Gazzetta n. 74 del 26 marzo 2021 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali - Triennio 2016-2018


Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 12,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) nella persona del Presidente Cons. Antonio Naddeo (firmato)e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'area delle funzioni locali.

===============================================================
| Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali |
+===============================+=============================+
|FP CGIL (firmato) |CGIL (firmato) |
+-------------------------------+-----------------------------+
|CISL FP (firmato) |CISL (firmato) |
+-------------------------------+-----------------------------+
|UIL FPL (firmato) |UIL (firmato) |
+-------------------------------+-----------------------------+
|FEDIR SANITA' (firmato) |COSMED (firmato) |
+-------------------------------+-----------------------------+
|DIREL (firmato) |CODIRP (firmato) |
+-------------------------------+-----------------------------+
|DIRER (firmato) |COSMED (firmato) |
+-------------------------------+-----------------------------+
|UNSCP (firmato) | |
+-------------------------------+-----------------------------+

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area delle funzioni locali (art. 7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) relativo al triennio 2016-2018.
 
Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA FUNZIONI LOCALI

Periodo 2016-2018

Indice
I. Parte comune

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Capo I Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3. Obiettivi e strumenti
Art. 4. Informazione
Art. 5. Confronto
Art. 6. Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 7. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
Art. 9. Clausole di raffreddamento
Capo II Diritti sindacali
Art. 10. Contributi sindacali
Art. 11. Diritto di assemblea
Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI
Capo I Disposizioni comuni su istituti normativi
Art. 12. Contratto individuale
Art. 13. Orario di lavoro
Art. 14. Congedi per le donne vittime di violenza
Art. 15. Unioni civili
Art. 16. Ferie e festivita'
Art. 17. Ferie e riposi solidali
Art. 18. Servizio militare
Art. 19. Assenze retribuite
Art. 20. Assenze per malattia
Art. 21. Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
Art. 22. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 23. Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'estero
Art. 24. Congedi dei genitori
Art. 25. Aspettative per motivi personali o di famiglia
Art. 26. Norme comuni sulle aspettative
Art. 27. Assenze previste da particolari disposizioni di legge
Art. 28. Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Capo II Disposizioni comuni su istituti economici
Art. 29. Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
Art. 30. Differenziazione e variabilita' della retribuzione di risultato
Art. 31. Clausola di salvaguardia economica
Art. 32. Welfare integrativo
Capo III Responsabilita' disciplinare
Art. 33. Principi generali
Art. 34. Obblighi
Art. 35. Sanzioni disciplinari
Art. 36. Codice disciplinare
Art. 37. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 38. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 39. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 40. La determinazione concordata della sanzione
Art. 41. Norme finali in tema di responsabilita' disciplinare
Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE COMUNE
Art. 42. Conferme e disapplicazioni II. Sezione dirigenti

Titolo I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
Art. 43. Destinatari della Sezione «Dirigenti»
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 44. Confronto materie
Art. 45. Contrattazione integrativa: materie
Art. 46. Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale
Art. 47. Relazioni sindacali delle unioni di comuni
Titolo III RAPPORTO DI LAVORO
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 48. Incarichi dirigenziali
Art. 49. Recesso per responsabilita' dirigenziale
Art. 50. Comitato dei garanti
Capo II Formazione
Art. 51. Linee guida generali in materia di formazione
Capo III Disposizioni su istituti economici
Art. 52. Incentivi alla mobilita' territoriale del dirigente
Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 53. Struttura della retribuzione
Art. 54. Trattamento economico fisso
Art. 55. Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 56. Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato
Art. 57. Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
Art. 58. Incarichi ad interim
Art. 59. Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada
Art. 60. Onnicomprensivita' del trattamento economico
Art. 61. Trattamento economico del personale in distacco sindacale
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE DIRIGENTI
Art. 62. Conferme e disapplicazioni III. Sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali

Titolo. I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
Art. 63. Destinatari della Sezione «Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali»
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 64. Confronto materie
Art. 65. Confronto regionale
Art. 66. Contrattazione integrativa: materie
Titolo III RAPPORTO DI LAVORO
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 67. Il contratto individuale di lavoro
Art. 68. Ricostituzione del rapporto di lavoro
Capo II Sistema degli incarichi dirigenziali
Art. 69. Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale
Art. 70. Tipologie d'incarico
Art. 71. Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure
Art. 72. Dirigente ambientale
Art. 73. Sostituzioni
Capo III Verifica e valutazione dei dirigenti
Art. 74. Obiettivi e principi della valutazione
Art. 75. Procedure di valutazione
Art. 76. Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti
Art. 77. Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione
Art. 78. Modalita' ed effetti della valutazione positiva delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico
Art. 79. La valutazione negativa
Art. 80. Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione
Art. 81. Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico
Capo IV Disposizioni su istituti economici
Art.82. Patrocinio legale
Art. 83. Copertura assicurativa per la responsabilita' civile
Capo V Attivita' di consulenza
Art. 84. Attivita' di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
Art. 85. Altre attivita' dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali
Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 86. Struttura della retribuzione
Art. 87. Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione minima unificata
Art. 88. Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 89. Nuova disciplina della retribuzione di posizione
Art. 90. Fondo retribuzione di posizione
Art. 91. Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori
Art. 92. Pronta disponibilita'
Art. 93. Indennita' per incarico di direzione di struttura complessa
Art. 94. Indennita' ufficiale polizia giudiziaria
Art. 95. Indennita' di bilinguismo
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI
Art. 96. Disapplicazioni e norme finali IV. Sezione segretari comunali e provinciali

Titolo I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
Art. 97. Destinatari della Sezione «Segretari comunali e provinciali»
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 98. Confronto materie
Art. 99. Contrattazione integrativa: materie
Titolo III RAPPORTO DI LAVORO
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 100. Tenuta ed aggiornamento dei curricula
Art. 101. Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario
Art. 102. Nomina nell'incarico
Art. 103. Revoca dell'incarico
Capo II Disposizioni su istituti economici
Art. 104. Patrocinio legale
Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 105. Struttura della retribuzione
Art. 106. Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 107. Retribuzione di posizione
Art. 108. Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 109. Previdenza complementare
Art. 110. Commissione paritetica per la revisione della struttura della retribuzione del segretario
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Art. 111. Conferme e disapplicazioni
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13 luglio 2016.
2. Con il termine «amministrazione/i» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni, ricomprese nell'Area Funzioni Locali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016.
3. Con il termine «amministrazioni del Comparto sanita'» si intendono, ove non specificato, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area III.
4. Con il termine «ente/i», si intendono, ove specificato, le amministrazioni del Comparto delle Funzioni Locali, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II.
5. Con il termine «dirigente/i», senza ulteriori specificazioni, si intendono i dirigenti degli enti e delle amministrazioni, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II.
6. Con il termine «dirigenti amministrativi, tecnici e professionali» si intendono esclusivamente i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto sanita'.
7. Con il termine «segretario/i» si intendono i segretari comunali e provinciali, iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, cui e' applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1. Con esclusivo riferimento ai segretari, per amministrazione/amministrazioni si intendono altresi' tutte le amministrazioni, non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
8. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato come «decreto legislativo n. 165/2001».
9. I riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267 sono riportati come riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000.
10. Il riferimento al Ministero interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, e' riportato come «Ministero dell'interno».
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell'Area II e dell'Area III, e dei segretari comunali e provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001.

 
Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto e' firmato dopo tale scadenza, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura e' pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, fermo restando - per il triennio 2019-2021 - quanto previsto in materia dall'art. 1, comma 440, della legge n. 145/2018.
7. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

 
Art. 3.

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche dell'Area e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito ai dirigenti, ai segretari o ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonche' della peculiarita' delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalita' istituzionali.
3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni dell'Area a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
si migliora la qualita' delle decisioni assunte;
si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni dell'Area si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
5. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
informazione;
confronto; il confronto puo' essere anche regionale per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, secondo le previsioni dell'art. 65, della distinta Sezione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali;
organismi paritetici di partecipazione.
6. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8.
7. La contrattazione integrativa e' sostituita da confronto nell'ipotesi di cui all'art. 45, comma 4.
8. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
9. Le clausole del presente titolo, nonche' quelle previste, rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

 
Art. 4.

Informazione

1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 44 e 45, 64 e 66, 98 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresi' oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001.
5. I soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, nonche', nelle amministrazioni ove non e' istituito l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate ed inoltre, i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all'art. 29.

 
Art. 5.

Confronto

1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro puo' anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli articoli 44, 64 e 98, nelle distinte sezioni del presente CCNL.
4. Per i segretari il confronto si svolge a livello nazionale.

 
Art. 6.

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, presso le amministrazioni pubbliche con almeno dodici unita' di personale destinatario del presente CCNL, una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi - anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato - al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), nonche' da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
d) puo' adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e dall'amministrazione. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all'art. 29.

 
Art. 7.

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. La contrattazione integrativa puo' svolgersi, ai sensi dell'art. 46, anche a livello territoriale per i dirigenti degli enti e delle amministrazioni destinatarie dei CCNL della pre-esistente Area II. Per i segretari comunali e' prevista una contrattazione integrativa di livello nazionale che si svolge presso il Ministero dell'interno, con la partecipazione, anche, di rappresentanti designati dall'Anci e dall'Upi.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale previsione non si applica per la contrattazione integrativa dei segretari comunali;
c) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL per la contrattazione integrativa di livello nazionale dei segretari.
3. La disciplina di cui al comma 2, lett. b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e' individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non puo' essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dagli articoli 45, 66 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL.

 
Art. 8.

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli articoli 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), ed all'art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 2 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione, sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL.
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e' fissato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

 
Art. 9.

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

 
Art. 10.

Contributi sindacali

1. I destinatari del presente CCNL hanno facolta' di rilasciare delega, in favore dell'organizzazione sindacale da essi prescelta, a riscuotere una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega rilasciata e' trasmessa, a cura dei soggetti di cui al comma 1, al Ministero dell'interno per i segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilita' ed alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
3. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. La delega rilasciata ai sensi del comma 1 puo' essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, ai soggetti di cui al comma 2 nei casi ivi previsti, e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate, secondo modalita' concordate con l'amministrazione o con i soggetti di cui al comma 2.
5. Le amministrazioni, ivi comprese quelle del comma 2, sono tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

 
Art. 11.

