Gazzetta n. 74 del 26 marzo 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2020, n. 193
Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, e, in particolare, l'articolo 1, comma 174;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 62;
Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;
Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino dell'organismo e vigilanza

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione e importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 174 della
legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza»:
«174. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' adottato il regolamento di
organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da
fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni, nonche' del principio
dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi
interessati negli organi dell'ente. Nelle more
dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del
regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, e' abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 634, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica»:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo'
dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute
ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007, nonche' alla Commissione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'art. 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti
gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente
o indirettamente in misura totalitaria, alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art.
2389, primo comma del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del
lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle amministrazioni dello
Stato e delle agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
10.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita'
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle universita' nonche' a
quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse
derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di
soggetti privati nonche' da finanziamenti di soggetti
pubblici destinati ad attivita' di ricerca. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta
disposizione non si applica alle missioni internazionali di
pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono determinate le misure e i limiti concernenti il
rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
al personale contrattualizzato di cui al decreto
legislativo n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per
attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di polizia
tramite i propri organismi di formazione, nonche' dalle
universita'.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applica,
altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, infine, sono aggiunti
i seguenti periodi: "Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato".
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980 e legge 28
ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa ogni sua
funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito
indicati. A valere sulle disponibilita' del soppresso
Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta
tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito indicata
versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio
dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo
patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in
settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto
patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo
patrimonio della societa' trasferitaria, la quale pertanto
non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli
oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella
Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro novanta giorni dalla data di
consegna della predetta situazione economico-patrimoniale,
tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70 per cento e' attribuito al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei
titoli di Stato e la residua quota del 30 per cento e' di
competenza della societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42, e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-regioni partecipano
due rappresentanti delle assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'art. 9 del presente decreto. In aggiunta alle risorse
accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere
dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato un importo
di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di
investimento, da attribuire alle regioni a statuto
ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosita'
di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il
decreto di cui al quarto periodo.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all'art. 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter.
21-quater.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui
all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato art.
2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori
sequestrati.
21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo art. 8,
comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti
in materia di contenimento della spesa dell'apparato
amministrativo effettuando un riversamento a favore
dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento
delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di
funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano
in ogni caso alle agenzie fiscali le disposizioni di cui al
comma 3 del presente articolo, nonche' le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, all'art. 2, comma 589, e all'art. 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 27,
comma 2, e all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto art.
19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole agenzie.
21-septies. All'art. 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
"immediatamente" e' soppressa.».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo»:
«Art. 62 (Abrogazioni). - 1. A far data dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata
tabella A.».
- Si riporta il titolo del regio decreto 13 gennaio
1910, n. 20:
«Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, che istituisce
in Brescia un Consorzio per l'esercizio di un Banco prova
per le armi portatili da fuoco».
- La legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: «Modifiche
al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla
obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco
portatili».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1964, n. 1612, reca: «Approvazione del regolamento per
l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che
contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923,
n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi
da fuoco portatili».
- La legge 12 dicembre 1973, n. 993, reca: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione per il riconoscimento
reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco
portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a
Bruxelles il 1° luglio 1969».
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: «Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi».
- La legge 6 dicembre 1993, n. 509, reca: «Norme per il
controllo sulle munizioni commerciali per uso civile».
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, reca:
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini».

Note all'art. 1:
- Per il comma 174 dell'art. 1 della legge 4 agosto
2017, n. 124 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Compiti

1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche e alle vigenti disposizioni normative, nonche' gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.
2. Il Banco svolge altresi' attivita' e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidati mediante convenzione a titolo oneroso da amministrazioni e organismi pubblici o privati.
3. Il Banco puo' stipulare, per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con amministrazioni, enti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.
4. Il Banco puo' sottoporre a prova le armi da fuoco portatili presso lo stabilimento di produzione, previo accordo con l'impresa interessata, qualora l'impresa stessa disponga, mettendoli a esclusiva e completa disposizione del Banco, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco sulla base di criteri dallo stesso predeterminati con regolamento interno e ferma restando la responsabilita' esclusiva in capo al Banco delle prove eseguite. Il regolamento puo' anche disciplinare modalita' e limiti di utilizzo di personale dello stabilimento di produzione in affiancamento a quello del Banco, garantendo lo svolgimento obiettivo e imparziale delle funzioni a esso demandate nonche' il rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
5. Il Banco provvede, con oneri a proprio carico, all'acquisizione e conservazione presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi.
6. Il Banco da' comunicazione nel proprio sito internet dell'entrata in vigore delle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata e resa esecutiva con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

