Gazzetta n. 112 del 12 maggio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2021
Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2021.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, e' stabilita in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
Visto l'art. 1, comma 449, lettere dalla a) alla d-quinquies e d-septies, della legge n. 232 del 2016, in base al quale il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.753.279.000 tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta' comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 200 milioni di euro nel 2021 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale. I comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'art. 1 della medesima legge n. 232 del 2016;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione «Servizi sociali» e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e' costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate.»;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all' art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
Visto che l'art. 1, comma 551, della legge n. 160 del 2019, dispone che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo di solidarieta' comunale e' incrementato di 2 milioni di euro annui e che si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, a stabilire le misure di attuazione dello stesso comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti del predetto stanziamento, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria;
Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 783, della citata legge n. 160 del 2019, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e che restano altresi' fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale;
Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 30 settembre 2020;
Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» nel calcolo del Fondo di solidarieta' comunale 2021 approvata nella seduta del 13 ottobre 2020 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2020 concernente l'adozione della stima delle capacita' fiscali 2021 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento;
Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard dell'8 gennaio 2021;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali il 12 gennaio 2021, ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1

Composizione del Fondo di solidarieta'
comunale per l'anno 2021

1. Per l'anno 2021 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
d) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;
e) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quater), della citata legge 232 del 2016, pari a euro 200.000.000;
f) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della citata legge 232 del 2016, pari a euro 215.923.000;
g) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-septies), della citata legge 232 del 2016, pari a euro 1.077.000.
2. Per l'anno 2021 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) e' preventivamente dedotto il contributo, sino all'importo massimo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.
 
Allegato 1

QUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2021 TRATTENUTA
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI COMUNI DELLE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO, DELLA REGIONE SARDEGNA
E DELLA REGIONE SICILIANA PER ALIMENTARE IL FONDO
DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2020 Art. 2, comma 2, D.P.C.M.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2021
RISULTANTE DALL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.P.C.M. PER I COMUNI
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (RSO) E DALL'ART. 4, COMMA 2,
PER I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA REGIONE SARDEGNA
E DALL'ART. 5 COMMA 1 E 2 PER TUTTI I COMUNI DELLE PREDETTE REGIONI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2021 RISULTANTE
DALL'ART. 5, COMMI DAL 3 AL 7 DEL D.P.C.M.
PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (RSO),
DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA REGIONE SARDEGNA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

IMPORTO FINALE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2021
PER SINGOLO COMUNE Art. 8 del D.P.C.M.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Determinazione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
l'anno 2021

1. Il Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2021, di cui all'art. 1, comma 1, compresa la quota proveniente di cui all'art. 7, comma 2 del presente decreto, e' stabilito nel complessivo importo di euro 6.616.131.064 al netto di euro 307.593.291 derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all'art. 8, comma 4, del presente decreto di cui euro 250.000.000 gia' iscritti in bilancio sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e la restante quota da riassegnare al medesimo capitolo di bilancio, previo versamento all'entrata delle somme recuperate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 129 della legge di stabilita' 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012, e ai fini della formazione del Fondo di solidarieta' comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna pari, complessivamente, a euro 2.768.416.596,61 euro, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune e' indicato nell'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 3
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2021 per i comuni delle regioni a statuto ordinario

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2021 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020 come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2020. Il valore di cui al periodo precedente e' rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l'anno 2021, delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021;
b) dall'applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, il 55 per cento della quota del Fondo di solidarieta' comunale relativa, per l'anno 2021, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2020 e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 30 settembre 2020 e assoggettati alla metodologia di esclusione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» decisa nella seduta della medesima Commissione del 13 ottobre 2020. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2021 la capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata nella misura del 60 per cento.
3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 2 e' riportato nell'allegato 2, (colonna 1).
 
Art. 4
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2021 per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2021 ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2020. Il valore di cui al periodo precedente e' rettificato degli importi derivanti:
a) a) dagli effetti, per l'anno 2021, delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021;
b) dall'applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 436-bis della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Per i singoli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato 2 (colonna 1).
 
Art. 5
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2021 di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) con attribuzione
della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1,
comma 2

1. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2021 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pari a 3.753.279.000 euro, rettificata della riduzione di euro 14.171.000 cui all'art. 1, comma 1, lettera c), congiuntamente alla quota di cui all'art. 1 comma 2, di euro 64.740.376,50, destinata alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016, sono ripartite tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 2, (colonne da 2 a 6).
2. Al risultato di cui al comma precedente si applicano le correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze emanati fino all'anno 2021, secondo gli importi riportati nell'allegato 2, (colonna 7).
3. Ai risultati di cui ai commi 1 e 2, il cui totale e' indicato nell'allegato 2, (colonna 8) e viene riportato nell'allegato 3, (colonna 1), si applica il correttivo di cui all'art. 1, comma 450 della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3, (colonna 2).
4. L'importo risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' ulteriormente rettificato con l'applicazione del correttivo di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3, (colonna 3).
5. Per i comuni fino a 5.000 abitanti l'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 4 e' rettificato con l'integrazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-ter) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3, (colonna 4).
6. Per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario l'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 5 e' incrementato della dotazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3, (colonna 5).
7. L'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 6 e' incrementato della dotazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quater) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3, (colonna 6).
8. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il valore totale risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 7 e' riportato distintamente nell'allegato 3, (colonna 7).
 
Art. 6

Accantonamento per l'anno 2021

1. Per l'anno 2021 e' costituito un accantonamento di euro 5.923.000 sul Fondo di solidarieta' comunale integrato della dotazione di euro 1.077.000 di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-septies) della legge n. 232 del 2016.
2. L'accantonamento e' destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.
3. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento e' calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2021, di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1 del presente decreto.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le rettifiche di cui al comma 3 decorrono dall'anno 2021 e l'accantonamento di cui al comma 1, non utilizzato e' destinato all' incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 7
Determinazione della quota del Fondo di solidarieta' comunale per
l'anno 2021 relativa ai singoli comuni

1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, la somma algebrica del valore di cui all'allegato 3, (colonna 7) e' riportato nell'allegato 4, (colonna 1).
2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al comma 1 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 6, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4, (colonna 2).
3. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, (colonne 1 e 2) determina per i singoli comuni l' importo spettante per l' anno 2021 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale, riportato nell'allegato 4, (colonna 3).
4. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, (colonne 1 e 2) determina per i singoli comuni un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2021 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato nell'allegato 4, (colonna 4). In tal caso l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo.
5. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2021 l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.
 
Art. 8

Compensazioni finanziarie per l'anno 2021

1. Per l'anno 2021 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni determinati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto, sono applicate le detrazioni conseguenti all' attuazione dell'art. 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
Art. 9

Erogazioni di risorse per l'anno 2021

1. Per l'anno 2021, il Ministero dell'interno, Direzione centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale in base all'art. 7 del presente decreto, al netto delle detrazioni di cui successivo art. 8, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2021, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta' comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 
Art. 10

Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

1. Per l'anno 2021 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, (colonna 4), o derivanti dall'applicazione dell'art. 8 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione e' effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2021. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco

Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 920