Gazzetta n. 180 del 29 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 luglio 2021
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «delle Venezie» o «Beneških okolišev».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020, con il quale e' stata conferita la protezione alla DOP dei vini «delle Venezie» o «Beneških okolišev» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicato anche nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia» e sul sito internet ufficiale del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento, su istanza del «Consorzio di tutela vini della DOC delle Venezie», con sede in Verona, intesa ad ottenere la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP dei vini «delle Venezie» o «Beneških okolišev», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOP dei vini «delle Venezie» o «Beneških okolišev»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 136 del 9 giugno 2021, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini DOP «delle Venezie» o «Beneških okolišev» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «delle Venezie» o «Beneških okolišev», approvato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 136 del 9 giugno 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «delle Venezie» o «Beneških okolišev», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "DELLE VENEZIE" O "BENEŠKIH OKOLIŠEV"

Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "delle Venezie", o in lingua slovena "Beneških okolišev", e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: - Pinot grigio o Pinot grigio rosato o ramato, anche nella versione frizzante; - Pinot grigio o Pinot grigio rosato o ramato spumante (categorie V.S. e V.S.Q.); - bianco.

 
Allegato B

DOCUMENTO UNICO (sezioni estrapolate dalla piattaforma informatica europea
"e-Ambrosia")

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2021

Il direttore generale: Gerini
 

Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata "delle Venezie" Pinot grigio, anche spumante e frizzante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Pinot grigio minimo 85%; - possono concorrere le uve dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%; tuttavia, in deroga per un periodo di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono concorrere anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, ivi compreso il Sauvignon b., idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento e nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 2. Il vino a denominazione di origine controllata "delle Venezie" bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%; - possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento e nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine controllata "delle Venezie" comprende la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

 

Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Nel caso della Pergola o Pergoletta Veronese e' fatto obbligo della tradizionale potatura a secco e in verde che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole a tetto piano (tendoni) o quelli a raggi (Bellussi). Tuttavia i vigneti, se piantati prima della data di entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione per un periodo transitorio massimo di 15 anni, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una carica massima di 50.000 gemme ad ettaro. 3. La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini dell'idoneita' alla rivendicazione delle uve con la presente denominazione. Le predette Amministrazioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "delle Venezie" devono essere riportati nel limite di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 6. La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico- amministrativi, possono, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 della L. n. 238/2016: - stabilire un limite massimo uva rivendicabile per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare; - adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve di cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali. La provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo. 7. In caso di annata sfavorevole, anche in riferimento a singole zone geografiche, la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto fissano rese inferiori a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3, secondo le disposizioni adottate dalle predette Amministrazioni. 8. In annate particolarmente favorevoli la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono aumentare, anche per singola tipologia, fino ad un massimo del 20%, la resa massima ad ettaro, da destinare a riserva vendemmiale, fermo restando il limite massimo di cui al punto 5 secondo capoverso, oltre il quale non e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti e dei vini di cui al precedente comma e' regolamentato secondo quanto previsto al successivo articolo 5, comma 5. La provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo. 9. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» spumante e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.

 

Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, dei vini di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nel territorio amministrativo della Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della Provincia autonoma di Bolzano. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 3. E' consentita nell'elaborazione della tipologia Pinot grigio l'aggiunta di mosti o vini della tipologia "Bianco", anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "delle Venezie", nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varieta' complementari di cui all'art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi complessivamente tale percentuale. 4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine e non puo' essere designato con il riferimento al vitigno Pinot grigio. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 5. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uve eccedenti la resa di 18 tonn., di cui all'art. 4 comma 8, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al comma successivo. La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvedono entro la successiva seconda campagna vendemmiale a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e vini di cui al comma precedente alla certificazione con la DOC "delle Venezie". In assenza di tali provvedimenti tutti in vini e mosti eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di essa non interessata dai provvedimenti precedenti, sono classificati come vino IGT bianco o vino generico. 6. Lo spumante "delle Venezie" Pinot grigio deve essere ottenuto esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.

