Gazzetta n. 247 del 15 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 2 settembre 2021
Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione dell'11 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione del 19 dicembre 2016 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'art. 73 del Codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99 «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE»;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2017 relativo alla «Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi»;
Visto il decreto ministeriale numero 25 del 21 febbraio 2018 che istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio presso la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (ora Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili);
Visto, in particolare l'art. 1, comma 728 e 729 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorita' di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del cinquanta per cento dei predetti costi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 730 della citata legge n. 178/2020, una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorita' competente;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 731 della citata legge n. 178/2020 per le finalita' di cui al comma 729, le Autorita' di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 732 della citata legge n. 178/2020, le modalita' di attribuzione delle risorse, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicita' dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'art. 73 del Codice della navigazione, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «relitto navale»: una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, incluso qualsiasi oggetto che e' o e' stato a bordo della nave;
b) «riciclaggio delle navi», ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 6) del regolamento (UE) 1257/2013, si intende l'attivita' di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;
c) «rimozione» e' qualsiasi forma di prevenzione, mitigazione o eliminazione del pericolo creato da un relitto/nave;
d) «spostamento/sgombero», ai fini del presente decreto, comprende le operazioni necessarie a trasportare la nave/relitto, a prescindere dalle circostanze di cui all'art. 73 del Codice della navigazione, dal punto in cui si trova all'atto dell'attivita' ricognitiva di cui all'art. 2, al luogo sede di demolizione/riciclaggio/vendita.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Attivita' ricognitiva
e presentazione delle domande

1. Le Autorita' di sistema portuale che intendono accedere alle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 728 e 729 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, all'indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it, la domanda di accesso al fondo, corredata da:
a. la tabella in allegato A;
b. relazione fotografica della nave/ relitto;
c. relazione tecnica finalizzata a certificare gli elementi informativi raccolti nella tabella in allegato A;
d. relazione a firma del legale rappresentante dell'Autorita' di sistema portuale sulla procedura che si intende seguire (vendita o riciclaggio o demolizione), redatta anche in base agli esiti dell'attivita' ricognitiva, come raccolti nella tabella in allegato A, ed alle risultanze della relazione tecnica;
e. indicazione di una stima dei costi necessari a sostenere l'operazione (ivi inclusi quelli istruttori e di rimozione/spostamento) oggetto della domanda di accesso al fondo.
2. Per le finalita' del presente articolo, le Capitanerie di porto nei cui ambiti di giurisdizione (spazi portuali) insistano relitti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 73 del Codice della navigazione ovvero suscettibili di creare pregiudizio per l'ambiente marino, nonche' navi che incidano sui profili di sicurezza della navigazione o costituiscono pregiudizio per l'ambiente marino, trasmettono all'Autorita' di sistema portuale competente per circoscrizione territoriale la tabella in allegato A e la relazione fotografica.
 
Art. 3
Modalita' di attribuzione delle risorse per l'esecuzione delle
attivita' di rimozione/spostamento per la
vendita/riciclaggio/demolizione

1. Sulla base degli elementi raccolti, la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge l'attivita' istruttoria per l'assegnazione delle risorse. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 2, la Direzione generale approva l'elenco degli interventi ammessi al fondo con l'indicazione degli importi assegnati.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Direzione generale stabilisce l'entita' dell'acconto e delle ulteriori tranches di contributo riconosciuto in base all'avanzamento delle attivita', nonche' la documentazione necessaria ai fini dell'effettuazione dei pagamenti.
3. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili di cui al precedente comma 2 sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l'entita' della quota di contributo assegnata a ciascuna Autorita' e' determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa rispetto al totale dei contributi riconoscibili.
4. Il provvedimento di cui al comma 1, con l'indicazione della somma riconosciuta alla singola Autorita' di sistema portuale, e' pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - amministrazione trasparente.
 
