Gazzetta n. 97 del 23 aprile 2021 (vai al sommario)
LEGGE 22 aprile 2021, n. 53
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione
degli altri atti dell'Unione europea

1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 31, 32 e 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303, S.O., cosi' recita:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori
oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma
12, per la compensazione degli effetti che eccedano le
previsioni medesime. In ogni caso la clausola di
salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per
le disposizioni corredate di clausole di neutralita'
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti e
delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
finalita' indicate dalle disposizioni medesime. La
relazione tecnica fornisce altresi' i dati e gli elementi
idonei a consentire la verifica della congruita' della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei
requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall'articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
 
Allegato A
(articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/ 61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).
 
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 33 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.».
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 3
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la
fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta'
del mercato

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignita' umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorita' nazionale di regolamentazione di settore;
c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonche' specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);
e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilita', proporzionalita' e concorrenzialita';
f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonche' dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicita' relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione di identita' altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;
h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata, nonche' prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;
l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;
m) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;
n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo gia' previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' ed efficacia.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 3:
- La direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi),
in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2018, n.
L 303.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n.
208, S.O.
 
Art. 4
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni
elettroniche

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorita' nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorita' amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilita' dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettivita' e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresi' l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocita' e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, cosi' come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972;
e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facolta' delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area Network (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalita', al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;
f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attivita' dei prestatori di servizi;
g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
h) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, gia' previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto gia' previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalita' che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel telemarketing.

Note all'art. 4:
- La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che istituisce il codice europeo delle
comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai
fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre
2018, n. L 321.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
 
Art. 5
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, nonche' delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:
1) la disciplina e' volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;
2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee e' effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, e' prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;
c) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarieta' verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere a) e q), riducendo altresi' i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;
d) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non e' sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili gia' esistenti, razionalizzando altresi' i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;
e) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;
f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalita' di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalita' generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla poverta' energetica;
g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell'edificio;
h) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunita' di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunita' locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunita' dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi;
i) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso uniterautorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralita' tecnologica;
l) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;
m) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (short rotation forestry), in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui principi di sostenibilita', uso efficiente delle risorse, circolarita' in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarieta', e con le esigenze ambientali di cui alla lettera p), considerando anche le opportunita' derivanti dalle biomasse residuali industriali;
n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
o) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purche' siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica;
p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Prevedere inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi:
1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilita' delle fonti;
2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti gia' avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonche' la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunita' dell'energia;
q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;
r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
s) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente;
t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;
u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;
v) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti;
aa) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
bb) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
cc) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensita' energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;
dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, cosi' come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:
1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

Note all'art. 5:
- La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L
328.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Il testo dell'articolo 41 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 41 (Poteri sostitutivi dello Stato). - 1. In
relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto
comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti
dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti
statali adottati si applicano, per le regioni e per le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I
provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere
cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti
atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nei casi di cui all'articolo 37, qualora gli
obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di
competenza legislativa o amministrativa delle regioni e
delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli
enti interessati assegnando un termine per provvedere e,
ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta
all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso
di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti
enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei
Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del
comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni
vigenti in materia.
2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea
accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti
adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di
una molteplicita' di atti anche collegati tra loro, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, sentiti gli enti
inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per
l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari.
Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri e'
invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche agli inadempimenti
conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla
data di entrata in vigore della presente disposizione che
si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di
cui al primo periodo.
2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le
facolta' e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure
europee di infrazione.».
- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O.
- Il testo dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020, n.
228, S.O., cosi' recita:
«Art. 57 (Semplificazione delle norme per la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. Ai fini del presente articolo, per
infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende
l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla
realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu' punti
di ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici puo' avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati,
ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso
pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di
servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la
ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto
previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
per la ricarica pubblica, e' da considerare un servizio e
non una fornitura di energia elettrica.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la
realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando
il rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza, e' effettuata in conformita' alle disposizioni
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica
orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la
realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal
proprietario della strada, si applicano anche le
disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di
cui al citato codice della strada e al relativo regolamento
di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2,
lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti
norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato
codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto
delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici,
con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in
base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,
lettere c) e d), sono accessibili, in modo non
discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente
per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al
fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti
di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente:
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della
stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine
della ricarica. Tale limite temporale non trova
applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei
punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257".
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai
rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'articolo 7
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,
l'installazione, la realizzazione e la gestione delle
infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al
presente articolo, stabilendo la localizzazione e la
quantificazione in coerenza con gli strumenti di
pianificazione regionali e comunali, al fine di garantire
un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e
degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei
veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile,
l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000
abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di
autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso,
la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a
soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di
cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale
suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al
comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al
comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della
strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la
concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione
delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere
c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme
di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o
l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e
della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per
i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino
energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.
In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico
deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle
infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di
sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilita'
del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o
dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
non siano verificate le condizioni previste, i comuni
possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per
cui e' stata concessa l'agevolazione, del canone di
occupazione di suolo pubblico e della tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una
maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento
dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli
elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e
2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1°(gradi)
agosto 2003, n. 259, e' sostituito da una dichiarazione
sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare
all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da
cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con
linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che
regolano la materia della trasmissione e distribuzione di
energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non
sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione
previsti dalla normativa vigente.
12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, definisce
le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica
destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti
di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio
di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16
dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli
alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo
dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per
i clienti domestici residenti.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il
rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di
servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate
delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il
Piano di ristrutturazione delle aree di servizio
autostradali.
13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le
seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di
motori elettrici,".
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere
efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono adottate le disposizioni
integrative e modificative del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le
disposizioni del presente articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle
attivita' previste con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Il testo dell'articolo 4 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
(Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61, cosi' recita:
«Art. 4 (Requisiti tecnico-professionali). - 1. I
requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno
dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica
conseguito presso una universita' statale o legalmente
riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle
linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
percorsi relativi alle figure nazionali definite
dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 settembre 2011;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione
relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 1,
presso un istituto statale o legalmente riconosciuto,
seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni
continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di
due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita'
cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come
operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c)
e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del
comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione
tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del
titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si
considerano, altresi', in possesso dei requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno
svolto attivita' di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo
non inferiore a sei anni. Per le attivita' di cui alla
lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo'
essere inferiore a quattro anni.».
 
Art. 6
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/1, che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza
degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che
assicura il corretto funzionamento del mercato interno

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;
c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalita' di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorita' o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;
d) prevedere che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalita' di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorita' ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino;
e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorita' sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;
f) prevedere che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.

Note all'art. 6:
- La direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che conferisce alle autorita' garanti della
concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu'
efficace e che assicura il corretto funzionamento del
mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 14 gennaio 2019, n. L 11.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre
1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1990, n. 240, cosi' recita:
«Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di
concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
le pratiche concordati tra imprese nonche' le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o
gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo
tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.»
«Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato
l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione
dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua
parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o
gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi.».
Il regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, del
Consiglio, concernente l'applicazione delle regole di
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, e'
pubblicato nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1.
 