 

Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1.I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Pinot grigio o Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato: - colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato; - odore: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot grigio, talvolta leggermente aromatico con note floreali; - sapore: fresco e armonico; da secco ad abboccato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Pinot grigio frizzante o Pinot grigio frizzante rosato o Pinot grigio frizzante ramato: - colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato; - spuma: fine ed evanescente - odore: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot grigio, talvolta leggermente aromatico con note floreali; - sapore: fresco, con equilibrata componente acidica, armonico, dal secco all'abboccato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Pinot grigio spumante o Pinot grigio spumante rosato o Pinot grigio spumante ramato: - colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato; - spuma fine e persistente - odore: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot grigio, talvolta leggermente aromatico con note floreali; - sapore: fresco, con equilibrata componente acidica, armonico, nelle versioni da dosaggio zero a dry; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidita' totale minima: 5.0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. bianco: - colore: da giallo verdolino al giallo dorato; - odore: fruttato, intenso, talvolta leggermente aromatico; - sapore: secco, armonico, talvolta con note di freschezza correlate alla componente acidica; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

 

Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "delle Venezie" e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari. 2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 4. E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3. 5. Il nome del vitigno Pinot grigio puo' precedere il riferimento della denominazione di origine controllata "delle Venezie". 6. Per le tipologie rosato o ramato e' consentito anche l'uso del termine "rose' 7. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con esclusione delle tipologie spumante non millesimato e frizzante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8
Confezionamento
1.I vini DOC delle Venezie devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro fino a 6 litri, chiuse con tappo raso bocca ed a vite a vestizione lunga. E' consentito altresi' l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a 6 litri secondo le disposizioni della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale. 2.Il vino a denominazione di origine controllata «delle Venezie» Pinot grigio spumante deve essere immesso al consumo solo nelle bottiglie di vetro fino a 18 litri. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia, con esclusione del tappo in plastica. Tuttavia per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e' consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

 

