Gazzetta n. 254 del 23 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 27 settembre 2021
Erogazione del bonus idrico.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2021, con il quale e' stato tra l'altro nominato il prof. Roberto Cingolani, Ministro della transizione ecologica;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita', utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione; l'art. 15, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto l' art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infra-strutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, n. 19 del 18 gennaio 2021, recante «Atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023»;
Visto l'art. 1, comma 61, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il quale prevede che, al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021;
Visto l'art. 1, comma 62, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il quale riconosce, nel limite di spesa di cui al sopracitato comma e fino ad esaurimento delle risorse, alle persone fisiche residenti in Italia, un bonus idrico pari ad euro 1.000,00 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unita' immobiliari;
Visto l'art. 1, comma 63, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che elenca nel dettaglio le spese sostenute dal beneficiario ammesse al rimborso tramite il bonus idrico;
Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione del «bonus idrico», quindi tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per le finalita' di cui al presente decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, del 14 agosto 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 221 del 5 settembre 2020, relativo al Programma sperimentale buono mobilita' - anno 2020;
Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma utilizzata per il bonus mobilita' 2020;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica;
Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma utilizzata per il bonus mobilita' 2020, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 14 agosto 2020, le cui misure tecniche ed organizzative e modalita' di attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del presente decreto;
Ritenuto di avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' a capitale interamente pubblico, per le attivita' operative di cui al presente decreto;
Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso nella seduta del 16 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto, ai fini dell'erogazione del bonus idrico, di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri per l'ammissione a detto beneficio.
2. Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, e' riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.
3. Il bonus idrico e' finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 «Fondo per il risparmio di risorse idriche» con una dotazione pari ad euro 20 milioni per l'anno 2021 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, comprensivo degli oneri per le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 2

Beneficiari del bonus idrico

1. Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale, nonche' di diritti personali di godimento gia' registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unita' immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.
2. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, e' possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volonta' di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda puo' essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.
 
Art. 3

Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 61 al 64, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, a ciascun beneficiario e' riconosciuto un bonus idrico al rimborso delle spese sostenute di cui al successivo comma 2.
2. Sono ammissibili spese per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
 
Art. 4

Procedura di attribuzione del bonus idrico

1. Il bonus puo' essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta ed e' erogato nelle forme e con le modalita' di cui ai successivi commi.
2. I bonus idrici sono emessi secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.
3. Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
4. Il bonus idrico di cui al presente articolo e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.
5. Al fine di ottenere il rimborso di cui all'art. 3, i beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata «Piattaforma bonus idrico», di seguito «Piattaforma», accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della transizione ecologica.
6. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso SPID, ovvero tramite carta d'identita' elettronica. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano gia' in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.
7. All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in conformita' al modello di istanza presente in Piattaforma, con riguardo alle seguenti informazioni:
a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
b. importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
c. quantita' del bene e specifiche della posa in opera o installazione ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a) e b);
d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
e. identificativo catastale dell'immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui e' stata presentata istanza di rimborso;
f. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
g. coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
h. indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
i. attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
l. attestazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresi' con nome, cognome e codice fiscale, della volonta' di fruire del predetto bonus;
8. All'istanza di rimborso e' allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui e' riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla «Piattaforma».
9. Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione di cui al presente articolo, sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 1 comma 3 del presente decreto.
10. Il rimborso e' escluso ove la richiesta risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati di cui al presente articolo.
 
Art. 5

Soggetti attuatori

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero della transizione ecologica che si avvale di:
a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione della Piattaforma di cui all'art. 4, per le verifiche di cui al comma 4 del presente articolo e per le attivita' di controllo di cui all'art. 7;
b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attivita' di liquidazione di cui all'art. 4 del presente decreto, in esito alla comunicazione delle positive verifiche effettuate dalla societa' SOGEI.
2. Le attivita' necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'art. 6 possono essere realizzate attraverso il ricorso alle societa' in house del Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e qualora comportino il trattamento dei dati personali devono tener conto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrita' e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale delle risorse disponibili sul capitolo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, nel limite massimo del 2%, previa stipula di apposite convenzioni con le societa' interessate.
4. Per le verifiche dei dati riportati nell'istanza di rimborso di cui all'art. 4, comma 7, lettera a) e) ed i) da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si avvale dei dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per le verifiche di congruita' delle caratteristiche tecniche di cui ai restanti punti dell'art. 4 comma 7, da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si avvale dei dati inseriti e caricati sulla piattaforma dai beneficiari. A tal fine, le predette amministrazioni integrano gli accordi di cooperazione informatica e per la consultazione delle banche dati catastali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da attuarsi nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrita' e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.
5. Il Ministero della transizione ecologica realizza ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilita' semplificata del bonus idrico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 6

Monitoraggio

1. Il Ministero della transizione ecologica effettua il monitoraggio del programma di erogazione del bonus idrico tenendo conto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrita' e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 5, comma 2, i quali, tra l'altro, su richiesta del Ministero, elaborano un rapporto dettagliato sulla tipologia di prodotti sostituiti anche sulla ripartizione territoriale.
 
Art. 7

Controlli e sanzioni

1. Il Ministero della transizione ecologica vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento dell'erogazione del bonus e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la revoca e il recupero del beneficio erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero della transizione ecologica puo' stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.
 
Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del bonus idrico istituito dall'art. 1, ai commi da 61 al 64 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Il Ministero della transizione ecologica assicura che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principio di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di minimizzazione e integrita' e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione.
2. SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all'art. 5, commi 1 e 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali relativi alle attivita' di rispettiva pertinenza che il Ministero della transizione ecologica, in qualita' di titolare del trattamento, richiede ai fini dell'erogazione del beneficio. A tal fine, nelle convenzioni di cui all'art. 5, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' le modalita' e tempi di conservazioni dei dati.
3. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del bonus ai sensi del presente decreto, sono conservati dal Ministero per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione del presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
 
Art. 9

Norme finanziarie

1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1 comma 3, del presente decreto.
2. L'erogazione dei bonus idrici e' in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 5, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione del bonus idrico e trasmette al Ministero della transizione ecologica e a CONSAP, entro il giorno quindici di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente, dei rimborsi erogati ai sensi dell'art. 4 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il Ministero della transizione ecologica, su segnalazione da parte di SOGEI, ne da' immediata comunicazione attraverso la Piattaforma di cui all'art. 4 e non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio di cui all'art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica con le relative indicazioni operative.
Roma, 27 settembre 2021

Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2850