Gazzetta n. 147 del 22 giugno 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021
Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attivita' di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 concernente il «Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare l'art. 35;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)»;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto legislativo relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'art. 1, commi da 422 a 434, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2005;
Visto in particolare l'art. 1, comma 425 della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' di reclutamento stabilite dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 424 del personale della ricerca sanitaria e del personale addetto alle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto sanita' - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria - stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017 che, all'art. 3, commi 1 e 2 dell'allegato 1, ha istituito i profili professionali di «Ricercatore sanitario» e di «Collaboratore professionale di ricerca sanitaria»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n. 164, concernente «Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca sanitaria», in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205 del 2017;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 74, comma 7-ter, in materia di svolgimento delle procedure concorsuali e di riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che agli articoli 247 e seguenti introduce misure in materia di semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica dei concorsi pubblici;
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020;
Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria, istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito denominati Istituti, dall'art. 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
 
Art. 2

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1, coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) avere un'eta' non inferiore a diciotto anni;
c) titolo di studio per l'accesso alla rispettiva figura professionale;
d) idoneita' fisica all'impiego. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una pubblica amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986);
i) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi;
l) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
2. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
3. Tutti i requisiti di ammissione di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonche' al momento dell'assunzione in servizio.
 
Art. 3

Bando di concorso

1. L'assunzione in servizio e' disposta dagli Istituti nei limiti delle disponibilita' finanziarie, stabilite dall'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dagli Istituti medesimi.
2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita' di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I bandi indicano il numero dei posti riservati previsti da leggi in favore di particolari categorie di cittadini, che non puo' complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.
4. I bandi possono stabilire che la prova teorico - pratica consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.
5. I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite alle singole figure.
6. I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da procedure preselettive anche curate da aziende specializzate in selezione del personale.
7. I bandi devono prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, in caso di particolari figure, anche di ulteriori lingue indicate nello stesso bando di concorso.
8. I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
9. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso.
10. Il bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e della provincia autonoma dove ha sede l'Istituto, sul sito istituzionale dell'ente e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
11. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. La domanda dovra' essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica dedicata disponibile sul sito internet dell'Istituto e seguendo le indicazioni ivi specificate. Per l'accesso alla procedura informatica e' richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale attivo. In sede di prima applicazione, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, qualora gli istituti non siano dotati della predetta applicazione informatica dedicata, la domanda dovra' essere presentata tramite posta elettronica certificata e dovra' essere firmata dal candidato, acquisita digitalmente e inviata esclusivamente da una casella PEC personale del candidato. Non saranno ritenute valide le domande provenienti da indirizzi di posta elettronica semplice/ordinaria. La domanda di ammissione al concorso puo' anche essere presentata attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID). La trasmissione per posta elettronica certificata con le modalita' previste dal vigente codice dell'amministrazione digitale sostituisce la firma autografa del mittente che, per la produzione della necessaria documentazione, potra' avvalersi della facolta' di dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 4

Domande di ammissione ai concorsi

1. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda nella quale indicano:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza come specificato all'art. 2, comma 1, lettera a);
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parita' di punteggio, le percentuali dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
3. I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
4. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
5. Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
6. Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante indica il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a). Indica il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Tutte le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica certificata.
 
Art. 5

Esclusione dai concorsi

1. L'esclusione dal concorso e' disposta, con provvedimento motivato, dagli Istituti, da notificarsi entro trenta giorni dall'efficacia della relativa decisione.
 
Art. 6

Nomina delle commissioni e compensi dei commissari

1. L'Istituto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature indicato dal bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice con delibera del direttore generale e mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa.
2. Negli IRCCS la presidenza delle commissioni esaminatrici e' affidata al direttore scientifico o ad un suo delegato e negli IZS al direttore sanitario o al direttore amministrativo o un loro delegato, a seconda della tipologia di figura professionale per la quale il concorso e' bandito.
3. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne in conformita' all'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. La composizione della commissione e' disciplinata dall'art. 22 per il concorso per ricercatore sanitario e dall'art. 26 per il concorso per collaboratore professionale di ricerca sanitaria del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 4, possono essere nominate con le stesse modalita' di cui al comma 1, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni per l'espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.
6. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova teorico-pratica siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'Istituto, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzioni di segretario.
7. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione o della sottocommissione.
8. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.
9. Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento della prova teorico-pratica, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.
10. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.
11. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente decreto per ogni componente titolare e' designato un componente supplente.
12. Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste dall'art. 3 del presente decreto, le commissioni giudicatrici potranno, ove necessario, essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, della lingua inglese e delle eventuali altre lingue straniere previste nel bando.
 
