Gazzetta n. 233 del 29 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 settembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali denominati «III Conferenza Italia-Africa», «7^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20», «X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi» e «Riunione parlamentare in preparazione della 26^ Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2021, n. 150;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207;
Vista la nota prot. n. 121597 del 3 settembre 2021, con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in vista dello svolgimento degli eventi denominati «III Conferenza Italia-Africa» e «X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi», in programma a Roma nelle date, rispettivamente, del 7 e 8 ottobre 2021 e del 25 e 26 ottobre 2021, ha chiesto di estendere a detti eventi il protocollo di sicurezza recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», allegato alla sopra citata ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021;
Vista la nota acquisita con prot. GAB n. 16936 del 20 settembre 2021, con la quale i vice Segretari Generali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in vista della «7^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20» e della «Riunione parlamentare in preparazione della 26^ Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)», in programma, rispettivamente, presso il Senato della Repubblica nelle date del 7 e 8 ottobre 2021 e presso la Camera dei deputati nelle date dell'8 e 9 ottobre 2021, hanno richiesto, in relazione all'esigenza di accogliere anche delegazioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, di valutare la possibilita' che sia prevista, per i soggetti interessati, una deroga all'obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario, anche in considerazione del protocollo sanitario predisposto;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente, in considerazione della rilevanza internazionale dei predetti eventi, prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, nuove disposizioni volte a consentire in sicurezza l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate ai medesimi eventi;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate agli eventi denominati «III Conferenza Italia - Africa» e «7^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20», in programma a Roma nelle date del 7 e 8 ottobre 2021, e «X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi» in programma a Roma nelle date del 25 e 26 ottobre 2021, e' consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario alla partecipazione agli eventi stessi e alle attivita' a essi connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, gli eventi di cui al comma 1 si svolgono nel rispetto del protocollo di sicurezza recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», che costituisce parte integrante dell'ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021, citata in premessa.
3. Con riferimento agli eventi «III Conferenza Italia - Africa» e «X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi» i riferimenti alla «Delegazione G20», contenuti nel protocollo di sicurezza di cui al comma 2, sono da intendersi fatti alla «Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a compilare il Passenger Locator Form.
 
Protocollo contenente Misure di contenimento e prevenzione
del rischio di contagio da sars-cov2 nell'organizzazione della
Conferenza parlamentare preparatoria alla Conferenza delle
Parti sulla Convenzione Onu sul cambiamento climatico (COP26)
8 e 9 ottobre 2021, Camera dei deputati, Roma