Diritto di assemblea

1. 1. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente.
2. Il personale destinatario del presente CCNL ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro-capite previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente.

 
Art. 12.

Contratto individuale

1. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione o il Ministero dell'interno, per i segretari, e l'interessato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformita' alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL.
2. Il contratto di lavoro individuale e' stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro, che per i segretari coincide con la prima effettiva assunzione in servizio;
b) termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato; tale indicazione non trova applicazione per i segretari;
c) l'inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale; per i segretari il riferimento e' alla qualifica di assunzione ed al trattamento iniziale di fascia;
d) la durata del periodo di prova; i segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova;
e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della fase iniziale del rapporto e la relativa prima sede di destinazione.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'amministrazione o il Ministero dell'interno, prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine puo' essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente, l'interessato e' tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilita', di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia di conservazione del posto durante il periodo di prova, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' ed inconferibilita', previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia. In caso di incompatibilita', l'interessato dovra' produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l'amministrazione o il Ministero dell'interno comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
5. La presente disciplina non trova applicazione per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 67.

 
Art. 13.

Orario di lavoro

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonche' a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

 
Art. 14.

Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello previsto per il congedo di maternita', secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari, di cui all'art. 25 nonche', per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, con l'aspettativa per motivi personali o di famiglia, di cui all'art. 10 del CCNL del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 15, del CCNL del 3 novembre 2005 della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

 
Art. 15.

Unioni civili

1. Al fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni dei CCNL riferite al matrimonio, nonche' le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

 
Art. 16.

Ferie e festivita'

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni ed il segretario hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie e' di ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della legge n. 937/1977.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie e' di trentadue giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della legge n. 937/1977.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al Ministero dell'Interno o altra amministrazione che si avvalgono di segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
5. Per il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie e' rispettivamente di ventisei e di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
6. Dopo tre anni di servizio, anche presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali, spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
7. Sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
8. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
9. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario che hanno usufruito delle assenze retribuite di cui all'art. 19 conservano il diritto alle ferie.
10. Le festivita' nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il personale presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione. Analogo effetto si determina nell'ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con una festivita' nazionale. Nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera festivo il Santo Patrono del comune capofila.
11. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilita' del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinche' sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuita' delle attivita' ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell'ambito dei criteri generali predisposti dall'organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed e' oggetto di preventiva informazione all'amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilita' dell'assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario.
12. Al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario, nel rispetto della programmazione adottata e ferma restando, comunque, la verifica della conciliabilita' con le esigenze di servizio, e' consentita anche la possibilita' di fruire di almeno quindici giorni di ferie consecutivi nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
13. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2.
14. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonche' al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
15. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura dell'interessato informare tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresi' sospese per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lett. b).
17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 20, comma 2, il periodo di ferie non e' riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 15.

 
Art. 17.

Ferie e riposi solidali

1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dirigente e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali possono cedere, in tutto o in parte, ad altra unita' di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni sia nel caso di articolazione su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di cui all'art. 16.
2. Il personale di cui all'art. 1 che si trovi nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1, puo' presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale di cui all'art. 1 l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.
4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il personale richiedente puo' fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' delle assenze retribuite di cui all'art. 19, comma 1, lett. c).
8. Una volta acquisite fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra' essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
11.Per i segretari, la disciplina del presente articolo trova applicazione nei soli enti con dirigenza e per la cessione delle ferie esclusivamente tra dirigenti e segretario.

 
Art. 18.

Servizio militare

1. Il personale richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale l'amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell'art. 1799 del decreto legislativo n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, al personale richiamato alle armi l'amministrazione corrisponde l'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il personale deve porsi a disposizione dell'amministrazione o del Ministero dell'interno, nel caso dei segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 o delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.

 
Art. 19.

Assenze retribuite

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attivita' lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso;
c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di tre giorni nell'anno.
2. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno altresi' diritto ad assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo puo' essere fruito anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione.

 
Art. 20.

Assenze per malattia

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali non in prova ed i segretari assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al personale che ne faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psico-fisica al servizio.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il personale sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell'incarico in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011. Per i segretari comunali, a tal fine, l'amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell'interno il superamento dei periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta permanente inidoneita' specifica al solo svolgimento dell'incarico di segretario.
5. Nel caso di inidoneita' permanente assoluta, l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno, a seguito della specifica comunicazione della stessa da parte dell'amministrazione, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l'indennita' di preavviso.
6. L'amministrazione puo' richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l'accertamento della idoneita' psicofisica dell'interessato, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneita' permanente relativa al solo svolgimento dell'attivita' in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi di dichiarazione di inidoneita' permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al personale assente per malattia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 e' stabilito come segue:
a) intera retribuzione mensile, per i primi nove mesi di assenza; per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, l'intera retribuzione di cui alla tabella allegata 3 al CCNL del 3 novembre 2005, come aggiornata dal protocollo d'intesa dell'11 aprile 2007, dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi tre mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori sei mesi di assenza;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) la retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare l'attivita' di dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o dei segretari, compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine;
f) sono comunque applicate in tutti i casi le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, fatto salvo il caso di ricovero ospedaliero.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza o all'amministrazione di assegnazione, per i segretari, tempestivamente e comunque all'inizio della giornata di lavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il personale che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
14. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari assenti per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, sono tenuti a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilita' previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilita' previsti dalla vigente normativa.
15. Qualora l'interessato debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
16. Nel caso in cui l'infermita' sia riconducibile alla responsabilita' di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dall'interessato e' versato da quest'ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
17. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgono di segretari collocati in disponibilita' ai sensi, rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

 
Art. 21.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie
salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, secondo le modalita' di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonche' giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il personale ha diritto all'intero trattamento economico.
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dall'interessato e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.

 
Art. 22.

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, l'interessato ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 20, commi 1 e 2. Tale disciplina si applica anche alle fattispecie di infortunio in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza.
2. In tale periodo spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 20, comma 10, lett. a). La retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare l'attivita' di dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o dei segretari, compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine;
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 124/2011, solo al personale che ha avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni.
4. Il personale di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 20, commi 1 e 2 e alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al comma 10, lett. a) del medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto.
5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all'art. 20.
6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di ai commi 1 e 4, le ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5.
7. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgono di segretari collocati in disponibilita' ai sensi, rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
8. Per il personale dirigente della polizia locale trova comunque applicazione la speciale disciplina dell'art. 7, comma 2-ter, della legge n. 48/2017.

 
Art. 23.
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio
all'estero

1. Il personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 1, il cui coniuge presti servizio all'estero puo' chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'amministrazione non ritenga poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o, qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione, anche in altra amministrazione.
2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 1 puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero da parte dell'interessato in aspettativa.
3. L'Amministrazione informa il Ministero dell'interno dell'avvenuta concessione dell'aspettativa di cui al comma 1 al segretario e la durata della stessa.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 oppure le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

 
Art. 24.

Congedi dei genitori

1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' e della paternita' contenute nel decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui agli articoli 16, 17 e 28, del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima mensilita' ove maturati e la retribuzione di posizione, nonche' quella di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternita' o paternita' di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 3.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la comunicazione puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 56 del decreto legislativo n. 151/2001.

 
Art. 25.

Aspettative per motivi personali o di famiglia

1. Al dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al segretario che ne faccia formale richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali e di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per un periodo massimo di sei mesi in un biennio.
2. l'aspettativa di cui al comma 1 e' fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.
3. Ai fini del calcolo del biennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. Dopo la fruizione di un periodo di aspettativa, di cui al comma 1, il godimento di periodi di ferie e' consentita solo dopo il decorso di un periodo di servizio attivo di trenta giorni.
5. La presente disciplina:
a) si applica anche ai segretari utilizzati direttamente dal ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 7, comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 oppure ai segretari di cui si avvalgono altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997;
b) non si applica ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali continua a trovare applicazione l'art. 10 del CCNL 10 febbraio 2004, come integrato dall'art. 24, comma 15, del CCNL 3 novembre 2005, con esclusione della lett. b) del comma 8 del predetto articolo;
c) si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base, di questa da altre previsioni contrattuali.

 
Art. 26.

Norme comuni sulle aspettative

1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari, rientrati in servizio, non possono usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al decreto legislativo n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'amministrazione invita l'interessato a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. L'interessato, per la stessa motivazione e negli stessi termini, e' tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Nei confronti del personale che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro e' risolto con le procedure contrattualmente previste. Nel caso dei segretari, l'amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell'interno la mancata ripresa del servizio per i conseguenti provvedimenti.

 
Art. 27.

Assenze previste da particolari disposizioni di legge

1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari, ove ne ricorrano le condizioni, hanno diritto ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge n. 53/2000. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilita'.
2. Al fine di garantire la funzionalita' delle strutture e la migliore organizzazione dell'attivita', il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'inizio di ogni mese.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'8 della legge n. 219/2005 e dall'art. 5, comma 1, della legge n. 52/2001 nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera b.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, i dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari che fruiscono dei permessi di cui al comma 4 comunicano i giorni in cui intendono assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

 
Art. 28.

Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali con rapporto a tempo indeterminato ed i segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, puo' essere altresi' concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa puo' essere fruita anche frazionatamene e puo' essere cumulata con l'aspettativa di cui all'art. 25 se utilizzata allo stesso titolo.

 
Art. 29.

Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale

1. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno successivo, non siano stati conseguiti i complessivi obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a tutto il personale dell'amministrazione, l'ammontare complessivo delle risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato ed ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non puo' essere incrementato rispetto alla sua consistenza riferita all'anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza non siano stati effettivamente conseguiti.
2. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 6, le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui e' piu' elevata la domanda di servizi da parte dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
3. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei Segretari.

 
Art. 30.

