Gazzetta n. 149 del 24 giugno 2021 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneita' degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.


Con il presente provvedimento si emanano le nuove «Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneita' degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti».
A seguito dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 169/2020 sui requisiti di idoneita' (il «decreto ministeriale») degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB, si rende infatti necessario aggiornare la procedura per la verifica da parte della Banca d'Italia, in linea con quanto previsto dal regolamento; il TUB prevede infatti che la valutazione della Banca d'Italia sia svolta secondo modalita' e tempi da essa stabiliti.
Le disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica, sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le disposizioni saranno anche pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano:
a) alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021;
b) alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della sezione II (1) , se successivi al 1° luglio 2021.
Sono abrogati:
i) il titolo II, capitolo 2, della circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e il provvedimento «Requisiti degli esponenti delle banche e delle societa' capogruppo di gruppi bancari. Procedura per la verifica» del 1° dicembre 2015;
ii) il titolo II, capitolo 2, della circolare n. 288 del 3 aprile 2015, ad eccezione degli allegati A, C e D e dell'indicazione, contenuta nella sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti («interlocking»);
iii) il capitolo III, sezione IV, ad eccezione dei riferimenti al divieto di interlocking, e sezione V, limitatamente alle indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in caso di difetto di idoneita' e di sospensione di esponenti aziendali, delle «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica» (provvedimento del 23 luglio 2019).
Le previsioni abrogate continuano tuttavia ad applicarsi alle nomine effettuate prima del 1° luglio 2021, fermo restando quanto previsto con riferimento agli eventi richiamati alla lettera b) del paragrafo precedente. In ogni caso, limitatamente alle procedure per le quali il verbale dell'organo competente e' trasmesso alla Banca d'Italia a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, il termine, indicato nella circolare n. 288 del 3 aprile 2015, titolo II, capitolo 2, sezione II, paragrafo 1, entro cui la Banca d'Italia pronuncia la decadenza per difetto di idoneita' e' esteso da sessanta a centoventi giorni.
Eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle disposizioni emanate con il presente provvedimento.
Roma, 4 maggio 2021

Il direttore generale: Signorini

(1) Procedura per la valutazione dell'idoneita' dei componenti
supplenti dell'organo di controllo, assunzione di un incarico non
esecutivo aggiuntivo, eventi sopravvenuti e rinnovi, sospensione
degli incarichi.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico