Gazzetta n. 76 del 29 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 15 marzo 2021
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2021 sull'isola di Capri.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta del Comune di Capri in data 17 novembre 2020, n. 152, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;
Vista la delibera della giunta del Comune di Anacapri in data 9 dicembre 2020, n. 206, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
Vista la nota della prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 71496 del 5 marzo 2021;
Vista la nota n. 7042 del 1° ottobre 2020 e la nota di sollecito n. 1415 del 18 febbraio 2021, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamento sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;

Decreta:

Art. 1

Divieti

1. Dal 1° aprile 2021 al 3 novembre 2021 e dal 20 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.
2. E' altresi' vietato, nei periodi di cui al comma 1, l'imbarco e l'afflusso dei veicoli a noleggio breve intestati a ditte non operanti sul territorio dell'isola di Capri.
 
Art. 2

Deroghe

1. Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso e circolazione;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purche' residenti all'estero, nonche' autoveicoli noleggiati presso aeroporti da persone residenti all'estero;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;
f) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, nonche' veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi.
 
Art. 3

Autorizzazioni

1. Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
 
Art. 4

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
 
Art. 5

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
2. Il prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Roma, 15 marzo 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 836