Gazzetta n. 228 del 23 settembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2021, n. 128
Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2019, n. 282;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
Ritenuto per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Informate le Organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero della transizione ecologica, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero costituisce l'autorita' nazionale di riferimento in materia ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed esercita le funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
2. Il Ministro della transizione ecologica e' di seguito denominato «Ministro».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15
luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 279 - S.O. n.
166:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte,
su proposta del dirigente generale responsabile, con
decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
agosto 1999, n. 193.
- Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della Convenzione di
Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari,
della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della
comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica
dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali; c-bis) politiche
di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente
delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero
dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure
di contrasto e contenimento del danno ambientale e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento
ai valori naturali e ambientali.
3. Al ministero sono trasferite con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59', sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.»
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei
poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di
vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione
dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.»
«Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla
cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi
dell'articolo 4 sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate
da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
cui al periodo precedente si provvede ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici
territoriali del governo di cui all'articolo 11.»
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un
consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive
nei confronti del direttore generale e del comitato
direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato
direttivo sia composto di quattro membri, di cui due
designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo
statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze
degli organismi sopra indicati e la loro durata,
nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03,
comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali
istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri.
Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.»
«Art. 39 (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia
svolge in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite
dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le
altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del
ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4
della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro
compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo
88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad
eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui
all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra
nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe -
RID.»
«Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre -
S.O. n. 197.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 112.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale). e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 503, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 dicembre 2006, n. 299:
«(Omissis).
503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al
fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per
incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di
diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo
settore della SOGESID S.p.a.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007 n.
158 - S. O. n. 157.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2007 n. 187.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009
- S.O. n. 197.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 245.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
(Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea INSPIRE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012,
n. 265.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n.
80.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
giugno 2016, n. 132.
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 luglio 2016, n. 166.
- Il decreto legislativo decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2016
n. 213.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2018, n. 132.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita') pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 agosto 2018 n. 188:
«Art. 2 (Riordino delle competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). -
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza
ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalita' di cui al
comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri» a «Ministro della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute,
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal
Ministro della difesa»;
b) al comma 2, le parole: su proposta del Ministro
per la coesione territoriale,» sono sostituite dalle
seguenti: « , sulla proposta del Ministro delegato per il
Sud» e le parole da: «un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» a «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sono sostituite
dalle seguenti: «un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato
per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La
segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto
tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono
assicurati dalle strutture organizzative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica.».
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita altresi' le funzioni gia'
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa
e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di
coordinamento interministeriale proprie della Presidenza
del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le
parole «di concerto con la struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la
Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il comma 9 et
abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «della Presidenza del
Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di
programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei
ministri» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare» e le parole: «d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti:
«d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare».
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c)
sono inserite le seguenti: «c-bis) politiche di promozione
per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse,
fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo
economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati;»;
b) all'articolo 37, comma 1, le parole: comma
5-bis,» sono soppresse.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si provvede alla puntuale
quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da
allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il
presente articolo.
6. Le risorse di cui al comma 5, gia' trasferite al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e disponibili, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il
triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma
5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis, si
provvede ad adeguare le strutture organizzative del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni urgenti
per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione
dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti
e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle
funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
settembre 2019, n. 222:
«Art. 5 (Organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare). - 1. All'articolo
37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma
1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola
in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
definite all'articolo 35 del presente decreto.". Al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri
derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
La dotazione organica dirigenziale del Ministero e'
rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di
livello generale e quarantotto posizioni di livello non
generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli
adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al
presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di
organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, puo' essere adottato con le modalita' di
cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97.».
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020,
n. 322, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 giugno 2019, n. 97 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance e degli Uffici di diretta collaborazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2019, n.
201.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51:
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica,
della cultura, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, e' riportata nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 35, del citato decreto
legislativo n. 300, del 1999, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, della
Costituzione:
«Art . 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione».
- Si riporta il testo dell'articolo 117, della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
 

Tabella A (di cui all'articolo 17, comma 1)

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

+-------------------------+-------+
|Posti di funzione | |
|dirigenziale di livello | |
|generale | 13 |
+-------------------------+-------+
|Posti di funzione | |
|dirigenziale di livello | |
|non generale | 67 |
+-------------------------+-------+
Tabella B (di cui all'articolo 17, comma 4)

Dotazione organica del personale non dirigenziale

+---------------+---------+
|Prima Area | 8 |
+---------------+---------+
|Seconda Area | 268 |
+---------------+---------+
|Terza Area | 864 |
+---------------+---------+
|Totale | 1140 |
+---------------+---------+

Tale contingente tiene conto dell'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, nonche' dell'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92.
 
Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in:
a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali;
b) uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE).
3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA);
b) Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC);
c) Direzione generale attivita' europea ed internazionale (AEI);
d) Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM).
4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e' articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale economia circolare (EC);
b) Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI);
c) Direzione generale valutazioni ambientali (VA).
5. Il Dipartimento energia (DiE) e' articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS);
b) Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica (CEE);
c) Direzione generale incentivi energia (IE).
6. I Capi dei dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del dipartimento:
a) assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni;
b) rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico;
c) fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
7. I capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonche' per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti e' previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonche' il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorita', dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.
8. I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali, nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di piu' dipartimenti o di piu' direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.
9. I dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonche' ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:
a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;
b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;
c) la promozione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento;
d) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;
e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione delle normative europee sul piano interno, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione.
10. I dipartimenti e le direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, universita' statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al fine di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione dell'amministrazione.
11. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
12. Il Ministero si avvale, altresi', delle societa' in house per le attivita' strumentali alle finalita' ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione in house nonche' delle societa' controllate, di altri enti e agenzie vigilate.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del citato
decreto legislativo n. 300, del 1999:
«Art. 5 (I dipartimenti). 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del citato
decreto legislativo n. 165, del 2001:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali (Art. 16 del decreto legislativo n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). - 1.
I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti
dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;(85)
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile
1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e
gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti
e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee
a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti;
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l'individuazione delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
l-quater) provvedono al monitoraggio delle
attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il
rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al
comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, della
citata legge n. 349, del 1986:
«Art. 8.
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla
presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei
servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri
competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali
previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione
degli istituti superiori, degli organi di consulenza
tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici
specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti
e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare
apposite convenzioni.
(Omissis).».
 
Art. 3

Dipartimento amministrazione generale,
pianificazione e patrimonio naturale

1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e degli acquisti, digitalizzazione e comunicazione, affari europei ed internazionali e patrimonio naturalistico e mare.
2. Il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione e comunicazione; programmazione europea, affari europei ed internazionali; biodiversita', aree protette, difesa del mare e tutela degli ambienti costieri e marini.
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio del Ministero; coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e societa'; elaborazione di indirizzi strategici, direttive generali ed esercizio della vigilanza su ISPRA, ENEA, Gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.) e relative controllate, Societa' Gestione Impianti Nucleare (SO.G.I.N. s.p.a.); esercizio del controllo analogo sulle societa' in house del Ministero. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate in coordinamento con i Dipartimenti per le materie di competenza.
4. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle Direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2 comma 7.
5. Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto, l'allegato Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; coordina le politiche di coesione, gli strumenti finanziari europei, la programmazione regionale unitaria ed ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le relative funzioni di controllo.
6. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE attraverso il coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e il monitoraggio dell'attuazione delle normative europee sul piano interno curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli dipartimenti.
7. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e acquisisce l'informativa dagli altri dipartimenti sui rapporti con gli organismi internazionali di settore.
8. Il Dipartimento cura l'informazione e la comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.
 