Sommario
Premessa................................................... Indicazioni generali.......................................
Procedura................................................
Test Antigenici e PCR....................................
Trasferimenti verso gli hotel e la sede della conferenza. Requisiti per l'ingresso nel territorio italiano........... Accesso al Palazzo Montecitorio............................
Requisiti per l'ingresso nella sede della
Camera dei deputati......................................
Spazi interni e percorsi.................................
Ambienti, spostamenti e spazi comuni.....................
Coffee-break, consumazioni pasti, servizi igienici.......
Pulizia e sanificazione..................................
Aria condizionata........................................
Precauzioni igieniche generali e personali...............
Premessa
I prossimi 8 e 9 ottobre 2021, il Parlamento italiano ospitera', presso la Camera dei deputati, la Conferenza parlamentare in preparazione della Conferenza COP26, in programma a Glasgow fra il 1° e 12 novembre 2021.
L'evento e' organizzato, insieme all'Unione interparlamentare, nel quadro del partenariato fra Italia e Regno Unito per l'organizzazione della 26ma Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
All'evento sono invitati i rappresentanti parlamentari dei Paesi delle Nazioni Unite, in ragione di cinque persone per ciascuna Camera. Parteciperanno altresi' funzionari di Alto livello delle Nazioni Unite e personalita' internazionali che interverranno su specifici aspetti della Conferenza.
Finalita' della riunione e' esprimere indirizzi condivisi da sottoporre alla Conferenza governativa sul clima di novembre. Al termine dei lavori verra' adottato un documento conclusivo da trasmettere alla COP26 a Glasgow.
Come e' noto, in un primo momento la XXVI Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici antropici globali era stata convocata e fissata per il periodo dal 9 al 19 novembre 2020 sempre a Glasgow, in Scozia. La Conferenza e' stata rinviata a causa della pandemia, cosi' come sono stati rinviati gli appuntamenti di aggiornamento del negoziato climatico abitualmente previsti alla fine di ogni anno.
Il presente documento fissa le misure di contrasto e contenimento alla diffusione della sindrome nota come COVID-19 adottate dagli organizzatori della Conferenza al fine di garantire che l'incontro si svolga in sicurezza, assicurando l'effettivita' di tutte le misure precauzionali idonee a prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID-19) e a tutelare la sicurezza sanitaria dei partecipanti.
Indicazioni generali
Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire un protocollo sanitario efficace, inclusivo, semplice, comprensibile e non discriminatorio, basato sulle piu' recenti informazioni scientifiche e sulle migliori pratiche possibili al momento dell'evento.
A tale proposito, ci si e' avvalsi anche del sostegno dei seguenti consulenti scientifici:
prof. Umberto Moscato;
prof. Angelo Santoliquido;
dott. Paolo Emilio Santoro.
Come risultato di questo lavoro, il presente protocollo si basa in particolare su rigorosi test in loco per il tracciamento del virus COVID-19 per tutti i delegati. Si noti che sebbene i delegati siano esortati a vaccinarsi contro il COVID-19, la vaccinazione non e' obbligatoria affinche' partecipino all'evento. I delegati sono comunque invitati a consultare un medico prima di lasciare il loro paese di provenienza per partecipare alla Conferenza.