Differenziazione e variabilita' della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato e' attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua erogazione puo' avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, ai dirigenti che conseguano le valutazioni piu' elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, e' attribuita una retribuzione di risultato con importo piu' elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 5 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.
3. La misura percentuale di cui al comma 2 e' definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e di cui all'art. 66 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. b).
4. Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa di cui al comma 3 e' altresi' definita una limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3.
5. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e' possibile correlare l'effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. d), al raggiungimento di uno o piu' obiettivi, riferiti agli effetti dell'azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili.
6. Per le Camere di Commercio, gli obiettivi di cui al comma 5 possono essere individuati e misurati anche sulla base di indirizzi nazionali per tutto il sistema camerale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di risultato.

 
Art. 31.

Clausola di salvaguardia economica

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'ente o dell'amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso e' riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Il differenziale di cui al comma 1 e' definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale compresa tra il 50 e il 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.
3. Il differenziale di cui al comma 1 e' riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell'onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.
4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente gia' attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 e' posto a carico dei fondi di cui all'art. 57 e all'art. 90. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. g) e dell'art. 66, comma 1, lett. g), sono individuati i criteri per la determinazione della percentuale di cui al comma 2, nonche' le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorita' alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione.
6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.
7. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei Segretari.

 
Art. 32.

Welfare integrativo

1. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. d), possono essere definiti criteri per la formulazione di piani di welfare integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' gia' previste, per la medesima finalita', da precedenti norme nonche', per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi di cui agli articoli 57 e 91, rispettivamente nel limite del 2,5% e del 5% delle complessive disponibilita' degli stessi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, primo periodo.

 
Art. 33.

Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilita' che caratterizzano la figura dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonche' della giurisprudenza costituzionale in materia ed in considerazione della particolare natura e della rilevanza delle funzioni e delle responsabilita' dei segretari, al fine di assicurare una migliore funzionalita' ed operativita' delle amministrazioni, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilita' disciplinare per il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, nonche' il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele al dirigente e al segretario nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001.
2. Per i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilita' disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilita' disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalita' di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilita' dirigenziale di cui alle vigenti disposizioni legislative, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad obiettivi assegnati, la qualita' del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate, nonche' i comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace svolgimento delle funzioni assegnate. La responsabilita' dirigenziale e' accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione delle amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente.
3. Per i segretari costituisce principio generale la distinzione tra i criteri di valutazione dell'attivita' svolta, dei risultati e degli obiettivi conseguiti e quelli relativi alla responsabilita' disciplinare. La procedura relativa alla responsabilita' disciplinare e' altresi' distinta da quella per la revoca dell'incarico di segretario, ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 103 del presente CCNL.
4. Per il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL restano ferme le altre fattispecie di responsabilita' di cui all'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilita' disciplinare.
5. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.

 
Art. 34.

Obblighi

1. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita' e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui, osservando, altresi', il codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001 nonche' lo specifico codice di comportamento adottato dall'amministrazione nella quale presta servizio.
2. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL conforma altresi' la sua condotta ai principi di diligenza e fedelta' di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilita', con la finalita' del perseguimento e della tutela dell'interesse pubblico.
3. Il comportamento dei dirigenti, dei segretari e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, e' improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualita' dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
4. In relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL deve, in particolare:
a) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
c) nello svolgimento della propria attivita', mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'amministrazione, con tutto il personale (dirigenziale e non), astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignita' della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 ;
d) nell'ambito della propria attivita', mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della struttura dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa legislativa, contrattuale e delle disposizioni di servizio; in particolare, tutto il personale destinatario del presente codice e' tenuto al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro;
e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o allo svolgimento di attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;
f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attivita' del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui e' preposto, nonche' al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
g) informare l'amministrazione, il Ministero dell'Interno o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale;
h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, salvo quelli d'uso purche' nei limiti delle normali relazioni di cortesia e di modico valore;
i) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia;
j) il segretario, inoltre, comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
5. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL deve assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonche' l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione o da quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, perseguendo direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti.
6. I dirigenti, i segretari e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sono tenuti comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attivita' amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonche' di divieto di fumo. Tutto il personale destinatario del presente capo e' comunque tenuto ad osservare tali norme.
7. In materia di incompatibilita', resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, anche con riferimento all'art. 1, commi 60 e successivi, della legge n. 662/1996, in quanto applicabile.

 
Art. 35.

Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni, da parte del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, degli obblighi disciplinati nell'art. 34, secondo la gravita' dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 500;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 36;
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresi' previste, dal decreto legislativo n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3.
3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, nonche' contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL degli elementi addebitati e consentire l'esercizio del diritto di difesa.
6. Non puo' tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali lo stesso sia incorso, compresa la responsabilita' dirigenziale, che verra' accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.
8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001.

 
Art. 36.

Codice disciplinare

1. Le amministrazioni ed il Ministero dell'interno, per i segretari, sono tenuti al rispetto dei principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni:
l'intenzionalita' del comportamento;
il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilita' dell'evento;
la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
le responsabilita' connesse con l'incarico dirigenziale o con quello di segretario ricoperto, nonche' con la gravita' della lesione del prestigio dell'amministrazione o delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997;
l'entita' del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente, dal segretario, dal dirigente amministrativo, tecnico e professionale o al concorso di piu' persone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonche' al comma 8, gia' sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravita' e diversa tipologia tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.
3. Al dirigente, al segretario e al dirigente amministrativo, tecnico e professionale responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
4. La sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 500 si applica, graduando l'entita' della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonche' delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonche' di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli organi di vertice dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministrazione, al Ministero dell'interno o alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale;
e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonche' di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti nonche', per tutto il personale destinatario del presente codice, rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo;
f) violazione del segreto d'ufficio, cosi' come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, nonche' delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno all'Amministrazione.
L'importo delle multe sara' introitato nel bilancio dell'amministrazione e, per i segretari, nel bilancio del Ministero dell'interno ed e' destinato ad attivita' sociali a favore dei segretari.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 - salvo i casi piu' gravi, ivi indicati, ex art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies - e dall'art. 55-septies, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravita';
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, o degli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell'amministrazione o delle amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
d) tolleranza di irregolarita' in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravita', da parte del personale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;
e) ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata dall'Amministrazione;
f) per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni, a prendere servizio nella sede di titolarita', di reggenza o di supplenza; l'entita' della sanzione e' commisurata alla durata dell'assenza ed alla entita' del danno causato all'amministrazione;
g) svolgimento di attivita' che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
h) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione degli obblighi di cui all'art. 34 del presente CCNL, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
i) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;
l) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'amministrazione o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignita' della persona;
n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravita' o reiterazione;
o) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
p) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione di servizi all'utenza.
q) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo a provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della legge n. 69/2009.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
A) con preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a f-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo;
b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravita';
c) l'ipotesi di cui all'art. 55-quater comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001;
d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravita';
B. senza preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001;
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 38, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 1;
c) condanna, anche non passata in giudicato:
per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012;
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
per gravi delitti commessi in servizio;
per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001;
d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravita' tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di cui all'art. 34, nonche', quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 165/2001, al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonche' ai codici di comportamento, deve essere data pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione o del Ministero dell'interno. Tale pubblicita' equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione, fatte salve le sanzioni gia' previste dalle norme di legge.

 
Art. 37.

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, l'amministrazione, o, per i segretari, il Ministero dell'interno, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o professionale, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione ai medesimi soggetti, puo' disporre la sospensione dal lavoro dello stesso personale, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potra' essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravita' e complessita'. Della intervenuta sospensione, disposta dal Ministero dell'interno per i segretari, viene data tempestiva comunicazione all'amministrazione o a quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli effetti dell'anzianita' di servizio.

 
Art. 38.

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della liberta' personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, e' obbligatoriamente sospeso dal servizio e, ove previsto, dall'incarico conferito, con privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della liberta', salvo che l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno, non proceda direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 9 e dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL puo' essere sospeso dal servizio e, ove previsto, dall'incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della liberta' personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, salvo che l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno non proceda direttamente ai sensi dell'art. 39, comma 2 e dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 e fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma 9, qualora l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' dell'art. 39.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma 9, punto B, qualora l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001 nonche' dell'art. 39 del presente CCNL.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 55 ter del decreto legislativo n. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.
6. Ove l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui all'art. 36, comma 9, punto B, la sospensione del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL e' riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 36, comma 9, punto B, l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno ritenga che la permanenza in servizio del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilita' dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare alle stesse da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunita' ed operativita' dell'amministrazione stessa o del Ministero dell'interno. In tal caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, tale sospensione puo' essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilita' di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilita' dell'art. 36.
7. Al personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennita' alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonche' la retribuzione individuale di anzianita' e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» o «il fatto non costituisce reato», quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verra' conguagliato con quanto dovuto al personale di cui all'art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione, con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarita' della sede ed alla attivita' di servizio effettivamente prestata. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 39, il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al personale di cui all'art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione e con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarita' della sede ed alla attivita' di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato nonche', per i segretari, le indennita' o i compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

 
Art. 39.

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 55-ter e quater del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale» o che «l'imputato non lo ha commesso», l'autorita' disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalita' stabilite dell'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 36 comma 9, punto B e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il «fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale» o che «l'imputato non lo ha commesso», ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, i dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio presso l'ente, anche in soprannumero, nella medesima sede o in altra sede, nonche', ove previsto, all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento; dalla data della sentenza di assoluzione, i segretari hanno diritto alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantita' complessiva di segretari iscritti all'Albo, nella Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all'atto del licenziamento e con decorrenza dell'anzianita' posseduta sempre all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i dirigenti ed i dirigenti amministrativi tecnici e professionali hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonche', ove prevista, della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento, ed e' reinquadrato, nella medesima qualifica in cui e' confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse, ove previste, le indennita' comunque legate alla presenza in servizio ovvero i compensi per il lavoro straordinario. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.
5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarita' della sede ed alla attivita' di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente nonche' della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.
6. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione nell'Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarita' della sede ed alla attivita' di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilita', di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d'iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarita' della sede ed alla attivita' di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Ministero dell'interno gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente di nuova assegnazione.
8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al personale di cui all'art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001.

 
Art. 40.