Art. 7
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti
tra imprese nella filiera agricola e alimentare

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;
b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;
c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;
e) salvaguardare la specificita' dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui e' socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;
f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonche' la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonche' i limiti di utilizzabilita' del commercio elettronico;
i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;
l) prevedere la possibilita' di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorita' nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorita' nazionale di contrasto deputata all'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato puo' avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;
r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilita' o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
t) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;
u) prevedere l'applicabilita' della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 7:
- La direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e
del Consiglio, in materia di pratiche commerciali sleali
nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e
alimentare, e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2019, n.
L 111.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
gennaio 2012, n. 19, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, S.O., cosi' recita:
«Art. 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).
- 1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei
prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli
conclusi con il consumatore finale, sono stipulati
obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le
quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il
prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I
contratti devono essere informati a principi di
trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni
forniti.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione
dei beni di cui al comma 1, e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni
di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni
extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei
contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime
relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da
parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto
degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non
giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni
commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale
sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso
delle relazioni commerciali che caratterizzano le
condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci
deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e
per tutte le altre merci entro il termine di sessanta
giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo
giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli
interessi e' maggiorato di ulteriori quattro punti
percentuali ed e' inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono
i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari
preconfezionati che riportano una data di scadenza o un
termine minimo di conservazione non superiore a sessanta
giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi,
comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in
involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a
trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi
per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le
seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro
40.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo
riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro
50.000,00. La misura della sanzione e' determinata facendo
riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha
rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato
rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento
stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entita' della
sanzione viene determinata in ragione del fatturato
dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e della misura
dei ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato
e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle
presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi
previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A
tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo
della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento
delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su
segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato.
Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
iscritti nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza
e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per
finanziare iniziative di informazione in materia alimentare
a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita' di
ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
nello stato di previsione del Ministero per le Politiche
agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di
iniziative in materia agroalimentare, ovvero, in caso di
violazioni relative a relazioni commerciali nel settore
lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel
settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il
risarcimento del danno derivante dalle violazioni della
presente disposizione, anche ove promosse dalle
associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle
categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a
livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresi'
legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione
della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003.
11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' applicative delle
disposizioni del presente articolo.».
- Il testo dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O., cosi'
recita:
«Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della
pesca). - (Omissis).
2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata
nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della
direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di
acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie
riferite al COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura
per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti
agli accordi stessi.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis
costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i
contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti
agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.
2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente, a eccezione del consumatore finale, che
contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a
euro 60.000. La misura della sanzione e' determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che
non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis.
L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle
relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni
l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale
dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per il
finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze
e per il rafforzamento dei controlli.
(Omissis).».
- Il testo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249, cosi'
recita:
«Art. 4 (Termini di pagamento). - (Omissis).
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 13 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
- Il regolamento (CE) del 17 dicembre 2013, n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite
sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 114), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
 
Art. 8
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto
d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune
trasmissionion-line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e
ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica
la direttiva 93/83/CEE del Consiglio

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna»;
b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 8:
- La direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che stabilisce norme relative all'esercizio
del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a
talune trasmissioni online degli organismi di diffusione
radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e
radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del
Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata
nella G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 15
marzo 2017, n. 35 (Attuazione della direttiva 2014/26/UE
sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei
diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso
online nel mercato interno), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 marzo 2017, n. 72, cosi' recita:
«Art. 8. Requisiti degli organismi di gestione
collettiva e delle entita' di gestione indipendente che
svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione
dei diritti connessi al diritto d'autore
1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla
Societa' italiana degli autori e degli editori e le entita'
di gestione indipendente che svolgono attivita' di
amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi
al diritto d'autore devono disporre dei seguenti requisiti:
a) costituzione in una forma giuridica prevista
dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro
dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli
organismi di gestione collettiva, l'effettiva
partecipazione e controllo da parte dei titolari dei
diritti;
b) il rispetto della normativa vigente in relazione
alla forma giuridica prescelta;
c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito
dalla Sezione II del presente Capo;
d) previsione espressa nello statuto,
indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei
seguenti elementi:
1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione
dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge
22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o,
comunque, prevalente;
2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre
scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo
III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile;
3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V,
Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d),
numero 3), si applicano anche alla Societa' italiana autori
ed editori.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare
l'inizio dell'attivita' secondo le modalita' previste
dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai sensi
dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta
amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, attestante il possesso dei requisiti
previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del
proprio statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni definisce con proprio provvedimento le
modalita' per accertare il possesso dei requisiti di cui al
presente articolo.
4. La distribuzione del compenso per la riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli
71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi,
opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attivita'
di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi
al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di cui al
presente articolo.».
 
Art. 9
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato
unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell'accezione piu' ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;
b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonche' definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;
d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/ 790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;
f) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicita' a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;
i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;
m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtu' di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;
n) definire le attivita' di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza;
o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
p) stabilire le modalita' e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;
q) stabilire le modalita' e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.

Note all'art. 9:
- La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sul diritto d'autore e sui diritti connessi
nel mercato unico digitale e che modifica le direttive
96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 27 ottobre 2012, n. L 299.
 
Art. 10
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda
le entita' esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le
societa' di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le
misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del
capitale, nonche' per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876,
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonche' delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorita' di vigilanza europee;
b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorita' di vigilanza europee;
c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorita' competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;
d) attribuire all'autorita' designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;
e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a irrogarle;
f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche volte ad assicurarne la conformita' agli orientamenti delle Autorita' di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 10:
- La direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che modifica la direttiva 2013/36/UE per
quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di
partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione
finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri
di vigilanza e le misure di conservazione del capitale
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 150.
- Il regolamento (CE) n. 2019/876/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE)
n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva
finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento
stabile, i requisiti di fondi propri e passivita'
ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di
mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le
esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le
grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e
informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7
giugno 2019, n. L 150.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo degli articoli 53 e 53-ter del decreto
legislativo 1° gennaio 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., cosi'
recita:
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle
materie di cui alle lettere da a) a d).
2.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza,
che tali soggetti devono possedere e le relative modalita'
di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e
sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia
stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo
sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche
valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli
statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1,
lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo
storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto
richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma
2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che
assicurano la non identificabilita' sono individuati su
conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
3.
4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari,
di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza
sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche'
dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli
amministratori, fermi restando gli obblighi previsti
dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse
in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi
in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di
interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e
limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di
rischio.
4-bis.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti
d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma
4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura
economica.
4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del
presente articolo possono prevedere che determinate
operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate
decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione
siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche nel modello dualistico di amministrazione e
controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi
anche in deroga a norme di legge.
4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non
conforme alle disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite
di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle
disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla
pattuizione originaria.»
«Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca
d'Italia e' autorita' nazionale designata per l'adozione
delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 1024/2013.
2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia
dal presente decreto legislativo possono essere esercitati,
per finalita' macroprudenziali, anche nei confronti di
soggetti significativi.».
- Il regolamento (UE) 26/06/2013, n. 575/2013, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L
176.
- Il titolo VIII del citato del decreto legislativo 1°
gennaio 1993, n. 385, e' cosi' rubricato:
«Titolo VIII SANZIONI»
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il testo dell'articolo 19-ter del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
2010, n. 68, S.O., cosi' recita:
«Art. 19-ter (Disciplina applicabile agli enti
sottoposti a regime intermedio). - 1. Ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti
di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a
regime intermedio si applicano altresi' le disposizioni di
cui:
a) all'articolo 17 del presente decreto;
b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5,
paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli
articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.».
- Il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, requisiti specifici relativi alla
revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e
che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 158.
 
