Gazzetta n. 241 del 8 ottobre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021, n. 140
Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», e in particolare l'articolo 1, comma 5-quater;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'articolo 31, comma 4-bis;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 10, comma 1-bis;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e in particolare l'articolo 11, comma 1, il quale proroga al 31 luglio 2021 alcuni termini elencati nell'allegato 2, tra cui il termine fissato dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 45, 46 e 47;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'», e, in particolare, l'articolo 22 che, nel dettare disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede al comma 4 che l'efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», e in particolare gli articoli 3 e 4-bis;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'articolo 1, comma 899;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali in data 23 dicembre 2020 e ha reso l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2021;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) la lettera c) e' soppressa;
c) alla lettera d), le parole «due posti» sono sostituite dalle seguenti: «un posto»;
d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) cinquantuno posti funzione di livello dirigenziale non generale, di cui sei incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque presso il Segretariato generale e quaranta presso le direzioni generali.»;
2. Dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito dal Ministro ad un dirigente individuato tra i titolari di incarico di funzioni dirigenziali di livello generale, incluso l'incarico di cui alla lettera d), con esclusione di quelli preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alle attivita' di audit e dei controlli interni.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta, il comma 5-quater dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n.
305:
«5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il
riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero
della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di
diretta collaborazione, e' autorizzata per i medesimi, fino
al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il comma 4-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203,
S.O.:
«4-bis. Per il Ministero della salute e per il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il termine
di cui all'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' prorogato al 28 febbraio
2021.».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51:
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica,
della cultura, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di
organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di diretta
collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di
cui al comma 1.».
- Si riporta l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96:
«Art. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. I termini
previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato
2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di
quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10,
16, 20, fatta salva la necessita' di una revisione del
piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del
medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre
2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti
delle risorse disponibili autorizzate a legislazione
vigente.».
- Si riportano gli articoli 45, 46 e 47 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 45 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali.».
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a)
b)
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.».
«Art. 47 (Ordinamento). - 1. Costituiscono strutture di
primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui
individuazione ed organizzazione si provvede a norma
dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2.
3. Presso il ministero continua ad operare il comitato
nazionale delle pari opportunita' di cui all'articolo 5
della legge 10 aprile 1991, n. 125.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O.:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida (192). A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti
di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita'
con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore
civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID
per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono
esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in
forma associata.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
(Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6
giugno 2016, n. 106), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 luglio 2017, n. 167.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
S.O.
- Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 15
settembre 2017 n.147 (Disposizioni per l'introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla poverta'),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2017, n.
240:
«Art. 22 (Riorganizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali). - 1. In relazione ai compiti
attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione
del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
istituita la Direzione generale per la lotta alla poverta'
e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le
funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le
politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di
livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello
non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla
poverta' e per la programmazione sociale e' altresi'
trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale
dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione
del servizio di informazione, promozione, consulenza e
supporto tecnico per l'attuazione del ReI di cui
all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione
organica vigente e nei limiti del personale in servizio
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
All'atto della costituzione della Direzione generale per la
lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e'
contestualmente soppressa la Direzione generale per
l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente
trasferite le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali.
2. All'individuazione delle funzioni degli uffici
dirigenziali di livello non generale di cui al comma 1 si
provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto su proposta del Segretario
generale, sentita la Direzione generale interessata, previa
informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis,
del decreto legislativo, n. 300 del 1999.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assicura, attraverso l'ANPAL sulla base di appositi atti
d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal
Fondo sociale europeo, nonche' dei programmi cofinanziati
con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo
sociale europeo, la programmazione integrata e il
coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta' e
la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di
promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita' e le
politiche relative agli altri obiettivi tematici.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1,
secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica recante il
regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che recepisce le conseguenti
modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riportano gli articoli 3 e 4 bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di
famiglia e disabilita'), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160:
«Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza,
disabilita'). - 1. Sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita':
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali e relazionali, nonche' le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in materia di coordinamento delle politiche volte alla
tutela dei diritti e alla promozione del benessere della
famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e
della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e
dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno
alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche
al fine del contrasto della crisi demografica, nonche'
quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita altresi':
1) la gestione delle risorse finanziarie relative
alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla
natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;
3) le funzioni statali di competenza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta
della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per le adozioni, anche internazionali,
di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della
Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega;
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche
con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali
servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche per il sostegno
dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a una
famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero
in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione
sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
1) le funzioni di competenza del Governo per
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e
quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269;
2)
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche in favore delle persone con
disabilita', anche con riferimento a quelle per
l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e la mobilita',
fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei
Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche
disposizioni previste dal secondo periodo in materia di
salute, nonche' le funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e
la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a
favorire la loro partecipazione e inclusione sociale,
nonche' la loro autonomia, anche avvalendosi
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con