La determinazione concordata della sanzione

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno specificamente competente in materia, secondo il proprio ordinamento ed il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione.
3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno specificamente competente in materia, o il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL puo' proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente, del dirigente, del segretario o del dirigente amministrativo, tecnico o professionale per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La proposta dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, dell'Ufficio del Ministero dell'interno specificatamente competente in materia e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilita' della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilita' di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno specificamente competente in materia, convoca nei tre giorni successivi il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto e' formalizzato in un apposito verbale, sottoscritto dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal dirigente, o dalla competente autorita' per i procedimenti disciplinari del Ministero dell'interno e dal segretario, e la sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione, puo' essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, dalla competente autorita' per i procedimenti disciplinari del Ministero dell'interno.
8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.

 
Art. 41.

Norme finali in tema di responsabilita' disciplinare

1. L'amministrazione o i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall'art. 63, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001, il pagamento a favore dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di un'indennita' supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'.
2. L'indennita' supplementare di cui al comma 1 e' automaticamente aumentata, ove l'eta' dei dirigenti o dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
7 mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
6 mensilita' in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
5 mensilita' in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
4 mensilita' in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
3 mensilita' in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
2 mensilita' in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
3. Nelle mensilita' di cui ai commi 1 e 2 e' ricompresa anche la retribuzione di posizione gia' in godimento dei dirigenti dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali al momento del licenziamento.
4. I dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che accettino l'indennita' supplementare in luogo della reintegrazione non possono successivamente adire l'autorita' giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennita' supplementare, l'amministrazione non puo' assumere altro dirigente o dirigente professionale, tecnico ed amministrativo nel posto precedentemente coperto da quello cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.
5. I dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbiano accettato l'indennita' supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato la nullita' o l'annullabilita' del licenziamento, possono avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto ad un numero di mensilita' pari al solo periodo non lavorato.
6. La presente disciplina non trova applicazione per i segretari.

 
Art. 42.

Conferme e disapplicazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina del presente titolo:
A) e' confermata, in particolare, la seguente norma previgente:
art. 10 del CCNL 10 febbraio 2004, come integrato dall'art. 24, comma 15, del CCNL 3 novembre 2005, con esclusione della lett. b) del comma 8, dell'Area III riferite alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa (Aspettativa).
B) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti:
b1) Disposizioni contrattuali dell'Area II:
art. 14 del CCNL del 10 aprile 1996 (Il contratto individuale di lavoro);
art. 16 del CCNL del 10 aprile 1996 (Orario di lavoro);
art. 17 del CCNL del 10 aprile 1996, come modificato ed integrato dall'art. 8 del CCNL del 12 febbraio 2002 (Ferie e festivita');
art. 21 del CCNL del 23 dicembre 1999 (Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge);
art. 18 del CCNL 10 aprile 1996 (Assenze retribuite e assenze previste da particolari disposizioni di legge);
art. 20 del CCNL 10 aprile 1996 (Assenze per malattia);
art. 9 del CCNL 12 febbraio 2002 (Integrazione alla disciplina delle assenze per malattia - terapie salvavita);
art. 21 del CCNL 10 aprile 1996 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);
art. 5 del CCNL del 12 febbraio 2002 (Congedi dei genitori);
art. 19 del CCNL 23 dicembre 1999 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia);
art. 20 del CCNL 23 dicembre 1999 (Aspettativa per dottorato di ricerca e borsa di studio);
art. 22 del CCNL 23 dicembre 1999 (Cumulo di aspettative);
art. 7, del CCNL 12 febbraio 2002 (Congedi per eventi e cause particolari);
le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo II del CCNL del 22 febbraio 2010, primo biennio economico;
b2) disposizioni contrattuali dell'Area III riferite alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa:
art. 14 del CCNL 3 novembre 2005 e art. 15 del CCNL del 3 novembre 2005 (Orario di lavoro dei dirigenti e orario di lavoro dei dirigenti con incarico di struttura complessa);
art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico, art. 24, comma 3 del CCNL del 3 novembre 2005, articolo 16, comma 1 del CCNL del 6 maggio 2010 integrativo dell'Area III (ferie e festivita');
art. 26 del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dall'art. 24, comma 4 CCNL 3 novembre 2005 (Servizio militare);
art. 22, del CCNL 5 dicembre 1996, I biennio economico, art. 14, comma 3 del CCNL 10 febbraio 2004, art. 24, comma 1, del CCNL 3 novembre 2005, art. 28, comma 3 CCNL 17 ottobre 2008, (Assenze retribuite);
art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico (Assenze per malattia);
art. 9 del CCNL 10 febbraio 2004 (Assenze per malattia - terapie salvavita);
art. 24 del CCNL 5 dicembre 1996 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);
art. 11, commi 1 e 2 3 e 4 del CCNL 10 febbraio 2004 (Altre aspettative previste da specifiche disposizioni di legge);
art. 15 del CCNL 10 febbraio 2004 (Congedi dei genitori);
le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo II del CCNL del 6 maggio 2010 (integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008) riferite alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa:
b3) disposizioni contrattuali dei segretari comunali e provinciali:
art. 15 del CCNL 16 maggio 2001, primo biennio economico (Il contratto individuale di lavoro);
art. 19 del CCNL 16 maggio 2001 (Orario di lavoro);
art. 20 del CCNL 16 maggio 2001 (Ferie e festivita');
art. 21 del CCNL 16 maggio 2001 (Assenze retribuite e assenze previste da particolari disposizioni di legge;
art. 22 del CCNL 16 maggio 2001 (Congedi dei genitori);
art. 23 del CCNL 16 maggio 2001 (Assenze per malattia e terapie salvavita);
art. 24 del CCNL 16 maggio 2001 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);
art. 26 del CCNL 16 maggio 2001 (Servizio militare);
art. 27 del CCNL 16 maggio 2001 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia);
art. 28 del CCNL del 16 maggio 2001 (Aspettativa per dottorato di ricerca e borsa di studio);
art. 29, del CCNL 16 maggio 2001 (Altre aspettative previste da disposizioni di legge);
art. 30 del CCNL del 16 maggio 2001 (Cumulo di aspettative).
le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo I del CCNL del 14 dicembre 2010, primo biennio economico.

 
Art. 43.

Destinatari della Sezione «Dirigenti»

1. La presente sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, degli enti e delle amministrazioni, gia' destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II.

 
Art. 44.

Confronto materie

1. Sono oggetto di confronto:
a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilita';
b) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti;
c) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attivita' formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno;
f) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilita' delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilita' dei dirigenti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacita' professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di performance individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all'incarico;
g) le materie oggetto di contrattazione nella specifica ipotesi dell'art. 45 comma 4.
2. Nell'ambito della graduazione della posizione di cui alla lettera a), si terra' conto della specificita' della funzione svolta dai dirigenti della Polizia locale con una pesatura adeguata alla complessita' degli enti e dell'incarico svolto, nonche' della complessita' dell'attivita' svolta dalle Avvocature degli enti.

 
Art. 45.

Contrattazione integrativa: materie

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57;
b) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 30;
c) la definizione della percentuale di cui all'art. 58 comma 2, in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 58, nonche' della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32;
e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attivita' e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60, nonche' la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;
f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del 7 maggio 2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa;
g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo;
h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014;
i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 61 in materia di trattamento economico del personale in distacco sindacale.
2. La materia a cui si applica l'art. 8 comma 4, e' quella di cui al comma 1, lettera f).
3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di cui al comma 1 lett. a) b) c) d) e), g), h), i).
4. Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 44, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art. 46 sulla contrattazione integrativa di livello territoriale.

 
Art. 46.

Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale

1. La contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 45, comma 1, puo' svolgersi anche a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati, ivi compresi quelli di cui al comma 4 del precedente art. 45, e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto. L'iniziativa puo' essere assunta, oltreche' dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione integrativa, ivi compresa l'Unione dei comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, lett. b) (RSA);
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo territoriale, ivi compreso il controllo di cui all'art. 8, comma 6.
d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
3. Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalita' di partecipazione alla contrattazione di livello territoriale, con riferimento ad aspetti quali la formulazione degli indirizzi, le materie o gli eventuali aspetti specifici che si intendono comunque riservare alla contrattazione presso ciascun ente, la composizione della delegazione datoriale, il finanziamento degli oneri della contrattazione a carico dei rispettivi fondi e bilanci.
4. Alla contrattazione territoriale si applica comunque quanto previsto dall'art. 8, comma 5 (atto unilaterale) nelle materie di cui all'art. 45, comma 2.

 
Art. 47.

Relazioni sindacali delle unioni di comuni

1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni con personale dirigenziale sono disciplinate dalle disposizioni del Titolo II della Parte comune e del Titolo II della Sezione Dirigenti del presente CCNL, con riferimento a tutti i modelli relazionali ivi disciplinati.

 
Art. 48.

Incarichi dirigenziali

1. Tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale.
2. L'incarico dirigenziale e' conferito, con provvedimento dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono.
3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale dall'art. 1, comma 221, della legge n. 208/2015.
4. Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento di conferimento, l'ente individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice.
5. La durata degli stessi e' fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 
Art. 49.

Recesso per responsabilita' dirigenziale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e quanto definito dagli enti nei propri ordinamenti sulla base del citato art. 21, la responsabilita' particolarmente grave del dirigente, accertata secondo le procedure adottate da ciascun ente, costituisce giusta causa di recesso.
2. Prima di formalizzare il recesso, l'ente contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'ente, in concomitanza con la contestazione, puo' disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio.
3. L'atto di recesso e' adottato in conformita' a quanto previsto dall'art. 50 commi 2 e 3, del presente CCNL.
4. Costituisce condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della responsabilita' del dirigente, come autonomamente disciplinata da ciascun Ente.

 
Art. 50.

Comitato dei garanti

1. Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, istituiscono il collegio dei garanti secondo le previsioni dell'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001, anche attraverso il ricorso a forme di convenzione tra piu' enti, e ne disciplinano la composizione ed il funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.
2. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 conseguenti all'accertamento di responsabilita' dirigenziale, sono adottati sentito il comitato dei garanti che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.
3. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia.

 
Art. 51.