Art. 11
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda
la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune
imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione
unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il
regolamento (UE) n. 1093/2010

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonche' all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea;
b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorita' bancaria europea;
d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 33 bis, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passivita' soggette a bail-in, avvalersi, con le modalita' piu' idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facolta' previste dall'articolo 44-bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;
f) avvalersi della facolta', con gli effetti previsti dall'articolo 71 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorita' di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerita' delle relative procedure;
h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;
i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44-bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 11:
- La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che modifica la direttiva 2014/59/UE per
quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e
di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese
di investimento e la direttiva 98/26/CE, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 150.
- Il regolamento (UE) 15/07/2014, n. 806/2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi
e di talune imprese di investimento nel quadro del
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione
unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225.
- Il regolamento (UE) 20/05/2019, n. 2019/877 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il
regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la
capacita' di assorbimento delle perdite e di
ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di
investimento (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 150.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12
giugno 2014, n. L 173.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n.
267, cosi' recita:
«Art. 3 (Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia svolge
le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente
decreto in qualita' di autorita' di risoluzione nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, quando essi
hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente
indicato. Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse
funzioni e poteri sono esercitati nei confronti delle
succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie.
2. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i
poteri disciplinati dal presente decreto in qualita' di
autorita' di risoluzione di gruppo nei confronti dei gruppi
quando essa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata
in base al Regolamento (UE) n. 575/2013, anche se la
vigilanza su base consolidata e' svolta dalla Banca
Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n.
1024/2013.
3. Quando i gruppi di cui al comma 2 includono
componenti aventi sede legale in un altro Stato membro
dell'Unione europea, la Banca d'Italia svolge le funzioni
attribuite all'autorita' di risoluzione di gruppo in
materia di predisposizione e aggiornamento dei piani di
risoluzione di gruppo, valutazione della risolvibilita',
determinazione del requisito minimo di passivita' soggette
a bail-in ai sensi dell'articolo 50, avvio della
risoluzione e adozione delle relative misure anche con
riguardo alle componenti del gruppo aventi sede legale in
un altro Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto
delle competenze dell'autorita' di risoluzione di quello
Stato e nei termini disciplinati dal presente decreto e da
disposizioni dell'Unione europea.
4. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi
previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i
provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione
e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla
Commissione Europea, anche su proposta dell'ABE; puo'
emanare disposizioni di attuazione del presente decreto,
anche in attuazione di orientamenti dell'ABE.
5. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini
fissati da disposizioni di legge, e salve le deroghe
previste dal presente decreto, stabilisce, per i
procedimenti di propria competenza, i termini per
provvedere, individua il responsabile del procedimento e
indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto
compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal
presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. La Banca d'Italia esercita i poteri di risoluzione
in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea;
collabora con la Banca Centrale Europea, con le autorita' e
i comitati che compongono il SEVIF e con le altre autorita'
e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione
europea; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea, adempie agli obblighi di comunicazione
nei confronti di essi; nei casi e nei modi previsti dalle
disposizioni dell'Unione Europea, la Banca d'Italia puo'
inoltre concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di
risoluzione di altri Stati membri che prevedano anche la
ripartizione di compiti, la delega di funzioni e, ferme
restando le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo VI,
ricorrere all'ABE per la risoluzione di controversie con le
autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in
situazioni transfrontaliere. La Banca d'Italia,
nell'esercizio della propria autonomia organizzativa,
prevede adeguate forme di separazione tra le funzioni
connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da
essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza
operativa, e istituisce forme di collaborazione e
coordinamento tra le relative strutture. Essa rende
pubbliche le misure adottate per conseguire gli obiettivi
di cui al presente comma.
7. La Banca d'Italia informa annualmente il Ministro
dell'economia e delle finanze degli atti adottati ai sensi
dell'articolo 34.
8. La Banca d'Italia pubblica i provvedimenti di
carattere generale emanati ai sensi del presente decreto,
nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti
che possono essere sottoposti a risoluzione.
9. I provvedimenti di carattere generale della Banca
d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana quando le disposizioni in essi
contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli
che possono essere sottoposti a risoluzione.
10. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente
decreto, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi
nonche' ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma
6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
1° gennaio 1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo
10.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo
10.
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.
 
Art. 12
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
(rifusione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) in coerenza con le modalita' e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunita' energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;
b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalita' e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;
c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili e delle esigenze di flessibilita' e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi di flessibilita' e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944, nonche' l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilita' agli investimenti, definendo in particolare procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonche' modalita' di realizzazione congruenti con la finalita' di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;
d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), h) e i), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunita' energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo piu' attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalita' che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale;
e) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica;
f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilita' dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilita' del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualita';
g) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;
h) aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;
i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorita' nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;
l) indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica;
m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del «Clean Energy Package».

Note all'art. 12:
- La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sul mercato interno dell'energia elettrica
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
 