Note all'art. 2:
- Il regio decreto 18 giungo 1931, n. 773, reca:
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza».
- Per i riferimenti alla legge 12 dicembre 1973, n. 993
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria

1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco e' riconosciuta autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.
2. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del consiglio di amministrazione, ed e' sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della difesa.
3. Lo statuto determina le competenze dell'assemblea dei partecipanti, del Presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del comitato tecnico e del direttore generale, i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari e l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
4. Lo statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal consiglio di amministrazione, in materia di:
a) criteri e modalita' per la designazione del direttore generale in relazione a requisiti di professionalita' e onorabilita';
b) gestione del personale;
c) definizione delle aree di responsabilita' delle strutture interne;
d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;
e) disciplina dei servizi tecnici del Banco;
f) criteri e modalita' per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.
 
Art. 4

Organi

1. Sono organi del Banco:
a) il Presidente;
b) l'assemblea dei partecipanti;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il comitato tecnico.
2. Per i componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico non sono previsti compensi.
3. I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 sono determinati dall'assemblea secondo i criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.

Note all'art. 4:
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, reca: «Fissazione dei
criteri per la determinazione dei compensi dei componenti
di organi di amministrazione e di controllo degli enti e
organismi pubblici».
 
Art. 5

Presidente

1. Il Presidente del Banco e' nominato dall'assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni.
2. Il Presidente e' di diritto presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Banco ed esercita i seguenti poteri:
a) convoca l'assemblea e il consiglio di amministrazione;
b) da' esecuzione alle delibere del consiglio;
c) in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.
 
Art. 6

Assemblea dei partecipanti

1. L'assemblea e' costituita da undici componenti nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed e' cosi' composta: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico e della difesa; uno per la Camera di commercio di Brescia; uno per il Comune di Brescia; uno per il Comune di Gardone Val Trompia; tre rappresentanti dei produttori delle armi, di cui due in rappresentanza dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani; tre rappresentanti dei produttori di munizioni, di cui uno in rappresentanza dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni.
2. L'assemblea resta in carica quattro anni, e' presieduta dal Presidente e delibera sulle seguenti materie:
a) adozione dello statuto e delle sue modificazioni;
b) approvazione del piano triennale di attivita' e dei suoi aggiornamenti annuali;
c) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
d) elezione e nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del Presidente e del comitato tecnico, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5, 7 e 10;
e) determinazione dei compensi del Presidente e del collegio dei revisori, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 3;
f) designazione di un componente del collegio dei revisori;
g) articolazione del Banco in sezioni o sedi in localita' dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del consiglio di amministrazione;
h) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la meta' dei consiglieri di amministrazione;
i) questioni attribuite espressamente dallo statuto.
 
Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da cinque componenti, incluso il Presidente, nominati dall'assemblea tra i propri componenti ed e' cosi' formato: un componente in rappresentanza dei produttori di armi, uno in rappresentanza dei produttori di munizioni, uno in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, uno in rappresentanza del Ministero della difesa e uno scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio di Brescia e dei Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.
2. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni e delibera in ordine a:
a) predisposizione del piano triennale di attivita' e aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea;
b) verifica dell'attuazione dei programmi;
c) atti organizzativi interni, anche attinenti alla gestione del personale;
d) redazione del bilancio preventivo annuale, corredato della relazione del collegio dei revisori, da sottoporre all'assemblea;
e) redazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'assemblea;
f) determinazione delle tariffe per le prove, da proporre al Ministero dello sviluppo economico;
g) promozione di forme collaborative tra il Banco e altri organismi pubblici e privati;
h) regolamenti interni;
i) questioni attribuite espressamente dallo statuto.
 
Art. 8

Commissario straordinario

1. Nel caso di accertata impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione, ovvero di gravi irregolarita' o illegittimita' degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico puo' nominare, per un periodo non superiore a un anno, un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente e al consiglio di amministrazione, cui viene corrisposta un'indennita', con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dei limiti di legge.
 