Art. 4

Dipartimento sviluppo sostenibile

1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, risanamento dei siti contaminati, esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali, bioeconomia e finanza sostenibile.
2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: politiche per lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa la definizione e implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore di fornitura e distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorita' di bacino; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per lo sviluppo della bioeconomia a supporto della strategia nazionale; sviluppo di strumenti di finanza sostenibile.
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 7.
4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Il Dipartimento collabora con il DiAG secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle Direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG.
 
Art. 5

Dipartimento energia

1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, approvvigionamento, efficienza e competitivita' energetica, promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia.
2. Ai sensi del comma 1, il dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: mercati energetici; efficienza energetica e energie rinnovabili; gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilita' sostenibile; rilascio e gestione titoli minerari; programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili; analisi, programmazione e studi di settore energetico e di geo risorse; sicurezza degli approvvigionamenti; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo e promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica.
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 7.
4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Il Dipartimento collabora con il DiAG secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG.
7. Il Dipartimento coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.
8. Presso il Dipartimento opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2 della legge
9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia.), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13:
«Art. 22 (Riorganizzazione della Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base). -
(Omissis).
2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere
altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti
di energia e delle industrie di base la costituzione di
un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non
piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di
societa' di capitale - con esclusione delle imprese private
- specificamente operanti nel settore energetico, di enti
pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
cui al presente comma e' determinato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non
inferiore a quello spettante presso l'ente o
l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai
rispettivi ordinamenti.
(Omissis).».
 