Art. 4

Rimozione/spostamento e vendita

1. Nel caso in cui vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego, le Autorita' di sistema portuale affidano, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il servizio di rimozione/spostamento e vendita delle navi e dei relitti.
2. Il servizio di cui al comma 1 consiste nella messa in sicurezza, nella bonifica, nella rimozione/spostamento nonche' nel recupero ai fini della vendita dell'unita' navale.
3. Fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' marittima di cui all'art. 73, comma 1, del Codice della navigazione, all'esecuzione dei provvedimenti d'ufficio conseguenti all'ordine di rimozione dei relitti procede l'Autorita' di sistema portuale nell'ambito della propria circoscrizione nel rispetto delle modalita' e procedure previste nel presente decreto.
 
Art. 5

Rimozione/spostamento
e riciclaggio/demolizione

1. Al fine di provvedere alla rimozione/spostamento per il successivo riciclaggio/demolizione delle navi e dei relitti presenti negli spazi portuali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, le Autorita' di sistema portuale affidano il servizio tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 nonche' di quanto previsto dal decreto ministeriale 12 ottobre 2017.
2. Il servizio oggetto dell'affidamento di cui al comma 1 prevede la messa in sicurezza, bonifica, rimozione/spostamento ai fini del riciclaggio/demolizione dell'unita' navale presso impianto autorizzato ed inserito negli elenchi previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 25, nonche' l'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati degli eventuali materiali pericolosi presenti a bordo.
3. In caso di procedura di riciclaggio, l'appalto puo' altresi' prevedere il recupero integrale di tutti gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, compresi i motori, l'eventuale carburante presente a bordo, le attrezzature tecniche, il mobilio e quanto altro sia suscettibile di uso commerciale. I relativi proventi sono ripartiti secondo quanto previsto dal successivo art. 8.
 
Art. 6

Notificazioni all'eventuale proprietario

Fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' marittima di cui all'art. 73 comma 1 del Codice della navigazione, l'Autorita' di sistema portuale procede alla notifica dell'ordine di rimozione con le modalita' di cui all'art. 90 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.
 
Art. 7

Pubblicita' dell'avvio delle procedure

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, l'avvio delle procedure di cui al presente decreto e' comunicato a cura delle Autorita' di sistema portuale tramite avviso pubblico ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le Autorita' di sistema portuale provvedono a dare massima diffusione all'avviso tramite pubblicazione sul profilo amministrazione trasparente del proprio sito web e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
 
Art. 8

Ripartizione dei ricavi realizzati
dal vincitore di gara con la vendita

Ove le procedure di affidamento di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto prevedano la vendita dell'unita' navale e/o di tutti gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, i relativi ricavi sono acquisiti nella disponibilita' dell'Autorita' di sistema portuale che provvede a riversarli nel fondo di cui all'art. 1, comma 728 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 
Art. 9
Rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi e
galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina
militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto
e La Spezia

1. La Marina militare notifica annualmente alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco delle navi e dei galleggianti, compresi i sommergibili, radiati presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali intende avviare le attivita' di affidamento - con risorse a valere della quota prevista per la MMI di cui all'art. 1 comma 730 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - dei servizi di rimozione, sgombero, demolizione e vendita, anche parziale, corredata da una descrizione degli interventi e della relativa stima dei costi associati.
2. La Marina militare, quale autorita' competente, cura l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi di cui al precedente comma 1.
3. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, fino all'esaurimento della disponibilita' complessivamente prevista dall'art. 1 comma 730 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne a favore del Centro di responsabilita' della Marina militare con le seguenti modalita':
il Centro di responsabilita' della Marina militare chiede, all'avvio di ogni singola procedura di affidamento, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'assegnazione delle risorse a copertura dell'importo posto a base di gara, facendo specifico riferimento, per la singola procedura, agli elementi di informazione di cui al precedente comma 1;
la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro venti giorni, assegna le risorse nella misura richiesta.
4. L'erogazione del contributo e' effettuata a favore del Centro di responsabilita' della Marina militare che, in qualita' di soggetto beneficiario, e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione.
5. La liquidazione del finanziamento, a cura del Centro di responsabilita' amministrativa della Marina militare e della relativa rete dei funzionari delegati della Forza armata, e' effettuata nelle seguenti modalita':
il 30% dell'importo ammesso a finanziamento al momento dell'avvio della procedura tecnico-amministrativa di affidamento;
il restante 70%, in funzione del cronoprogramma contrattuale dei pagamenti definito al termine della procedura di affidamento.
6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2812