riferimento alle politiche in materia di salute, fermo
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in
materia di definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei
ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti
normativi di competenza del Ministero della salute relativi
alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal
Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con
disabilita'. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi':
1) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui
all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui
all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la cui dotazione finanziaria e' riassegnata al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a),
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole «con decreto del» sono inserite le
seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di
concerto con il» e dopo le parole «Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di
concerto con».
3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c):
a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto
1997, n. 285, le parole: "Il Ministro per la solidarieta'
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'" e le parole: "organizzata dal
Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle
seguenti: "organizzata dal Dipartimento per le politiche
della famiglia";
b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269, le parole: "- Dipartimento per le pari
opportunita'" sono sostituite dalle seguenti "-
Dipartimento per le politiche della famiglia" e le parole:
"Ministro per le pari opportunita'" sono sostituite dalle
seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'".
4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d):
a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 41, comma 1, le parole: "Ministro
per gli affari sociali coordina" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
coordina"; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole:
"Ministro per gli affari sociali" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita'"; al comma 8, le parole: "Il Ministro per gli
affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita'";
2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: "Il
Ministro per la solidarieta' sociale" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'";
b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il comma 1265 e' sostituito dal seguente:
"1265. Gli atti e provvedimenti concernenti
l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono
sostituite dalle seguenti: "presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri";
2) al comma 2, le parole: "presieduto dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono
sostituite dalle seguenti: "presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio,
prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni
centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di
politiche in favore delle persone con disabilita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto
nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati
e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle persone con disabilita'
e le organizzazioni rappresentative del terzo settore
operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e'
integrato, nella sua composizione, con esperti di
comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero
non superiore a cinque.";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.
L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per
la medesima durata.";
d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono
inserite le seguenti: "e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'" e la parola: "definisce" e'
sostituita dalla seguente: "definiscono";
2) all'articolo 3, comma 2, le parole: "del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono
sostituite dalle seguenti: "del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita'" e le parole: "Con le medesime modalita' il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede"
sono sostituite dalle seguenti: "Con le medesime modalita'
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'
provvedono";
3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole
"Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono
inserite le seguenti: "e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'";
4) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali trasmette" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita' trasmettono";
e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, le parole: "ne fanno parte, oltre ad
un rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "ne
fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per
le politiche della famiglia, e ad un rappresentante" e le
parole: "e del Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: "un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', ove nominato,
nonche' un rappresentante dell'INPS e possono essere
invitati altri membri del Governo";
f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il comma 254 e' sostituito dal seguente:
"254. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una
dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al
riconoscimento del valore sociale ed economico
dell'attivita' di cura non professionale del caregiver
familiare, come definito al comma 255. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
e le modalita' di utilizzo del Fondo.";
g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "dell'economia e
delle finanze," sono inserite le seguenti: "per la famiglia
e le disabilita',";
h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "dell'universita' e
della ricerca," sono inserite le seguenti: "sentito il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',";
i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "ed e' composto"
sono inserite le seguenti: "da un rappresentante del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
nonche',";
l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, dopo le parole: "di concerto con" sono
inserite le seguenti: "il Ministro delegato per la famiglia
e le disabilita',";
l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un
rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica,"
sono inserite le seguenti: "un rappresentante del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita',".
4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4,
lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione
del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6,
lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, il Fondo per le non autosufficienze e' ripartito
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi
del presente decreto.
4-ter. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con protocollo d'intesa
tra il Dipartimento per le politiche antidroga della
medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Ministero della salute sono definite, con invarianza delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, le misure sanitarie volte a
contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle
alcoldipendenze correlate, relativamente:
a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione
sanitaria;
b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;
c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione
nazionale antidroga, dell'andamento concernente
l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a
fini di prevenzione e trattamento.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e
si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi:
a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui alla legge
3 marzo 2009, n. 18, e' destinato uno stanziamento di
250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a
decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, (Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 gennaio 2019, n. 23.
- Si riporta l'articolo 1, comma 899 della legge 30
dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«899. Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione
amministrativa per la realizzazione degli obiettivi
strategici e garantire l'espletamento delle funzioni
istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel biennio 2021-2022, e' autorizzato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
senza il previo espletamento delle procedure di mobilita'
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, con corrispondente incremento della
vigente dotazione organica, 1 unita' di livello
dirigenziale non generale, 18 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione
economica F1, e 9 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del
comparto funzioni centrali. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172
annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2017, n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103.
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale) (Art. 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 5 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Le
amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione
degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1,
comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei
fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Organizzazione). - 1. Il Ministero, per
l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato
in:
a) un Segretariato generale;
b) dieci direzioni generali;
c) (soppressa);
d) un posto funzione dirigenziale di livello generale
da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) cinquantuno posti funzione di livello dirigenziale
non generale, di cui sei incardinati presso gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, cinque presso il Segretariato generale e
quaranta presso le direzioni generali.;
1-bis. L'incarico di responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito
dal Ministro ad un dirigente individuato tra i titolari di
incarico di funzioni dirigenziali di livello generale,
incluso l'incarico di cui alla lettera d), con esclusione
di quelli preposti alla gestione di risorse finanziarie,
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alle
attivita' di audit e dei controlli interni.».
 