Art. 13
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per
quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi
di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per
facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n.
345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguarlo al regolamento (UE) 2019/1156 e alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
c) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti la disciplina sull'operativita' transfrontaliera delle societa' di gestione del risparmio, delle societa' di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto gia' specificamente previsto dagli articoli 41, 41-bis e 41-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
d) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e Fondi di investimento alternativi (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto gia' specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
e) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui all'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto gia' specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
f) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o piu' Stati membri, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a);
g) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a);
h) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorita' competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;
i) designare la CONSOB quale autorita' competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;
l) designare la CONSOB quale autorita' competente alla trasmissione all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;
m) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;
n) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine gia' previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;
o) attribuire alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, gia' previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati;
p) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonche' ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;
q) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 13:
- La direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che modifica le direttive 2009/65/CE e
2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione
transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L 188.
- La direttiva (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e
del Consiglio, per facilitare la distribuzione
transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo
e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n.
346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L
188.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo degli articoli 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43 e
44 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
cosi' recita:
«Art. 41 (Operativita' transfrontaliera delle Sgr). -
1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi
succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformita' al
regolamento previsto dal comma 2.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con
regolamento le norme di attuazione delle disposizioni
dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr
rispettano per:
a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attivita'
per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva
2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi
inclusa l'istituzione di OICVM;
b) l'operativita' in via transfrontaliera negli Stati
UE e non UE, in conformita' alle previsioni della direttiva
2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo
restando quanto previsto nel capo II-ter.
3. La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal
comma 2, definisce altresi' le condizioni e le procedure in
base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca
d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via
transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi
dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e
2011/61/UE. Ai fini dell'operativita' delle Sgr in uno
Stato non UE e' necessaria la sussistenza di apposite
intese di collaborazione con le competenti autorita' dello
Stato ospitante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri
patrimoni.»
«Art. 41-bis (Societa' di gestione UE). - 1. Per
l'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzate
ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea, le
societa' di gestione UE possono stabilire succursali nel
territorio della Repubblica. Il primo insediamento e'
preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla
Consob da parte dell'autorita' competente dello Stato di
origine. La succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi
dalla comunicazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le societa'
di gestione UE possono svolgere le attivita' per le quali
sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione
europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi
succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob
siano informate dall'autorita' competente dello Stato di
origine.
3. Le societa' di gestione UE che intendono gestire un
OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo
II, nonche' le disposizioni di attuazione dell'articolo 6,
comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il
regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37 o autorizza
la Sicav a condizione che:
a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate
nel presente comma;
b) la societa' di gestione UE sia autorizzata a
gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche
analoghe a quello oggetto di approvazione;
c) la societa' di gestione UE abbia stipulato con il
depositario un accordo che assicura al depositario la
disponibilita' delle informazioni necessarie per lo
svolgimento dei propri compiti.
4. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare
l'approvazione del regolamento del fondo o l'autorizzazione
della Sicav di cui al comma 3, consulta l'autorita'
competente dello Stato di origine della societa' di
gestione UE.
5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con
regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di
gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio
della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e 3
mediante stabilimento di succursali o in regime di libera
prestazione di servizi, nonche' il contenuto dell'accordo
tra la societa' di gestione UE e il depositario previsto
nel comma 3, lettera c).
6. Le societa' di gestione UE che svolgono le attivita'
di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica,
mediante stabilimento di succursali, sono tenute a
rispettare le norme di condotta previste all'articolo
35-decies. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, alle societa' di
gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
chiedere informazioni al personale delle societa' di
gestione UE, anche per il tramite di queste ultime.»
«Art. 41-ter (GEFIA UE). - 1. Fermo restando quanto
previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere
l'attivita' di gestione collettiva del risparmio per la
quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell'UE
nel territorio della Repubblica in libera prestazione di
servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione
che la Banca d'Italia sia informata dall'autorita'
competente dello Stato di origine. La Banca d'Italia
trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla
Consob.
2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano
rispettano le disposizioni previste nel capo II, le
disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1,
lettera c), e le seguenti condizioni:
a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine
FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono
istituire e gestire in Italia;
b) hanno stipulato con il depositario un accordo
idoneo ad assicurare a quest'ultimo la disponibilita' delle
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri
compiti.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con
regolamento il contenuto dell'accordo tra la societa' di
gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b).
4. I GEFIA UE che svolgono le attivita' previste dal
comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica
mediante stabilimento di succursali, sono tenute a
rispettare le norme di condotta previste dall'articolo
35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli
obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi
adottati in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera
b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca d'Italia e la
Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive
competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie
e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e
nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche per
il tramite di questi ultimi.»
«Art. 42 (Commercializzazione in Italia di quote o di
azioni di OICVM UE). - 1. La commercializzazione in Italia
di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una
notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di
origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalle
disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di
attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita
la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob
determina le modalita' di esercizio in Italia dei diritti
degli investitori, avuto riguardo alle attivita'
concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle
quote.
2. Alle societa' di gestione UE che intendono offrire
in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM
dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni
dell'articolo 41-bis.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con
regolamento:
a) individua le informazioni da fornire al pubblico
nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle
azioni nel territorio della Repubblica nonche' le modalita'
con cui tali informazioni devono essere fornite;
b) determina le modalita' con cui devono essere resi
pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto
o di rimborso delle quote o delle azioni.
4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a
coloro che curano la commercializzazione delle quote o
delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche
periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti.»
«Art. 43 (Commercializzazione di FIA riservati). - 1.
La commercializzazione di FIA e' l'offerta, anche
indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle
quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori
residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.
2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle
azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE
gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in
Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE
diverso dall'Italia, nei confronti di investitori
professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE
e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE
autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla
Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca
d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i
documenti ivi allegati.
3. La notifica contiene:
a) la lettera di notifica, corredata del programma di
attivita' che individua il FIA oggetto della
commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;
b) il regolamento o lo statuto del FIA;
c) l'identita' del depositario del FIA;
d) la descrizione del FIA e le altre informazioni
messe a disposizione degli investitori ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della
relativa disciplina attuativa;
e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR
master se l'OICR oggetto di commercializzazione e' un OICR
feeder;
f) se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE
diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA
saranno commercializzate;
g) le informazioni sulle modalita' stabilite per
impedire la commercializzazione delle quote o azioni del
FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine,
il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a
disposizione degli investitori prevedono che le quote o le
azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei
confronti di investitori professionali.
4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non
sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal
ricevimento della notifica:
a) comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che puo'
avviare la commercializzazione in Italia delle quote o
azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di
commercializzazione in Italia di un FIA UE, la
comunicazione e' effettuata anche nei confronti
dell'autorita' competente dello Stato d'origine del FIA;
b) trasmette all'autorita' competente dello Stato
dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE
intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica
che include la documentazione prevista dal comma 3 e
l'attestato di cui al comma 5. La Consob informa
tempestivamente il gestore dell'avvenuta trasmissione del
fascicolo di notifica.
Il gestore non puo' avviare la commercializzazione
prima della ricezione di tale comunicazione.
5. La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui
profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma
3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA
oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno
Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca
d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il
gestore e' autorizzato a gestire il FIA oggetto di
notifica.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con
regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma
2.
7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e
dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica
tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della
relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non e'
possibile pianificare, non appena esse intervengono. La
Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le
informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla
stessa allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono disporre il divieto
della modifica.
8. La commercializzazione in Italia, a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39, delle quote o
azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti
da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, e' preceduta da una
notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato
membro di origine per ciascun FIA oggetto di
commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente
alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella
notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di
commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta
fermo quanto previsto nell'articolo 41-ter, commi 2 e 3. La
Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con
regolamento la procedura per la notifica prevista dal
presente comma.
9. Le disposizioni del presente articolo relative alle
Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai
FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i
propri patrimoni.»
«Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati). -
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis,
37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o
azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di
investitori di cui all'articolo 43, e' preceduta da una
notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA
oggetto di commercializzazione.
2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente
documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di
commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori informazioni
da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle
relative disposizioni di attuazione, da cui risulta
l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno
o piu' investitori o categorie di investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a
commercializzare agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA
indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della medesima quando e' verificata la
completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle
informazioni contenute nella documentazione allegata alla
lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la
commercializzazione agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima
della ricezione della comunicazione.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la
procedura per la notifica prevista dal comma 1.
5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che
commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
relative azioni o quote nei confronti di investitori al
dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia
nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti
nelle categorie di investitori cui possono essere
commercializzati i FIA italiani riservati, presentano
istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa
con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e
c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le
seguenti condizioni:
a) i gestori hanno completato le procedure previste
dall'articolo 43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di
contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA
sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA e'
equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non
riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente
trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu'
investitori o categorie di investitori ai sensi
dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle
disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
e) il modulo organizzativo adottato assicura in
Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali degli
investitori in conformita' alle disposizioni regolamentari
dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli
investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano
complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle
negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati
ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III,
capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista
dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui
offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica
prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini
e per gli effetti dell'articolo 94, comma 1, e la verifica
della completezza, coerenza e comprensibilita' delle
informazioni contenute nel documento di cui al comma 2,
lettera c), e' effettuata nel corso della procedura
prevista dall'articolo 94-bis, comma 2. La comunicazione
prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di
approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri
previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli
organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi
gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'articolo
8.».
- La direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L
302.
- La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata
nella G.U.U.E. 1 luglio 2011, n. L 174.
 
