Gazzetta n. 84 del 8 aprile 2021 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 25 marzo 2021
Disciplina della Centrale di allarme interbancaria.


IL DIRETTORIO
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, per la disciplina delle modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo nonche' per l'individuazione delle modalita' con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione;
Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento della Banca d'Italia per la disciplina delle modalita' e delle procedure relative alle attivita' previste dal regolamento ministeriale di cui al citato art. 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonche' per la determinazione dei criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento;
Visto il regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come modificato il 31 luglio 2018, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 che disciplina le modalita' e le procedure relative alle attivita' previste dal medesimo regolamento ministeriale;
Visto l'art. 10-ter, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 6, comma 3, del lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, che prevede l'obbligo di annotazione nell'archivio dell'avvenuto pagamento del debito da parte del titolare di carta revocata;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Considerato che il concessionario dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento ha completato l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio per consentire l'annotazione di cui all'art. 10-ter, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e che la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 6, comma 3, del lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, comunichera' la data da cui sara' operativo detto adeguamento mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito web;
Ritenuta la necessita' di adeguare il citato regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento al nuovo quadro normativo che disciplina l'obbligo di annotazione a carico degli emittenti delle carte di pagamento cui al comma 1, lettera c) dell'art. 10-ter della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Sostituzione dell'art. 8 del regolamento della Banca d'Italia del 29
gennaio 2002

L'art. 8 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come modificato il 31 luglio 2018, 6 sostituito dal seguente articolo: «Art. 8 (Revoche dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento). 1. Gli emittenti carte di pagamento che revocano l'autorizzazione all'utilizzo di una carta di pagamento segnalano alla sezione centrale dell'archivio, per i rispettivi segmenti, i dati relativi alla carta medesima e alle generalita' del titolare nello stesso giorno in cui 6 disposta la revoca.
2. Gli emittenti segnalano in archivio l'avvenuto pagamento di tutte le ragioni di debito nei propri confronti inerenti la carta di pagamento revocata, eseguito successivamente alla segnalazione di cui al comma 1.
3. La segnalazione di avvenuto pagamento di cui al comma 2 non ha effetti sulla durata dell'iscrizione dei dati identificativi personali di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 7 novembre 2001, n. 458.
4. La segnalazione di cui al comma 2 viene effettuata entro il giorno successivo al pagamento.».
 
Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2021

Il Governatore: Visco