Art. 6

Direzione generale risorse umane e acquisti

1. La Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) coordinamento dei processi partecipativi, comunque denominati, del Ministero e gestione delle attivita' in tema di accesso civico generalizzato; organizzazione e gestione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico; procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;
b) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero, tenuta dei ruoli, della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale non dirigenziale; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli adempimenti in materia di trasparenza;
c) politiche e azioni per il benessere organizzativo e la formazione attiva del personale; relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari opportunita' nella gestione del personale; organizzazione e gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico di garanzia» di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione;
d) amministrazione e manutenzione degli spazi del Ministero e relativi impianti tecnologici; cura delle sedi del Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;
e) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attivita' connesse;
f) gestione del contenzioso relativo al personale; cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione;
h) individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione dei relativi processi di acquisto del Ministero relativi alla gestione unificata; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e lavori, sulla base dei documenti tecnici predisposti dalle direzioni generali interessate che mantengono la competenza per gli atti contabili sui capitoli assegnati e assicurano la partecipazione nelle commissioni di gara.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della citata legge
n. 190, del 2012:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. In attuazione dell'articolo
6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della
legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito
nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da
assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri,
con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai
sensi del comma 2-bis;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di
direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione in materia di conformita' di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali,
regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo
sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste
dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui
contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
g) riferisce al Parlamento, presentando una
relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attivita' di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia
2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e'
adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al
comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente.
Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione
dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,
e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini
dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare
l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a).
Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai
diversi settori di attivita' degli enti, individua i
principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e
contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di
adozione e attuazione delle misure di contrasto alla
corruzione.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,
lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o
provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e
dalle regole sulla trasparenza dell'attivita'
amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero
la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i
piani e le regole sulla trasparenza citati.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione elaborate a livello
nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni
per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione,
anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle
misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e
dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge, secondo modalita' che
consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione
dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti
pubblici, anche esterni.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono
e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare,
in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione,
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari.
6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della
corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano
nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini
della predisposizione del piano triennale per la
prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta,
fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli
enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano
formulati e adottati nel rispetto delle linee guida
contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali
il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11.
8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione
verifica, anche ai fini della validazione della Relazione
sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga
conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di
cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal
fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale
anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita', tra le quali quelle di
cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate
nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali
e' piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative
misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei
dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze
previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi
della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle
attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi
di informazione nei confronti del responsabile, individuato
ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento
e sull'osservanza del piano;
d) definire le modalita' di monitoraggio del
rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) definire le modalita' di monitoraggio dei
rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando
eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7
provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano
e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente
competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui
ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati
di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei
programmi di formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e utilizzando le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali,
di formazione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni statali sui temi dell'etica e della
legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti
pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'
elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole
amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di
corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche'
sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione
del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato
le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente
articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e
sull'osservanza del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del
responsabile individuato ai sensi del comma 7 non puo'
essere inferiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un
massimo di sei mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi
di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le
relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del
Piano. La violazione, da parte dei dipendenti
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste
dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15
dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi
del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo
indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati
dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web
dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo
lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga
opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'.
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza
dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali
e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, secondo quanto previsto
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi,
secondo criteri di facile accessibilita', completezza e
semplicita' di consultazione, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono
pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi,
nonche' i costi unitari di realizzazione delle opere
pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne
cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio
sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole
comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da
ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo,
nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e
nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli
essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con
particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di
esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.
19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1. Le controversie su diritti soggettivi,
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di
idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono
essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata
da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.
L'inclusione della clausola compromissoria, senza
preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui
e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando,
nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva
autorizzazione, sono nulli.».
20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di
cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal
comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle
controversie relative a concessioni e appalti pubblici di
opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a
partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o
collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque
abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse
a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo
amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato
comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19
del presente articolo.
21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle
controversie nelle quali e' parte una pubblica
amministrazione avviene nel rispetto dei principi di
pubblicita' e di rotazione e secondo le modalita' previste
dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel
rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due
pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono
individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una
pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro
individuato dalla pubblica amministrazione e' scelto
preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non
risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un
arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e'
disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di
nullita' della nomina, l'importo massimo spettante al
dirigente pubblico per l'attivita' arbitrale. L'eventuale
differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e
l'importo massimo stabilito per il dirigente e' acquisita
al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto
la gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si
applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si
applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga
alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga
e che non dispongono di propri siti web istituzionali
pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16
nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle
quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15
e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresi' al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili
nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite
il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di
posta elettronica certificata cui il cittadino possa
rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo
38 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i
procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina
del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di procedimento amministrativo,
hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
interessati, tramite strumenti di identificazione
informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, le informazioni relative ai
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li
riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio
competente in ogni singola fase.
31. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le
materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le informazioni rilevanti ai fini
dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e
le relative modalita' di pubblicazione, nonche' le
indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30.
Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicita'
previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma
16, lettera b), del presente articolo, le stazioni
appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri
siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto
del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti
sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni
ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il
31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente
all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive
rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici. Le
amministrazioni trasmettono in formato digitale tali
informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica
nel proprio sito web in una sezione liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla
tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'
individua con propria deliberazione le informazioni
rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il
30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette
alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che
hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in
parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma
11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di
cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione
ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del
giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione,
ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le
regole della trasparenza.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui
al comma 31 costituisce violazione degli standard
qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e'
comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei
contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a
carico dei responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali,
nonche' alle societa' partecipate dalle amministrazioni
pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita'
di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione
di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni
che prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle
amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine
all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo
svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di
dati relativi ai titolari di incarichi politici, di
carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di
indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.
Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di
cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione
patrimoniale complessiva del titolare al momento
dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i
compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita',
mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di
informazioni relative ai titolari degli incarichi
dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con
riferimento a quelli che comportano funzioni di
amministrazione e gestione, sia con riferimento agli
incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta
collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di
elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i
documenti e le informazioni di cui al presente comma anche
in formato elettronico elaborabile e in formati di dati
aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere
almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in
formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne
il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la
ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso
o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e
di rispettarne l'integrita';
g) individuazione, anche mediante integrazione e
coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei
termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione
obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e
integrazione della disciplina vigente, delle
responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato
o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo
adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione
del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresi'
esercizio della funzione di coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione.
37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui
sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle
disposizioni di cui alla presente legge».
38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle
funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e
organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate
dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del
monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36,
comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento
della funzione pubblica, per il tramite degli organismi
indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare
le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione. I dati forniti
confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui
al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le
finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.
40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di
cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati
comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis (Conflitto di interessi). - 1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.».
42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con
appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle
funzioni attribuite al dipendente»;
c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo
e' inserito il seguente:
«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione
verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. L'omissione del versamento del compenso
da parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.»;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.»;
f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo
periodo, le parole: «L'elenco e' accompagnato» sono
sostituite dalle seguenti: «La comunicazione e'
accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso
termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30
giugno di ciascun anno»;
g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine
di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro
il 30 giugno di ciascun anno»;
h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:
«l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi»;
i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze
e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto»;
l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma
16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si
applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il Governo
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita'
dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta',
imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle
funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i
dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare,
a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di
cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive
all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di
responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e'
altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri,
obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura
dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria
adottano un codice etico a cui devono aderire gli
appartenenti alla magistratura interessata. In caso di
inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.
Al codice di comportamento di cui al presente comma si
applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)
definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per
singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici
di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano
annualmente lo stato di applicazione dei codici e
organizzano attivita' di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.».
45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con
funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni,
servizi e forniture, nonche' alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per
la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le
leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.».
47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.
241, al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli accordi di cui al presente articolo devono essere
motivati ai sensi dell'articolo 3».
48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per la disciplina organica degli
illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al
superamento dei termini di definizione dei procedimenti
amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo,
superando le logiche specifiche dei differenti settori
delle pubbliche amministrazioni;
b) omogeneita' dei controlli da parte dei
dirigenti, volti a evitare ritardi;
c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema
delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei
termini.
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della
corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di
interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
vigente in materia di attribuzione di incarichi
dirigenziali e di incarichi di responsabilita'
amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli
enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attivita' di
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni,
che comportano funzioni di amministrazione e gestione,
nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di
incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di
incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi
privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un
anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi
o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che
conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i
casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai
soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo
periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al
conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo
politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I
casi di non conferibilita' devono essere graduati e
regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di
carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al
collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta
eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico,
il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che
presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,
immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della
disciplina:
1) gli incarichi amministrativi di vertice
nonche' gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a
soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che
comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario
e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti
pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a
controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo
svolgimento di attivita', retribuite o no, presso enti di
diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o
finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito
l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita'
professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono
soggetti a regolazione o finanziati da parte
dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e
l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a
titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il
pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria
o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo'
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare,
l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza
il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie e'
segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto
dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.».
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma
53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria
da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa la
perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione
mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa
e' stata disposta.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e
catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita'
di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero,
anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento
dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di
bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei
rifiuti.
54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53
puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno,
con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
concerto con i Ministri della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le
Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto
puo' essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica
dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali,
entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa'
di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le
variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di
verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56
continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
58. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole:
«passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo
comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e
320 del codice penale, nonche'».
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione
di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta
attuazione del principio di imparzialita' di cui
all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, attraverso intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono
gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e
dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle
disposizioni della presente legge, con particolare
riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna
amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione, a partire da quello relativo agli anni
2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata
e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna
amministrazione, di norme regolamentari relative
all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti
pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42,
lettera a), del presente articolo, ferma restando la
disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
c) all'adozione, da parte di ciascuna
amministrazione, del codice di comportamento di cui
all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente
articolo.
61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata
sono altresi' definiti gli adempimenti attuativi delle
disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla
presente legge da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto
privato sottoposti al loro controllo.
62. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Nel giudizio di responsabilita',
l'entita' del danno all'immagine della pubblica
amministrazione derivante dalla commissione di un reato
contro la stessa pubblica amministrazione accertato con
sentenza passata in giudicato si presume, salva prova
contraria, pari al doppio della somma di denaro o del
valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente
percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'
concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione
della garanzia del credito erariale.».
63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante un testo unico della normativa in
materia di incandidabilita' alla carica di membro del
Parlamento europeo, di deputato e di senatore della
Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di
ricoprire le cariche di presidente e di componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e
di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente
delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all'articolo 114 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di presidente e di componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63
provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente
normativa ed e' adottato secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale
in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici,
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a),
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del
codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge
preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre
anni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui
alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in
caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative
all'incandidabilita' con le vigenti norme in materia di
interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione,
nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto di
elettorato attivo;
f) prevedere che le condizioni di incandidabilita'
alla carica di deputato e di senatore siano applicate
altresi' all'assunzione delle cariche di governo;
g) operare una completa ricognizione della
normativa vigente in materia di incandidabilita' alle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di
divieto di ricoprire le cariche di presidente della
provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
di amministrazione e presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico
di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,
presidente e componente degli organi delle comunita'
montane, determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g),
in coerenza con le scelte operate in attuazione delle
lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di
incandidabilita' determinate da sentenze definitive di
condanna per delitti di grave allarme sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza
legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del presidente e
degli altri componenti della giunta regionale nonche' dei
consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita' alle
elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli
organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a
sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo
di cui al comma 63;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e
decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in
caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non
colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della
carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che sono resi entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed
enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in
posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque
denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di
componente degli organismi indipendenti di valutazione, a
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti
con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo,
che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. E'
escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
successivi non viene adottato il provvedimento di
collocamento in posizione di fuori ruolo.
67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori
incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione,
che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano
l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specificita' dei
regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione
ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonche'
all'Avvocatura dello Stato;
b) durata dell'incarico;
c) continuativita' e onerosita' dell'impegno
lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse
tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di
appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico
ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli
avvocati e procuratori dello Stato non possono essere
collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che,
nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci
anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'
comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla
posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le
disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si
applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive,
anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti
delle Corti internazionali comunque denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, anche se conferiti successivamente
all'entrata in vigore della presente legge, il termine di
cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno gia' maturato o che, successivamente a tale data,
maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di
fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati
nella posizione di fuori ruolo sino al termine
dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del
mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto
l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il
collocamento in posizione di fuori ruolo si intende
confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in
vigore della presente legge.
73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
67 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data
di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo e'
autorizzato ad adottare disposizioni integrative o
correttive del decreto legislativo stesso.
75. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole:
«319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole:
«319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo
comma,»;
c) al primo comma dell'articolo 314, la parola:
«tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:
«Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale
che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la
reclusione da sei a dodici anni.»;
e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317»
sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:
«Art. 318 (Corruzione per l'esercizio della
funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne
accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni.»;
g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque»
sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;
h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto»
sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e'
sostituita dalla seguente: «cinque»;
i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:
«Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o
promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o
promette denaro o altra utilita' e' punito con la
reclusione fino a tre anni.»;
l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito
dal seguente:
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si
applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.»;
m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «che riveste la
qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un
atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «,
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra
utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri.»;
n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le
disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti:
«319-quater, secondo comma,»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,»
sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o
promettere utilita',»;
o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le
parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o
profitto»;
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da
sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
uno a quattro anni»;
q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,»
sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:
«Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con
un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico
servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo
della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da
uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da'
o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena e' aumentata se il soggetto che
indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica
di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all'esercizio di attivita'
giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena
e' diminuita.».
76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
«Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o
altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno
e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
indicati al primo comma.
Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle
persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito
con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono
raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo
che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza
nella acquisizione di beni o servizi.».
77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione»
sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o
promettere utilita'»;
2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma
2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;
b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s)
e' aggiunta la seguente:
«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,
nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote».
78. All'articolo 308 del codice di procedura penale,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del
codice penale, le misure interdittive perdono efficacia
decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
caso, qualora esse siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche
oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando
che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio
della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari
al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».
79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le
seguenti: «, 319-quater».
80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,».
81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole:
«(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle
seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e
dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),»
sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma
(induzione indebita a dare o promettere utilita'),»;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le
parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «,
319-quater»;
c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le
parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le
seguenti: «nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del
codice di procedura penale, quando il divieto di dimora
riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».
82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo
100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto
all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1
del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni.
Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle
attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione
della corruzione.
83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo
2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le
seguenti: «, 319-quater».
- Si riporta il testo dell'articolo 57, del citato
decreto legislativo n. 165, del 2001:
«Art. 57 (Pari opportunita'). - 01. Le pubbliche
amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le
pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce,
unificando le competenze in un solo organismo, i comitati
per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le
funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi
relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed
e' formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato
dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno
dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la
consigliera o il consigliere nazionale di parita'.
Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o
psichica per i lavoratori.
04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici
di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in
una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della
funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di
garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati
della gestione del personale, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di
garantire pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di
quoziente frazionario si procede all'arrotondamento
all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o
superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra
decimale sia inferiore a 0,5;
b) adottano propri atti regolamentari per
assicurare pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalita' organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni
positive e l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per
le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio.
1-bis. L'atto di nomina della commissione di
concorso e' inviato, entro tre giorni, alla consigliera o
al consigliere di parita' nazionale ovvero regionale, in
base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha
bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione
delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a),
diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine
massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla
diffida, la consigliera o il consigliere di parita'
procedente propone, entro i successivi quindici giorni,
ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37
del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e
successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di
nomina della commissione di concorso alla consigliera o al
consigliere di parita' comporta responsabilita' del
dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche
al fine del raggiungimento degli obiettivi.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le
modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure
per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di
pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla
violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.».
 