Art. 14
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo
alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni
atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale»)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanita' e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorita' competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorita' competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali previste dal medesimo regolamento;
c) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
d) prevedere l'obbligatorieta' della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato, al termine dell'attivita' piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
e) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita', uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:
1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanita' animale;
3) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che puo' probabilmente comportare un grave rischio per la sanita' pubblica o animale;
f) individuare criteri, regole e condizioni, nonche' livello di responsabilita', per delegare, in conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attivita' ufficiali ai veterinari non ufficiali;
g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilita' degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
h) individuare le modalita' per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;
i) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalita' operative per consentire alle autorita' competenti, nell'ambito delle attivita' di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attivita' di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanita' animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento;
l) individuare, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per consentire alle autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attivita' di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E;
m) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiutide minimis, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;
n) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanita' animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarita' di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
o) conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicita' applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attivita' dei soggetti chiamati alla sua applicazione;
p) introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
q) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

Note all'art. 14:
- Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili
e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita'
animale («normativa in materia di sanita' animale») (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31
marzo 2016, n. L 84.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, S.O.
 
Art. 15
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo
ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e
che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del
regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le
date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del
regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la
decisione 2010/227/UE della Commissione

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, al regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalita' e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonche' riordino di quelle residue;
b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalita' di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonche' gli utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;
c) provvedere al riordino e al coordinamento delle attivita' tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
e) individuare le modalita' di tracciabilita' dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti o in via di implementazione in conformita' al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello informativo piu' completo;
f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto piu' efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di Health technology assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le attivita' dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;
g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili;
h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

Note all'art. 15:
- Il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo ai dispositivi medici, che modifica
la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai
fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 maggio 2017,
n. L 117.
- Il regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 2017/745
relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
aprile 2020, n. L 130.
- Il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo ai dispositivi medico-diagnostici
in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione
2010/227/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 maggio 2017, n. L 117.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo dei commi 1 e 9 dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire
la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo
del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e
di emissioni industriali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2015, n. 188,
S.O., cosi' recita:
«Art. 9-ter. (Razionalizzazione della spesa per beni e
servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b)
ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute
in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura
elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva
attuazione del regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui
all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire
la realizzazione di ulteriori interventi di
razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai
fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che
abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei
contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica
della durata del contratto, al fine di conseguire una
riduzione su base annua del 5 per cento del valore
complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il
rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici fissato, coerentemente con la
composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con
cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa
nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di
dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di
fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli
contenuti nei contratti in essere, senza che cio' comporti
modifica della durata del contratto stesso.
(Omissis).
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale
di cui al comma 8, come certificato dal decreto
ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende
fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette
quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale
del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono
definite, su proposta del Ministero della salute, con
apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
(Omissis).».
- La raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.
- Il comma 587 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2014, n. 300, S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 587. In attuazione delle disposizioni
contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il
razionale uso dei dispositivi medici sulla base del
principio costo-efficacia, il Ministero della salute,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di
garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale,
regionali e delle aziende accreditate del Servizio
sanitario nazionale per il governo dei consumi dei
dispositivi medici, a tutela dell'unitarieta' del sistema,
della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute
dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, a:
a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina
di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS
e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei
cittadini e dell'industria, anche in conformita' alle
indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorita' ai
fini assistenziali;
b) individuare, per la predisposizione dei capitolati
di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei
dispositivi medici a livello nazionale, regionale,
intra-regionale o aziendale, e indicare gli elementi per la
classificazione dei dispositivi medici in categorie
omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche,
piu' tipologie per i presidi utilizzati per la terapia
domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi
tipi di pazienti, fatto salvo il principio della
valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei
prezzi di riferimento;
c) istituire una rete nazionale, coordinata
dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la
definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo
dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment
(HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei
dispositivi medici».».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
 
Art. 16
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il
regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il
venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi
europei per l'imprenditoria sociale

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilita', per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di gestire e commercializzare fondi europei per ilventure capitale fondi europei per l'imprenditoria sociale;
c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;
e) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonche' ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 16:
- Il regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n.
345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e
il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei
per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 novembre 2017, n. L
293.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo degli articoli 5 e 6 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
«Art. 5 Finalita' e destinatari della vigilanza
1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla
presente parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema
finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema
finanziario;
d) la competitivita' del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia
finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il
contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la
sana e prudente gestione degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Consob e' competente per quanto riguarda la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna
vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e
3.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo
coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti e delle
irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza.
5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di
coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza
e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti
abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad
oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro
svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento
alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le
modalita' da esse stabilite.»
«Art. 6 (Poteri regolamentari). - 01. Nell'esercizio
dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob
osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di
esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine,
con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del
mercato finanziario e salvaguardia della posizione
competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o
imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10,
della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati,
nonche' dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei
casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente
giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita'
di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli
investitori o l'integrita' del mercato che presentano
particolare rilevanza nel contesto della struttura del
mercato italiano.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni
regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro modifica alla Commissione
europea.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili,
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse
materie e sul governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi
di remunerazione e di incentivazione;
b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi
terzi, delle Sgr, nonche' degli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo
Unico bancario, delle banche italiane autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento, in materia di modalita' di deposito e di
sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di
pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a
oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi
dai FIA riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere
l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva
finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare
la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o
azioni di Oicr;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della
valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio
dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o
azioni;
c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi
alla prestazione dei servizi e delle attivita' di
investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in
materia di:
1) governo societario e requisiti generali di
organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo
4-undecies;
2) sistemi di remunerazione e di incentivazione;
3) continuita' dell'attivita';
4) organizzazione amministrativa e contabile,
compresa l'istituzione della funzione di controllo della
conformita' alle norme;
5) gestione del rischio dell'impresa;
6) audit interno;
7) responsabilita' dell'alta dirigenza;
8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
importanti o di servizi o di attivita'.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei
soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della
gestione collettiva del risparmio, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
salvaguardia degli strumenti finanziari o delle
disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi,
agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e
alle pratiche di vendita abbinata;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti
relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di
portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai
rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita'
liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli
investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione
di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei
servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita
abbinata;
2) le misure per eseguire gli ordini alle
condizioni piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli
ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di
portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere
corrisposti o percepiti incentivi;
b-bis) prestazione dei servizi e delle attivita' di
investimento e di gestione collettiva del risparmio,
relativi:
1) alle procedure, anche di controllo interno, per
la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento, ivi incluse quelle per:
a) il governo degli strumenti finanziari e dei
depositi strutturati;
b) la percezione o la corresponsione di
incentivi;
2) alle procedure, anche di controllo interno, per
la corretta e trasparente prestazione della gestione
collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la
percezione o la corresponsione di incentivi;
3) alle modalita' di esercizio della funzione di
controllo della conformita' alle norme;
4) al trattamento dei reclami;
5) alle operazioni personali;
6) alla gestione dei conflitti di interesse
potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi
quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di
incentivazione;
7) alla conservazione delle registrazioni;
8) alla conoscenza e competenza delle persone
fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia
di investimenti o informazioni su strumenti finanziari,
servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti
abilitati.
2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma
1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca
d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti di
disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo
5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al comma
2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa
della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti
per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2. Gli
aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di
competenza della Banca d'Italia e della Consob sono
specificati nel protocollo previsto all'articolo 5, comma
5-bis. Per l'esercizio della vigilanza ai sensi della
presente parte, sono competenti la Banca d'Italia per il
rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1,
lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per
il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma
2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e
la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno
fornito l'intesa e per le finalita' di cui all'articolo 5,
commi 2 e 3, possono:
a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di
indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine
di adottare i provvedimenti di intervento di propria
competenza, secondo le modalita' previste nel protocollo;
b) comunicare le irregolarita' riscontrate all'altra
Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di
competenza.
2-ter.
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a);
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non
sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i
servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le Sim, le imprese di investimento UE, le
banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i
fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico
bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del Testo
Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le
fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro
corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici
incaricati di gestire il debito pubblico, le banche
centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere
pubblico;
2) le altre categorie di soggetti privati
individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca
d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva
2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri
1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) i clienti professionali privati;
b) i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento:
a) i clienti professionali pubblici;
b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che
determinate decisioni in materia di remunerazione e di
incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea
dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e
controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi
anche in deroga a norme di legge.
2-octies. E' nullo qualunque patto o clausola non
conforme alle disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 1, lettera c-bis), numero 2), o contenute in atti
dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita'
della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite
di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle
disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla
pattuizione originaria.
2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti
abilitati, fermi restando gli obblighi previsti
dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse
in conflitto, per conto proprio o di terzi.».
- Per i riferimenti della direttiva 2011/61/UE, si veda
nelle note all'articolo 13.
- Il regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo ai fondi europei per il venture
capital (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato
nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.
- Il regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo ai fondi europei per
l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.
 
