un magistrato della Corte dei conti,
nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle
sedute degli organi di amministrazione e di revisione della
Societa'.";
d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. -
1. La societa' presenta annualmente al Ministero dello
sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte ai
fini della valutazione di coerenza, efficacia ed
economicita' e ne riferisce alle Camere".».
 
Art. 12

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione,
i sistemi informativi e il bilancio

1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
b) coordinamento dell'attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione e assestamento;
c) attivita' di comunicazione interna, trasparenza, rapporti con l'utenza e attivita' per l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP);
d) reclutamento, gestione e sviluppo professionale del personale;
e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
f) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
g) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero;
h) relazioni sindacali e supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata;
i) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
l) politiche per le pari opportunita' e per il benessere del personale;
m) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro;
n) gestione e valorizzazione del Polo culturale: biblioteca, centri di documentazione, musei;
o) attivita' stralcio inerente alla soppressione dell'Istituto per la promozione industriale;
p) gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero;
q) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia di competenza, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
r) coordinamento strategico della progettazione e dello sviluppo dei sistemi informativi e della gestione delle banche dati, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni, in raccordo con le direzioni competenti;
s) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
t) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
u) gestione del patrimonio;
v) gestione della logistica e dei servizi tecnici;
z) gestione dei servizi comuni e affari generali;
aa) attivita' di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
bb) attivita' residuale conseguente al trasferimento delle risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
cc) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza;
dd) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del Piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;
ee) nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).».
 
Art. 13

Dotazione organica

1. Le dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero dello sviluppo economico sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a 6 incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' un incarico presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
3. Il personale dirigenziale, di prima e di seconda fascia, del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.
4. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.».
 
Art. 14

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono individuati nel numero complessivo di 104 posti di funzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, con legge 22 aprile 2021, n. 55.
2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a sei incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»:
«Art. 3 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero della transizione ecologica). - (Omissis).
2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di
cui al comma 4, la Direzione generale per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita'
energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e
la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del
Ministero dello sviluppo economico, con la relativa
dotazione organica e con i relativi posti di funzione di
livello dirigenziale generale e non generale, sono
trasferite al Ministero della transizione ecologica.
Conseguentemente la dotazione organica del personale
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e'
rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104
posizioni di livello non generale.».
 
Art. 15

Disposizioni finali

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate secondo le modalita', le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici oggetto di modifiche ai sensi del presente decreto, nonche' all' efficacia dei decreti attuativi di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988. n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed acquista efficacia a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 880