Art. 7

Direzione generale innovazione tecnologica
e comunicazione

1. La Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di garanzia della privacy;
b) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero e sviluppo di progetti applicativi e di altri portali in stretto coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione per gli aspetti informatici, anche connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, attuativo della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);
c) coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e politiche per la transizione digitale secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
d) attivita' relative allo svolgimento delle funzioni di Autorita' NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei settori di competenza, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, e successive modificazioni e funzioni di riferimento per l'attuazione e lo sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e sicurezza informatica sia nazionale sia internazionale, in coordinamento con l'Ufficio di gabinetto;
e) partecipazione alle attivita' dagli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, ITU);
f) analisi dei processi di gestione delle procedure ammnistrative e revisione in chiave digitale e informatica degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti;
g) individuazione del fabbisogno di beni e servizi Information Technology (IT) e gestione dei relativi processi di acquisto, anche in collaborazione con la RUA;
h) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero, anche con riferimento all'educazione ambientale.

Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e'
riportato nelle note alle premesse.
- La Direttiva n. 2007/2/CE del 14.03.2007 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (che istituisce
un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea - Inspire) e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 aprile 2007, n. L 108.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e'
riportato nelle note alle premesse.
- La Direttiva n. 2016/1148 del 06.07.2016 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (recante misure per un
livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 19 luglio 2016, n. L 194.
 
Art. 8

Direzione generale attivita' europea ed internazionale

1. La Direzione generale attivita' europea ed internazionale (AEI) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) partecipazione del Ministero alle attivita' in sede europea ed internazionale derivanti dal ciclo annuale del coordinamento delle politiche economiche europee, nonche' ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali per la protezione e la valorizzazione ambientale, ivi inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversita' ed i servizi ecosistemici, i cambiamenti climatici e la qualita' dell'aria e dell'acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche e l'energia; vigilanza sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;
b) coordinamento delle attivita' di rilevanza europea delle direzioni generali dei dipartimenti, secondo le modalita' indicate nella direttiva di secondo livello del Capo del DiAG, nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e monitoraggio dell'attuazione della normativa europea sul piano interno sulla base delle informative acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve le competenze dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 23, comma 1;
c) cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti al DiAG e acquisizione dell'informativa con riferimento agli altri organismi internazionali di settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo in raccordo con gli altri dipartimenti;
d) gestione dei rapporti del Ministero con gli organi competenti dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali, con particolare riguardo all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonche' attuazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108;
e) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente, al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonche', per quanto di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR);
f) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra;
g) verifica dell'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, ivi compresi gli aspetti di educazione ambientale, e degli altri strumenti internazionali;
h) cura delle iniziative di cooperazione internazionale ambientale;
i) supporto all'Ufficio legislativo nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia.

Note all'art. 8:
- La legge 16 marzo 2001, n. 108, (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile
2001, n. 85, S.O.
 
