Gazzetta n. 84 del 8 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 marzo 2021
Proroga del riconoscimento dell'idoneita' ai Centri di saggio ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995, sulla base dei quali il riconoscimento degli organismi ufficiali preposti alla effettuazione delle prove di campo, ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, e' effettuato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su richiesta documentata degli interessati e il mantenimento di tale riconoscimento e' subordinato all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 194/1995, definisce i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo che i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' degli enti preposti a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2021 e recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, in corso di registrazione;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, in corso di registrazione;
Considerato che, in osservanza alle misure contenute nel decreto-legge di cui sopra, non sussistono le condizioni per completare le ispezioni finalizzate alla verifica dell'idoneita' dei Centri di saggio preposti ad effettuare l'esecuzione di prove di campo per valutare l'efficacia di prodotti fitosanitari di nuova formulazione;
Considerato, inoltre, che:
permane l'interesse pubblico alla continuita' e permanenza delle funzioni degli organismi ufficiali preposti alla effettuazione delle prove di campo;
che la grave situazione epidemiologica e le misure anti COVID non consentono alla scrivente amministrazione l'effettuazione delle ispezioni richieste ai fini della idoneita';
con riferimento alla soc. CBC (Europe) s.r.l. la scadenza dei termini di idoneita' intervenuta il 23 febbraio 2021 non e' imputabile a negligenza o colpa della stessa;
conseguentemente l'idoneita' debba essere prorogata a sanatoria dal 23 febbraio 2021 fino alla data del presente provvedimento con contestuale fissazione di un termine di scadenza di idoneita' stabilito al 31 dicembre 2021;
Considerato che i Centri di saggio riconosciuti da questo Ministero per l'esecuzione delle prove di che trattasi, devono comunque garantire ai committenti la propria idoneita';
Ritenuto necessario prorogare l'idoneita' dei Centri di saggio in scadenza nel corso del corrente anno, sino al 31 dicembre 2021, al fine di modulare l'espletamento delle previste verifiche ispettive, compatibilmente con l'andamento epidemiologico della pandemia;

Decreta:

Articolo unico

1. L'idoneita' ad effettuare prove ufficiali di campo dei Centri di saggio di cui all'allegato 1 del presente decreto e' prorogata fino al 31 dicembre 2021.
2. Le visite ispettive, previste ai sensi del decreto legislativo n. 194/1995, finalizzate alla verifica dei Centri di saggio di cui all'allegato 1, saranno espletate nel corso dell'anno, compatibilmente e in conformita' alle disposizioni legate al contenimento e gestione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2021

Il direttore generale: Angelini
 
Allegato 1

Centri di Saggio per i quali l'idoneita' e' prorogata al 31/12/2021

Parte di provvedimento in formato grafico