Gazzetta n. 168 del 15 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 giugno 2021
Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformita' ad accordi con detto Stato, fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto, in particolare, l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente operazioni con lo Stato della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, concernente disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993, concernente modalita' e termini per la liquidazione e il versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi nonche' per le cessioni intracomunitarie degli stessi beni, anche agli effetti del rimborso dell'imposta;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, che disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino;
Visto l'art. 6, commi 8 e 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale, ai commi 211 e 212, prevede che la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il gestore del sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;
Ritenuta la necessita' di stabilire che gli adempimenti relativi ai rapporti di interscambio tra la Repubblica italiana e quella di San Marino siano assolti in modalita' telematica a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica;
Visti gli accordi stipulati dai due Stati mediante lo scambio di note diplomatiche, avvenuto in data 26 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1

Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni

1. Le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. E' assimilato alle cessioni di cui al comma 1 l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto. L'assimilazione non opera per i beni inviati nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualita' commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonche' per l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al periodo precedente opera a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.
3. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto e' assolta secondo quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e dal presente decreto.
4. Non e' considerata introduzione, ai sensi del comma 3, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualita' commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino, nonche' l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.
5. Le operazioni di cui ai commi precedenti si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.
6. Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
 
Art. 2

Obbligo di fatturazione elettronica

1. Per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonche' la nota di variazione, e' emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI).
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'emissione della fattura in formato elettronico non e' obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.
 
Art. 3

Modalita' di trasmissione della fattura elettronica

1. Le fatture di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarita' della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.
2. L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
3. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarita', l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
 
Art. 4

Emissione della fattura cartacea

1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo.
2. La fattura cartacea di cui al comma 1 e' emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.
3. L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario ai sensi dell'art. 5, lett. b), ne da' comunicazione, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
 
Art. 5

Cessioni non imponibili

1. Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) in caso di fattura elettronica, l'ufficio tributario abbia convalidato la regolarita' del documento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto;
b) in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».
2. Se non ricorrono le condizioni indicate al comma 1, il cedente regolarizza la fattura ai sensi degli articoli 3 comma 3, e 4 comma 3.
 
Art. 6

Modalita' di emissione della fattura elettronica

1. Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.
 
Art. 7

Fattura elettronica con addebito d'imposta

1. Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta e' versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario , il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
2. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 e ne da' comunicazione all'ufficio tributario.
3. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.
4. L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e' reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento puo' operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
 
Art. 8

Fattura elettronica senza addebito d'imposta

1. Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura e' stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalita' previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.
2. L'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalita' ed i termini in essi stabiliti.
 
Art. 9

Emissione della fattura cartacea

1. Gli operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione, emettono la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
 
Art. 10

Fattura cartacea con addebito d'imposta

1. Se la fattura cartacea indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il cedente operatore economico sammarinese:
a) emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
b) presenta all'ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegna all'ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA che risulta dovuta;
c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.
2. L'ufficio tributario al quale pervengono i documenti indicati nel comma 1:
a) acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi di cui agli articoli 17, 18 e 19;
b) entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.
3. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti:
a) controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne da' comunicazione all'ufficio tributario;
b) restituisce all'ufficio tributario l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonche', in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
c) trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.
4. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.
5. L'operatore economico italiano annota la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c), nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e puo' operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.
 
Art. 11

Fattura cartacea senza addebito d'imposta

1. Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi:
a) emettono fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
b) presentano all'ufficio tributario le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).
2. Gli operatori economici italiani:
a) assolvono l'imposta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c);
b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalita' ed i termini in essi stabiliti e possono operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.
 
Art. 12

Violazione dell'obbligo di fatturazione

1. Il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 
Art. 13

Cessioni nei confronti di privati

1. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.
2. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all'imposta nel territorio della Repubblica di San Marino.
 
Art. 14

Cessione di mezzi di trasporto nuovi

1 Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione.
2. L'acquirente italiano puo' chiedere al cedente sammarinese di emettere fattura con indicazione dell'IVA. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' ed i termini previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993.
3. I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono fruire del rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto del mezzo di trasporto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993.
 
Art. 15

Vendite a distanza

1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreche' tale limite non sia stato superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente puo' optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.
2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Italia esercitano l'opzione per il pagamento dell'imposta nella Repubblica di San Marino secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni da assoggettare all'imposta in Italia, nominano un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
 
Art. 16
Cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti
passivi d'imposta in Italia

1. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non soggetti d'imposta e che non siano gia' identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino, corrispondono l'imposta in Italia se l'ammontare dei loro acquisti abbia superato nell'anno solare precedente ovvero superi nell'anno in corso il limite di euro 8.000. Per importi inferiori l'imposta e' assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti non esercitano il diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 38, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993. Detti soggetti devono presentare all'Agenzia delle entrate in via telematica il Modello INTRA 13 ai sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993.
2. Gli enti non commerciali di cui al precedente comma aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana ed identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino, assolvono l'imposta sul valore aggiunto anche se agiscono nell'esercizio di attivita' istituzionali.
3. Gli enti di cui al comma 2 se ricevono una fattura con addebito d'imposta effettuano la registrazione dell'acquisto nella propria contabilita'. I medesimi enti se ricevono una fattura senza addebito d'imposta devono, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 331 del 1993, presentare il modello INTRA 12 ed effettuare il versamento dell'imposta dovuta. Le fatture in formato cartaceo sono annotate, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993. Qualora le fatture non siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 
Art. 17
Acquisizione da parte dell'ufficio tributario di informazioni
relative agli acquisti

1. L'ufficio tributario, in relazione a ciascun operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese:
a) numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente;
b) numero, data e imponibile della fattura.
2. Lo stesso ufficio, entro il giorno quindici del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all'amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.
 
Art. 18
Acquisizione da parte dell'ufficio tributario di informazioni
relative alle cessioni

1. L'ufficio tributario, entro il termine previsto dal precedente articolo, trasmette all'amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo relative alle cessioni di beni effettuate dagli operatori economici sammarinesi nei confronti di quelli italiani:
a) numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;
b) numero, data ed imponibile della fattura di vendita;
c) numero di partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.
 
Art. 19

Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni

1. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 18 sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.
 
Art. 20

Fattura elettronica per le prestazioni di servizi

1. Per le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, puo' essere emessa in formato elettronico tramite il SDI, che la trasmette all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.
 
Art. 21

Disposizioni di attuazione

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 22

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, la fattura puo' essere emessa e ricevuta, con le modalita' indicate dal presente decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.
 
Art. 23

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2021

Il Ministro: Franco