Linee guida generali in materia di formazione

1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualita' ed efficacia delle amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene piu' pregnante per la criticita' del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli.
3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo e obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia.
4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalita', hanno sia contenuti di formazione al ruolo, sia contenuti specialistici in correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste l'attivita' del dirigente.
5. Ciascuna amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilita' organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in materia di formazione. Nell'ambito dei piani della formazione sono indicati gli obiettivi di ore di formazione da erogare nel corso dell'anno.
6. Le politiche formative sono definite da ciascuna amministrazione in conformita' alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, le Universita' ed altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli ordini professionali.
7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con gli interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il personale puo', inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalita' indicate nei commi che precedono. A tal fine puo' essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi. Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal personale ai sensi del comma 7 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidato, puo' concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
8. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. E' comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione.

 
Art. 52.

Incentivi alla mobilita' territoriale del dirigente

1. Al fine di agevolare i processi di mobilita' di personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e di favorire e garantire la operativita' e la funzionalita' degli uffici e dei servizi, gli enti che presentino situazioni oggettive di particolari difficolta' organizzative e funzionali, connesse anche al limitato numero di posizioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento o al disagio del contesto ambientale e geografico o a situazioni anche transitorie di calamita' naturale o di difficolta' socio-economiche e/o che abbiano necessita' di avvalersi di dirigenti in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, possono prevedere l'erogazione di uno specifico incentivo, una tantum, al dirigente interessato dagli stessi.
2. L'incentivo del comma 1 puo' essere stabilito in una misura non superiore a sei mensilita' della retribuzione di posizione minima di cui all'art. 54, comma 6 e, comunque, in misura non superiore alle mensilita' di vacanza del posto stesso. Esso e' corrisposto ad integrazione della retribuzione di risultato ed i relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 57.
3. Qualora, successivamente e prima della scadenza del nuovo incarico, il rapporto di lavoro con l'ente ricevente, cessi, per volonta' del dirigente, anche a seguito di un nuovo processo di mobilita', e' dovuta la ripetizione dell'incentivo.

 
Art. 53.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione della dirigenza di cui alla presente sezione si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
3) retribuzione di posizione;
4) retribuzione di risultato, ove spettante.

 
Art. 54.

Trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', di cui all'art. 3 del CCNL del 3 agosto 2010, e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita':
a decorrere dal 1° gennaio 2016 di euro 24,70;
rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in euro 74,90;
rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in euro 125,00.
2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare.
3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti e' rideterminato in euro 45.260,77.
4. L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilita', stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1° gennaio 2018, e' incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1° gennaio 2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a euro 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
5. Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4.
6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, con la medesima decorrenza del 1° gennaio 2018 ivi indicata, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 3 agosto 2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di euro 11.942,67 e nel valore massimo di euro 45.512,37.

 
Art. 55.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 54 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

 
Art. 56.
Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e
di risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3 agosto 2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.
2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

 
Art. 57.
Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato

1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 e' costituito con le seguenti risorse:
a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001;
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' non piu' corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilita'; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresi' i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensivita' della retribuzione ai sensi dell'art. 60;
e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacita' di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreche' nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.
3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato e' destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalita', incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.
4. Le camere di commercio stanziano le risorse di cui al comma 2, lett. e) subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017.
5. Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entita' delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

 
Art. 58.

Incarichi ad interim

1. Per lo svolgimento di incarichi con cui e' affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformita' all'ordinamento di ciascun ente, e' attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui e' affidato l'incarico.
2. La percentuale di cui al comma 1 e' definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1 lett. c).

 
Art. 59.

Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del decreto legislativo n. 285/1992, limitatamente alla parte destinata al personale indicato dalle predette norme e destinatario della presente sezione, sono utilizzati per le seguenti finalita':
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; e' fatta salva la volonta' del dirigente di conservare comunque l'adesione eventualmente gia' intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
b) finalita' assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 32;
c) erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

 
Art. 60.

Onnicomprensivita' del trattamento economico

1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha carattere di onnicomprensivita' in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.
2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.
3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensivita' del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.

 
Art. 61.

Trattamento economico del personale in distacco sindacale

1. Il trattamento economico del personale di cui alla presente sezione in distacco sindacale si compone:
a) dello stipendio tabellare nonche' degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;
b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 58, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
2. La misura percentuale dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), e' definita in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere e' posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 58.
3. In sede di contrattazione integrativa e' definita altresi' la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b) erogata con carattere di fissita' e periodicita' mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.
4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.
5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2016, la percentuale di cui al comma 1, lett. b) e' applicata al valore medio nell'anno 2015 delle voci retributive corrisposte a carico delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 58, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
6. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia e' riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.
7. La disciplina di cui al presente articolo e' applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.

 
Art. 62.

Conferme e disapplicazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione:
A) e' confermata, in particolare, la seguente norma previgente:
art. 27, commi 1 e 5 del CCNL del 23 dicembre 1999 come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006;
B) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti:
art. 22 del CCNL 10 aprile 1996, sostituito dall'art. 13 del CCNL 23 dicembre 1999 ed integrato dall'art. 10 CCNL 22 febbraio 2006 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali);
art. 23-bis del CCNL 10 aprile 1996, introdotto dall'art. 13 del CCNL 22 febbraio 2006 (Effetti degli accertamenti negativi);
art. 23-ter del CCNL 10 aprile 1996, introdotto dall'art. 13 del CCNL 22 febbraio 2006 (Sospensione degli incarichi dirigenziali);
art. 3 del CCNL 22 febbraio 2010 (Recesso per responsabilita' dirigenziale);
art. 15 del CCNL 23 dicembre 1999, come modificato dall'art. 14 del CCNL 22 febbraio 2006 (Comitato dei garanti).
art. 32 del CCNL 10 aprile 1996, come modificato dall'art. 23 del CCNL 23 dicembre 1999 (Formazione).
art. 33 del CCNL del 10 aprile 1996 (struttura della retribuzione);
art. 20 del CCNL del 22 febbraio 2010 (Onnicomprensivita' del trattamento economico);
art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 (Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato) ;
art. 27 del CCNL del 23 dicembre 1999 come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006 ad esclusione dei commi 1 e 5 (Retribuzione di posizione);
art. 28 del CCNL del 23 dicembre 1999 (finanziamento della retribuzione di risultato).

 
Art. 63.
Destinatari della Sezione «Dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali»

1. La presente sezione si applica ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatari dei precedenti CCNL della pre-esistente Area III.

 
Art. 64.

Confronto materie

1. Sono oggetto di confronto:
a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilita';
b) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti;
c) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
d) i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, nonche' i criteri e le procedure per il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
e) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attivita' formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno;

 
Art. 65.

Confronto regionale

1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle amministrazioni nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, le Regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa, ove prevista ai sensi dell'art. 66 - nelle seguenti materie:
a) metodologie di utilizzo da parte delle amministrazioni di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dei dirigenti di cui all'art. 90 ed art. 91;
b) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di performance dei dirigenti;
c) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali e' necessario l'intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale;
d) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6 maggio 2010 delle aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all'emergenza e alla cooperazione;
e) indicazioni per la realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
f) modalita' di incremento del Fondo in caso di aumento della dotazione organica o dei servizi anche ad invarianza di essa, ai sensi dell'art. 90 e dell'art. 91.

 
Art. 66.

Contrattazione integrativa: materie

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) la definizione di un diverso criterio di riparto, tra le varie voci di utilizzo, delle risorse del Fondo di cui all'art. 90 e di quelle di cui all'art. 91;
b) i criteri per la determinazione e attribuzione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresi' definite le misure percentuali di cui all'art. 30;
c) i criteri di attribuzione dei trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge, nell'ambito delle risorse da queste stabilite, nonche' la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32;
e) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni inerenti all'organizzazione dei servizi;
f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale del 25 settembre 2001 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa.
g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo.
h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate.
i) i criteri per l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente in ragione dell'impegno richiesto, nel caso di affidamento di un incarico di sostituzione o di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 73, commi 7 e 8; eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
j) i criteri generali per l'attribuzione dei proventi dell'attivita' di supporto alla libera professionale intramuraria dei dirigenti sanitari, in coerenza con quanto definito dall'Azienda;
k) l'eventuale elevazione della misura prevista dall'art. 92, comma 6, primo periodo per remunerare la pronta disponibilita', con relativo onere a carico del Fondo di cui all'art. 91.
2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 4, sono quelle di cui al comma 1, lettera e) ed f).
3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), d, g), h), i), j), k).

 
Art. 67.

Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e' costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le aziende ed enti.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) ruolo professionale e profilo appartenenza;
d) tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano cosi' come previsto dall'art. 71;
e) durata del periodo di prova;
f) sede dell'attivita' lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
h) il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle:
voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 86;
voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 86, ove spettanti.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
4. L'azienda o ente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell'interessato, il termine assegnato dall'azienda o ente puo' essere prorogato di ulteriori quindici giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dalle vigenti disposizioni di legge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del CCNL dell'8 giugno 2000 (Periodo di prova precedente disciplina).
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'azienda o ente comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6. Il contratto individuale deve essere, altresi', stipulato nel caso di assunzione per la direzione di distretto qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3-sexies, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 502/1992, che prefigura particolari modalita' di conferimento dell'incarico.
7. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, e' integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 71.
8. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende o enti non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
9. Per quanto concerne il contratto d'incarico si rinvia a quanto previsto dall'art. 71.
10. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del comma 5 il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile.

 
Art. 68.

Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbiano interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute possono richiedere alla stessa azienda o ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda o ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente e' ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione iniziale, con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Al dirigente, l'azienda o ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 e dall'art. 71.
4. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda o ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita' fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

 
Art. 69.

Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale

1. Il sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la graduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali della presente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1, garantendo, in particolare, oggettivita', imparzialita' e verifica delle competenze nelle suddette procedure di attribuzione e nella disciplina degli incarichi medesimi. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, di responsabilita' e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, e':
volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
funzionale ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e/o sociosanitaria nazionale e regionale nonche' a promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialita', delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
2. La carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l'assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale (d'ora in avanti «incarichi gestionali») sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale (d'ora in avanti «incarichi professionali»). Tali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignita' ed importanza, possono raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale come disciplinata nell'art. 89.

 
Art. 70.

Tipologie d'incarico

1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente sezione negoziale come definiti all'art. 1, comma 1 sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell'art. 71. L'incarico di direttore di Dipartimento e' conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento, con le procedure previste dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 502/1992, ed e' remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 89; l'incarico di direzione di distretto sanitario di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e' equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico anche di struttura complessa in base all'atto aziendale; per il conferimento degli incarichi di cui alla presente lettera, l'esperienza professionale dirigenziale richiesta non puo' essere inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonche' con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione europea, prestati con o senza soluzione di continuita'; qualora, presso l'ente o l'azienda, non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente l'arco temporale della predetta esperienza professionale, l'incarico potra' essere conferito a dirigente con esperienza professionale inferiore;
b) incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale che e' articolazione interna del Dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilita' di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso puo' comportare, inoltre, la responsabilita' di gestione diretta di risorse finanziarie;
c) incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo. Tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilita' tecnico specialistiche.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. a), tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonche' alle attitudini e capacita' professionali del singolo dirigente. Gli incarichi sono conferiti anche a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che, dopo il superamento del periodo di prova, abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi.
3. Gli incarichi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 si configurano come sovraordinati rispetto a quelli della lettera c) del medesimo comma 1.
4. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarita' della struttura complessa da parte del direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), a seguito dell'applicazione del nuovo sistema di incarichi, ai dirigenti gia' titolari di un incarico di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III, con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, e' conferibile uno degli incarichi di cui al comma 1, lettere a) b) e c), del presente articolo.
6. Il nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 89, sono applicati con la decorrenza indicata al comma 3 del citato art. 89. In prima applicazione, gli incarichi in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui al presente articolo sulla base della seguente tabella di corrispondenze:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 71.
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e
procedure

1. Le aziende ed enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 70 nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Fondo retribuzione di posizione».
2. Le aziende ed enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali e individuano l'importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in conformita' a quanto previsto dall'art. 89.
3. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto ex art. 64, comma 1, lettera d), formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
4. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal direttore generale con le procedure previste dalle aziende e nel rispetto delle linee guida regionali.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. La durata puo' essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato.
6. Puo' essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 80 o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.
7. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa e' invece disciplinato dall'art. 81 comma 3.
8. Qualora l'azienda o ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovra' applicare, previo confronto sui criteri ai sensi dell'art. 64 comma 1, lettera d), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico.
9. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 76, comma 2, senza attivare la procedura di cui al comma 10.
10. Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sara' selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 11.
11. Gli incarichi sono conferiti dal direttore generale dell'azienda o ente su proposta:
a) del direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
b) del direttore di Dipartimento o di distretto sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al Dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
c) del direttore della struttura di appartenenza sentito il direttore di dipartimento o di distretto per gli incarichi professionali.
12. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende ed enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto:
a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 76, comma 2;
b) del profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacita' professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza gia' acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o enti, valutabili anche sulla base di un apposito colloquio tendente a valorizzare anche le caratteristiche motivazionali dell'interessato, o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 76, comma 4;
e) del criterio della rotazione ove applicabile.
13. I criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, come previsti dal comma precedente, sono integrati, a livello aziendale, da elementi di valutazione che tengono conto delle capacita' gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonche' dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
14. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto e' sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si puo' procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico e' preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto, non potra' essere erogato il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 15.
15. Il trattamento economico corrispondente agli incarichi e' finanziato con le risorse del fondo denominato «Fondo retribuzione di posizione» ed e' costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui all'art. 89, comma 1.

 
Art. 72.

Dirigente ambientale

1. A parziale modifica della disciplina di cui agli articoli 5 e 7 del CCNL del 21 luglio del 2005 relativa alla istituzione del profilo professionale di «Dirigente Ambientale», detto profilo e' inserito nella presente sezione, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, con riferimento ai soli dirigenti dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo.

 
Art. 73.

Sostituzioni

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di Dipartimento, la sua sostituzione e' affidata, dall'azienda o ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse. Il direttore di Dipartimento, al fine di espletare in modo piu' efficace le sue funzioni di direttore di Dipartimento, puo' delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione e' affidata dall'azienda o ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 70, comma 1, lettere b) e c), con riferimento, ove previsto, al profilo di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di alta specializzazione di cui all'art. 70, comma 1, lettere b) e c).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici anche a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del direttore generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati ed e' consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 71. In tal caso puo' durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore amministrativo o di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda o ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 165/2001 e dagli articoli da 77 a 96 del decreto legislativo n. 267/2000 o per distacco sindacale, l'azienda o ente puo' provvedere con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, e' disciplinato dall'art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996 come sostituito dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina dell'incarico conferito e' quella prevista dal presente contratto per il conferimento e per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 puo' essere assegnato dall'azienda o ente ad altro dirigente gia' dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennita' di struttura complessa ove spettante. Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico -, il dirigente sostituito e' soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 74 e seguenti del Capo III
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito dei ruoli della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. Al dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi del presente articolo non e' corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennita' mensile per dodici mensilita', anche per i primi due mesi che e' pari a euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a euro 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennita' si provvede con le risorse del fondo dell'art. 91 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennita' puo', quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potra', nel rispetto di quanto previsto all'art. 66, comma 1, lettera i), essere compensato anche con una quota in piu' di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
8. Le aziende o enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. In tal caso, la sostituzione puo' durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verra' corrisposta la relativa indennita' mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva e' compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 66, comma 1, lettera i), con una quota in piu' di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
9. La sostituzione e' affidata con provvedimento del direttore generale o di un suo delegato.

 
Art. 74.

Obiettivi e principi della valutazione

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla vigente disciplina prevista in materia, la valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed e' diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualita' e l'impegno per il conseguimento di piu' elevati livelli di risultato dell'organizzazione, per l'incremento della soddisfazione degli utenti e per orientare i percorsi di carriera e lo sviluppo professionale dei singoli dirigenti. La valutazione e' altresi' diretta a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle capacita' professionali.

 
Art. 75.

Procedure di valutazione

1. Le aziende o enti, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attivita' professionale svolta dai dirigenti nonche' dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalita' con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano.
2. I risultati finali delle valutazioni effettuate dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale.
3. Le aziende o enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attivita' professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonche' dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di valutazione, tenuto conto dell'art. 65, lettera b). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera b).
4. Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi:
a) imparzialita', celerita' e puntualita' al fine di garantire la continuita' e la certezza delle attivita' professionali connesse all'incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonche' l'erogazione delle relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato a seguito di una tempestiva verifica dei risultati conseguiti;
b) trasparenza dei criteri usati, oggettivita' delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
c) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di prima e seconda istanza;
d) diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica e' chiamato a pronunciarsi.
5. L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi gestionali e specifici riferiti alla singola professionalita' nonche' ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalita' delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed e' costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli articoli 70 e 71, con particolare riguardo al comma 13 dell'art. 71, ulteriormente integrabili a livello aziendale nell'ambito del proprio regolamento.

 
Art. 76.
Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali
e dei risultati dei dirigenti

1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:
a) il collegio tecnico;
b) l'organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell'organizzazione aziendale.
2. In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l'organizzazione aziendale e, in seconda istanza, il collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di Dipartimento, nel quale deve essere sempre garantita la rappresentanza del profilo del valutato, sono deputati alla verifica e valutazione di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attivita' professionali svolte ed ai risultati raggiunti. Tale valutazione deve essere fatta entro la scadenza degli incarichi stessi allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuita', il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi.
3. Il collegio tecnico dovra' dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento, diretto, tra l'altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, l'astensione - da parte del direttore di Dipartimento componente del collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente gia' da lui stesso valutato ovvero chi debba procedere alla valutazione di seconda istanza ove questa riguardi un dirigente di struttura complessa - componente del collegio tecnico.
4. In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l'organizzazione aziendale e in seconda istanza, l'organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell'organizzazione aziendale, sono deputati alla verifica e valutazione annuale, secondo gli indirizzi definiti dalle regioni e ai fini di cui ai successivi art. 77 e art. 80:
a) dei risultati di gestione e prestazionali del dirigente di Dipartimento, di struttura complessa, di distretto, e di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti gli altri dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati.
5. Per le diverse tipologie di valutazione sopra richiamate, sulla base degli specifici regolamenti aziendali di attuazione:
la valutazione di prima istanza attiene alla verifica ed alla valutazione di merito dei risultati conseguiti e delle attivita' professionali svolte, rappresentando il momento conclusivo di un processo articolato di definizione dei risultati e delle attivita' attesi, di monitoraggio e confronto periodico e, infine appunto, di valutazione conclusiva di quanto conseguito;
la valutazione di seconda istanza attiene alla verifica ed alla validazione della correttezza metodologica della valutazione attuata in prima istanza, con la possibilita' di modificarla ed integrarla qualora si rilevassero anomalie significative, certificando cosi' le valutazioni finali; inoltre si attua attraverso valutazioni di merito nel caso di prima istanza negativa nell'ambito della procedura di cui all'art. 79.

 
Art. 77.
Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte
dell'organismo indipendente di valutazione

1. La valutazione annuale da parte dell'organismo indipendente di valutazione riguarda i risultati di cui all'art. 76, comma 4, lettere a) e b).
2. L'esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art. 30.
3. L'esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi di valutazione delle aziende ed enti, anche alla formazione della valutazione delle attivita' professionali da attuarsi da parte del collegio tecnico.

 
Art. 78.
Modalita' ed effetti della valutazione positiva delle attivita'
professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del
collegio tecnico

1. La valutazione del collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attivita' professionali relative all'incarico affidato;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualita' dei processi/attivita', all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualita' dei servizi;
d) dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
e) della capacita' dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonche' della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacita' dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalita' nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonche' i processi formativi e la selezione del personale;
g) del rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 decreto legislativo n. 165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna azienda o ente, tenuto conto anche delle modalita' di gestione delle responsabilita' dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonche' delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;
h) delle valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza dall'organismo indipendente di valutazione;
i) delle eventuali indicazioni regionali.
2. L'esito positivo della valutazione affidata al collegio tecnico realizza la condizione per la conferma dell'incarico gia' assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto dell'art. 71.