Allegato

TABELLA A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera f), le parole «Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione»;
2) le lettere h) e i) sono soppresse;
3) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
«r-bis) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali, l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
r-ter) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con gli enti vigilati eventualmente individuati per l'attuazione, le attivita' connesse ai progetti in materia di politiche del lavoro e politiche sociali nell'ambito del Programma Next Generation EU di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
r-quater) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e relativamente agli aspetti che concernono congiuntamente le politiche del lavoro e le politiche sociali, l'attuazione del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
r-quinquies) svolge le attivita' di audit interno orientate al miglioramento della gestione;
r-sexies) assicura il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.»;
b) al comma 3, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) il comma 6 e' soppresso.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 3 del citato del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Segretariato generale). - 1. Il segretario
generale del Ministero, al quale l'incarico e' attribuito
con le modalita' previste dall'articolo 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e successive modificazioni, opera alle dirette
dipendenze del Ministro.
2. Il segretario generale assicura il coordinamento e
l'unita' dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attivita'
del Ministero. In particolare:
a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni
generali, le attivita' del Ministero in tutte le materie di
competenza, con particolare riferimento alla programmazione
economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di
gestione, nonche' all'attivazione di sinergie con gli enti
vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale
delle attivita' del Ministero, anche in materia di
promozione delle buone prassi e delle pari opportunita';
b) definisce, d'intesa con le direzioni generali
competenti, anche attraverso la convocazione periodica
della conferenza dei direttori generali, le determinazioni
da assumere per gli interventi di carattere trasversale;
c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon
andamento complessivo dell'Amministrazione;
d) coordina le attivita' di programmazione e verifica
dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso
il piano della performance di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo
con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di
valutazione;
e) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e
controllo sull'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP), gia' Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150;
f) svolge funzioni propedeutiche all'atto di
indirizzo del Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli
obiettivi di performance e della corretta gestione delle
risorse dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche
avvalendosi della Direzione generale dell'innovazione
tecnologica, delle risorse strumentali e della
comunicazione;
g) esprime parere per le funzioni di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi delle direzioni
generali del Ministero;
h) (soppressa);
i) (soppressa);
l) coordina, in raccordo con le direzioni generali
competenti, le attivita' del Ministero in materia
statistica e cura, in sinergia con le strutture del Sistema
statistico nazionale (Sistan) e con l'Istituto nazionale di
statistica (Istat), ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, il coordinamento istituzionale
delle iniziative volte ad integrare le informazioni e i
dati in materia di lavoro e politiche sociali tra i vari
enti competenti;
m) coordina, in raccordo con le direzioni generali
competenti, le attivita' del Ministero in materia di
politiche internazionali nei rapporti con gli organi
competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa,
con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU);
n) coordina le attivita' di studio, ricerca e
indagine nelle materie che interessano in modo trasversale
le attivita' del Ministero;
o) cura i rapporti con l'organismo indipendente di
valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 e con il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui
alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
p) predispone e cura gli atti del Ministro
finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di
livello generale;
q) propone al Ministro, nelle more del
perfezionamento degli incarichi di conferimento della
titolarita' dei centri di responsabilita' amministrativa,
l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza
ad interim dei medesimi centri di responsabilita', al fine
di garantire la necessaria continuita' dell'azione
amministrativa delle direzioni generali;
r) coordina la predisposizione, l'attuazione e il
monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei
programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi
comunitari di cui e' titolare il Ministero.
r-bis) coordina, in raccordo con le competenti
Direzioni generali, l'Osservatorio nazionale per il mercato
del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
r-ter) coordina, in raccordo con le competenti
Direzioni generali e con gli enti vigilati eventualmente
individuati per l'attuazione, le attivita' connesse ai
progetti in materia di politiche del lavoro e politiche
sociali nell'ambito del Programma Next Generation EU di cui
all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30
dicembre 2020, n. 178;
r-quater) coordina, in raccordo con le competenti
Direzioni generali e con l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro, e relativamente agli aspetti
che concernono congiuntamente le politiche del lavoro e le
politiche sociali, l'attuazione del reddito di
cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26;
r-quinquies) svolge le attivita' di audit interno
orientate al miglioramento della gestione;
r-sexies) assicura il supporto al responsabile della
prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi
dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
3. Il Segretariato generale costituisce centro di
responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni, e si articola in cinque uffici dirigenziali
di livello non generale.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza,
il Segretario generale puo' disporre accertamenti
ispettivi, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera
d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
avvalendosi, altresi', di personale dirigenziale e non
dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed
esperienze adeguate.
5. Il Segretariato generale svolge, inoltre, d'intesa
con la Direzione generale per le politiche previdenziali e
assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali presso gli organismi collegiali degli enti
previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
6. (soppresso)».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa»;
b) al comma 1:
1) nell'alinea, le parole «, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari -» sono sostituite dalle seguenti: «e l'innovazione organizzativa» e la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) gestisce l'organizzazione e il reclutamento del personale, assicura la realizzazione di soluzioni innovative con riferimento alle modalita' della prestazione lavorativa, promuove e garantisce il benessere organizzativo;»;
3) le lettere b), m), n) e o) sono soppresse;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) svolge le attivita' amministrative e contabili funzionali all'esercizio della sorveglianza sanitaria per il personale;»;
5) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) rileva i fabbisogni formativi, gestisce l'attivita' formativa finalizzata allo sviluppo delle professionalita' del personale e cura i rapporti con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione;»;
6) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; organizza, nell'ambito di apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, l'ufficio procedimenti disciplinari».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto n. 57 del
2017 come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Direzione generale per le politiche del
personale e l'innovazione organizzativa). - 1. La Direzione
generale per le politiche del personale e l'innovazione
organizzativa si articola in quattro uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce l'organizzazione e il reclutamento del
personale, assicura la realizzazione di soluzioni
innovative con riferimento alle modalita' della prestazione
lavorativa, promuove e garantisce il benessere
organizzativo;
b) (soppressa);
c) coordina l'attivita' di applicazione delle
modifiche legislative e regolamentari aventi impatto
sull'organizzazione del Ministero;
d) svolge le attivita' amministrative e contabili
funzionali all'esercizio della sorveglianza sanitaria per
il personale;
e) rileva i fabbisogni formativi, gestisce
l'attivita' formativa finalizzata allo sviluppo delle
professionalita' del personale e cura i rapporti con la
Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
f) assicura la corresponsione del trattamento
economico fondamentale, accessorio e di quiescenza;
g) cura, in coordinamento con il Segretariato
generale, la valutazione e le politiche premianti della
performance dei dirigenti e del personale delle aree
funzionali;
h) gestisce la contrattazione integrativa e le
relazioni sindacali;
i) predispone l'istruttoria per il conferimento delle
onorificenze;
l) cura la programmazione e la gestione del bilancio
in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonche'
dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di
responsabilita' amministrativa;
m) (soppressa);
n) (soppressa);
o) (soppressa);
p) cura il contenzioso relativo alla gestione del
personale, anche con riferimento al recupero del danno
erariale; organizza, nell'ambito di apposito ufficio di
livello dirigenziale non generale, l'ufficio procedimenti
disciplinari.
q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con
organismi internazionali per le materie di propria
competenza.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione»;
b) al comma 1:
1) nell'alinea, le parole «dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione» e la parola «tre» e' sostituita dalla parola «quattro»;
2) alla lettera c), le parole «, attraverso la gestione degli sportelli degli uffici relazioni con il pubblico» sono soppresse;
3) le lettere e) e u) sono soppresse;
4) dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) supporta il responsabile per la transizione digitale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»;
5) alla lettera r), le parole «dei beni informatici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
6) dopo la lettera v), sono inserite le seguenti:
«v-bis) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione;
v-ter) cura la logistica delle sedi del Ministero nonche' la gestione delle relative spese di locazione;
v-quater) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli uffici del Ministero e attua le relative procedure;
v-quinquies) cura l'attivita' contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale non assegnate espressamente ad altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero;
v-sexies) coordina, in raccordo con la Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa, le attivita' di prevenzione ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;».
c) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al presente articolo e' individuato quale responsabile per la transizione al digitale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 5 (Direzione generale dell'innovazione
tecnologica, delle risorse strumentali e della
comunicazione). - 1. La Direzione generale dell'innovazione
tecnologica, delle risorse strumentali e della
comunicazione si articola in quattro uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura l'attivita' di progettazione, sviluppo e
gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione
istituzionale in conformita' ai principi generali previsti
dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i
rapporti con i mezzi di comunicazione, nonche' la
produzione editoriale dell'amministrazione;
c) cura le relazioni con il pubblico e gestisce il
centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con
cittadini e imprese;
d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne
verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo
con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di
valutazione;
e) (soppressa);
f) cura la comunicazione interna, d'intesa con il
Segretariato generale, sviluppando e gestendo il relativo
sistema;
g) elabora, in raccordo con le strutture di diretta
collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione
annuale;
h) gestisce i portali web e intranet e cura la
manutenzione, lo sviluppo e l'evoluzione applicativa delle
piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet
dell'Amministrazione e coordina il gruppo di sviluppo del
Centro servizi informatici;
h-bis) supporta il responsabile per la transizione
digitale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
i) cura la pianificazione, il coordinamento, la
progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi
informatici del Ministero;
l) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto
di beni e servizi informatici;
m) cura l'aggiornamento e la manutenzione delle
componenti informatiche dei sistemi del Ministero,
garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del
loro corretto funzionamento;
n) e' responsabile della gestione di tutti i CED
dell'Amministrazione;
o) gestisce la progettazione, lo sviluppo e il
mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati
e telefonia;
p) cura lo svolgimento di attivita' volte ad
assicurare agli utenti la fruizione dei servizi
informatici;
q) assicura l'attuazione del codice
dell'Amministrazione digitale e del Piano di e-government;
r) gestisce l'ufficio del consegnatario del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
s) provvede alle spese per l'acquisto e la locazione
di apparecchiature e servizi informatici, nonche' degli
altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione,
realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi
informativi automatizzati;
t) gestisce il Centro servizi informatici;
u) (soppressa);
v) svolge, in raccordo con le direzioni generali
competenti, analisi di sviluppo delle procedure
informatiche necessarie per la gestione dei processi
amministrativi delle singole strutture organizzative;
v-bis) assicura i servizi generali per il
funzionamento dell'amministrazione;
v-ter) cura la logistica delle sedi del Ministero
nonche' la gestione delle relative spese di locazione;
v-quater) programma gli acquisti di beni e servizi
non informatici per gli uffici del Ministero e attua le
relative procedure;
v-quinquies) cura l'attivita' contrattuale e la
gestione delle spese di carattere strumentale non assegnate
espressamente ad altri centri di responsabilita'
amministrativa del Ministero;
v-sexies) coordina, in raccordo con la Direzione
generale per le politiche del personale e l'innovazione
organizzativa, le attivita' di prevenzione ai sensi della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
z) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con
organismi internazionali per le materie di propria
competenza.
2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di
cui al presente articolo e' individuato quale responsabile
per la transizione al digitale, di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, la parola «sei» e' sostituita dalla parola «cinque»;
b) le lettere b), p), q) e r) sono soppresse;
c) alla lettera v) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;
d) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: «v-bis) coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di regolarita' dei rapporti di lavoro.».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 57 del 2017, come modificato dal presente
decreto
«Art. 6 (Direzione generale dei rapporti di lavoro e
delle relazioni industriali). - 1. La Direzione generale
dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali si
articola in cinque uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura i profili applicativi e interpretativi degli
istituti relativi al rapporto di lavoro;
b) (soppressa);
c) svolge attivita' di conciliazione e mediazione
delle controversie collettive di lavoro nel settore
privato, di rilievo pluriregionale o di livello
territoriale di rilevante interesse sociale con particolare
riferimento alle procedure di consultazione sindacale per
mobilita', Cassa integrazione guadagni straordinaria e
ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia
necessario addivenire ad accordi in sede governativa;
d) promuove le procedure di raffreddamento in
relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali;
e) svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in
materia di procedure conciliative nelle controversie
individuali di lavoro;
f) svolge attivita' di promozione e finanziamento
delle iniziative in favore delle pari opportunita',
promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro e assicura il supporto all'attivita' della
Consigliera nazionale di parita', delle consigliere e dei
consiglieri di parita' e del Comitato nazionale di parita'
e pari opportunita';
g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati
organizzativi, a livello nazionale, delle organizzazioni
sindacali nel settore privato per tutte le finalita'
previste dalla normativa in vigore;
h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro;
costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio
della struttura retributiva; calcolo delle indennita'
aggiuntive o sostitutive);
i) tiene l'archivio degli accordi e dei contratti
collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio
della contrattazione collettiva di secondo livello,
territoriale e aziendale;
l) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei dati
concernenti le controversie individuali plurime e
collettive di lavoro nel settore privato e pubblico;
m) gestisce la Commissione di certificazione dei
contratti di lavoro e cura la tenuta dell'albo delle
universita' abilitate alla certificazione e svolge
attivita' di monitoraggio sulle attivita' delle commissioni
di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul
territorio nazionale;
n) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale
per lo svolgimento della professione di consulente del
lavoro;
o) cura la relazione annuale sull'attivita' di
vigilanza in materia di trasporti su strada;
p) (soppressa);
q) (soppressa);
r) (soppressa);
s) provvede alla redazione dei rapporti sulle
convenzioni internazionali dell'Organizzazione
internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta
sociale europea in ottemperanza agli oneri derivanti dalla
adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del
lavoro e al Consiglio d'Europa;
t) gestisce il Comitato consultivo tripartito per il
coordinamento della partecipazione italiana alle attivita'
dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
u) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con
organismi internazionali per le materie di propria
competenza;
v) cura la gestione del diritto di interpello di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124;
v-bis) coadiuva il Segretario generale nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del
lavoro in materia di regolarita' dei rapporti di lavoro.».
 