Art. 9

Direzione generale patrimonio naturalistico e mare

1. La Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000;
b) supporto nell'elaborazione delle politiche di tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonche', per i profili di competenza del Ministero, pianificazione paesaggistica;
c) tutela e promozione del capitale naturale, della diversita' bioculturale e della biodiversita' terrestre, montana e marina, anche per quanto concerne la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversita';
d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;
e) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;
f) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita';
g) attuazione, per i profili di competenza, delle Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto ai territori;
h) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), della Convenzione sulla diversita' biologica (CBD), della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, dell'Accordo Pelagos, dell'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici, dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
i) supporto nell'elaborazione delle politiche per il mare e le zone umide, gestione integrata della fascia costiera marina, e attuazione della Strategia marina;
l) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino prodotto dalle attivita' economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;
m) politiche per il contrasto all'inquinamento atmosferico prodotto dalle attivita' marittime e portuali e per la riduzione della CO2, in collaborazione con la Direzione generale valutazioni ambientali (VA);
n) promozione della cultura del mare e del patrimonio naturalistico connesso; avvio e sviluppo della marittimita' e portualita' partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero;
o) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito terrestre e marino.
2. Presso la Direzione generale ha sede il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Note all'art. 9:
- La legge 14 gennaio 2001, n. 10, (Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2013, n. 27.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (Attuazione della
direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in
mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la
direttiva 2004/35/CE.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 settembre 2015, n. 215:
«Art. 8 (Designazione dell'autorita' competente). -
1. E' istituito il Comitato per la sicurezza delle
operazioni a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le
funzioni di autorita' competente responsabile dei compiti
assegnati dal presente decreto. Il Comitato e' composto da
un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata
di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della
Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore
della Marina Militare. L'esperto e' scelto nell'ambito di
professionalita' provenienti dal settore privato o
pubblico, compresi universita', istituti scientifici e di
ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,
attestata in base a specifici titoli ed esperienze
professionali, e in posizione di indipendenza dalle
funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse
naturali in mare. Il Comitato ha sede presso il Ministero
dello sviluppo economico. Le articolazioni sul territorio
del Comitato sono costituite da:
a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per
territorio che assicura il supporto ai lavori;
b) il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un
suo rappresentante;
c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministero,
che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze
Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA;
d) il Comandante della Capitaneria di Porto
competente per territorio o un Ufficiale superiore suo
rappresentante;
e) un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato
dallo Stato Maggiore della Marina Militare.
2. Alle riunioni delle articolazioni sul territorio
del Comitato partecipa un tecnico competente in materia
ambientale o mineraria, in rappresentanza della Regione
interessata e dalla stessa designato.
3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24
maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre
1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, e ferme restanti le
competenze delle Sezioni UNMIG in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro minerari e di tutela della salute delle
maestranze addette, il Comitato e' responsabile per le
seguenti funzioni di regolamentazione:
a) valutare e accettare le relazioni sui grandi
rischi, valutare le comunicazioni di nuovo progetto e le
operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo
tipo ad esso sottoposti, attraverso la verifica
dell'attivita' svolta dall'UNMIG ai sensi degli articoli 6,
comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi 2 e 4, e 16, commi 2 e 3,
del presente decreto;
b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori
del presente decreto, anche mediante ispezioni, indagini e
misure di esecuzione;
c) fornire consulenza ad altre autorita' o
organismi, compresa l'autorita' preposta al rilascio delle
licenze;
d) elaborare piani annuali a norma dell'articolo
21, comma 3;
e) elaborare relazioni;
f) cooperare con le autorita' competenti o con i
punti di contatto degli Stati membri conformemente
all'articolo 27.
4. Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma
3, lettere a) e b), sono responsabili le articolazioni sul
territorio del Comitato.
5. Il Comitato opera, nello svolgimento delle sue
funzioni di regolamentazione, in particolare rispetto al
comma 3, lettere a), b) e c), con obiettivita' ed
indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia
di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, dalle
funzioni di rilascio di licenze per le operazioni in mare,
nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione
degli introiti derivanti da tali operazioni. Entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
provvedimenti di competenza per apportare le necessarie
modifiche organizzative alla struttura della Direzione
Generale per le risorse minerarie ed energetiche, al fine
di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di
regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di
regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle
risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle
licenze e la gestione dei ricavi.
6. Dell'istituzione del Comitato, della sua
organizzazione, del motivo per cui e' stato istituito e del
modo in cui e' garantito lo svolgimento delle funzioni di
regolamentazione previste al comma 1 e il rispetto degli
obblighi previsti al comma 3 e' data informazione
attraverso apposita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e della Geotermia e nonche' in forma permanente
sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
7. Il Comitato si avvale delle strutture e delle
risorse umane delle amministrazioni che lo compongono, a
legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non e'
dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o
rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi
attribuite.
8. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, puo'
concludere accordi formali con pertinenti agenzie
dell'Unione o altri organismi, al fine di acquisire le
competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle
sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente
comma, un organismo non si ritiene adeguato se la sua
obiettivita' puo' essere compromessa da conflitti di
interesse.
9. Le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento
dei propri compiti, a norma del presente decreto, sono
poste a carico degli operatori, che sono tenuti al
versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore
delle opere da realizzare. I proventi sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento
delle spese relative alle attivita' del predetto Comitato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
10. Gli organismi componenti del Comitato esercitano
le proprie funzioni in modo indipendente secondo le
modalita' stabilite dalla legge, organizzando le stesse
funzioni in modo da evitarne duplicazioni. Il Comitato,
relaziona annualmente al Parlamento ed alla Commissione
europea in merito all'attivita' di regolamentazione e di
vigilanza svolta.
11. All'attuazione del presente articolo, le
amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
 
Art. 10

Direzione generale economia circolare

1. La Direzione generale economia circolare (EC) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione delle politiche per l'economia circolare;
b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
c) pianificazione, tracciabilita' e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio e vigilanza sull'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
d) attuazione ed implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM); politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);
e) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla Direzione generale attivita' europea ed internazionale nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
f) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile;
g) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di bioeconomia, non compresi in altri dipartimenti o direzioni;
h) attivita' inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie competenze, supporto alla ITC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'unione, e successive modificazioni;
i) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema europeo di eco-gestione ed audit (EMAS), nonche' promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale.
l) supporto alla Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica nell'individuazione, per i profili di competenza, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare

Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e'
riportato nelle note alle premesse.
- La direttiva n. 2016/1148, del 2016, e' riportata
nelle note all'articolo 7.
 
Art. 11

Direzione generale uso sostenibile
del suolo e delle risorse idriche

1. La Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione delle politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi inclusa la realizzazione di interventi diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico;
b) definizione e attuazione delle politiche per l'uso eco-compatibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione;
c) definizione e attuazione delle politiche per l'uso sostenibile delle risorse idriche;
d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle Autorita' di distretto; indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorita' di distretto; monitoraggio e verifica delle attivita' delle Autorita' di distretto e delle misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati;
e) definizione dei piani di gestione delle acque e prevenzione del rischio alluvioni;
f) attivita' inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie competenze, supporto alla ITC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
g) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, anche in coordinamento con le gestioni commissariali; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e controllo degli interventi;
h) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale per i siti orfani;
i) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto;
l) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti;
m) titolarita' ed esercizio delle azioni di risarcimento del danno ambientale avvalendosi del supporto dell'ISPRA nonche' delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle Direzioni generali;
n) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; attuazione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla desertificazione e dei programmi intergovernativi idrogeologici nell'ambito dell'UNESCO e quelli relativi all'acqua, dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
o) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei e nella titolarita' del Ministero, in materia ambientale;
p) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza e profili di competenza.

Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e'
riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Direzione generale valutazioni ambientali

1. La Direzione generale valutazioni ambientali (VA) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) attivita' connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero;
b) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
c) gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata ambientale (VIA, VAS e AIA), avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attivita' ed opere sottoposte a VIA statale nonche' agli scarichi in mare da piattaforma;
d) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici;
f) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
g) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, ferme restando le competenze della Direzione generale incentivi energia (IE) di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e).
 