Art. 7

Svolgimento delle prove

1. I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto, nell'apposita sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prova teorico-pratica; tale comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla. I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identita' in corso di validita'.
2. Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi ne' nei giorni di festivita' per le confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato abbia siglato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
3. Ai candidati che sono ammessi alla prova orale e' data comunicazione della convocazione alla stessa con l'indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica.
4. In relazione al numero di candidati la commissione puo' stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione di cui al comma 3 e' data al termine della effettuazione della prova teorico-pratica.
5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.
 
Art. 8

Concorso per titoli ed esami

1. Nei concorsi per titoli ed esami la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e' effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e' effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei. Il risultato della valutazione e' reso noto agli interessati al termine dello svolgimento delle prove d'esame.
2. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli specifici articoli del presente decreto.
3. I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, cosi' ripartiti:
a) 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
1) titoli di carriera;
2) titoli accademici e di studio;
3) pubblicazioni e titoli scientifici;
4) curriculum formativo e professionale.
b) 70 punti per le prove di esame cosi' ripartiti:
1) 35 punti per la prova teorico-pratica;
2) 35 punti per la prova orale.
4. La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
 
Art. 9

Adempimenti preliminari

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine per la conclusione del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, rendendolo pubblico.
2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice civile in quanto applicabili.
3. La commissione, alla prima riunione, stabilisce e riporta nel verbale i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti nelle singole prove.
4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti che sono proposti a ciascun candidato, in sede di esame, mediante estrazione a sorte.
5. Prima dell'inizio di ciascuna prova, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati attraverso un documento personale di identita'.
6. La durata delle singole prove e le relative modalita' di svolgimento sono stabilite dalla commissione, in conformita' alle disposizioni recate dal presente decreto.
 
Art. 10

Verbali relativi al concorso

1. Il segretario redige processo verbale di ogni seduta della commissione, dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
2. La commissione procede, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova teorico-pratica, all'espletamento delle prove orali ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni espresse dai commissari il punteggio da attribuire e' quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.
4. Laddove costituite le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione per la formulazione della graduatoria finale.
5. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, puo' far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarita' nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, sono formulate con esposto sottoscritto allegato al verbale.
6. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dallo svolgimento della prova teorico-pratica. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilita' di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare ai verbali del concorso.
7. Al termine dei lavori i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'Istituto per le conseguenti determinazioni.
 
Art. 11

Criteri di valutazione dei titoli

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova teorico-pratica e, ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), ad eccezione di quelli richiesti quale requisito di ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione si attiene ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti di cui agli articoli 19 e 20 del presente decreto e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) titoli accademici e di studio:
1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla consistenza complessiva della produzione scientifica, all'intensita' e continuita' temporale della produzione scientifica, alla originalita', innovativita', rigore metodologico, alla visibilita' internazionale nei cataloghi bibliografici, all'impatto nella letteratura scientifica;
2) la commissione, peraltro, tiene conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero tiene conto dell'apporto individuale del candidato in caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, ovvero del fatto che le pubblicazioni costituiscano monografie di alta originalita';
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonche' gli incarichi di insegnamento;
2) in tale categoria rientrano anche la partecipazione a progetti nazionali/internazionali, le presentazioni a congressi, convegni nazionali/internazionali, il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali/internazionali per attivita' di ricerca, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) in tale categoria rientrano altresi' gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto, nonche' altri incarichi di lavoro flessibile;
4) il punteggio attribuito dalla commissione al curriculum formativo e professionale e' globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
 