Si consiglia, infine, a tutti i delegati di stipulare un'assicurazione medica contro gli infortuni e di viaggio, per il periodo di partecipazione alla Conferenza.
Procedura.
Il Protocollo di prevenzione sanitaria rientra nell'articolato programma di provvedimenti di tutela e di norme precauzionali predisposte per lo svolgimento di attivita' congressuali secondo le procedure in linea con le normative vigenti.
Le valutazioni sanitarie sono state effettuate in relazione alle normative vigenti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro riguardanti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.
La procedura rappresentata in questo documento ha come riferimento le indicazioni normative vigenti alla data della stesura, La metodologia applicativa del percorso preventivo con test antigenici e il supporto sanitario per l'applicazione operativa del Protocollo di prevenzione anti-Covid-19 con test antigenici prevede l'attivazione della convenzione apposita tra Aeroporti di Roma (ADR) e Istituto Spallanzani di Roma e tra la Camera dei deputati ed il Policlinico Gemelli di Roma.
Nella presente procedura sono previste due diverse situazioni di cui corrispondono due requisiti e protocolli diversi: uno per l'ingresso nel territorio italiano, l'altro per l'accesso alla sede della Conferenza, presso la Camera dei deputati.
Il supporto sanitario cosi' individuato operera' in cooperazione con il Servizio sanitario regionale che condividera', con le strutture e le risorse dedicate messe a disposizione dalla convenzione, le modalita' applicative.
In caso di positivita' al test antigenico, si effettua, contestualmente, un test molecolare e si attiva quanto previsto dall'iter di Sanita' pubblica in coerenza con le normative ministeriali vigenti, ovvero le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo, come da Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020.
Il programma di screening periodico si integra con le altre misure di tutela previste per l'accesso ai luoghi di lavoro, tra le quali: rilevazione temperatura; distanziamento; igienizzazione frequente delle mani; utilizzo dei dispositivi individuali filtranti facciali di livello FFP2 che saranno distribuiti all'ingresso nella misura di uno per ogni otto ore di attivita'.
Test Antigenici e PCR.
Per garantire il massimo livello di salute e sicurezza per l'evento, tutti i test (tamponi) in Italia dovranno essere eseguiti esclusivamente presso una delle seguenti strutture COVID-19 dediçate predisposte per i partecipanti alla Conferenza:
Aeroporto internazionale di Fiumicino a Roma, Italia;
Palazzo Montecitorio (Senato della Repubblica per i delegati che nella giornata precedente partecipino anche alla 7^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20, sulla base dell'apposito Protocollo predisposto per quella Conferenza).
Il percorso preventivo di screening prevede l'utilizzo di test antigenici rapidi di III generazione (microfluidici, con lettura in fluorescenza, con sensibilita' ≥ 80% e specificita' ≥ 97% come previsto dalla Circolare del Ministero della salute 00056l6-15/02/202l-DGPRE-DGPRE-P e in caso di positivita', di contestuale test molecolare (RT-PCR).
Lo schema applicativo dei test antigenici rapidi prevede ripetizioni sequenziali dei test al fine di individuare eventuali casi positivi.
Trasferimenti verso gli hotel e la sede della conferenza.