Art. 17
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune
commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e
le commissioni di conversione valutaria

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 bis e 3 ter del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti, anche prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;
b) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) 2019/518, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Note all'art. 17:
- Il regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009
per quanto riguarda talune commissioni applicate sui
pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di
conversione valutaria (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 29 marzo 2019, n. L 91.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il
regolamento (CE) n. 2560/2001 (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 ottobre 2009, n. L
266.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135
(Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n.
260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti
tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti
in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunita'), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2015, n. 201.
 
Art. 18
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di
certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881,
relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la
cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il
regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorita' competente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;
b) individuare l'organizzazione e le modalita' per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorita' di cui alla lettera a), attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881;
c) definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalita' di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro;
d) prevedere, in conformita' all'articolo 58, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorita' di cui alla lettera a) di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

Note all'art. 18:
- Il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione
europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della
cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013
(«regolamento sulla cibersicurezza») (Testo rilevante ai
fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2019,
n. L 151.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 19
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul
mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del
regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:
1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);
2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilita' del sistema e della necessita' di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attivita' di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera f), nonche' la possibilita' di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;
b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;
c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, conferire all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;
d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

Note all'art. 19:
- Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sul mercato interno dell'energia elettrica
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 20
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul
prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorita' competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonche' come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorita' nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attivita' di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorita';
b) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera a) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera a);
c) individuare nella COVIP l'autorita' nazionale competente a effettuare la pubblicazione nel proprio sito internet delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione;
d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari gia' esistenti;
e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilita' con i prodotti nazionali;
f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;
g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa;
h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della fase di decumulo;
l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale di cui alla lettera d);
m) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinche' lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della lettera c);
n) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera a) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo, nel rispetto dei criteri e dei limiti nonche' delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera a); le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;
o) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238;
p) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo regolamento;
q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorita' di cui alla lettera a), al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

Note all'art. 20:
- Il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo
e del Consiglio, sul prodotto pensionistico individuale
paneuropeo (PEPP) (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, S.O.
 
Art. 21
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di
informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione,
accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che
abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

1. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorita' e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;
b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a):
1) quale autorita' di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;
2) le autorita' di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalita' definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 21:
- La direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che reca disposizioni per agevolare l'uso di
informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di
prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di
determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI
del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 luglio 2019,
n. L 186.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il titolo II del libro I del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., e'
cosi' rubricato:
«Libro I
Le misure di prevenzione
Titolo II
Le misure di prevenzione patrimoniali».
- Il testo dell'articolo 4 del decreto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4
agosto 2000, n. 269 (Regolamento istitutivo dell'anagrafe
dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo
20, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2000, n. 230, cosi'
recita:
«Art. 4 (Soggetti abilitati ad avanzare richiesta
d'accesso all'anagrafe). - 1. La richiesta al centro
operativo e la utilizzazione degli elementi informativi
acquisiti sono consentite per l'espletamento delle
attivita' fiscali previste dalla legge, degli accertamenti
finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e
delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale,
sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi
processuali successive, ovvero degli accertamenti di
carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione
previste da specifiche disposizioni di legge e per
l'applicazione delle misure di prevenzione.
2. Le richieste possono essere avanzate:
a) dall'autorita' giudiziaria, ai sensi delle vigenti
disposizioni del codice di procedura penale, ovvero dagli
ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico
ministero o specificamente designati dal responsabile, a
livello centrale, dei servizi di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) dall'Ufficio italiano dei cambi, nell'adempimento
delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153;
c) dal Ministro dell'interno, dal Capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori
e dal direttore della Direzione investigativa antimafia,
quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, ovvero
quelle di cui all'articolo 118, comma 1, del codice di
procedura penale;
d) dagli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario (SECIT), dai funzionari del Dipartimento delle
entrate o dagli ufficiali della Guardia di finanza, su
autorizzazione, rispettivamente, del direttore del SECIT,
del direttore centrale per l'accertamento e la
programmazione o dei direttori regionali delle entrate, dei
comandanti regionali della Guardia di finanza;
e) dal comandante del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza.
3. Nei casi di grave pregiudizio per la tutela degli
interessi attinenti alla sicurezza interna ed
internazionale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' disporre che le richieste relative a persone
o conti e depositi specificamente individuati con apposito
provvedimento trasmesso al centro operativo, siano
sottoposte a preventiva autorizzazione. In tali casi il
centro operativo informa immediatamente l'autorita'
richiedente della necessita' di acquisire detta
autorizzazione. Sulla richiesta di autorizzazione il
Presidente del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro
trenta giorni.
4. Le modalita' di inoltro al centro operativo delle
richieste circa la eventuale esistenza di rapporti di conto
o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' le
modalita' delle risposte del centro operativo sono fissate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con quelli
dell'interno e delle finanze, da emanare entro centoventi
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente regolamento, sentito il
comitato di cui all'articolo 7.
5. Le autorita' procedenti forniscono immediata notizia
agli interessati delle richieste d'informazione di cui al
comma 1, fatti salvi i divieti di comunicazione e di
notificazione previsti dal codice di procedura penale o da
altra legge.
6. Gli elementi informativi acquisiti ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rapporti
di conto o di deposito ivi indicati, sono coperti dal
segreto di ufficio.».
- Il testo degli articoli 9 e 12 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). -
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche
individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle
finanze con la Direttiva generale per l'azione
amministrativa e la gestione, esegue i controlli
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle
Autorita' di vigilanza di settore nonche' gli ulteriori
controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne
richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle
funzioni di propria competenza.
2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza
dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa
intesa con le autorita' di vigilanza di settore
rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti
soggetti:
a) istituti di pagamento, istituti di moneta
elettronica e relative succursali;
b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera ii);
c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo
previsto dall'articolo 106 TUB;
d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi
dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di
cui all'articolo 112 TUB;
e) succursali insediate sul territorio della
Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di
imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di
attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
g) revisori legali e societa' di revisione legale con
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico
o su enti sottoposti a regimi intermedio;
h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e
trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in
materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo
Unico.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita'
dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di
rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti
obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza:
a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri
attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi
poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti
della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di
polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i
controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso
i soggetti obbligati;
b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a),
svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di
operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi
dell'articolo 40.
5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di
polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:
a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero
trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le
violazioni degli obblighi di cui al presente decreto
riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
b) espleta le funzioni e i poteri di controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei
distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di
prestatori di servizi di gioco con sede legale e
amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che
operano sul territorio della Repubblica italiana.
6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria
ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
come modificato dall'articolo 37, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo
21 del presente decreto;
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. La Direzione investigativa antimafia accerta e
contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita'
di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di
cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle
sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti
investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata,
delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e
delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla
UIF ai sensi dell'articolo 40. Restano applicabili, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1,
comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
come modificato dall'articolo 37, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo
21 del presente decreto;
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle
attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono
utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le
attribuzioni vigenti.»
«Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni tra
autorita' nazionali). - 1. Le autorita' di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi
interessati, l'autorita' giudiziaria e gli organi delle
indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni
circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui
conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire
l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, le
autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a),
collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in
deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la
titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di
controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi
interessati, qualora nell'esercizio delle proprie
attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al
presente decreto, accertano e contestano la violazione con
le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere dettate modalita' e procedure
per la contestazione della violazione e il successivo
inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della
sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi
organismi informano prontamente la UIF di situazioni,
ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di
analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di
operazione sospetta, l'autorita' giudiziaria, nell'ambito
di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio,
di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di
attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta
lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento
penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui
all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi
altra informazione pertinente.
4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria procedente per le informazioni coperte da
segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in cui e'
in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia' stata
trasmessa un'informativa all'autorita' giudiziaria, ai
sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura
penale e detta autorita' non ha ancora assunto le proprie
determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,
gli organi delle indagini forniscono le informazioni
investigative necessarie a consentire alla UIF lo
svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso
modalita' concordate che garantiscano la tempestiva
disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto
dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e
delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono
richiesti.
5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale
degli studi effettuati alle forze di polizia, alle
autorita' di vigilanza di settore, al Ministero
dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo
restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di
procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione
investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza nonche' al Comitato di
analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e
degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui
emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di
sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con
cui provvede alla disseminazione delle informazioni,
relative alle analisi strategiche volte a individuare
tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, in favore di autorita'
preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali
alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza
finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione
sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia
delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in
ordine alle attivita' intraprese a seguito del loro
utilizzo.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di
ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego
di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita
ovvero le attivita' preordinate al compimento di uno o piu'
atti con finalita' di finanziamento del terrorismo siano
avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli
intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione
alle autorita' di vigilanza di settore e alla UIF per gli
adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le
notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La
comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne
pregiudizio alle indagini. Le Autorita' di vigilanza di
settore e la UIF, fermo quanto stabilito dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), comunicano all'autorita' giudiziaria
le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza e, per quanto attiene alla criminalita'
organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia,
i risultati degli approfondimenti investigativi svolti
sulle segnalazioni di operazioni sospette.
8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai
casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte
le informazioni, in possesso delle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per
l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto,
sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non puo'
essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze
di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni
siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento
penale.».
- Il testo dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981,
n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita:
«Art. 16. (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
 
