Gazzetta n. 247 del 15 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 ottobre 2021
Definizione dei requisiti per l'assegnazione e delle modalita' di erogazione del riparto del fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie citta' d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
Visto, in particolare, l'art. 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 41 del 2021, il quale dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie citta' d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19;
Considerato che i commi 2 e 3 del predetto art. 23-ter prevedono, rispettivamente, che le risorse del menzionato fondo per il sostegno alle citta' d'arte e ai borghi sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico e che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalita' di erogazione delle stesse risorse, sulla base della qualita' dei progetti presentati;
Visto, inoltre, il comma 4 dello stesso art. 23-ter, il quale prevede che agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del precitato decreto-legge n. 41 del 2021;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei requisiti per l'assegnazione del contributo e delle modalita' per l'erogazione delle relative risorse;

Decreta:

Art. 1

Requisiti per l'assegnazione delle risorse

1. Possono concorrere all'assegnazione del fondo per il sostegno alle piccole e medie citta' d'arte e ai borghi, i comuni che presentano i seguenti tre requisiti:
a) popolazione residente ISTAT alla data del 1° gennaio 2020 inferiore ai 60.000 abitanti;
b) presenza dell'ente nella «Classificazione ISTAT dei comuni italiani in base alla categoria turistica prevalente» determinata da vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, ancorche' non esclusiva;
c) diminuzione, superiore alle 50.000 unita', delle presenze nelle strutture turistico-ricettive del territorio comunale tra gli anni 2019 e 2020, registrate dall'ISTAT nella rilevazione del «Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, residenza dei clienti e comune di destinazione».
2. I comuni ammessi all'assegnazione del fondo possono presentare la richiesta di contributo per un solo progetto del valore massimo, comprensivo di IVA e di qualsiasi altro onere, non superiore a 200.000 euro.
3. Il progetto deve contenere misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico sito nel comune che presenta la domanda, riguardanti:
a) iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, facilitando il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;
b) iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone l'accessibilita' a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo;
c) attivita' di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino da diffondere tramite elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento;
d) iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e delle attivita' di valorizzazione a esso dedicate;
e) servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico.
4. Il progetto deve contenere, altresi', le informazioni previste dall'avviso pubblico di cui all'art. 3 del presente decreto, volte a consentirne la valutazione sulla base dei parametri seguenti:
a) qualita', in termini di originalita', innovativita', multidisciplinarita', ricchezza e approfondimento dei contenuti, capacita' di comunicazione del progetto;
b) accessibilita', in termini di capacita' del progetto di coinvolgere varie fasce di pubblico e di essere da queste fruibile;
c) sostenibilita', in termini di durata nel tempo, impatto ambientale e ricaduta sociale del progetto;
d) efficacia ed economicita', in termini di capacita' del progetto di raggiungere gli obiettivi e le finalita' prefissati con un rapporto costi-benefici proporzionato.
5. La selezione dei progetti da ammettere a contributo e' effettuata, sulla base dei parametri di cui al comma 4 e dei criteri previsti dall'avviso pubblico di cui all'art. 3, da una Commissione costituita da quattro componenti, di cui due individuati dal Ministero dell'interno e due dal Ministero della cultura, per le valutazioni di competenza di ciascuna Amministrazione. La Commissione e' nominata con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 2

Modalita' di erogazione delle risorse

1. Il contributo ai progetti selezionati e' erogato dal Ministero dell'interno al comune beneficiario con le seguenti modalita':
fino al 20 per cento del finanziamento, quale anticipazione, a richiesta del comune;
la restante somma dovuta, sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90 per cento della spesa complessiva;
il residuo 10 per cento e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
 
Art. 3

Disposizioni attuative

1. Con decreto del Ministero dell'interno, e' adottato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo contenente l'elenco dei comuni ammessi alla selezione in base ai criteri definiti all'art. 1, comma 1, del presente decreto, le modalita' di partecipazione, la documentazione da produrre, i criteri per la valutazione dei progetti e per la determinazione dei contributi, nel limite massimo di cui all'art. 1, comma 2, adottati dalla Commissione di cui all'art. 1, comma 5, i termini di esecuzione degli interventi e ogni altra informazione ritenuta utile.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2021

Il Ministro dell'interno: Lamorgese Il Ministro della cultura: Franceschini