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica: Fattori naturali rilevanti per il legame Per tutte le categorie di vini regolamentati (vino, vino spumante, vino spumante di qualita' e vino frizzante) l'areale della denominazione di origine controllata "delle Venezie" situato nella parte dell'Italia nord orientale interessa i territori amministrativi della provincia autonoma di Trento e delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Da un punto di vista morfologico il territorio della DOC Delle Venezie e' caratterizzato da un arco montuoso a nord che abbraccia e racchiude tutta l'area produttiva proteggendola dalle correnti fredde provenienti da nord e nord-est. Il territorio e' attraversato da numerosi corsi fluviali di notevole e costante portata dove originariamente si e' sviluppata la viticoltura del nord-est. I principali fiumi sono: l'Adige, il Brenta, il Piave, il Cellina, il Meduna, il Tagliamento e l'Isonzo. Nei secoli i corsi hanno plasmato quasi in maniera omogenea i territori a partire dall'area pedemontana e collinare e quindi la pianura fino a sfociare nel mare Adriatico. Dal punto di vista pedologico la parte prealpina e collinare, dove e' ubicata la viticoltura, e' costituita da formazioni calcaree o calcareo-dolomitiche, di epoca mesozoica, soggette spesso a fenomeni di carsismo, che caratterizzano fortemente il paesaggio e la tecnica di conduzione. L'alta e media pianura e' costituita da depositi alluvionali prevalentemente ghiaioso sabbiosi, caratterizzati dal sistema di conoidi coalescenti formati dai ghiacciai che occupavano le valli percorse dai vari fiumi che hanno origine dal sistema montuoso. I suoli, originatisi dal materiale trasportato dai corsi d'acqua, sono prevalentemente a tessitura franco sabbiosa con pietrosita' frequente e scheletro abbondante, hanno bassa capacita' di conservare l'acqua e drenaggio rapido. La bassa pianura a sud delle risorgive, caratterizzata dal lento e divagante andamento dei fiumi che ne hanno ridotto la forza di trasporto delle acque, e' formata da sedimenti progressivamente piu' fini. I suoli sono principalmente caratterizzati da sedimenti limoso-argillosi profondi, spesso associati alla presenza di materiale organico, con ridotta presenza dei carbonati prevalentemente depositati in profondita' (caranto). Il clima e' caratterizzato da temperature medie annue da 10-12 a 13-14° C. I mesi piu' freddi sono dicembre e gennaio (temperature medie da 1 a 4° C) durante i quali le temperature possono scendere sotto lo zero (medie da -1 a -5°C), mentre quelli piu' caldi sono luglio e agosto con una temperatura media compresa tra 20 e 25° C. Nei fondovalle gli intervalli di temperatura si abbassano di uno o due gradi mentre le piovosita' tendono ad aumentare. La piovosita' media annua del territorio si aggira intorno ai 700-1300 millimetri e mediamente ben distribuita. I mesi piu' piovosi sono generalmente maggio, ottobre e novembre durante i quali possono raggiungere anche 150 millimetri mese. Nonostante l'elevata piovosita' in taluni periodi vegeto produttivi, i suoli presentano una sufficiente capacita' drenate. Generalmente, grazie al naturale apporto pluviometrico e alla complessiva buona dotazione di acqua disponibile, risultato di una efficiente struttura di distribuzione consortile, i suoli peraltro non presentano problemi di de?cit idrico. Altri elementi che caratterizzano il clima del territorio della DOC "delle Venezie" sono l'effetto combinato dell'azione mitigatrice dall'arco alpino e prealpino a Nord e dal mare Adriatico a sud che esercita un'importante azione sulla temperatura smorzandone gli estremi termici estivi e invernali. Ulteriore elemento e' l'effetto prodotto dal transito delle masse d'aria condizionato dal mare Adriatico e dal sistema montuoso, che ne regolano il flusso e quindi le relative precipitazioni. In particolare i cambi di direzione dei venti nell'arco della giornata durante i mesi agosto-settembre producono gli sbalzi temici ottimali per il processo di maturazione delle uve. Quindi le tre componenti: l'arco alpino-prealpino, il mare Adriatico e soprattutto il reticolo dei fiumi che attraversano tutto il territorio da nord a sud, rendono l'areale della indicazione un territorio ai fini agricolo omogeneo. Fattori storici e umani rilevanti per il legame I primi insediamenti viticoli nel nord-est risalgono almeno ai tempi del dominio etrusco, fra il VII e il V sec. A C. Si riscontrano importanti attivita' viticole nel periodo romano, come dimostra la fama di alcuni vini quali i "retici" e l'"Acinatico", ricordati da Virgilio, Strabone Ulpiano Domizio, o importanti ritrovamenti in Trentino le cui testimonianze attraversano diverse epoche (preistorica, romana, medioevale, etc.). Allo stesso modo tracce viticole molto antiche sono riscontrabili in Friuli, il cui nome deriva da Forum Julii, la citta' di Cividale dove Giulio Cesare organizzo' foro e mercato, dando cosi' il nome a tutta la zona. Prendendo a testimonianza Plinio, ai confini est verso Trieste, veniva prodotto il Pucinum al quale veniva attribuita la longevita' di Livia Augusta e che i Greci lodavano moltissimo. L'elemento unificante nella storia vitivinicola delle Venezie e' stata la presenza della Repubblica di Venezia le cui attivita' agricole si estendevano dalle terre d'Istria al Trentino. L'immagine del Leone