Art. 6
Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' di assicurazione contro gli infortuni domestici;
c) assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti;
f) gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
g) gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonche' per le attivita' promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
h) coadiuva il Segretariato generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
i) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al presente articolo presiede la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 6-ter (Direzione generale delle politiche attive del lavoro). - 1. La Direzione generale delle politiche attive del lavoro si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive per il lavoro e concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
c) garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonche' alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;
d) provvede al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti le politiche occupazionali e del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attivita' degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, in raccordo con l'Osservatorio per il mercato del lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r-bis) e anche avvalendosi degli esiti delle attivita' di monitoraggio e valutazione dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (I.N.A.P.P.);
e) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
f) supporta il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'espressione del parere preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
g) gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento mirato, fermo restando che il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono conferiti all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
h) coordina, in raccordo con la Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del Ministero in materia di politiche del lavoro, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
i) coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
l) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di autoimprenditorialita' ed autoimpiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
m) svolge gli adempimenti in materia di aiuti di Stato alla formazione e all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilita' del capitale umano;
n) vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
o) promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
p) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
q) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
r) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
s) attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
t) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
u) svolge le funzioni dell'autorita' di audit dei Fondi strutturali e di investimento europei per i programmi operativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
v) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Direzione generale degli ammortizzatori sociali»;
b) al comma 1:
1) nell'alinea, le parole «e della formazione» sono soppresse e la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «quattro»;
2) le lettere a) e b), nonche' le lettere da o) a v) sono soppresse;
3) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) supporta e coordina gli indirizzi strategici relativi alle politiche per il lavoro per quanto di competenza, fornendo, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali e locali, percorsi attuativi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali;»;
4) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) cura gli adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro;».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 7 (Direzione generale degli ammortizzatori
sociali). - 1. La Direzione generale degli ammortizzatori
sociali si articola in quattro uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) (soppressa);
b) (soppressa);
c) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
c-bis) supporta e coordina gli indirizzi strategici
relativi alle politiche per il lavoro per quanto di
competenza, fornendo, anche in collaborazione con altre
istituzioni nazionali e locali, percorsi attuativi
finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
d) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui
all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
e) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali,
dei trattamenti di integrazione salariale, della Nuova
prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, dei
trattamenti di disoccupazione e mobilita' e dei relativi
aspetti contributivi;
f) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e
mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito;
g) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei
fondi di solidarieta' di cui al Titolo II del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonche' la
disciplina degli interventi di agevolazione della uscita
incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4,
commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
h) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei
programmi di riorganizzazione aziendale secondo quanto
previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015;
i) cura la disciplina e la gestione dei contratti di
solidarieta' espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto
legislativo n. 148 del 2015;
l) cura la disciplina e la gestione dei lavori
socialmente utili;
m) svolge l'analisi e il monitoraggio degli istituti
di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di
tutela del reddito;
n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con
organismi internazionali per le materie di propria
competenza;
o) (soppressa);
p) (soppressa);
q) (soppressa);
r) (soppressa);
s) (soppressa);
t) (soppressa);
u) (soppressa);
v) (soppressa).».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, la parola «sei» e' sostituita dalla parola «cinque»;
b) alla lettera f), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, salve le competenze in materia attribuite ad altre direzioni generali»;
c) la lettera n) e' soppressa.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
dal presente decreto
«Art. 8 (Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative). - 1. La Direzione generale
per le politiche previdenziali e assicurative si articola
in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e
svolge le seguenti funzioni:
a) vigila, indirizza e coordina l'attivita' degli
enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e
privati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3,
comma 5;
b) vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo
ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e
assicurativi pubblici;
c) verifica i piani di impiego delle disponibilita'
finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese
con attivita' plurime, nei settori economici di riferimento
in I.N.P.S.;
e) cura i profili applicativi delle agevolazioni
contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e
delle connesse contribuzioni;
f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie
agli enti previdenziali e assicurativi pubblici, salve le
competenze in materia attribuite ad altre direzioni
generali;
g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative
ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad
analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza
sociale;
h) cura le procedure di nomina degli organi degli
enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di
previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di
Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i
provvedimenti amministrativi surrogatori;
i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della
normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale
obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni
pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;
l) esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle
forme pensionistiche complementari, in collaborazione con
la COVIP, nonche', per gli ambiti di competenza del
Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di
amministrazione e di controllo;
m) svolge sugli enti privati di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103:
1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per
l'applicazione della normativa previdenziale e
assistenziale;
2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed
economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;
3) l'esame e la verifica dei relativi piani di
impiego delle disponibilita' finanziarie e l'approvazione
delle relative delibere;
4) l'esame degli statuti e dei regolamenti:
previdenziali, assistenziali, elettorali, di
amministrazione e di contabilita' nonche' l'approvazione
delle relative delibere;
5) l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica
della sostenibilita' delle gestioni e dell'adeguatezza
delle prestazioni previdenziali;
6) il controllo sull'attivita' di investimento
delle risorse finanziarie e sulla composizione del
patrimonio, in collaborazione con la COVIP;
n) (soppressa);
o) vigila sull'ordinamento e sulla gestione
finanziario-contabile degli istituti di patronato e di
assistenza sociale;
p) vigila sull'applicazione della normativa
nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani
all'estero e i lavoratori stranieri in Italia;
q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con
organismi internazionali per le materie di propria
competenza.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»;
b) al comma 1:
1) nell'alinea, le parole «per l'inclusione e le politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»;
2) alla lettera b), le parole «il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,» sono soppresse;
3) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) e' responsabile dell'attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, svolgendo le funzioni del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, di cui all'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro;»;
4) alla lettera d), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «E' responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»;
5) alla lettera g), le parole «le politiche per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «le politiche sociali per l'infanzia»;
6) dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) e' responsabile della segreteria tecnica della Rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e della predisposizione dello schema del Piano sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza;»;
7) la lettera i) e' soppressa;
8) alla lettera l), le parole «del Casellario dell'assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «Sistema informativo unitario dei servizi sociali».