Per raggiungere il centro citta' dall'aeroporto, oppure la sede dell'evento, i delegati non dovranno utilizzare mezzi di trasporto pubblico collettivi bensi' taxi, auto o bus a noleggio (con o senza conducente) o altro mezzo privato, che consentano ai delegati di viaggiare minimizzando il rischio di trasmissione di SARS-CoV-2. I delegati sono tenuti a indossare dispositivi individuali filtranti facciali per l'intero viaggio.
Nel caso di positivita' al test rapido (eseguito nelle sedi dove si effettuano i tamponi), il delegato trovato positivo verra' trasferito presso idonea struttura con i mezzi di bio-contenimento messi a disposizione nell'ambito delle convenzioni tra Aeroporti di Roma (ADR) e Istituto Spallanzani di Roma e tra la Camera dei deputati ed il Policlinico Gemelli di Roma.
Requisiti per l'ingresso nel territorio italiano
1. I delegati che viaggiano verso l'Italia, con tutti i mezzi di trasporto, sono tenuti a compilare un modulo di localizzazione passeggeri (PLF, Passenger Locator Form) tramite l'applicazione EUdPLF (https://app.euplf.eu/). Nella compilazione del modulo i delegati sono tenuti ad inserire il codice «Camera dei deputati - PreCOP26» nel campo «Indirizzo Temporaneo 1» (vedi Figura 1 al termine della presente Sezione).
2. I delegati devono presentare un test molecolare COVID-19 negativo (PCR) eseguito settantadue ore o quarantotto ore prima dell'ingresso nel territorio italiano secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni della legge italiana. Si prega a tal fine di controllare gli elenchi aggiornati quotidianamente emessi dal Ministero della salute italiano per le misure specifiche nazionali in vigore.
3. I delegati provenienti da paesi dell'UE (o paesi della Lista C secondo le linee guida italiane per i viaggi COVID-l9) e in possesso del proprio regolare Certificato Verde Digitale COVID-19 dell'UE (1) possono entrare nel territorio italiano senza restrizioni per quanto riguarda i punti di ingresso in Italia.
4. Tutti i delegati che non hanno un Certificato Verde Digitale COVID-19 dell'UE devono entrare nel paese attraverso l'aeroporto internazionale di Fiumicino a Roma dove devono sottoporsi al test rapido antigenico per COVID-19. I test saranno effetuati in una struttura allestita all'aeroporto. ln caso di risultato negativo del test diagnostico rapido (test di III generazione), verra' rilasciato un certificato elettronico (Certificato Verde Digitale COVID-19 dell'UE ad-hoc) con una validita' di quarantotto ore dal momento del test.
5. Dopo l'esecuzione del test rapido antigenico per il COVID-19 e il conseguente rilascio del certificato verde digitale COVID-19 dell'UE ad hoc, i delegati dovranno raggiungere il proprio alloggio con mezzi privati e, successivamente, non sara' necessario alcun ulteriore periodo di quarantena.
6. Nel caso in cui fossero necessarie ulteriori valutazioni e test supplementari rispetto ai risultati del test rapido antigenico per il COVID-19, i soggetti saranno assistiti dalle autorita' sanitarie italiane competenti, come da protocolli sanitari nazionali.
7. I delegati diretti in Italia provenienti da Paesi in cui vigono restrizioni d'ingresso riceveranno dal Ministero della salute italiano una deroga alle restrizioni d'ingresso ordinarie per il COVID-19, a condizione che siano ufficialmente registrati come delegati. Tale deroga si applichera' per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento ufficiale.
Figura 1: Immagine di esempio del modulo di localizzazione digitale (PLF) dei passeggeri dell'UE