infatti campeggia ancora sulle vecchie porte d'ingresso delle citta' "dominate dai commerci" dalla Serenissima o negli affreschi sui palazzi piu' importanti. I commercianti veneziani dalla meta' del 1300 fino al 1700 circa, controllavano quasi tutto il mercato del vino di qualita' dal Mediterraneo orientale fino alle ricche regioni del nord Europa. La Repubblica ha, in quel tempo, regolamentato non solo l'attivita' marittima e commerciale ma anche la gestione forestale ed agraria. Risalendo i fiumi la nobilta' veneziana ha progressivamente preso possesso del territorio, sviluppando una gestione aziendale secondo gli schemi innovativi dell'epoca. Le proprieta' veneziane erano riconoscibili per la presenza di importanti ville di impronta agraria che ancora caratterizzano il territorio della DOC delle Venezie. Durante questa fase i vini non vengono riconosciuti solamente per il loro colore (bianchi o vermigli) ma anche con riferimento al nome del vitigno da cui sono prodotti (vernacce, ribolle, schiave...) e ai luoghi da dove provengono. Negli scritti di questo periodo si iniziano a trovare anche i termini "ramato" (prevalentemente nell'attuale territorio del Friuli Venezia Giulia) e "rosato" (prevalentemente nell'attuale territorio del Veneto e Trentino). Ad una maggiore richiesta di qualita' dei vini, molti dei quali destinati ai mercati d'Oltralpe, corrisponde da parte dei viticoltori una maggiore attenzione alla gestione del vigneto ed al rispetto delle epoche di vendemmia come risulta dai bandi vendemmiali dell'epoca. Dopo le innovazioni introdotte dalla Repubblica veneziana nel campo agrario, a partire dal XIX secolo, la viticoltura nell'area di produzione della DOC delle Venezie e' stata oggetto di un nuovo sviluppo qualitativo grazie alle attivita' di formazione e divulgazione di nuove tecniche viticolo-enologiche opera delle antiche "cattedre e circoli agrari" e di quelle istituzioni che hanno poi dato vita ai centri di ricerca e formazione che tuttora sono il motore dell'innovazione del territorio. Tra questi ricordiamo la Scuola di San Miche all'Adige (istituzione nata come scuola per la formazione dei viticoltori e frutticoltori dell'area meridionale del Tirolo - allora parte dell'Impero Austro Ungarico) e Conegliano che e' tutt'oggi il centro di riferimento nazionale per la viticoltura. Non va dimenticata l'importanza della scuola di Parenzo oggi parte della Croazia, che ha formato fino alla fine del secondo conflitto mondiale gli operatori agricoli dell'area del litorale (attivita' iniziata quando l'Istria era ancora parte dell'allora Impero Austro Ungarico). A partire dalla seconda meta' del secolo scorso la ricerca e la formazione, frutto delle attivita' di Conegliano e San Michele all'Adige e delle strutture universitarie, hanno contribuito alla crescita e sviluppo del settore favorendo in particolare la nascita e sviluppo di importanti imprese vitivinicole, che sono tutt'oggi tra le principali realta' a livello nazionale. Allo sviluppo e successo del settore hanno contribuito i numerosi viticoltori operanti nell'area della Doc delle Venezie e che hanno introdotto processi e metodologie di gestione che ha coniugato la viticoltura tradizionale con sistemi innovativi, ponendo comunque massima attenzione agli aspetti di sostenibilita' ambientale ed economica. Questo ha fatto si' che oggi questo comparto sia tra i modelli di riferimento per tutti gli operatori italiani. Inoltre, grazie all'innovazione di prodotto ed all'introduzione di efficienti sistemi di gestione enologica, il territorio e' diventato il primo distretto spumantistico nazionale. A partire dalla fine del XIX il secolo, a seguito dell'introduzione dei vitigni Chardonnay e Pinots, l'area e' diventata il principale bacino nazionale per la loro coltivazione, destinandoli alla produzione sia di vini fermi che di vini frizzanti e vini spumanti. In tale contesto l'innovazione tecnologica introdotta dai fondatori della Scuola enologica di Conegliano, tra i quali ricordiamo il Carpene', ha consentito per i vini frizzanti e i vini spumati la messa a punto il metodo di elaborazione in autoclave. Il Pinot grigio, in particolare, ha trovato nell'area "delle Venezie" le condizioni ideali, tenuto conto che in questo ambiente esprime al meglio le caratteristiche qualitative delle uve e le relative peculiarita' enologiche. Tra queste peculiarita' e' da ascrivere la maggiore dotazione colorante di talune versioni di Pinot grigio. L'evoluzione delle tecniche di allevamento, di cantina e una conoscenza piu' avanzata dei singoli cloni hanno permesso, alla fine del secolo scorso, di ottenere pinot grigi rosati e ramati di notevole attrattiva. Fondamentale, per ottenere interessanti versioni di Pinot grigio rosato/ramato, e' risultata la scelta operata da tempo dai viticoltori, di destinare a questo scopo i vigneti coltivati sui suoli piu' profondi e di utilizzare, al contempo, forme di allevamento che espongono maggiormente i grappoli al sole, quali pergola trentina, Sylvoz, Guyot e doppio capovolto allo scopo di favorire maggiori livelli di maturazione delle uve dato il miglior equilibrio vegeto/produttivo della pianta. Tali scelte, combinate con un'attenta selezione di clonali territoriali con dotazioni peculiari di antociani selezionati a seconda delle necessita' colorimentriche, hanno permesso di ottenere sfumature