Gazzetta n. 85 del 9 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 marzo 2021
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Contratti d'area. Regioni Sicilia, Campania, Liguria, Puglia, Molise e Sardegna.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera f) recante la definizione di contratto d'area;
Viste le delibere CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la «Disciplina della programmazione negoziata»;
Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei Patti territoriali e contratti d'area, pubblicato nella G.U.R.I. del 29 luglio 1998, n. 175;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1997, concernente le «Modalita' di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei Patti territoriali e contratti d'area»;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2001 con i quali le competenze relative ai contratti d'area - nell'ambito del piu' generale trasferimento degli strumenti della programmazione negoziata - sono state trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze (gia' Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) al Ministero dello sviluppo economico (gia' Ministero delle attivita' produttive);
Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilita' del responsabile unico del contratto d'area e del soggetto responsabile del Patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320/2000;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'art. 23, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 13;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;
Visto l'art. 28, comma 1, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;
Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato art. 28, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono individuati i contenuti specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, per le imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, accerta, ai sensi del citato art. 28, comma 1, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi gia' erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute;
Visto che l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253, del 28 ottobre 2019, ha previsto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del medesimo per la presentazione delle succitate dichiarazioni sostitutive;
Visti i decreti di impegno dei contratti d'area e i pertinenti protocolli aggiuntivi;
Considerato che le imprese di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non hanno presentato le dichiarazioni sostitutive sopra indicate;
Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere all'adozione del provvedimento di decadenza nei confronti delle imprese indicate nell'allegato A);
Presa visione delle visure camerali e tenuto conto della denominazione attuale delle imprese beneficiarie;
Ritenuto che, in applicazione della suddetta disposizione di legge, non si procedera' alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicita' sara' assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2020 al n. 1005;
Ritenuto pertanto, necessario procedere all'emanazione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Decadenza

Per le motivazioni riportate in premessa, e' disposta la decadenza dai benefici concessi in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con salvezza degli importi gia' erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, per un importo complessivo di euro 4.616.890,37.
 
Allegato A)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Risorse residue

Le risorse, pari ad euro 4.616.890,37 rivenienti dall'applicazione delle procedure di cui al presente decreto costituiscono risorse residue dei contratti d'area da destinare al «Fondo per la crescita sostenibile» ai sensi dell'art. 23, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
 
Art. 3

Condizioni di ricorribilita'

Avverso il presente provvedimento e' possibile: proporre ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione, se si agisce a tutela di un interesse legittimo; adire la competente Autorita' giudiziaria ordinaria, se si agisce a tutela di un diritto soggettivo, fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2021

Il direttore generale: Bronzino