Parte di provvedimento in formato grafico

Accesso al Palazzo Montecitorio
Sara' impedito l'accesso alle persone non autorizzate e prive dell'accredito. In ogni caso, chiunque debba accedere alle aree tecniche, dovra' utilizzare i dispositivi individuali filtranti facciali di livello FFP2 che saranno distribuiti all'ingresso nella misura di uno per ogni otto ore di attivita' e rispettare la presente procedura.
Requisiti per l'ingresso nella sede della Camera dei deputati.
A seguire i lavori della Conferenza sono attesi quotidianamente nella sede della Camera fino a cinque delegati ufficiali: chiunque acceda alle aree del complesso, dovra' sottostare alle regole/procedure previste per i frequentatori secondo le disposizioni adottate dalle Autorita' competenti. In ogni caso si richiede il rispetto delle seguenti regole:
a. Deve essere sempre rispettato il distanziamento fisico di almeno 1 metro.
b. I delegati durante la permanenza nell'edificio sono tenuti ad indossare i dispositivi individuali filtranti facciali previsti in ogni momento. Il corretto utilizzo prevede che naso e bocca siano totalmente coperti e che il dispositivo sia mantenuto aderente alla cute in ogni sua parte.
c. I delegati dovranno seguire percorsi pedonali prestabiliti secondo quanto predisposto e frequentare le sole aree riservate alla manifestazione.
d. Sono predisposti, per i soli delegati con eventuale disabilita' fisica o funzionale, percorsi specifici ad hoc attraverso ascensori dedicati oggetto di frequente sanificazione.
e. I delegati dovranno porre attenzione all'igiene delle mani, tenuto conto che tutti i locali sono regolarmente igienizzati, in particolare le superfici toccate di frequente (compresi sedili, maniglie, servizi igienici e attrezzature tecniche) e che sono dislocati disinfettanti per le mani in tutta la sede.
1. Gli accessi saranno regolamentati in modo da suddividere i flussi e ottimizzare i percorsi.
2. La Camera consentira' l'accesso alla sede esclusivamente agli individui facenti parte ufficialmente delle delegazioni, e come tali inclusi negli elenchi preventivamente comunicati da ciascun Paese, e purche' siano regolarmente registrati agli ingressi e in possesso di un badge d'ingresso che verra' consegnato alle singole delegazioni prima dell'inizio dei lavori.
3. All'ingresso della sede verranno effettuati il controllo della temperatura corporea e sara' richiesta l'igienizzazione delle mani. Qua1ora durante il controllo in ingresso si rilevino valori di temperatura corporea superiore a 37,5°C si effettuera' dopo tre minuti un'altra misurazione che fara' fede. Nel caso di permanenza della temperatura superiore a 37,5°C il soggetto sara' isolato e si provvedera' a contattare il personale sanitario presente in sede.
4. I soggetti con sintomi di COVID-19 o con temperatura corporea pari o superiore a 37,5 °C non sono autorizzati a entrare nei locali Camera.
5. Per avere accesso alla sede della Camera dei deputati, tutti gli ospiti devono sottoporsi a un test rapido antigenico per il COVID-19 effettuato esclusivamente presso una delle strutture specificatamente designate dalla Camera dei deputati ovvero, per i partecipanti all'evento organizzato nella giornata del 7 ottobre, presso le strutture individuate dal Senato della Repubblica. Il test dovra' essere replicato dopo quarantotto ore dall'effettuazione del primo (o se sia dichiarato dall'ospite un eventuale «contatto stretto a rischio»).
6. Per tutte le delegazioni sara' consentito l'accesso alla sede di una rappresentanza composta da cinque membri. Di conseguenza, saranno rilasciati un massimo di cinque lasciapassare per ciascuna delegazione.
7. Presso il complesso degli edifici in uso alla Camera sara' dispiegato personale designato per supportare le attivita' di controllo e di gestione del presente protocollo, opportunamente dotato di dispositivi individuali filtranti facciali di livello FFP2 (certificati CE).
Spazi interni e percorsi.
Le sale che saranno utilizzate per le sessioni plenarie e quelle parallele sono le seguenti: L'Aula della Camera dei deputati per i delegati.
La stanza del Presidente del Consiglio e del Presidente della Camera al primo piano, nonche' le aule delle Commissioni III, VIII, X e XIV al IV piano di Palazzo Montecitorio per le riunioni bilaterali.
In Transatlantico, nella Galleria dei Presidenti e nel cortile d'onore saranno allestiti dei punti per gli incontri con la stampa.
La Sala verde e la Sala dei ministri al piano Aula saranno utilizzate per accogliere la segreteria della UIP e per la segreteria della Conferenza.
La Sala della Regina sara' utilizzata per gli interpreti.
Saranno adottate, per il rispetto del distanziamento, della frequenza di sanificazione e della ventilazione degli ambienti, le stesse norme e procedure gia' in essere presso la Camera in ottemperanza alle vigenti normative italiane, anche in relazione ad eventi congressuali.
Cio' in relazione anche alla modalita' di effettuazione delle relazioni (disposizione dei leggii in aula, con distanza minima del relatore di due metri da ogni altro presente in aula e nessun movimento all'interno della bolla virtuale intorno al relatore, sanificazione di microfoni e leggii per ogni relatore, nessuno scambio di documenti e/o dispositivi meccanici e/o elettronici previa opportuna sanificazione, disponibilita' per ogni postazione, dei Delegati e degli Onorevoli Deputati, di appropriati sistemi di igienizzazione delle mani, ecc...).
Ambienti, spostamenti e spazi comuni.
Durante l'intera giornata dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:
evitare qualunque tipo di contatto fisico;
igienizzare frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio e/o l'utilizzo degli igienizzanti indicati dal Ministero della salute;
evitare di toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni utilizzo negli appositi contenitori;
si fa presente che le aggregazioni sociali, in particolare nelle aree comuni, sono da evitare.