Art. 22
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di
plastica sull'ambiente

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonche' adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;
f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;
g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo e' emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 22:
- La direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12
giugno 2019, n. L 155.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo del comma 653 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2019, n. 304, S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 653. In coerenza con gli obiettivi che
saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano
nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive
nel settore delle materie plastiche, produttrici di
manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione
di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di
merci o di prodotti alimentari, e' riconosciuto un credito
d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese
sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per
l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di
manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:
2002.».
- Il testo dell'articolo 226-quater del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita:
«Art. 226-quater (Plastiche monouso). - 1. Ai fini di
prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica
monouso e di quella dei materiali di origine fossile,
nonche' di prevenire l'abbandono e di favorire la loro
raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di
materia, nonche' di facilitare e promuovere l'utilizzo di
beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli
obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione
europea "Strategia europea per la plastica nell'economia
circolare", COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base
volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino
al 31 dicembre 2023:
a) adottano modelli di raccolta differenziata e di
riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con
percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime
seconde nel ciclo produttivo;
b) producono, impiegano e avviano a compostaggio
stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri,
con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento
nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche
di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.
2. Per le finalita' e gli obiettivi di cui al comma 1 i
produttori promuovono:
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla
messa a punto di materie prime, processi e prodotti
ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di
Life Cycle Assessment certificabili;
b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:
1) determinazione delle caratteristiche qualitative
delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di
produzione;
2) determinazione delle prestazioni minime del
prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto,
lo stoccaggio e l'utilizzo;
c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il
riciclo dei prodotti in plastica monouso;
d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei
prodotti in plastica monouso usati da parte del
consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2
riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di
recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica
monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione,
di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica
monouso e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di
plastica monouso.
4. Al fine di realizzare attivita' di studio e verifica
tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di
ricerca, e' istituito un apposito Fondo presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con
una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019.
Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuate le specifiche modalita' di
utilizzazione del Fondo.».
- Per il testo dell'articolo 41-bis della citata legge
24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo
1.
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge 31
dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 23
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano
violazioni del diritto dell'Unione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) modificare, in conformita' alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni piu' favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

Note all'art. 23:
- La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che
segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 26 novembre 2019, n. L 305.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 24
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088,
relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei
servizi finanziari

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 24:
- Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativo all'informativa sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
dicembre 2019, n. L 317.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 25
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che
stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un
quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e
2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/2402;
b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d) prevedere che le autorita' individuate ai sensi della lettera b):
1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402, in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorita' bancaria europea (EBA) e l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorita' europee;
3) provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;
4) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti;
e) attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonche' dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:
1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche;
2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche.
3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 25:
- Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la
cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e
modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE
e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2017, n. L 347.
- Per il testo dell'articolo 31 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 26
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla
vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la
direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto
riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;
b) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;
c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformita' all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;
d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorita' di vigilanza europee;
e) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della medesima direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) con riferimento al requisito per la riserva di liquidita' dell'aggregato di copertura, avvalersi delle facolta' di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162;
g) con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facolta' di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162;
h) attribuire all'autorita' competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facolta' di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;
i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole e medie imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 26:
- La direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa all'emissione di obbligazioni
garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni
garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la
direttiva 2014/59/UE (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. L 328.
- Il regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n.
575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di
obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. L 328.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti del titolo VIII del decreto
legislativo 1° gennaio 1993, n. 385, si veda nelle note
all'articolo 10.
- La legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111.
- Titolo II della parte V del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' rubricata:
«Parte V Sanzioni
Titolo II
Sanzioni amministrative».
 