piu' o meno accentuate che vanno dal rosato piu' o meno tenue al ramato intenso. Inoltre l'evoluzione tecnologica di cantina ha contribuito sostanzialmente, proprio per la naturale dotazione di sostanze coloranti presenti nell'acino di Pinot grigio, ad ottenere versioni di prodotti piu' interessanti tanto che, accanto a vini di un elegante colore paglierino luminoso, si trovano sempre piu' spesso versioni vinificate in ramato e rosato consigliati con formaggi, prosciutto, salumi, bolliti di carni bianche (Giampiero Rorato - Civilta' della vite e del vino nel trevigiano e nel veneziano - 1990). L'affermazione del Pinot grigio in termine di colore ha visto il suo riconoscimento ufficiale nel Decreto Ministeriale del 1995, con il quale sono state approvate tutte le proposte di disciplinare dei vini a indicazione geografica tipica che si riferiscono al territorio della DOC delle Venezie (ad es: delle Venezie, Veneto, Friuli Venezia Giulia) e per le quali era ammesso e storicamente riconosciuto il termine rosato per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione, tra cui il Pinot Grigio. Nell'ultimo ventennio dello scorso secolo per il Pinot grigio, anche a seguito della richiesta internazionale dei relativi vini, si e' verificato un notevole sviluppo della sua coltivazione nell'areale delle Venezie, dove attualmente si registra circa l'85% del suo potenziale produttivo nazionale, tant'e' che il "Pinot grigio" delle Venezie viene identificato come il vino Pinot Grigio di riferimento italiano. Anche le altre varieta' di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano, che sono alla base della produzione delle diverse tipologie bianche previste dalla DOC delle Venezie, gia' introdotte nei secoli XVII° e XVIII°, hanno trovato nell'area l'ambiente ideale di produzione. Nella commercializzazione gli operatori hanno sinora presentato i vini in questione essenzialmente con l'indicazione geografica "delle Venezie". Tale termine geografico e' stato utilizzato dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, in relazione a quanto stabilito dal regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalita' per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora "vini da tavola con indicazione geografica". Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, e' stato approvato il disciplinare di produzione successivamente modificato ed adeguato al fine di adeguarlo al mercato. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico: Vini "delle Venezie" Pinot grigio, nelle categorie "vino", "vino spumante", "vino spumante di qualita'" e "vino frizzante". Il "delle Venezie" Pinot grigio, nella categoria "vino", si presenta al gusto con una buona struttura e piacevole freschezza caratterizzata da una nota di acidita' tipica della varieta', all'olfatto predominano le note di fruttato e l'intensita' caratteristica della varieta'; si percepiscono talvolta note aromatiche che variano dai fiori bianchi espressione del territorio ai sentori di frutta sia del territorio, come la pera, la mela verde ed altre, sia di frutta tropicale. Al colore si presenta dal giallo paglierino chiaro a tonalita', risultato del processo di fermentazione, che possono presentare talvolta riflessi dal ramato al rosato. Nella tipologia rosato/ramato, quale risultato dell'attivita' fermentativa, la colorazione diventa piu' marcata assumendo tonalita' che va da dorata carica a rosata o ramata piu' intensa. Il "delle Venezie" Pinot grigio nelle categorie "vino spumante", "vino spumante di qualita'" e "vino frizzante", all'olfatto predominano le note di fruttato e l'intensita' espressione della varieta'; talvolta e' presente un profumo leggermente aromatico. Al colore si presenta dal giallo paglierino chiaro a tonalita' che in base alle modalita' di fermentazione presentano talvolta riflessi dal ramato al rosato. Nella tipologia rosato/ramato, in base dell'attivita' fermentativa, la colorazione diventa piu' marcata assumendo tonalita' che va da dorata carica a rosata o ramata piu' intensa. Al gusto e' fruttato, intenso, caratteristico. Essenziale e' l'equilibrio acidulo. Viene prodotto nelle versioni da dosaggio zero a Dry. Le peculiarita' dei vini "delle Venezie" Pinot grigio sopradescritti sono il risultato dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione, che incidono sul potenziale enologico, marcando le note di "freschezza", dovute essenzialmente alla consistente componente acidica ed alla equilibrata componente aromatica delle uve e dunque dei vini che si ottengono nelle varie versioni ed elaborazioni, cioe' spumante e frizzante. Il vino "delle Venezie" bianco, categoria "vino" Il bianco delle Venezie si presenta al colore da giallo verdolino al giallo dorato; l'odore varia dal fruttato, ai profumi intensi tipici della presenza delle varieta' che compongono la partita, alla presenza talvolta di note leggermente aromatiche. Il sapore e' secco e armonico. Le caratteristiche organolettiche risentono della peculiarita' di ciascuna varieta' che contribuisce alla costituzione della partita, alcune sono espressione della storia del territorio (la Garganega, i Verduzzo e il Tocai friulano) altre internazionali hanno trovato nel nell'area "delle Venezie" un ambiente ideale per la loro coltivazione (lo Chardonnay, il Pinot bianco e il Muller Thurgau, in percentuale piu' significativa). In