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 9 (Direzione generale per la lotta alla poverta'
e per la programmazione sociale). - 1. La Direzione
generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione
sociale si articola in cinque uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale
agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei
diritti soggettivi. Svolge l'attivita' di coordinamento e
di applicazione della normativa relativa alle prestazioni
assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con
particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale
e trattamenti di invalidita';
b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche
sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il
Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale,
il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli
altri fondi di finanziamento delle politiche sociali.
Svolge attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle
risorse trasferite;
c) cura la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni
standard nell'area delle politiche sociali;
c-bis) e' responsabile dell'attuazione del reddito di
cittadinanza e della pensione di cittadinanza, svolgendo le
funzioni del servizio di informazione, promozione,
consulenza e supporto tecnico, di cui all'articolo 10,
comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, in raccordo con la Direzione generale delle
politiche attive del lavoro;
d) promuove le politiche di contrasto alla poverta',
alla esclusione sociale e alla grave emarginazione. E'
responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e
i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui
all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147. Svolge attivita' di indirizzo e
vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, in ordine all'attuazione del programma "carta
acquisti";
e) coordina i programmi nazionali finanziati dal
Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e
dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura
assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per
progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla
persona e alla comunita';
f) cura l'attuazione della disciplina in materia di
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
g) promuove e monitora le politiche sociali per
l'infanzia e l'adolescenza nonche' per la tutela dei minori
e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle
azioni di prevenzione e quelle alternative
all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia;
h) promuove e monitora le politiche in favore delle
persone non autosufficienti e coordina le politiche per
l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti
e delle opportunita' delle persone con disabilita';
h-bis) e' responsabile della segreteria tecnica della
Rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, e della predisposizione dello schema del Piano
sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza;
i) (soppressa);
l) cura l'attuazione Sistema informativo unitario dei
servizi sociali e la definizione dei flussi informativi del
Sistema informativo dei servizi sociali;
m) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e
l'efficienza delle politiche sociali;
n) svolge attivita' di studio, ricerca e indagine in
materia di politiche sociali;
o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con
organismi internazionali per le materie di propria
competenza.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole «Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale delle politiche attive del lavoro»;
b) alla lettera c), le parole «ai flussi dei lavoratori stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri»;
c) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e provvede, con riferimento ai minori non accompagnati, al loro censimento e monitoraggio attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47»;
d) alla lettera h), le parole «e comunitari» sono soppresse;
e) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) coordina, con funzioni di segreteria, le attivita' del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e le attivita' dei relativi Gruppi di lavoro, curando anche la gestione ed il monitoraggio degli interventi finanziati in attuazione del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato;».