Art. 13

Direzione generale infrastrutture e sicurezza

1. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica (CEE) e la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorita', linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale;
b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale;
c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla ITC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;
e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia;
f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL);
g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI;
h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza;
i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture;
l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie;
m) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEI; notificazioni aiuti di Stato e delle procedure di infrazione europea per le materie dell'energia e delle materie prime in coordinamento con la CEE e con la IE; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la CEE per le materie di competenza; relazioni con le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della direzione e rapporti multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e delle materie prime; rapporti e collaborazioni con altri Stati nel settore energetico, e per la promozione di tecnologie energetiche italiane all'estero;
o) definizione di priorita', linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; gestione degli accordi per la sicurezza, per la ricerca, per le materie prime attuati con accordi con universita' ed enti stipulati in coordinamento con il DiAG; programmi per il decommissioning degli impianti e il loro riuso per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione ai processi di pianificazione dell'uso del mare;
p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare; programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attivita' ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;
q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria;
r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione;
s) rilascio titoli minerari per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; redazione e attuazione delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilita' delle attivita' di ricerca e produzione di idrocarburi;
t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia;
u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori;
v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica di cui al decreto legislativo 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni.
2. Presso la direzione generale opera, in qualita' di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, il Comitato per l'emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e'
riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 31 dicembre 23012, n. 249
(Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce
l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti
petroliferi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26
gennaio 2013, n. 22.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 78 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a
norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno
2007, n. 142.
 
Art. 14

Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica

1. La Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica (CEE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione, attuazione e monitoraggio del Piano nazionale integrato energia e clima in coordinamento con la IS, definizione della tempistica attuativa per le misure di decarbonizzazione, inclusa la programmazione del phase out della produzione di energia elettrica dal carbone; programmi, sviluppo dei piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
b) promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori di impiego e definizione di sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; definizione di piani, strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica; attivita' in materia di etichettatura energetica;
c) definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti e dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato;
d) sviluppo di programmi sulla mobilita' sostenibile, in raccordo con la IE; promozione della mobilita' elettrica e di carburanti alternativi; sviluppo dell'uso del gas naturale liquefatto (GNL) nei trasporti marittimi e terrestri pesanti; razionalizzazione e adeguamento della rete di distribuzione carburanti alle esigenze della mobilita' sostenibile;
e) promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili;
f) elaborazione di indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento dei mercati elettrico e del gas, promozione della concorrenza e promozione del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e del mercato dei prodotti petroliferi;
g) monitoraggio prezzi all'ingrosso e sul mercato retail, sviluppo della concorrenza dei mercati energetici anche ai fini della competitivita' dei settori industriali; strumenti di tutela dei consumatori e di contrasto alla poverta' energetica;
h) analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;
i) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI;
l) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie di competenza della Direzione, con le societa': Gestore dei mercati energetici - GME s.p.a., Gestore dei servizi elettrici - GSE s.p.a., Acquirente unico s.p.a., Societa' gestione impianti nucleari - SO.G.I.N. s.p.a. limitatamente alle attivita' di decommissioning;
m) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti e in collaborazione con la Direzione generale economia circolare, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, in attuazione del relativo Programma Nazionale ;
n) promozione e gestione, in raccordo con la IS, di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare e allo sviluppo tecnologico;
o) promozione, nelle materie di competenza della direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture;
p) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della direzione in coordinamento con la IS ed in raccordo con la AEI; predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza.
2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti costituito ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 100, della
legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2017, n. 189:
«(Omissis).
100. Al fine di incrementare la concorrenzialita' del
mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle
relative informazioni, la banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico in attuazione
dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e'
ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti
di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della
rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista
dell'interoperabilita' tra le banche dati esistenti presso
il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della
distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione
dei principi del capo V del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il
30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il
1°(gradi) settembre 2017, i dati in suo possesso relativi
agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per
consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al
rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il
Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto,
provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la
ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla
delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18
del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei
componenti e prevedendo la partecipazione di un
rappresentante delle regioni e di un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n.
71, S.O.:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di biocarburanti).
- (Omissis).
5-sexies. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello
sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
(Omissis).».
 
Art. 15

Direzione generale incentivi energia

1. La Direzione generale incentivi energia (IE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione di progetti nazionali di finanziamento per la riduzione della «intensita' di carbonio» nei diversi settori economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di energia e ai trasporti;
b) gestione di interventi e strumenti di incentivazione idonei a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento, connessi al settore energetico;
c) gestione di misure di incentivo per l'efficienza energetica a finanziamento statale e del Fondo nazionale per l'efficienza energetica;
d) gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
e) gestione di incentivi per la riduzione della CO2 e dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano per la mobilita' sostenibile e mobility manager;
f) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
g) attivita' inerenti alla programmazione negoziata e all'attuazione di misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro in materia di energia;
h) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei e nella titolarita' del Ministero, in materia di energia;
i) gestione delle misure di finanziamento per lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e per la ricerca nel settore energetico;
l) gestione dei rapporti ed elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA; cura delle relazioni con il Gestore dei servizi elettrici - GSE s.p.a. per gli aspetti connessi alla gestione di misure di incentivazione di competenza della direzione;
m) elaborazione e monitoraggio del Piano per la ricerca di sistema del settore elettrico e indirizzi ai soggetti attuatori; partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca e di sviluppo e promozione, anche all'estero, di nuove tecnologie per la transizione energetica;
n) attivita' finalizzate alle verifiche del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e supporto alle direzioni generali del Dipartimento per le attivita' di notifica di misure specifiche;
o) attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi in materia; analisi comparate e proposte per l'ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in materia di energia e transizione energetica;
p) organizzazione di piani di controlli e ispezioni sulla realizzazione dei programmi e delle misure oggetto di incentivazione, anche avvalendosi del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.
 
Art. 16

Organismi di supporto

1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed esercitano funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino.
2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, dal Ministro dipende il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, incluso il Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministro si avvale, altresi', dei reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della citata
legge n. 349, del 1986:
«Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i
Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo'
stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche
tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
acque e del suolo e sullo stato di conservazione di
ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti
incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della
legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da
parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle
disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e
qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il
Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di
lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e'
imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il
Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un
grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche'
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di
polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
marina mercantile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
1994, n. 28.
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo
stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese
complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni
vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di
sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto
dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
materie di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 135, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
maggio 2010, n. 106, S.O.:
«Art. 135 (Esercizio di funzioni dipendenti dal
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera dipende funzionalmente dal Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di
tutela dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma
1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in
particolare, le sottoelencate funzioni:
a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione
nazionale svolge, in via prevalente, le attivita' di
controllo relative all'esatta applicazione delle norme del
diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei
trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia
di prevenzione e repressione di tutti i tipi di
inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e
da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di
rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di
sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine
atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
e della biodiversita';
b) nelle acque di giurisdizione e di interesse
nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di
sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo
2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2°(gradi)
comma, e 195, 5°(gradi) comma, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento
delle violazioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se
dalle stesse possono derivare danni o situazioni di
pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonche' alla
sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in
violazione della normativa in materia di rifiuti e alla
repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti
illegali dei rifiuti;
d) esercita, ai sensi dell'articolo 19 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine
protette e sulle aree di reperimento;
e) ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore
di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le
violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8
del predetto articolo;
f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua
organizzazione periferica a livello di compartimento
marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n.
239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti,
generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare; in forza della medesima
disposizione normativa per altri interventi e attivita' in
materia di tutela e difesa del mare, il Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare puo'
avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla
base di specifiche convenzioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 31
luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n.
189:
«Art. 20 (Istituzione del Reparto ambientale
marino). - 1. Al fine di conseguire un piu' rapido ed
efficace supporto alle attivita' di tutela e di difesa
dell'ambiente marino e costiero, e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il
Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie
di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 174-bis, del citato
decreto legislativo n. 66, del 2010:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare). - 1.
L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia
di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque,
nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola
in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la
dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri
per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione
ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni
riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero,
mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali si avvale del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle
funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo
Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata
che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
di controllo nei confronti dei comandi dipendenti,
collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di
divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la
transizione ecologica e Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e il Comando carabinieri per la tutela della
biodiversita' e dei parchi.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica di
concerto con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali
del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie
riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della
transizione ecologica e delle politiche agricole,
alimentari e forestali.».
 
