Gazzetta n. 103 del 30 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 aprile 2021
Riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della medesima legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione o in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 775, della citata legge n. 178 del 2020, che prevede l'incremento del fondo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 776, della citata legge n. 178 del 2020, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacita' fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 1, comma 777, della citata legge n. 178 del 2020, sono esclusi all'applicazione dei commi 775 e 776 del medesimo articolo, gli enti beneficiari delle risorse di cui all'art. 53 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso art. 53.
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1

1. Ai comuni elencati nell'allegato «A» che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020 risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso, sono concessi 100 milioni di euro, per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, ripartiti, tenendo conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti cosi' come specificato nell'allegato B «Nota metodologica».
2. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Nota metodologica
Oggetto: Riparto Fondo art. 1, commi 775-776-777, legge n. 178/2020.
Nota metodologica.
L'art. 1, commi da 775 a 777 della legge n. 178 del 2020, incrementa il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di cui all'art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022. Il fondo e' ripartito tra i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei conti o in corso di approvazione.
Con decreto del Ministro dell'interno previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni che hanno le caratteristiche socio-economiche specificate dalla norma.
Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse stanziate in precedenza per l'alimentazione del fondo ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020.
Ai fini del riparto si tiene conto:
1) dell'importo pro capite della quota di debito oggetto del piano pluriennale di rientro, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020;
2) del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;
3) della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti «sono considerati come enti di 200.000 abitanti».

Prospetto di calcolo
1. Entrate correnti.
Le entrate correnti sono state desunte dal certificato sul rendiconto dell'anno 2019 presenti in BDAP. 2. Quota di ripianare.
L'importo della quota residua da ripianare e' stata comunicata dagli stessi enti a seguito di richiesta del Ministero dell'interno e verificata con la documentazione agli atti dell'Ufficio. 3. Peso della quota da ripianare sulle entrate correnti (indicatore).
Come richiesto dalla disposizione e' stato quantificato il rapporto percentuale tra la quota da ripianare e le entrate correnti. 4. Valore pro capite della quota da ripianare in base alla
popolazione al 1° gennaio 2020 rilevata dall'Istat.
Quantificazione della quota da ripianare per abitante (quota da ripianare diviso il numero degli abitanti). 5. Valore pro capite della quota da ripianare con valore massimo.
Viene stabilito un valore massimo pro capite della quota da ripianare pari a 500,00 euro per abitante. Pertanto la quota pro capite superiore a tale soglia viene riportata a euro 500,00. 6. Pro capite da ripianare riproporzionato all'indicatore (punto 3).
Come richiesto dalla disposizione i criteri di riparto devono tenere conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti.
Pertanto, la quota pro capite quantificata al punto 5 e' stata riproporzionata al rapporto percentuale tra la quota da ripianare e le entrate correnti (quota pro capite * percentuale di cui alla colonna 3). Per gli enti con percentuale superiore a 100, il valore pro capite riproporzionato e' stato corretto a 500,00, in quanto in questi casi il rapporto superava il tetto massimo stabilito. 7. Contributo teorico.
Il contributo teorico e' ottenuto, moltiplicando la popolazione al 1° gennaio 2020 con la quota pro capite riproporzionata. 8. Parametro per milione.
E' il rapporto tra il contributo teorico di cui al punto 7 ed il fondo annualmente disponibile. 9. Contributo effettivo anno 2021
Viene determinato applicando il parametro per milione alla quota da ripianare di cui al punto 7. 10. Contributo effettivo anno 2022.
Viene determinato applicando il parametro per milione alla quota da ripianare di cui al punto 7.