Art. 27
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di
investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle
imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, nonche' delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorita' di vigilanza europee;
b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, prevedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2014, nonche' dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unica e del Meccanismo di risoluzione unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca centrale europea e la Banca d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, e dagli articoli 6 e 6-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca d'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonche' delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le finalita' previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalita' indicate nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli orientamenti emanati dalle autorita' di vigilanza europee;
d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorita' competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034 per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente comma, secondo le rispettive attribuzioni e finalita' indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
e) designare la Banca d'Italia quale autorita' competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e delle finalita' indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
f) confermare la Banca d'Italia quale autorita' competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalita' in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento previste dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse agli Stati membri;
g) con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attivita' di investimento con o senza stabilimento di succursale, apportare alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto gia' sancito dagli articoli 28 e 29-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; confermare l'attribuzione alle anzidette autorita' dei poteri e delle competenze di vigilanza previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e dal regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al titolo VII, capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/ 2014, in coerenza con il generale riparto di attribuzioni previsto a legislazione vigente;
h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla parte V, titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalita' previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033 e delle relative disposizioni di attuazione, nonche' delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a irrogarle.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 27:
- La direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle
imprese di investimento e recante modifica delle direttive
2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE
e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, n. L 314.
- Il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle
imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n.
806/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato
nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, n. L 314.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo degli articoli 6 e 6-bis del citato decreto
legislativo 1° gennaio 1993, n. 385, cosi' recita:
«Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e
integrazione nel SEVIF e nel MVU). - 1. Le autorita'
creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia
con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i
regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono
in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e
finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli
obblighi di comunicazione nei confronti delle autorita' e
dei comitati che compongono il SEVIF, della BCE e delle
altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni
dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, e' parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle
attivita' che essi svolgono, tenendo conto della
convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in
ambito europeo.
3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri
d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto
legislativo anche per assicurare il rispetto del
regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del
regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili
adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. (
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia puo' concludere
accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di altri
Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti
e la delega di funzioni nonche' ricorrere all'ABE per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.»
«Art. 6-bis Partecipazione al MVU e poteri della Banca
d'Italia
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del
MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente
decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei
limiti e secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni
del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di
vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti
modalita' di cooperazione tra la BCE e le autorita'
nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno
significativi.
2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in
particolare:
a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei
provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di
autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi
dell'articolo 19;
b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie
per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle
disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di
ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di
condurre ispezioni;
c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione
degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa
attribuiti dalle disposizioni del MVU;
d) informa la BCE dell'attivita' di vigilanza svolta
e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e
secondo le modalita' previsti dalle disposizioni del MVU;
e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva
alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie
disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta
o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima
delle attivita' svolte in esito alla richiesta;
f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente
decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle
disposizioni del MVU.
3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti
attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni
amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate
secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies.
4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per
"legislazione nazionale di recepimento delle direttive
europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle
opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni
nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate
dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove
previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca
d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione
europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai
regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle
autorita' competenti o designate negli Stati membri, quando
non esercitate dalla BCE.
5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca
d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione,
secondo il principio di leale cooperazione.».
- Il testo degli articoli 28 e 29-ter del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
«Art. 28 (Imprese di paesi terzi diverse dalle banche).
- 1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di
imprese di paesi terzi diverse dalle banche e' autorizzato
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione
e' subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di
requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo
19, comma 1, lettere d) ed f);
b) alla trasmissione di tutte le informazioni,
compresi un programma di attivita', che illustri in
particolare i tipi di operazioni previste e la struttura
organizzativa della succursale, specificate ai sensi del
comma 4;
c) all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo
svolgimento nello Stato d'origine dei servizi o attivita'
di investimento e dei servizi accessori che l'impresa
istante intende prestare in Italia, nonche' alla
circostanza che l'autorita' competente dello Stato
d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del
GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di
denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;
d) all'esistenza di accordi di collaborazione tra la
Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorita' dello
Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo
scambio di informazioni, allo scopo di preservare
l'integrita' del mercato e garantire la protezione degli
investitori;
e) all'esistenza di un accordo tra l'Italia e lo
Stato d'origine che rispetta pienamente le norme di cui
all'articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale sul
reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace
scambio di informazioni in materia fiscale, compresi
eventuali accordi fiscali multilaterali;
f) all'adesione da parte dell'impresa istante ad un
sistema di indennizzo a tutela degli investitori
riconosciuto ai sensi dell'articolo 60, comma 2.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata se non
risulta garantita la capacita' della succursale
dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di
rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi
del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili.
3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche
possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti
professionali su richiesta come individuati ai sensi
dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma
2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente
mediante stabilimento di succursali nel territorio della
Repubblica, in conformita' al comma 1.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo'
disciplinare le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle
attivita' di cui ai commi 1 e 6.
5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, in regime di
libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti
qualificate o di clienti professionali come individuati ai
sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e
comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte
di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica
il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014.
6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche
possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
senza servizi accessori, a controparti qualificate o a
clienti professionali come individuati ai sensi
dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma
2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza
stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica,
in mancanza di una decisione della Commissione europea a
norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia piu' vigente,
sempreche' ricorrano le condizioni previste dal comma 1,
lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma
concernente l'attivita' che si intende svolgere nel
territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare,
in via generale, i servizi e le attivita' che, ai sensi del
comma 6, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non
possono prestare nel territorio della Repubblica senza
stabilimento di succursali.»
«Art. 29-ter (Banche di paesi terzi). - 1. Nel caso in
cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, lo
stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di
paesi terzi e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentita la
Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo
28, comma 1. Resta ferma l'applicazione degli articoli 13,
14, comma 4, e 15, comma 4, del T.U. bancario.
2. L'autorizzazione e' negata se non risulta garantita
la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di
rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi
del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili.
3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e
attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta
come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma
2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b),
esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo'
disciplinare le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle
attivita' di cui ai commi 1 e 6.
5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, in regime di
libera prestazione di servizi nei confronti di controparti
qualificate o di clienti professionali come individuati ai
sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e
comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte
di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del
Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014.
6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e
attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
controparti qualificate o a clienti professionali come
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies,
lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente
decreto anche senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione
della Commissione europea a norma dell'articolo 47,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove
tale decisione non sia piu' vigente, sempreche' ricorrano
le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere
b), c), d) ed e), e venga presentato un programma
concernente l'attivita' che si intende svolgere nel
territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata
dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare,
in via generale, i servizi e le attivita' che le banche di
paesi terzi, ai sensi del comma 6, non possono prestare nel
territorio della Repubblica senza stabilimento di
succursali.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 575/2013,
si veda nelle note all'articolo 10.
- La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi
e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che
modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
giugno 2013, n. L 176.
- Per i riferimenti della direttiva 2014/59/UE, si veda
nelle note all'articolo 11.
- Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, che
attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici
in merito alle politiche in materia di vigilanza
prudenziale degli enti creditizi, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287.
- Il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che fissa norme e una procedura
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di
talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di
risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che
modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180, si veda nelle note all'articolo
11.
- La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Il regolamento (UE) 15 maggio 2014, n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato
nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. 173.
- Per i riferimenti del titolo VIII del citato decreto
legislativo 1° gennaio 1993, n. 385, si veda nelle note
all'articolo 10.
- Per i riferimenti del titolo II della parte V del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda
nelle note all'articolo 26.
 
Art. 28
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente
i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga
la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre le definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di mare.

Note all'art. 28:
- La direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante modifica della direttiva 2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il
reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli
Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L
188.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2018/106/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, concernente i requisiti minimi di formazione per
la gente di mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 3 dicembre 2008, n. L
323.
 
Art. 29
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per
quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto
societario

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione online sia relativa alla societa' a responsabilita' limitata e alla societa' a responsabilita' limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia


Note all'art. 29:
- La direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante modifica della direttiva (UE)
2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi
digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 luglio 2019, n. L
186.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.