Art. 17

Dotazioni organiche

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Con successivo decreto del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonche' alla definizione dei relativi compiti.
3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianita' in ruolo in servizio presso ciascuna direzione generale.
4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Note all'art. 17:
- Il testo dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della citata legge n. 400, del 1988, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis,
del citato decreto legislativo n. 300, del 1999:
«Art. (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo n. 165, del 2001:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale (Art. 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 4 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 387 del 1998)). - 1. Le
amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione
degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1,
comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei
fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma
2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».
 
Art. 18

Organismo indipendente di valutazione
della performance

1. Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in posizione di autonomia organizzativa, operativa e valutativa, opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo».
2. L'Organismo esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e riferisce direttamente al Ministro.
3. L'Organismo e' nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. L'Organismo e' costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, assicurando l'equilibrio di genere, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale di cui al citato articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis, del
citato decreto legislativo n. 150, del 2009:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e'
nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13,
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un
periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere
rinnovato una sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.»
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione
pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le
modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del
2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di
valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente
dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento
della funzione pubblica segnala alle amministrazioni
interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».
 
Art. 19

Struttura tecnica permanente

1. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
2. La Struttura tecnica e' formata da un contingente di quattro unita' di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale risorse umane e acquisti su proposta dell'Organismo.
3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente e' nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Struttura e deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche come espressamente previsto dall'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Note all'art. 19:
- Il testo dell'articolo 14, comma 10), del citato
decreto legislativo n. 150, del 2009, e' riportato nelle
note all'articolo 18.
 
Art. 20

Funzioni e compiti

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 14, commi 2, 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita dalla legge.
2. La validazione della Relazione sulla performance e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 20:
- Il testo dell'articolo 14, commi 2, 4 e 4-bis, del
citato decreto legislativo n. 150, del 2009, e' riportato
nelle note all'articolo 18.
- Il Titolo III, del citato decreto legislativo n. 150,
del 2009, reca: «MERITO E PREMI».
 
Art. 21

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) la Segreteria del Ministro;
d) la Segreteria particolare del Ministro;
e) la Segreteria tecnica del Ministro;
f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
g) l'Ufficio stampa e comunicazione;
h) le Segreterie del Vice Ministro, ove nominato, e dei Sottosegretari di Stato;
3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, e' istituito il Comitato di gabinetto, coordinato dal Capo di gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a g) del comma 2.
 
Art. 22

Ufficio di gabinetto

1. Il Capo di gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attivita' di supporto e tutti gli Uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero.
2. Il Capo di gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori universitari, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
3. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro, comprese le attivita' inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, ed e' articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di gabinetto. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' a professori universitari e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
4. L'Ufficio di gabinetto, in coordinamento con l'Ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.
5. Il Capo di gabinetto puo' delegare, con provvedimento formale, alla RUA le attivita' costituenti servizi di supporto a carattere generale necessarie per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione.
6. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28.
7. L'Ufficio di gabinetto coordina gli apporti delle direzioni generali in materia di sicurezza economica, informatica, infrastrutturale e spaziale, in relazione alle direttive annuali del Ministro, e cura la partecipazione del Ministero nelle competenti sedi nazionali ed internazionali.

Note all'art. 22:
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e'
riportato nelle note alle premesse.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, e' riportata nelle
note alle premesse.
 
Art. 23

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare; esamina i decreti interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del Ministro; assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualita' del linguaggio normativo, nonche' il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell'Unione europea.
2. L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo, coordina l'attivita' relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro.
3. Presso l'Ufficio legislativo opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28, e da referenti designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali. L'Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attivita' relative alle procedure d'infrazione e le fasi di precontenzioso, sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia, coordinandosi con l'Ufficio di gabinetto; monitora le attivita' relative alla partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE con il supporto del DiAG.
4. All'Ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'Ufficio legislativo il quale e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
5. L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capi. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' a professori universitari in materie giuridiche, avvocati del libero foro e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 20, della citata
legge n. 234, del 2012:
«Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti
dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare una piu'
efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del
diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello
stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali
individuano al loro interno, nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture
organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti
dell'Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da
personale delle diverse articolazioni delle singole
amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi
assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza
europea di competenza delle rispettive amministrazioni e
contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei
rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali
ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1
assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non
siano essi stessi designati quali rappresentanti delle
proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».
 
Art. 24

Uffici di segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro, assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro e alla acquisizione ed elaborazione di ogni elemento utile all'opera dello stesso, diversa da quella prevista dai commi 3 e 5.
2. Alla Segreteria del Ministro e' preposto il Capo della segreteria, il quale coadiuva e assiste il Ministro e adempie, su suo mandato, ai compiti specifici assegnatigli dallo stesso.
3. Alla Segreteria particolare del Ministro e' preposto il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
4. Il Segretario particolare e il Capo della segreteria sono nominati dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.
5. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali ed energetiche, operando in raccordo con i dipartimenti e le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.
6. Alla Segreteria tecnica e' preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero. Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 32, del 2010:
«Art. 11 (Misure di coordinamento). - (Omissis).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definite
le modalita' di funzionamento della Consulta e sono
determinati gli eventuali ulteriori rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni centrali e degli enti, istituti
ed organismi nazionali, nonche' gli eventuali ulteriori
rappresentanti degli enti locali. Con il medesimo
provvedimento sono anche individuate, nell'ambito della
Consulta, una o piu' sezioni tecniche per l'attivita'
istruttoria su specifiche tematiche di competenza
dell'Organo, tra cui almeno una sezione denominata «Tavolo
tecnico di cooperazione» tra il livello nazionale ed il
livello regionale per la realizzazione di un sistema
coordinato e condiviso per il governo, la tutela, il
monitoraggio ed il controllo dell'ambiente, del territorio
e del mare, nell'ambito del SINAnet. I rappresentanti delle
regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il raccordo tecnico
ed informativo con le Agenzie ambientali, regionali e
provinciali.
(Omissis).».
 
Art. 25

Ufficio del consigliere diplomatico

1. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l'Ufficio di gabinetto, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, unionali e bilaterali.
2. Il consigliere diplomatico, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, promuove e assicura, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura, in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche del Ministro con particolare riferimento ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.
3. Presso l'Ufficio del consigliere diplomatico il Ministro puo' nominare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Consigliere diplomatico aggiunto, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, nell'ambito del contingente complessivo indicato dall'articolo 28.
 
Art. 26

Ufficio stampa e comunicazione

1. L'Ufficio stampa e comunicazione, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali, effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero, e promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2. All'Ufficio stampa e comunicazione e' preposto il Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, il quale e' nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali.
3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, puo' nominare un portavoce che cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, sovrintende all'attivita' dell'Ufficio stampa e comunicazione e coordina, sotto il profilo dell'indirizzo politico, l'attivita' di comunicazione dell'intero Ministero.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 7, della
citata legge n. 150, del 2000:
«Art. 9 (Uffici stampa). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita'
e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore,
che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale,
sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici
stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di
tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli
uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai
quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto
collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di
contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto
previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione
di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento
del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto
a quello previsto dai predetti contratti collettivi
nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la
differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri
contratti collettivi nazionali di lavoro.»
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».
 