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 10 (Direzione generale dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione). - 1. La Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si
articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale
e svolge le seguenti funzioni:
a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote
di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione
bilaterale con i paesi d'origine, curando la
interconnessione dei sistemi informativi in materia di
trattamento dei dati sull'immigrazione;
b) promuove e cura le iniziative afferenti alle
politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti
nelle attivita' di inserimento e reinserimento lavorativo
dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale
delle politiche attive del lavoro;
c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai
flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione
professionale dei lavoratori stranieri;
d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e
lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte
a prevenire e a contrastare la discriminazione, la
xenofobia e il fenomeno del razzismo;
e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche
migratorie;
f) cura la tenuta del registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati;
g) coordina le attivita' relative alle politiche di
tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalita' di
soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri
accolti temporaneamente e provvede, con riferimento ai
minori non accompagnati, al loro censimento e monitoraggio
attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei
minori non accompagnati, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 7 aprile 2017, n. 47;
h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri
non comunitari;
i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema
riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori
extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema
di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
l) promuove e coordina gli interventi umanitari in
Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
m) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale
nell'ambito delle attivita' di prevenzione e di studio
sulle emergenze sociali e occupazionali, nonche' delle
iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di
lavoro;
m-bis) coordina, con funzioni di segreteria, le
attivita' del Tavolo operativo per la definizione di una
nuova strategia di contrasto al caporalato e allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito
dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, e le attivita' dei relativi Gruppi
di lavoro, curando anche la gestione ed il monitoraggio
degli interventi finanziati in attuazione del Piano
Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato;
n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con
organismi internazionali per le materie di propria
competenza.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) promuove, sviluppa e sostiene le attivita' di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, con le imprese e gli enti di ricerca;»;
b) alla lettera c), le parole «, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore» sono soppresse;
c) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) cura la tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e verifica il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del terzo settore e del sistema dei controlli sugli stessi, di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c-ter) rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' di controllo sugli enti del terzo settore, di cui all'articolo 93, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e all'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;»;
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) vigila sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio per il volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e sugli enti di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;
e) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) coordina le attivita' del Consiglio nazionale del terzo settore;»;
f) alla lettera f), le parole «e all'imprenditoria sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ed esercita, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, la vigilanza sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di societa' cooperativa».