Coffee-break, consumazione pasti e servizi igienici.
La pausa caffe', l'uso dei distributori automatici ed il consumo dei pasti possono costituire, se non adeguatamente gestiti, un aumento del rischio di contagio. Il contatto con superfici potenzialmente contaminate e il toccarsi successivamente occhi, naso, bocca o altre parti del viso, cosi' come il formarsi di assembramenti nei pressi dei suddetti luoghi o il contatto reciproco interpersonale, possono rappresentare una possibile via di contagio.
La pausa potra' essere utilizzata per la consumazione, stando seduti, di prodotti di caffetteria presso il ristorante dei deputati. L'accesso sara' consentito ad un numero non superiore a novantacinque persone contemporaneamente, in conformita' con la capienza attuale del ristorante stesso.
Il consumo dei pasti verra' effettuato, presso la Sala della Lupa e la Sala dei Parlamenti, secondo le seguenti modalita':
la distanza tra gli ospiti seduti allo stesso tavolo (misurata da centro sedia a centro sedia) sara' pari a 120 cm;
la distanza tra i tavoli sara' sempre superiore a 180 cm;
sara' garantito agli ospiti uno spazio di passaggio tra tavoli e sedie non inferiore ad un metro (tra ospite di passaggio ed ospite seduto).
Al fine di evitare il concretizzarsi di rischi di contagio o diffusione del virus, sara' necessario mettere in atto i seguenti comportamenti:
prima di recarsi ai distributori automatici/aree break o a mensa sanificare o lavare le mani;
rimanere ad una distanza di almeno due metri dalle altre persone che stanno usufruendo del distributore o stanno consumando quanto prelevato. Qualora gli spazi non permettano queste distanze, rimanere all'esterno dell'area break avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1,50 metri dagli altri in coda (mantenendo indossato il dispositivo individuale filtrante facciale in dotazione), prelevare il cibo o la bevanda e consumare la stessa in altro luogo;
il dispositivo individuale filtrante facciale in utilizzo dovra' essere correttamente indossato immediatamente prima e subito dopo il consumo del pasto e/o di ogni alimento anche nelle aree break.
Pulizia e sanificazione.
Tutti gli ambienti di lavoro comprensivi dei c.d. «touch point» (maniglie, braccioli, tavoli, ecc.), sono sottoposti a regolare pulizia e igienizzazione con idonei prodotti per il COVID-19 dalla societa' incaricata delle pulizie.
Aria condizionata.
In ottemperanza alle indicazioni emanate dall'ISS in materia di sicurezza per i lavoratori, gli impianti di VMC sono stati modificati in maniera tale da eliminare/limitare il cosiddetto «ricircolo». Tale situazione e' stata adottata, in contrasto alle normative vigenti sul risparmio energetico, per migliorare la salubrita' dell'aria, ritenendo tale punto prioritario.
Inoltre, qualora le condizioni metereologiche lo consentano, in tutti gli ambienti si implementeranno i ricambi d'aria attraverso l'impiego di ventilazione naturale (apertura di porte o finestre od altri serramenti).
Inoltre, sono stati presi i seguenti accorgimenti sulla massima capienza prevista per le sale per rispettare le distanze minime di sicurezza imposte dai vari decreti emanati.
Precauzioni igieniche generali e personali.
In prossimita' di tutti gli accessi, nonche' in varie zone all'interno, verranno messi a disposizione distributori di gel igienizzante (per la sanificazione delle mani) e contenitori di rifiuti (per la raccolta dei DPI monouso utilizzati o di fazzoletti monouso eventualmente utilizzati);
Tutto il personale sara' fornito di protezioni adeguate alla attivita' richiesta (dispositivi individuali filtranti facciali di livello FFP2 (certificati CE), guanti monouso, ecc.;
Per l'intera durata dell'evento sara' cura dei fornitori di servizi provvedere alla scorta ed alla distribuzione di DPI e prodotti per l'igienizzazione necessari;
I dispositivi messi a disposizione ai lavoratori sono «monouso» e quindi soggetti ad essere cambiati nel rispetto delle normative vigenti (otto ore) ovvero in caso di rottura o contaminazione;
Saranno fornite indicazioni nelle varie lingue sull'esigenza di assicurare costantemente il mantenimento della corretta distanza interpersonale nelle posizioni sedute che saranno assegnate ai delegati, che non dovranno variare per assicurare la tracciabilita'.

(1) Un regolare Certificato Verde Digitale COVID-19 dell'UE e' quello
rilasciato secondo la normativa UE attualmente in vigore.
 
Art. 2

1. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate alla «Riunione parlamentare in preparazione della 26^ Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)», in programma a Roma nelle date dell'8 e 9 ottobre 2021, e' consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento stesso e alle attivita' a esso connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, l'evento di cui al comma 1 si svolge nel rispetto del documento recante «Protocollo contenente Misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio da Sars-CoV-2 nell'organizzazione della Conferenza parlamentare preparatoria alla Conferenza delle Parti sulla Convenzione Onu sul cambiamento climatico (COP26)», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
 
Art. 3

1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 non devono sottoporsi alle misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario previste, in relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e territori esteri, dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le autorita' competenti comunicano agli Uffici del Ministero della salute un elenco dettagliato dei partecipanti agli eventi di cui agli articoli 1 e 2, dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.
 
Art. 4

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turimo, del Ministero della salute, n. 2555