Art. 27

Uffici di segreteria del Viceministro
e dei Sottosegretari di Stato

1. Agli uffici del Vice Ministro, ove nominato, e dei Sottosegretario di Stato e' preposto il Capo della segreteria.
2. Il Capo della segreteria e' nominato dal Vice Ministro o dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercita nell'ambito delle competenze del Vice Ministro o del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 24.
 
Art. 28

Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) disciplinati dal successivo del comma 3, e' assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di centodieci unita', nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresi' assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonche', fino a ventisei esperti e collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attivita' professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.
3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato dal Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unita', nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Nell'ambito delle predette unita' puo' essere assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2.
4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
 
Art. 29

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' articolato: per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione; per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria tecnica, per il Consigliere diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo Dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non puo' comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Al Capo Ufficio stampa e comunicazione e' riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo. Al portavoce del Ministro e' riconosciuto un trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Al Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro e al Segretario particolare del Ministro e' corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero della transizione ecologica, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Capi e Vice Capi ufficio, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, aumentato del cinquanta per cento, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari.
4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
6. Ai consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico massimo parametrato all'indennita' massima di diretta collaborazione aumentata fino al 60 per cento, determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
7. Al Consigliere diplomatico aggiunto e' corrisposto un trattamento economico analogo a quello previsto per il Consigliere diplomatico.

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165, del 2001:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo (Art. 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). -
(Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 3 e 4,
del citato decreto legislativo n. 165, del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998)). - (Omissis).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014, n.
95:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1°(gradi) maggio 2014 il limite massimo
retributivo riferito al primo presidente della Corte di
cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro
240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del
dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti
al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e
23-ter contenuti in disposizioni legislative e
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto
importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti
retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per
effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari
e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal
presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le
riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo operano con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1°(gradi) maggio
2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia
organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento
ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi
relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del
consiglio di amministrazione in qualita' di componente di
organi di societa' ovvero di fondi controllati o
partecipati dalle amministrazioni stesse.».
- Il testo dell'articolo 7, comma 2, della citata legge
n. 150, del 2000, e' riportato nelle note all'articolo 26.
 
Art. 30

Norme transitorie, finali ed abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 17, comma 2, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non dirigenziali.
3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del Viceministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.
5. I contratti di cui all'articolo 28, gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facolta' di recesso esercitabile in qualunque momento.
6. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero, determinate secondo l'allegata Tabella B che costituisce parte integrante del presente regolamento, tengono conto anche delle risorse indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
7. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 2021

Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Draghi

Il Ministro della transizione
ecologica
Cingolani

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 2763

Note all'art. 30:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 giugno 2019, n. 97, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 8, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2013, n.
204:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (Omissis).
9. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i
rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante
conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina
del presente comma. Per un numero corrispondente alle
unita' di personale risultante in soprannumero all'esito
delle procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre
il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di
incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali
previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione
organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non
puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si
riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa
dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in
applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche'
con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati
del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al
presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze
funzionali strettamente necessarie e adeguatamente
motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti
di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data
di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione
percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del
medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con
decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita'
superiore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato
decreto legislativo n. 165, del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998)). - 1. Ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle
ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza
delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di
risoluzione consensuale del contratto individuale di cui
all'articolo 24, comma 2.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del citato
decreto-legge n. 22, del 2021:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione
ecologica".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
"definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza
energetica; " sono soppresse;
2) al comma 2, le parole "rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici
direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove
direzioni generali";
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione
ecologica";
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della
tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti:
"della transizione ecologica";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali."(3) ;
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole "non puo' essere superiore a due"
sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore
a tre";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.".
3. Le denominazioni "Ministro della transizione
ecologica" e "Ministero della transizione ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" e "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le
denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e
"Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e
"Ministero dello sviluppo economico".
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono
inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato, al
fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della
transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;(4)
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1),
e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e
di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica".»
«Art. 3 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero della transizione ecologica). - 1. Al Ministero
della transizione ecologica sono trasferite le risorse
umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei
residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
presente decreto.
2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di
cui al comma 4, la Direzione generale per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita'
energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e
la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del
Ministero dello sviluppo economico, con la relativa
dotazione organica e con i relativi posti di funzione di
livello dirigenziale generale e non generale, sono
trasferite al Ministero della transizione ecologica.
Conseguentemente la dotazione organica del personale
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e'
rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104
posizioni di livello non generale.
3. La dotazione organica del personale dirigenziale del
Ministero della transizione ecologica e' individuata in 13
posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello
non generale.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla
puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La
dotazione organica del personale non dirigenziale del
Ministero dello sviluppo economico e' conseguentemente
ridotta in misura corrispondente al personale trasferito.
Le risorse umane includono il personale di ruolo
dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale a
tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13
febbraio 2021 presso la Direzione generale per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita'
energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e
la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del
Ministero dello sviluppo economico. Al personale non
dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si
applica il trattamento economico, compreso quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e
viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari
all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative
del trattamento economico dell'amministrazione di
provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso
l'amministrazione di destinazione. Al personale
dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo
continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro
stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13
febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 del
presente decreto.
4-bis. Al fine di garantire la perequazione del
trattamento economico del personale dirigenziale trasferito
dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse
destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato del personale dirigenziale di
seconda fascia in servizio presso il Ministero della
transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per
l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno
2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di
livello generale presso il medesimo Ministero della
transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro per
l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno
2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a
519.672 euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4-quater. Al fine di adeguare l'indennita' di
amministrazione in godimento del personale non dirigenziale
del Ministero della transizione ecologica a quella del
personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello
sviluppo economico, e' autorizzata, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per l'anno
2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater,
pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui
a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il
Ministero dello sviluppo economico provvede alla
corresponsione del trattamento economico spettante al
personale trasferito. A partire dalla medesima data, le
risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del
personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate,
sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato
di previsione della spesa del Ministero della transizione
ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento
economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei
buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il
Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo
svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti
strutture e dotazioni organiche del Ministero dello
sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione
delle risorse finanziarie relative alle funzioni
trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e
perenti, e' esercitata dal Ministero dello sviluppo
economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare
le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di
residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di
previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi. A
decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo
transitano al Ministero della transizione ecologica i
rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni
trasferite.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di organizzazione di cui all'articolo 10, e' istituito,
presso il Ministero della transizione ecologica, il
Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale
confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello
sviluppo economico trasferite ai sensi del presente
articolo, nonche' la Direzione generale per il clima,
l'energia e l'aria gia' istituita presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto
compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e
del mare e il contingente di personale degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro della transizione
ecologica e' incrementato di venti unita', anche estranee
alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine e'
autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di
650.000 euro annui a decorrere dal 2022.
8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di
amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello
sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali
nell'ambito delle direzioni generali trasferite al
Ministero della transizione ecologica, puo' optare per il
transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.
9. Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della
transizione ecologica continuano ad essere svolte
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presso il quale e' istituito un ulteriore posto di funzione
dirigenziale di livello non generale. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in
deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unita' di
livello dirigenziale non generale e sette unita' di
personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area
terza, fascia retributiva F1. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897 euro
annui a decorrere dall'anno 2022.».