Art. 12

Prova teorico-pratica: modalita' di espletamento

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova teorico-pratica, la commissione predispone una serie di quesiti a risposta sintetica da cui si devono evincere anche le conoscenze applicative in merito al settore di riferimento, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I fogli contenenti i questionari, firmati dai componenti e dal segretario, sono chiusi in plichi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
2. A tutti i candidati vengono forniti fogli recanti il timbro dell'Istituto e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullita' della prova.
3. Ai candidati sono consegnate, nel giorno della prova teorico-pratica, una busta grande ed una piccola dello stesso colore, contenente un cartoncino bianco.
4. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
5. Al termine della prova, tutte le buste contenenti l'elaborato vengono racchiuse in uno o piu' plichi che, sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai componenti presenti e dal segretario.
6. In alternativa a quanto previsto dai commi da 1 a 5, la prova teorico-pratica puo' consistere, avvalendosi di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, nella compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, da cui si possa evincere anche le conoscenze applicative in merito al settore di riferimento. La predetta strumentazione informatica deve garantire l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' delle operazioni concorsuali, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. L'Istituto puo' affidare la predisposizione dei questionari a qualificati istituti pubblici o privati. La prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. In sede d'esame a ciascun candidato sara' consegnato un questionario predisposto casualmente (funzione cd. Random) da un apposito programma informatico. La commissione esaminatrice stabilira' preventivamente la soglia di superamento della prova nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della prova. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.
7. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra di loro. Indi fa constatare l'integrita' della chiusura dei plichi contenti i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati il questionario da svolgere.
8. Durante lo svolgimento della prova e' vietato ai concorrenti comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalita' di svolgimento del concorso.
9. Sono esclusi dal concorso - previa decisione dei componenti della commissione presenti alla prova, adottata motivatamente, e verbalizzata - i candidati che risultino in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie afferenti alle materie d'esame, nonche' nei casi di cui al comma 8.
10. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti del candidato o di tutti i candidati coinvolti.
11. Nel corso della prova e' consentita la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.
12. Durante lo svolgimento della prova, almeno uno dei membri della commissione e il segretario sono obbligati a permanere nei locali degli esami: tale circostanza deve, espressamente, risultare dai verbali del concorso.
13. Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non puo' uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.
14. La commissione, ferme restanti le proprie competenze per gli adempimenti inerenti allo svolgimento della prova, puo' avvalersi del personale messo a disposizione dall'Istituto, scelto tra i dipendenti dello stesso.
 
Art. 13

Prova teorico-pratica: adempimenti della commissione

1. I plichi contenenti gli elaborati della prova di cui all'art. 12, commi da 1 a 5, sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, al momento dello svolgimento della valutazione delle prove:
1.a) Al momento di procedere alla lettura e valutazione di ogni prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi e' acclusa. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati;
1.b) Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la commissione procede alla sua valutazione, attribuendo il punteggio. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalita' dei candidati:
a) il numero segnato sulla busta piccola e' riportato sul foglietto inserito nella stessa;
b) nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverra' dopo l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte le sottocommissioni.
2. Il superamento della prova teorico-pratica di cui all'art. 12, comma 1, e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
3. Il superamento della prova teorico-pratica di cui all'art. 12, comma 6, e' subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide.
 
Art. 14

Prova orale

1. L'ammissione alla prova orale e' subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo previsto dall'art. 13.
2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico.
3. Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
 
Art. 15

Graduatoria

1. La commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Istituto per i provvedimenti di cui all'art. 16.
 
Art. 16

Conferimento dei posti

1. Il direttore generale dell'Istituto, riconosciuta la regolarita' degli atti del concorso, li approva.
2. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La graduatoria finale di merito e' approvata con provvedimento del direttore generale dell'Istituto, ed e' immediatamente efficace.
6. La graduatoria del concorso e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione dove ha sede l'Istituto e sul sito istituzionale dell'Istituto, nell'apposita sezione.
7. La validita' e l'utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
 
Art. 17

Adempimenti dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nei termini e con le modalita' stabilite dal bando di concorso, fatta salva l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parita' di valutazione.
2. L'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa di servizio.
3. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Istituto dichiara decaduto il vincitore e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
 
Art. 18

Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di cui al presente decreto, il servizio a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, in base alle predette tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi di lavoro, e' equiparato al servizio a tempo indeterminato.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili alla figura professionale a concorso.
 