ogni caso le peculiarita' del bianco "delle Venezie" sono il risultato dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione, che incidono sul potenziale enologico, marcando le note di "freschezza", dovute essenzialmente alla consistente componente acidica ed alla equilibrata componente aromatica delle uve e dunque del vino che si ottiene. C) Interazione causale fra gli elementi della zona geografica (fattori naturali ed antropici) e la qualita' e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico Per tutte le categorie di vini "delle Venezie" ("vino", "vino spumante", "vino spumante di qualita'" e "vino frizzante"). L'ambiente geografico della zona di produzione caratterizzato da un clima temperato, fresco e ventilato, terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilita' idrica, risultato di una piovosita' distribuita anche nei periodi estivi, garantisce un apporto limitato ma costante di acqua e permette una maturazione regolare dei grappoli, permettendo di ottenere delle uve bianche con un elevato contenuto di acidita', che poi va a caratterizzare i vini bianchi, sia nella versione tranquilla sia negli spumanti e frizzanti tipici del territorio della DOC delle Venezie. Contribuiscono alla caratterizzazione dei vini in questione le marcate escursioni termiche notte- giorno durante la maturazione dei grappoli, permettono di esaltare e mantenere il corredo aromatico dell'uva; tali aromi, uniti al quadro acidico, permettono di ottenere vini freschi e armonici. Infatti l'ambiente pedo-climatico proprio di questa area, ottimale per la varieta' Pinot grigio e per le altre varieta' bianche della DOC delle Venezie, consente ai vitigni di esprimere il loro migliore potenziale enologico, dove la freschezza e' una caratteristica imprescindibile. In particolare, nel periodo antecedente e durante le varie fasi della vendemmia l'area delle Venezie e' influenzata da una buona piovosita' e da frequenti correnti di aria fresche da nord o da est che, oltre a favorire significative escursioni termiche giornaliere, assicurano riduzioni delle temperature massime anche in piena estate. Tale situazione climatica e' particolarmente favorevole per l'ottenimento delle uve destinate alle partite che saranno successivamente elaborate nelle versioni spumante e frizzante e segnatamente per le uve del Pinot grigio. Infatti, detto vitigno e' una cultivar poco vigorosa, che esprime la sua migliore potenzialita' nella zona di produzione delle Venezie, dove le temperature estive non raggiungono valori molto elevati in maniera continuativa ed i terreni sono prevalentemente sciolti ma non poveri, con una sufficiente fertilita'. La qualita' e le caratteristiche dei vini delle Venezie sono altresi' intimamente connesse ai fattori umani descritti alla parte A). E' infatti rilevantissimo l'apporto degli operatori del territorio, che con le loro capacita', frutto dell'evoluzione agronomica, scientifica e tecnologica, contribuiscono all'ottenimento di vini di spiccato livello qualitativo rappresentativi dell'espressione e tipicita' dell'area. Il contributo degli operatori e' essenziale dalla gestione del vigneto e alla raccolta delle uve, dove viene posta particolare attenzione alle temperature delle uve in entrata in cantina. Nel caso dei vini che presentano un colore che va dal paglierino al ramato, oltre alla corretta qualita' delle uve e' determinate anche un corretto utilizzo della tecnologia di cantina. L'esperto utilizzo, da parte degli operatori, delle attuali tecniche enologiche e' imprescindibile per fissare quel bel colore ramato o rosato che garantisce maggiore cromaticita', ma soprattutto per esaltare il peculiare corredo aromatico/gustativo che contraddistingue queste tipologie di Pinot Grigio delle Venezie. Al fine di conseguire gli obiettivi di qualita', gli operatori adeguano il processo di vinificazione delle uve in relazione alla varieta' e quindi alle tecniche di affinamento dei relativi vini, in particolare praticando adeguate pressature delle uve e fermentazioni a temperatura controllata, contribuendo cosi' al mantenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche dei vini. Al riguardo, e' da precisare che il significativo sviluppo del settore vitivinicolo nel territorio e' stato favorito da un contemporaneo processo di innovazione del settore tecnologico - manifatturiero, che produce macchine di precisione per la gestione del processo dalla vinificazione all'imbottigliamento. Nel settore della produzione dei vini spumanti e frizzanti, l'innovazione tecnologica, attraverso la messa a punto di sempre piu' efficienti impianti di elaborazione in autoclave, ha consentito di esaltare le peculiarita' organolettiche dei vini del territorio delle Venezie, in particolare la freschezza e le note floreali, che costituiscono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini bianchi e segnatamente del Pinot grigio. Le peculiarita' del Pinot grigio delle Venezie, rispetto ad altri Pinot grigio di provenienza diversa, sono dunque l'espressione di caratteri di unicita' e di distintivita', che sono il frutto dell'interazione armonica tra l'attivita' dell'uomo ed il complesso dei fattori ambientali.

 

Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
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Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico