Gazzetta n. 177 del 26 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 luglio 2021
Distintivi di qualifica del personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 31 che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e del distintivo metallico di riconoscimento del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'art. 3 che individua e disciplina le qualifiche del personale volontario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 2002, concernente «Individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 2002, n. 111;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 febbraio 2012, recante «Distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 2012, n. 50;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2013, recante «Modifiche al decreto 10 febbraio 2012, concernente i distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2013, n. 61;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, 19 settembre 2017, n. 215, concernente «Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' modalita' attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi»;
Tenuto conto che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonche' lo svolgimento delle altre attivita' assegnate dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, partecipando ad attivita' congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali e che, la foggia dei distintivi di qualifica favorisce l'immediata riconoscibilita' della qualifica e valorizza l'identificazione del personale, anche all'estero;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'adozione di un nuovo decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del citato art. 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che individui i distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto, dei nuovi ruoli e delle qualifiche introdotti dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1
Personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni
operative. Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo
nazionale che espletano funzioni operative.

1. I distintivi di qualifica del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative di cui al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato A e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.A, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative di cui al Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato A e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 2.A, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Allegato A (articolo 1 e articolo 6, commi 1 e 3)
FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE DI CUI AL TITOLO II, CAPO I E CAPO IV, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B (articolo 2 e articolo 6, commi 1, 4 e 5)
FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE DI CUI AL TITOLO I, CAPO I E CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C (articolo 3)
ALTRI SEGNI IDENTIFICATIVI DA APPLICARE SULLE UNIFORMI OPERATIVE
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D (articolo 4)
DISTINTIVO METALLICO DI RICONOSCIMENTO
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E (articolo 5)
FOGGIA DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE VOLONTARIO
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Personale non direttivo e non dirigente che
espleta funzioni operative. Personale non direttivo e non dirigente
che espleta funzioni specialistiche.

1. I distintivi di qualifica del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative di cui al Titolo I, Capo I, e del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche di cui al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Altri segni identificativi

1. Sulle uniformi operative del personale di cui agli articoli 1 e 2 sono, inoltre, riportati altri segni identificativi. Le caratteristiche degli altri segni identificativi da applicare sulle uniformi operative sono determinate nell'allegato C e nella corrispondente tabella e tavola grafica 1.C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4

Distintivo metallico di riconoscimento

1. Il distintivo metallico di riconoscimento per il personale che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio di istituto in abito civile, e' determinato nella foggia e nelle caratteristiche riportate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5

Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il personale volontario ha i distintivi, riferiti alle qualifiche di vigile del fuoco volontario, capo squadra volontario, capo reparto volontario e tecnico antincendi volontario, in analogia a quelli del personale di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, integrati dalla scritta «VOLONTARIO», come riportato nell'allegato E e nella corrispondente tabella e tavola grafica 1.E, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate per i corrispondenti ruoli e le qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
2. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 13-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e dei direttivi speciali del personale specialista, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate per le corrispondenti qualifiche di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
3. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 13-bis, lettere d) ed e), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici e ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate per le corrispondenti qualifiche di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.
4. In via transitoria, i distintivi di qualifica del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi, attribuita prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 2.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
5. In via transitoria, i distintivi di qualifica del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di capo reparto esperto, attribuita prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
6. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei distintivi di qualifica e dei segni identificativi nonche' l'uso di segni onorifici sono regolati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
7. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 10 febbraio 2012 e il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2013.
Roma, 8 luglio 2021

Il Ministro: Lamorgese