Art. 9

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e si compone di tre membri effettivi, di cui uno designato dall'assemblea, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
3. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarita' amministrativa e contabile del Banco.
 
Art. 10

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico e' nominato dall'assemblea tra i propri componenti e ha funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attivita' del Banco.
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed e' composto da cinque componenti, tra i quali devono essere ricompresi i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 6, comma 1. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi componenti.
 
Art. 11

Direttore generale

1. Il direttore generale del Banco e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione. Al provvedimento di nomina accede un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui forma e i requisiti sono disciplinati dallo statuto.
2. Il direttore generale e' l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, licenza di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il direttore generale propone al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore.
3. Il direttore generale e' responsabile della gestione del Banco. Egli assicura la funzionalita' dell'ente e la continuita' dell'esercizio dei relativi compiti di istituto.
4. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario.
5. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato tecnico e puo' chiederne al Presidente la convocazione.
6. Il direttore generale e' membro di diritto e capo della delegazione italiana presso la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969.
 
Art. 12

Fonti di finanziamento

1. Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attivita' attraverso:
a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
b) corrispettivi per prestazioni di servizi;
c) rendite del patrimonio;
d) donazioni, lasciti e liberalita', previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;
e) eventuali altre entrate.
2. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dalla quota delle spese generali ad esso imputabile e sono soggette ad adeguamento annuale automatico secondo l'indice di rivalutazione monetaria dell'ISTAT.
3. Eventuali utili sono reinvestiti nelle attivita' del Banco.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23
febbraio 1960, n. 186, recante «Modifiche al regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla
obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco
portatili»:
«Art. 3. Le tariffe per le prove delle armi da fuoco
soggette alle disposizioni della presente legge sono
stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su
proposta del consiglio di amministrazione del Banco, in
base al costo economico del servizio determinato dal costo
tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso
imputabili.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 6
dicembre 1993, n. 509, recante «Norme per il controllo
sulle munizioni commerciali per uso civile»:
«Art. 8 (Commissione per il rilascio e la revoca delle
autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1. Presso
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' costituita una commissione composta dal
direttore generale della produzione industriale o da un suo
delegato quale presidente, dal direttore del Banco
nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
materia di munizioni, armi o polveri propellenti.
2. I componenti della commissione sono nominati, per la
durata di un quinquennio, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono
essere riconfermati.
3. La commissione ha il compito di determinare le
caratteristiche del contrassegno di controllo e di
stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso;
di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del
contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o
agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di
procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di
decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal
direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
sue funzioni.
4. La commissione svolge altresi' funzioni consultive
circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime
parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1,
secondo comma, del citato regolamento allegato alla
Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per
le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. La commissione esprime inoltre parere sui
provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonche'
sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma
1.
6. All'onere per il funzionamento della commissione
quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere
sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e
1995.».
 
Art. 13

Gestione finanziaria e personale

1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonche' dai contratti collettivi di lavoro.
3. E' fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco e, in particolare, di svolgere attivita' connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.
 
Art. 14

Vigilanza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico i seguenti atti deliberativi:
a) statuto e sue modificazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 2;
b) i piani di attivita' deliberati dall'assemblea;
c) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
d) la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
e) la partecipazione a consorzi, societa' e associazioni;
f) l'istituzione di sezioni locali del Banco;
g) i compensi del Presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3;
h) i regolamenti interni di cui all'articolo 3, comma 4, fermo restando che i regolamenti di natura tecnica sono approvati sentito il Ministero della difesa;
i) il regolamento di amministrazione e contabilita', sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Fatte salve le deliberazioni dello statuto e delle sue modifiche, le restanti deliberazioni, di cui al comma 1, divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero dello sviluppo economico non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.
3. Il Ministero dello sviluppo economico puo' sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata.
4. Il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto, anche con riguardo al processo di riordino e contenimento delle spese.
 
Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Gli organi del Banco sono costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il nuovo statuto del Banco e' deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In caso di mancata costituzione dell'assemblea o deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1, e 2, e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per i relativi adempimenti.
4. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
 
Art. 16

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 novembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Lamorgese, Ministro dell'interno

Guerini, Ministro della difesa

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 73