Gazzetta n. 247 del 15 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 luglio 2021
Modifica del decreto 8 aprile 2015 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione e l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare, l'art. 17, comma 1, che demanda l'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale a uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 2015, n. 133;
Visto il decreto del direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio 1° febbraio 2016, di graduazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale (centrali e periferici) del Ministero della salute e di individuazione delle fasce economiche;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2016, in materia di incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero della salute;
Visto il decreto del direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute 29 novembre 2016, con il quale sono stati ripartiti a ciascun centro di responsabilita', per tipologia di incarico, i relativi contingenti;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017, recante modifiche al citato decreto ministeriale 8 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 2017, n. 237;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area funzioni centrali;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2019, con il quale, tra l'altro, e' stato definito il contingente di posti destinati al personale appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria istituito dall'art. 17, comma 1, della citata legge 11 gennaio 2018, n. 3;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, che individua gli incarichi di direzione di struttura complessa destinati al ruolo della dirigenza sanitaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare, l'art. 1, comma 5-ter, con il quale, tra l'altro, le dotazioni organiche del Ministero della salute sono state incrementate di tredici posti di dirigente di livello non generale, di cui sette da attribuire all'aliquota dei dirigenti non sanitari del Ministero ed e' stato previsto un apposito finanziamento quantificato in relazione ad incarichi di fascia economica A;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2020, parzialmente modificato con decreto del Ministro della salute 24 maggio 2021, che individua gli incarichi conferibili ai dirigenti sanitari non titolari di struttura complessa e abroga, nei termini di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo provvedimento, il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2016;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l'art. 1, comma 882;
Preso atto, quindi, che il contingente di quarantasei strutture complesse individuate presso il Ministero della salute con decreto interministeriale 9 agosto 2019 e' corrispondentemente aumentato degli uffici che vengono istituiti in applicazione del citato art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, fino a un massimo di sei unita';
Considerato che, atteso anche il carattere di indifferibilita' del provvedimento, nelle more della riorganizzazione delle strutture di livello generale del Ministero della salute, occorre assicurare da subito la possibilita' di conferire i relativi incarichi dirigenziali, anche mediante l'individuazione di posizioni di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle quali assegnare transitoriamente la fascia economica minima prevista per gli incarichi dirigenziali del Ministero della salute;
Rilevata l'opportunita', al fine di assicurare la necessaria tempestivita' delle operazioni di reclutamento connesse al citato art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, di rinviare a successivo analogo provvedimento l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte che riguarda la dirigenza del Ministero della salute;
Tenuto conto delle esigenze di servizio delle direzioni generali di cui al vigente assetto organizzativo del Ministero;
Considerata, in particolare, l'esigenza di assicurare, anche in relazione alle nuove attivita' derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, una struttura dirigenziale dedicata alle problematiche relative alla tutela della sicurezza dei lavoratori del Ministero della salute, da affidare a una professionalita' sanitaria e da inquadrare, ad integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019;
Tenuto conto dell'esigenza rappresentata dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, relativamente alla distinzione, nell'ambito delle attuali competenze affidate all'Ufficio 1 della stessa, tra funzioni di tipo amministrativo e compiti di natura prettamente tecnico sanitaria, finalizzata ad assicurare il miglior perseguimento dei fini istituzionali;
Rilevata, quindi, la necessita' di istituire un apposito ufficio dirigenziale dedicato alla rilevante materia dei biocidi e dei cosmetici, da affidare a una professionalita' sanitaria e da inquadrare, ad integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019;
Tenuto conto delle fasce economiche attribuite agli uffici primi delle diverse direzioni generali del Ministero;
Dato atto che le posizioni funzionali corrispondenti alla direzione dell'Ufficio 1 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e dell'Ufficio 2 della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, di cui al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, risultano vacanti alla data del presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare le necessarie corrispondenti modifiche al citato decreto ministeriale 8 aprile 2015 e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015

1. Al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 6, comma 1, le parole da «Ufficio 1 - Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici - segreteria del direttore generale;» fino alle parole «esercizio delle competenze statali in materia di cosmetici e apparecchiature usate ai fini estetici.» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio 1 - Affari generali: segreteria del direttore generale; affari generali e attivita' giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attivita' connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attivita' connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attivita' di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrita'; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attivita' della direzione in collaborazione con gli uffici competenti.»;
