Gazzetta n. 259 del 29 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 ottobre 2021
Definizione delle modalita' di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonche' dei criteri di ripartizione delle relative risorse stanziate per l'anno 2021.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
Visto l'art. 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a);
Visto l'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 5, comma 2-ter del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, prevedendo un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 11-bis, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 27 giugno 2020, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2020;
Rilevato che, ultimate le procedure di valutazione delle richieste da parte dei comuni secondo le modalita' di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente in data 31 gennaio 2018 e 27 maggio 2020, sono state assegnate le risorse stanziate per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, per un ammontare complessivo di 84 milioni di euro;
Visto l'art. 11-bis, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 35-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019, relativamente alle annualita' 2020, 2021 e 2022;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 , convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, che detta principi per il riequilibrio territoriale;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato art. 11-bis, comma 19, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, con riguardo alle somme stanziate relativamente all'anno 2021;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 11-bis, comma 19, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e definisce le modalita' di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonche' i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016»: l'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
b) «Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;
c) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
d) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
e) «decreto-legge»: il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
f) «decreto-legge n. 113 del 2018»: il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
g) «decreto-legge n. 135 del 2018»: il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
h) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», limitatamente alle parti ancora applicabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 216, del «Codice dei contratti pubblici»;
i) «direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012»: la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto: «direttiva del Ministero dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»;
l) «finanziamento» o «finanziamenti»: la quota parte delle risorse stanziate dall'art. 35-quinquies, comma 1, «decreto-legge n. 113 del 2018», pari a 27 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del «decreto-legge»;
m) «linee generali»: le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018, di cui all'art. 2, comma 1, del «decreto-legge»;
n) «linee guida»: le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in data 26 luglio 2018, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»;
o) «patto» o «patti»: il patto o i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee generali» di cui all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida», di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge», con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano;
p) «progetto» o «progetti»: il progetto o i progetti relativi alla realizzazione ed all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del «decreto-legge».
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Requisiti di ammissibilita'
delle richieste dei comuni interessati

1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:
a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;
b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di «progetto» non si sovrappone con quelli gia' precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni. Non e' comunque ammesso il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia' realizzati;
c) i cui «progetti» sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno;
d) che dimostrano di possedere la disponibilita' delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.
2. Ai fini del presente decreto i «patti» sottoscritti dopo l'entrata in vigore del «decreto legge», vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, consentono il «finanziamento» dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilita' delle somme stanziate per l'esercizio finanziario 2021.
 
Art. 3

Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste dei comuni di ammissione al «finanziamento» per l'esercizio finanziario 2021 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro il 30 ottobre 2021, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 20 dicembre successivo.
2. La commissione di cui all'art. 5, ultimata l'istruttoria delle richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, ai fini della concessione del «finanziamento» secondo le modalita' indicate dall'art. 8.
 
Art. 4

Modalita' di presentazione delle richieste da parte
dei comuni e documentazione da allegare

1. I comuni presentano le richieste di ammissione al «finanziamento» alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:
a) attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, in base alle dichiarazioni rese dai comuni ed agli atti in proprio possesso;
b) fornisce un rapporto circa i fenomeni di criminalita' diffusa insistenti nell'area urbana interessata dall'installazione del sistema di videosorveglianza per il quale viene richiesto il finanziamento, valutati sulla base delle indicazioni contenute nelle «linee guida»;
c) attesta l'indice di delittuosita', relativo all'anno precedente a quello di presentazione della richiesta, registrato nel territorio del comune interessato.
2. Le richieste di ammissione al «finanziamento» devono essere, a pena di irricevibilita', redatte sul modello di cui all'allegato A) al presente decreto ed essere corredate da:
a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalita' di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici», la cui stima economica dovra' espressamente indicare la quota di cofinanziamento;
b) dichiarazione attestante che l'intervento e' gia' inserito, ovvero che sara' inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato;
c) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del soggetto firmatario della richiesta di «finanziamento» (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identita' del delegante e del delegato).
3. L'importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell'IVA, non puo' essere superiore al 15% dell'importo che sara' posto a base d'asta e dovra' essere comprensivo delle seguenti voci:
a) progettazione in tutte le sue fasi;
b) direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;
c) regolare esecuzione/collaudo;
d) coordinamento della sicurezza;
e) qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).
 