Art. 19

Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. I periodi di servizio e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie.
2. I periodi di servizio prestati presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, sono valutati per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere nella categoria di appartenenza.
 
Art. 20

Riconoscimento del servizio prestato all'estero
e dei titoli conseguiti all'estero

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, di cui all'art. 24, comma 2, lettera a) e all'art. 28, comma 2, lettera a), se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
La valutazione dei titoli di cui all'art. 24, comma 2, lettere b), c) e d) e all'art. 28, comma 2, lettere b), c) e d) conseguiti all'estero e' regolata dalla normativa vigente.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
 
Art. 21

Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso di cui al presente capo sono i seguenti:
a) laurea magistrale corrispondente allo specifico settore di attivita' richiesto dal bando;
b) iscrizione all'albo della specifica professione, ove necessaria per la specifica mansione prevista dal bando, attestata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
 
Art. 22

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale dell'Istituto, sono cosi' composte:
a) Presidente, di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto;
b) componenti:
due esperti nel settore per il quale il concorso e' bandito;
un componente e' scelto dal Comitato tecnico sanitario dell'ente e l'altro dal direttore generale;
c) segretario:
un dipendente amministrativo dell'Istituto non inferiore alla categoria «C».
 
Art. 23

Prove d'esame

1. Le prove d'esame per le procedure concorsuali di cui al presente capo che si svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, sono le seguenti:
a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il concorso e' bandito da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
b) prova orale: sulle materie inerenti al settore di riferimento nonche' sui compiti connessi alla qualificazione da conferire. La prova orale deve anche comprendere, oltre che la conoscenza delle principali applicazioni informatiche, della lingua inglese e delle eventuali altre lingue straniere previste dal bando.
 
Art. 24

Punteggio

1. I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono ripartiti ai sensi dell'art. 8, comma 3.
2. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
a) titoli di carriera: 3;
b) titoli accademici e di studio: 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 14;
d) curriculum formativo e professionale: 8.
3. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11.
 
Art. 25

Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso di cui al presente capo, secondo le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, sono i seguenti: laurea triennale o a ciclo unico inerente alla specifica professionalita' e settore di attivita' richiesto dal bando.
 
Art. 26

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale dell'Istituto, sono cosi' composte:
a) Presidente, di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto;
b) componenti:
due esperti nel settore per il quale il concorso e' bandito;
un componente e' scelto dal collegio di direzione dell'Istituto e l'altro dal direttore generale;
c) segretario:
un dipendente amministrativo dell'Istituto non inferiore alla categoria «C».
 
Art. 27

Prove d'esame

1. Le prove d'esame per le procedure concorsuali di cui al presente capo che si svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14 sono le seguenti:
a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il concorso e' bandito da cui si evincano anche le conoscenze applicative.
b) prova orale: sulle materie inerenti al settore di riferimento nonche' sui compiti connessi alla qualificazione da conferire. La prova orale deve anche comprendere, oltre che la conoscenza delle principali applicazioni informatiche, della lingua inglese e delle eventuali altre lingue straniere previste dal bando.
 
Art. 28

Punteggio

1. I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono ripartiti ai sensi dell'art. 8, comma 3.
2. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
a) titoli di carriera: 5;
b) titoli accademici e di studio: 7;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 15.
3. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11.
 
Art. 29

Requisiti generali e specifici

1. I requisiti generali per la sottoscrizione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 429 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici nazionali, europei o internazionali sono quelli previsti dall'art. 2 del presente decreto.
2. Per la sottoscrizione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 1, i bandi per la selezione dei vincitori devono prevedere una procedura di selezione effettuata attraverso una revisione tra pari internazionale.

 
Art. 30

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 31

Norma transitoria

1. Per il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere applicate, per quanto compatibili, le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali di cui agli articoli 247 e ss. del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, e l'art. 74, comma 7-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1448