b) tenuto conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, citato in premessa, all'art. 6, comma 1, dopo la descrizione delle competenze affidate all'Ufficio 7, e' aggiunto il seguente periodo: «Ufficio 8 - biocidi e cosmetici: esercizio delle funzioni di Autorita' competente in materia di biocidi; esercizio delle funzioni di Autorita' competente in materia di cosmetici; esercizio delle competenze statali in materia di autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici; esercizio delle competenze statali in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; esercizio delle competenze del Ministero della salute in materia di apparecchiature usate ai fini estetici individuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1; esercizio delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia di presidi medico chirurgici, biocidi e cosmetici; rilascio di certificati di libera vendita in materia di presidi medico chirurgici, biocidi e cosmetici; valutazione dei messaggi pubblicitari in materia di presidi medico chirurgici.»;
c) all'art. 14, comma 1, le parole da «Ufficio 2 - relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori - relazioni sindacali e contrattazione;» fino alle parole «coordinamento con le iniziative formative specifiche delle direzioni generali.» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio 2 - organizzazione e relazioni sindacali: relazioni sindacali e contrattazione; quantificazione e monitoraggio delle prerogative sindacali; supporto agli accordi degli uffici periferici; organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero; logistica delle sedi centrali; sistemi di valutazione delle posizioni e di rilevazione del potenziale del personale; coordinamento delle attivita' delle direzioni generali connesse al sistema di misurazione e valutazione della performance in raccordo con l'Organismo indipendente di valutazione; gestione e coordinamento del sistema di rilevazione delle presenze; coordinamento, all'interno della direzione generale, del sistema informativo unitario del personale; individuazione bisogni formativi e predisposizione del piano di formazione; realizzazione e gestione corsi di formazione; coordinamento con le iniziative formative specifiche delle direzioni generali.»;
d) tenuto conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, citato in premessa, all'art. 14, comma 1, dopo la descrizione delle competenze affidate all'Ufficio 7, e' aggiunto il seguente periodo: «Ufficio 8 - sicurezza e salute dei lavoratori: servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della normativa per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e supporto al RSPP per le sedi centrali e gli uffici di diretta collaborazione; proposta e implementazione delle misure di tutela della salute per le sedi centrali del Ministero e gli uffici di diretta collaborazione; sorveglianza sanitaria e attivita' di primo soccorso; protocolli di sicurezza; registro delle vulnerabilita' dei lavoratori; organigramma della sicurezza; formazione e informazione in materia di sicurezza e di benessere psicofisico; linee di indirizzo in materia di sicurezza sul lavoro per i datori di lavoro delle sedi periferiche; coordinamento delle politiche di sicurezza e salute dei lavoratori degli uffici periferici in raccordo con la Direzione generale della prevenzione sanitaria e con la Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari; promozione del benessere organizzativo e psicofisico dei lavoratori; supporto al disability manager e al responsabile dei processi di inserimento; sportello di ascolto per la protezione e la prevenzione dei rischi psicosociali e dello stress lavoro correlato; segreteria Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; iniziative a favore dei lavoratori diversamente abili.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della definizione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali previste dalla nuova organizzazione del Ministero della salute, all'Ufficio 1 di cui all'art. 1, lettera a), e' attribuita la fascia economica B; all'Ufficio 2 di cui all'art. 1, lettera c), rimane attribuita la fascia economica A; all'Ufficio 8 di cui all'art. 1, lettera b) e all'Ufficio 8 di cui all'art. 1, lettera d), rientranti, ad integrazione, nelle strutture complesse di cui decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, e' attribuita la fascia economica B.
2. Tenuto conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, citato in premessa, e in aggiunta agli incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca gia' previsti dal decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali del Ministero della salute, sono conferibili presso le seguenti strutture di livello dirigenziale generale, nelle materie di rispettiva competenza, ulteriori undici funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle quali e' attribuita la fascia economica C, cosi' distribuite:
Segretariato generale: una posizione funzionale;
Direzione generale della programmazione sanitaria: cinque posizioni funzionali, di cui due posizioni da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari;
Direzione generale della prevenzione sanitaria: due posizioni funzionali, di cui una posizione da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari;
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute: due posizioni funzionali, di cui una posizione da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari;
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico: una posizione funzionale.
3. Al fine di assicurare la maggior corrispondenza tra le competenze attribuite alle strutture di livello dirigenziale non generale e alle strutture complesse del Ministero e le funzioni prevalenti svolte dai dirigenti sanitari interessati non titolari di struttura complessa, gli incarichi attualmente afferenti all'Ufficio 1 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico sono assegnati, senza soluzione di continuita', all'Ufficio 8 di cui all'art. 1, lettera b); nell'ambito della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, l'incarico di direzione di struttura semplice attualmente conferito presso l'Ufficio 2, e' assegnato, senza soluzione di continuita', all'Ufficio 8, di cui all'art. 1, lettera d).
4. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2606