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 11 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 11 (Direzione generale del terzo settore e della
responsabilita' sociale delle imprese). - 1. La Direzione
generale del terzo settore e della responsabilita' sociale
delle imprese si articola in tre uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) promuove, sviluppa e sostiene le attivita' di
interesse generale svolte dagli enti del terzo settore,
anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali,
con le imprese e gli enti di ricerca;
b) svolge le attivita' di competenza dell'ex Agenzia
per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma
23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) cura la diffusione dell'informazione in materia di
terzo settore;
c-bis) cura la tenuta del Registro unico nazionale
del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coordinamento
con le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, e verifica il funzionamento del sistema di
registrazione degli enti del terzo settore e del sistema
dei controlli sugli stessi, di cui all'articolo 95 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c-ter) rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento
delle attivita' di controllo sugli enti del terzo settore,
di cui all'articolo 93, comma 5 e seguenti, del decreto
legislativo n. 117 del 2017 e all'articolo 15, comma 3 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
d) vigila sull'Organismo nazionale di controllo sui
Centri di servizio per il volontariato (ONC), sulla
Fondazione Italia sociale e sugli enti di cui all'articolo
95, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
e) coordina le attivita' del Consiglio nazionale del
terzo settore;
f) promuove e sviluppa le attivita' di sostegno
all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa
di riferimento - ed esercita, anche attraverso
l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo
15, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, la
vigilanza sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle
aventi la forma di societa' cooperativa;
g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le
iniziative e le attivita' di sostegno alla diffusione della
responsabilita' sociale d'impresa e delle organizzazioni
(CSR);
h) programma, sviluppa e attua le attivita' relative
ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari
per la realizzazione di iniziative e progetti di
integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive
del lavoro;
i) svolge le attivita' riguardanti la corresponsione
del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazionI del
terzo settore previste dalle normative vigenti, curando
altresi' i rapporti con l'Agenzia delle entrate;
l) cura per le materie di propria competenza le
relazioni con organismi europei e internazionali, nel
rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3,
comma 2, lettera m).».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo la Tabella di cui all'Allegato A.».

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 12 (Dotazioni organiche). - 1. Le dotazioni
organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del
Ministero sono determinate secondo la Tabella di cui
all'Allegato A.


Parte di provvedimento in formato grafico

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, i contingenti di personale appartenenti
alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili
professionali.
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13, comma
1, del presente decreto, i contingenti di organico del
personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti
nell'ambito delle strutture in cui si articola
l'amministrazione.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, le parole «di numero complessivo pari a cinquanta posti funzione,» sono soppresse.

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 13 (Uffici di livello dirigenziale non generale).
- 1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di
livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione
dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto su
proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni
generali interessate, previa informativa alle
organizzazioni sindacali, con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni.».
 
Art. 14
Inserimento della Tabella A al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2017, n. 57

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, e' aggiunta l'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 15

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a cinquantuno posti funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono ripartiti i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'ambito delle strutture in cui si articola il Ministero.

Note all'art. 15:
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge 400
del 1988 si vedano note alle premesse.
- Si riportano i commi 4 e 4 bis dell'art. 4 del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999.
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
 
Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 15, comma 1, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.
3. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' efficace a decorrere dal 1° ottobre 2021. Fino a tale data, in luogo della Tabella A allegata al presente decreto, resta in vigore la tabella di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, e i posti funzione di livello dirigenziale non generale incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati in numero pari a cinque.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 giugno 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Gurdasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2480

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998). In vigore dal 19 agosto 2014. - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater.
Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 899, della citata
legge n. 178 del 2020 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 12, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2017 si
veda nelle note all'articolo 12.