Art. 5

Commissione di valutazione delle richieste di «finanziamento»

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede alla nomina di un'apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dai comuni, ai fini della successiva erogazione del relativo «finanziamento».
2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti all'area I personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Per le attivita' svolte dai componenti della Commissione di cui al comma 1, non e' previsto alcun compenso.
 
Art. 6

Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste presentate dai comuni con le modalita' di cui all'art. 4, sono valutate dalla commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione del «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:
a) indice di delittuosita' della provincia, ricavato dai dati consolidati disponibili rispetto all'anno di presentazione della richiesta di ammissione al «finanziamento», rapportato all'indice medio di delittuosita' su scala nazionale: da 0 a 10 punti,
b) indice di delittuosita' del comune, ricavato dai dati consolidati disponibili rispetto all'anno di presentazione della richiesta di ammissione al «finanziamento», rapportato all'indice medio di delittuosita' su scala provinciale: da 10 a 20 punti;
c) incidenza dei fenomeni di criminalita' diffusa registrati nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al «finanziamento», valutati secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione di cui all'art. 4, comma 1 lettere b) e c): da 0 a 10 punti;
d) entita' numerica della popolazione residente, fino a 10 punti, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato:
fino a 3.000 abitanti - 10 punti;
da 3.001 a 5.000 - 8 punti;
da 5.001 a 10.000 - 6 punti;
da 10.001 a 15.000 - 4 punti;
da 15.001 a 20.000 - 2 punti;
oltre 20.000 - 0 punti;
e) la commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di «finanziamento» tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dal comune e l'importo complessivo del «progetto». Successivamente alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 20 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PCi) sara' applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: (PCi/PCmax)x 20.
2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al comma 1 sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta di ammissione al «finanziamento» e' attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti.
3. A parita' di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:
a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi 10 anni, e' stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;
b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»;
c) le richieste di «finanziamento» che presentano il livello di progettazione piu' elevato;
d) in caso di ulteriore parita', sara' data priorita' all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.
 
Art. 7

Formazione della graduatoria
e assegnazioni differenziate

1. La commissione di cui all'art. 5, procede alla valutazione delle richieste di «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3.
2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresi', il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, sulla base dei criteri fissati dal comma 2 dell' «art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016», per la successiva redazione della graduatoria definitiva dei comuni ammessi al «finanziamento».
 
Art. 8

Pubblicazione della graduatoria
e ammissione al «finanziamento»

1. La graduatoria definitiva e' pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione amministrazione trasparente.
2. I progetti sono ammessi a finanziamento secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque, fino a concorrenza della disponibilita' delle risorse finanziarie fissate in 27 milioni di euro per l'anno 2021, allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Capitolo 7416, piano gestionale n. 1: «Trasferimenti per l'installazione da parte dei comuni dei sistemi di videosorveglianza», iscritto nell'unita' di voto parlamentare 3.3 «Pianificazione e coordinamento forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
3. I «progetti» ammessi a «finanziamento» sono comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione ai comuni interessati.
 
Art. 9
Adempimenti successivi, verifiche, controlli e perdita del
finanziamento

1. I «progetti» ammessi a «finanziamento» devono essere resi esecutivi entro centoventi giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. E' fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte del comune beneficiario. La determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».
2. Per i «progetti» esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», dovra' essere assunta entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3, e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».
3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sara' erogato il «finanziamento» con le seguenti modalita':
il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;
il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione;
il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;
il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformita'.
4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate al comune interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio, che devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilita' dello Stato.
5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione, comporta la revoca del «finanziamento», con la conseguente restituzione delle somme erogate.
6. La revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresi', alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.
7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro novanta giorni dall'ultimazione, pena la revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme concesse.
8. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.
 
Art. 10
Effetti della decadenza e della revoca del «finanziamento» e recupero
delle somme

1. In caso di decadenza il «finanziamento» e' concesso al comune collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di riferimento.
2. In caso di revoca del finanziamento le somme riscosse dal comune interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione al capitolo 7416 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione ad altro comune con la procedura di cui al comma 1.
 
Art. 11

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2021

Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 2923