Gazzetta n. 252 del 21 ottobre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2021
Riparto del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti, per l'anno 2020.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 877, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, le cui risorse sono attribuite ai comuni che sono obbligati a sostenere spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore della citata disposizione legislativa;
Visto il secondo comma del citato art. 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 877, lettera b) della menzionata legge n. 160 del 2019, il quale dispone:
che i comuni interessati trasmettono al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, la comunicazione relativa alla sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno;
che le richieste di contributo sono soddisfatte per l'intero importo, ovvero, nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi la dotazione annua complessivamente assegnata, le risorse sono attribuite proporzionalmente;
che la ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste;
Visto i decreti dirigenziali del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016, 14 febbraio 2017, 5 marzo 2018 e 12 novembre 2019, con i quali sono state disciplinate le modalita' di trasmissione delle richieste per l'accesso al Fondo, rispettivamente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, mediante domanda da presentare in modalita' telematica sul sito web della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;
Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
del 4 novembre 2016, con il quale si e' provveduto al riparto proporzionale del Fondo per l'anno 2016, in quanto l'ammontare delle somme richieste e' risultato superiore allo stanziamento annuale di 20 milioni di euro;
dell'8 agosto 2017, integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2018, con i quali si e' provveduto al riparto proporzionale del Fondo per l'anno 2017, in quanto l'ammontare delle somme richieste e' risultato superiore alla disponibilita' annuale dello stanziamento pari a 19,5 milioni di euro;
del 10 ottobre 2018, con il quale si e' provveduto al riparto proporzionale del Fondo per l'anno 2018, in quanto l'ammontare delle somme richieste e' risultato superiore allo stanziamento annuale di 20 milioni di euro;
dell'8 giugno 2020, con il quale si e' provveduto al riparto proporzionale del Fondo per l'anno 2019, in quanto l'ammontare delle somme richieste e' risultato superiore alla disponibilita' annuale dello stanziamento pari a 19.823.362,00 milioni di euro;
Considerato che per l'anno 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si deve provvedere, alla ripartizione del predetto Fondo, che ammonta a 10.000.000,00 euro, in favore dei comuni che ne abbiano fatto domanda entro il 21 dicembre 2020, ivi incluse le precedenti richieste non soddisfatte integralmente per le annualita' 2016, 2017, 2018 e 2019, con le modalita' stabilite dal decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 24 novembre 2020;
Rilevato che alla data del 21 dicembre 2020 sono pervenute telematicamente sei richieste di contributo erariale, le quali, tuttavia, non possono essere ammesse al beneficio di legge per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata;
Ritenuto, pertanto, che, con le risorse disponibili per l'anno 2020, pari a 10.000.000,00 di euro, occorre attribuire contributi ai comuni per le somme richieste ma non corrisposte, per carenza di fondi, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo pari a 6.320.039,28 euro;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 14 luglio 2021;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico
Ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti, per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020, le risorse del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti - di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 877, lettere a) e b) della legge n. 160 del 2019 - in misura pari a 10.000.000,00 euro, conservate nel conto dei residui, sono parzialmente ripartite, per l'importo complessivo di euro 6.320.039,28 euro, a favore dei comuni negli importi indicati nell'allegato A), che forma parte integrante del provvedimento, per far fronte alle spese in seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2537
 
Allegato A

Riparto del "Fondo per i contenziosi connessi
a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti"
(comma 1, dell'articolo 4 del decreto legge n.113
del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, e successive modificazioni )

ANNO 2020

Parte di provvedimento in formato grafico