 
Art. 79.

La valutazione negativa

1. Nei distinti e specifici processi di valutazione dell'art. 76, la formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduta da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.

 
Art. 80.
Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte
dell'organismo indipendente di valutazione

1. Sugli effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'organismo indipendente di valutazione resta vigente quanto previsto dall'art. 30 del CCNL del 3 novembre 2005 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (Effetti della valutazione negativa dei risultati).

 
Art. 81.
Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del
collegio tecnico

1. L'esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attivita' professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al collegio tecnico e' attuato con le procedure di cui all'art. 79.
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non e' confermato. Lo stesso e' mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 70 comma 1, lettere b) e c). Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennita' di struttura complessa ove attribuita.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti, il risultato negativo della verifica del comma 1, effettuata alla scadenza dell'incarico, non consente la conferma nell'incarico gia' affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra quelli dell'art. 70, lettere b) e c) di minor valore economico.
4. Per tutti i dirigenti in caso di valutazione negativa, la retribuzione di posizione complessiva, e' decurtata in una misura non superiore al 40%. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 e' comunque fatta salva la facolta' di recesso dell'azienda o ente previa attuazione delle procedure previste dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, I biennio economico e art. 20, commi 1, 2 e 3, del CCNL del 3 novembre 2005 dell'Area III, con riferimento al personale destinatario della presente sezione.
6. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica l'anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva.

 
Art.82.

Patrocinio legale

1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o l'ente procedono al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potra' essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverra' nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 174/2016. Resta comunque ferma la possibilita' per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
3. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilita' civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 83.
4. L'azienda dovra' esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa.

 
Art. 83.

Copertura assicurativa per la responsabilita' civile

1. Le aziende o enti garantiscono, con oneri a proprio carico, sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge o da quelle dei precedenti CCNL regolanti la materia, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilita' civile di tutti i dirigenti della presente sezione, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 82 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attivita', senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa di cui al comma 1.
3. Le aziende ed enti rendono note ai dirigenti, con completezza e tempestivita', tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa e alle altre analoghe misure previste dal comma 1.
4. Ai fini della stipula, le aziende o enti possono anche associarsi in convenzione, ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente.

 
Art. 84.
Attivita' di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo

1. L'attivita' di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti ai fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 70.
2. Qualora l'attivita' di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attivita' aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalita' sottoindicate:
a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
i limiti minimi e massimi dell'impegno orario richiesto, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con il proprio tempo di lavoro e con la relativa articolazione presso l'ente o azienda;
il compenso e le modalita' di svolgimento;
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attivita' non e' in contrasto con le finalita' ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini:
la durata della convenzione;
la natura della prestazione, che non puo' configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
l'entita' del compenso;
motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilita' con l'attivita' di istituto.
3. Il compenso per le attivita' di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.
4. L'attivita' professionale dei dirigenti del Dipartimento di prevenzione e delle ARPA, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilita' ed a migliorare la qualita' complessiva delle azioni di sanita' pubblica, integrando l'attivita' istituzionale. Tale attivita' professionale richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di servizi differenziati e' occasionale ed e' acquisita ed organizzata dall'azienda, in coerenza con quanto previsto nell'apposito atto aziendale sulla attivita' libero-professionale intramuraria, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilita' da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le equipe interessate.

 
Art. 85.
Altre attivita' dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali

1. I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ancorche' possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennita', possono svolgere le seguenti attivita':
a) partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di specializzazione e diploma, in qualita' di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica dello stato di invalidita' civile e di handicap);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazione ai comitati scientifici;
f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
g) attivita' professionale resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuita' delle prestazioni;
h) attivita' professionale resa in qualita' di CTU presso i tribunali.
2. Le attivita' e gli incarichi di cui al comma 1, ancorche' a carattere non gratuito, possono essere svolte previa autorizzazione da parte dell'azienda o ente, ove necessaria ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, che dovra' valutare se, in ragione della continuita' o della gravosita' dell'impegno richiesto nonche' della sussistenza di un conflitto d'interesse non siano incompatibili con l'attivita' e gli impegni istituzionali.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, nessun compenso e' dovuto per le attivita' del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprensivita' e di tali funzioni si dovra' tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

 
Art. 86.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti di cui alla presente sezione si compone delle seguenti voci:
a) trattamento fondamentale:
stipendio tabellare;
retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
retribuzione di posizione parte fissa che sostituisce le attuali retribuzione minima unificata e differenza sui minimi; tale voce e' attribuita nei valori, con le modalita' e con le decorrenze di cui all'art. 89;
assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;
b) trattamento accessorio:
retribuzione di posizione parte variabile, ove spettante;
indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, ove spettante;
retribuzione di risultato, ove spettante;
altri trattamenti accessori, ove spettanti.
2. Ai dirigenti, e' corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante ai sensi delle norme vigenti.

 
Art. 87.
Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione minima
unificata

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', previsto dall'art. 2 del CCNL del 6 maggio 2010 per l'Area III, con riferimento alla sola dirigenza di cui alla presente sezione, e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita':
a decorrere dal 1° gennaio 2016 di euro 21,25;
rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in euro 64,35;
rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in euro 125,00.
2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare di cui al comma 1.
3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1, e' rideterminato in euro 45.260,77.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la retribuzione di posizione minima unificata prevista dagli articoli 5 e 6 del CCNL del 6 maggio 2010 per l'Area III, con riferimento alla sola dirigenza di cui alla presente sezione, e' rideterminata nei valori di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 88.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 87 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

 
Art. 89.

Nuova disciplina della retribuzione di posizione

1. Ad ogni dirigente di cui alla presente sezione e' riconosciuta, con la decorrenza indicata al comma 3, una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 70. Essa e' fissa e ricorrente ed e' corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 90, per tredici mensilita'.
2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come indicato nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. I valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al citato comma 3 assorbono e ricomprendono, i valori in godimento, da parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata di cui all'art. 87, comma 4 e della differenza sui minimi, le quali pertanto, con la medesima decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposte.
5. I valori di retribuzione di posizione parte fissa, derivanti dall'applicazione del comma 3 sono coperti e finanziati a carico del Fondo di cui all'art. 90. Al fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoche' non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 70, comma 6, sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere. Nel caso in cui la retribuzione di posizione parte variabile di cui al precedente periodo non sia sufficiente a garantire il nuovo valore di retribuzione di posizione parte fissa, i nuovi valori sono corrisposti nei limiti della copertura assicurata dall'utilizzo, con il seguente ordine di priorita':
a) delle risorse di cui all'art. 90, comma 3, lettera a);
b) delle risorse di cui all'art. 90, comma 3, lettera e);
c) di ulteriori risorse prelevate dal fondo di cui all'art. 91, nei limiti comunque consentiti dalle esigenze di funzionalita' delle aziende o enti;
d) delle risorse del fondo di cui all'art. 90 resesi di nuovo disponibili a seguito di nuova graduazione o proporzionale riduzione delle retribuzioni di posizione parte variabile di tutti i dirigenti.
6. La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e della parte variabile - e' definita entro i valori massimi annui lordi per tredici mensilita' di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

7. Resta fermo quanto previsto all'art. 81, comma 4, in merito alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa.
8. La retribuzione di posizione complessiva e' attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione.
9. La graduazione delle funzioni e' effettuata dalle aziende od enti sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi enti od aziende possono assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali nonche' previo confronto ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera a):
a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo II di cui al Titolo III sul «Sistema degli incarichi dirigenziali» e in particolare dall'art. 70, comma 1;
b) complessita' della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;
c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
d) affidamento e gestione di budget;
e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attivita' direzionali;
h) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
i) utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente;
j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente;
k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente;
l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all'unita' operativa ovvero a livello aziendale;
m) ampiezza del bacino di utenza per le unita' operative caratterizzate da tale elemento e reale capacita' di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purche' collegata oggettivamente con uno o piu' dei precedenti criteri;
o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla struttura complessa.
10. Nell'ambito della medesima azienda o ente, agli incarichi e' attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parita' di rilevanza delle funzioni sulla base dei criteri di graduazione adottati.

 
Art. 90.

Fondo retribuzione di posizione

1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della ipotesi di CCNL, e' istituito il nuovo Fondo retribuzione di posizione, relativo alla dirigenza destinataria della presente sezione.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, le risorse consolidate nell'anno di sottoscrizione della ipotesi di CCNL - come certificate dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa - del «Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa» di cui all'art. 8 del CCNL 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009 dell'Area III, destinate alla dirigenza di cui alla presente sezione e quindi al netto di quelle che, ad invarianza complessiva di spesa, sono state destinate alla dirigenza appartenente all'ex Area III ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanita' sottoscritto il 19 dicembre 2019.
3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un importo, su base annua, pari a euro 338,00 per ogni dirigente destinatario della presente sezione in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' che non saranno piu' corrisposte ai dirigenti destinatari della presente sezione cessati dal servizio a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 3, lettera a) del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera a) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi alla dirigenza destinataria della presente sezione;
d) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III, tenendo conto dei soli posti di organico relativi dirigenza destinataria della presente sezione;
e) delle eventuali risorse trasferite al presente Fondo ai sensi dell'art. 91, comma 10.
4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi che potranno risultare variabili di anno in anno:
a) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza destinataria della presente sezione;
b) delle eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge utilizzabili per trattamenti economici in favore dei dirigenti destinatari della presente sezione, coerenti con le finalita' del presente Fondo.
5. Le risorse di cui al comma 3, lettere c), d) e quelle di cui al comma 4, lettera a) sono stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, lettera a) sono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di rientro).
6. Le risorse di cui al comma 3, lettere c), d) e quelle di cui al comma 4, lettera a), individuate quali fonti di alimentazione sia del Fondo di cui al presente articolo che del Fondo di cui all'art. 91, confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse e' effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse.
7. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui al successivo art. 91 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
8. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:
a) retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile secondo la disciplina di cui all'art. 89;
b) indennita' per incarico di direzione di struttura complessa;
c) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera b), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;
d) eventuali assegni personali posti a carico del fondo ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

 
Art. 91.

Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori

1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della ipotesi di CCNL, e' istituito il nuovo Fondo risultato e altri trattamenti accessori.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, le seguenti risorse consolidate nell'anno di sottoscrizione della ipotesi di CCNL, come certificate dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa:
a) risorse del «Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita' della prestazione individuale» di cui all'art. 10 del CCNL 6 maggio 2010 dell'Area III destinate alla sola dirigenza di cui alla presente sezione e, quindi, al netto di quelle che sono state destinate, ad invarianza complessiva di spesa, alla dirigenza appartenente all'ex Area III ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanita' sottoscritto il 19 dicembre 2019;
b) risorse del Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art. 9 del CCNL 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009 dell'Area III destinate alla sola dirigenza di cui alla presente sezione e, quindi, al netto di quelle che sono state destinate, ad invarianza complessiva di spesa, alla dirigenza appartenente all'ex Area III ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanita' sottoscritto il 19 dicembre 2019.
3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un importo, su base annua, pari a euro 312,00 per ogni dirigente destinatario della presente sezione in servizio alla data del 31 dicembre 2015; a decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno successivo il predetto importo e' rideterminato in euro 559,00;
b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 3, lettera a) del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera a) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi alla dirigenza destinataria della presente sezione;
c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III, tenendo conto dei soli posti di organico relativi dirigenza destinataria della presente sezione.
4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi che potranno risultare variabili di anno in anno:
a) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA dei dirigenti di cui alla presente sezione cessati dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
b) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza destinataria della presente sezione;
c) delle risorse di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III calcolate con riferimento al monte salari della dirigenza destinataria della presente sezione;
d) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;
e) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
f) delle risorse previste da disposizioni di legge, coerenti con le finalita' del presente fondo.
5. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c) e quelle di cui al comma 4, lettere b) e c), sono stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e f), sono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di rientro).
6. Le risorse di cui al comma 3, lettere b), c) e quelle di cui al comma 4, lettera b), individuate quali di fonti di alimentazione sia del Fondo di cui al presente articolo che del Fondo di cui all'art. 90, confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse e' effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse.
7. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui al precedente art. 90 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti normative in materia.
8. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:
a) retribuzione di risultato secondo la disciplina di cui all'art. 30 (Differenziazione e variabilita' della retribuzione di risultato), ivi comprese le integrazioni di tale retribuzione previste ai sensi dell'art. 92;
b) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera f), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;
c) welfare integrativo secondo la disciplina di cui all'art. 32;
d) indennita' per sostituzioni di cui all'art. 73;
e) indennita' di cui all'art. 94 e di cui all'art. 95.
9. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 sono altresi' sommate eventuali risorse residue del presente Fondo, nonche' del Fondo di cui all'art. 90, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente nell'anno di riferimento, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato. Resta comunque fermo l'obbligo dell'integrale destinazione delle risorse nell'anno contabile di competenza.
10. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 89, anche in correlazione con la definizione di nuovi assetti organizzativi, gli enti e le aziende possono ridurre stabilmente le complessive risorse di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in una misura comunque non superiore al 30% delle stesse, incrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art. 90.
11. Alla retribuzione di risultato e' destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera b), un importo non inferiore al 70% delle risorse annualmente disponibili a valere sul presente Fondo, considerate al netto di quelle previste al comma 4, lettera f).

 
Art. 92.

Pronta disponibilita'

1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con il piano adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza.
2. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unita' operative con attivita' continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, in relazione alle predette esigenze, possono essere individuate altre unita' operative per le quali sia necessario attivare un servizio di pronta disponibilita' e puo' essere previsto, in via eccezionale, il servizio di pronta disponibilita' anche per i dirigenti di struttura complessa con il loro assenso.
4. Il servizio di pronta disponibilita' e' limitato ai soli periodi notturni e festivi.
5. Il servizio di pronta disponibilita' ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, non possono essere previsti per ciascun dirigente piu' di dieci turni di pronta disponibilita' nel mese.
6. La pronta disponibilita' da' diritto ad una integrazione della retribuzione di risultato per ogni turno di dodici ore effettuato, pari ad euro 20,66. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'integrazione e' corrisposta proporzionalmente alla durata stessa ed e' maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attivita' prestata da' diritto ad una ulteriore integrazione della retribuzione di risultato, con importi differenziati a seconda che il servizio effettivamente prestato sia risultato superiore o inferiore alle tre ore, rispettivamente pari a euro 70,00 e a euro 140,00.
7. Nel caso in cui sia stata prestata attivita' lavorativa, a seguito di chiamata, nel giorno di riposo settimanale o in periodo notturno, al dirigente deve essere comunque garantito un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio.
8. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 91.
9. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, possono essere stabiliti ulteriori elementi di regolazione, per gli aspetti di dettaglio o non disciplinati dal presente articolo.

 
Art. 93.

Indennita' per incarico di direzione di struttura complessa

1. E' confermata, con riferimento alla sola dirigenza destinataria della presente sezione e con le modifiche di cui al presente articolo, la previgente disciplina relativa all'indennita' per incarico di direzione di struttura complessa di cui all'art. 41 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico come modificato dall'articolo 10, comma 2, del CCNL del 22 febbraio 2001 e 36 del CCNL del 3 novembre 2005 per l'Area III.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno successivo, il valore annuo lordo per tredici mensilita' dell'indennita' di cui al comma 1, per tutti gli incarichi di direzione di struttura complessa, e' stabilito in euro 10.218,00.

 
Art. 94.

Indennita' ufficiale polizia giudiziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, si conferma, per i dirigenti di cui alla presente sezione, l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'art. 60, comma 1, settimo alinea e del correlato art. 72, comma 1, lett.cc) del CCNL del 5 dicembre 1996 dell'Area III.
2. Alla corresponsione della indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 91.
3. Ferma restando la corresponsione per dodici mensilita', l'indennita' di cui al presente articolo e' rideterminata in euro 80,00 mensili lordi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL.

 
Art. 95.

Indennita' di bilinguismo

1. E' confermata l'indennita' di bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.
2. Ai dirigenti in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' nelle altre Regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorieta', il sistema del bilinguismo e' confermata l'apposita indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 91.
4. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.

 
Art. 96.

Disapplicazioni e norme finali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione:
A) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgente dell'Area III riferita alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa:
art. 63, comma 5 del CCNL 08/06/2000 I biennio economico;
art. 44 del CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico;
B) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti dell'Area III riferite alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa:
artt. 13 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico, 10, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005, 24, comma 6 del CCNL del 3 novembre 2005, 10, comma 5 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Il contratto individuale di lavoro);
art. 21 del CCNL del 10 febbraio 2004 (Ricostituzione del rapporto di lavoro);
art. 6 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Sistema degli incarichi e sviluppo professionale);
art. 11 del CCNL dell'8 giugno 2000 II biennio economico, nonche'  art. 16, comma 5 del CCNL del 6 maggio 2010 integrativo (Disposizioni particolari);
art. 27 del CCNL dell'8 giugno 2000, I biennio economico, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 6 maggio 2010, ad esclusione del comma 12 (Tipologie d'incarico);
art. 28 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico, articolo 24, comma 9 del CCNL 3 novembre 2005, art. 10 del CCNL del 17 ottobre 2008, articolo 4, comma 2 del CCNL del 6 maggio 2010 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure);
art. 29 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico, come integrato dall'art. 10, comma 3 CCNL 17 ottobre 2008 e dall'art. 24, comma 9, del CCNL del 3 novembre 2005 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa);
art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico e articolo 11, comma 1, lett. a) e lett. b) del CCNL 3 novembre 2005 (Sostituzioni);
art.   37, comma  5, del CCNL del 10 febbraio 2004 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza PTA (Clausole integrative ed interpretative dei CCNL 8 giugno 2000);
art. 40 CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico, ad eccezione dei commi 9 e 12, art.  24 commi 11, 12, 13 CCNL 3 novembre 2005;
art. 54 CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico. art. 5 e 9 CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico, articolo 1, comma 1 primo alinea CCNL 4 marzo 1997 e articolo 4, comma 3 CCNL integrativo 6 maggio 2010 (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario); 
art. 55 CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico;
art. 11 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Obiettivi);
art. 12 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Principi della valutazione);
art. 13 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Procedure della valutazione);
art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005 (La verifica e valutazione dei dirigenti);
art. 26 del CCNL del 3 novembre 2005 (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attivita' dei dirigenti);
art. 27 del CCNL del 3 novembre 2005 (Modalita' ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti);
art. 28 del CCNL del 3 novembre 2005 (Modalita' ed effetti della valutazione positiva delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti);
art. 29 del CCNL del 3 novembre 2005 (La valutazione negativa);
art. 31 del CCNL del 3 novembre 2005 (Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti);
art. 32 del CCNL del 3 novembre 2005 (Norma finale del sistema di valutazione);
allegato 5 del CCNL del 3 novembre 2005 (Procedimento di valutazione);
art. 25 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico (Patrocinio legale);
art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del CCNL del 3 novembre 2005 (Copertura assicurativa), e art. 18, commi 1, 3 e 4 del CCNL del 17. 10.2008 (Copertura assicurativa e tutela legale);
art. 60 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico (Attivita' non rientranti nella libera professione intramuraria);
art. 62 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico (Attivita' dei dirigenti dei ruoli professione tecnico amministrativo);
art. 17 del CCNL 3 novembre 2005, come modificato dall'art. 16, comma 6 CCNL 6 maggio 2010.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL la nuova disciplina sul trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui al presente titolo, sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate.
3. I dirigenti di cui alla presente sezione che, alla data di sottoscrizione della Ipotesi di contratto, svolgevano la propria prestazione lavorativa in regime di impegno ridotto possono continuare a rendere la propria prestazione lavorativa in tale regime. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai suddetti dirigenti continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di impegno ridotto, ivi incluso il trattamento economico, fino alla data del loro rientro a tempo pieno. Resta ferma la generale disapplicazione, per tutti gli altri dirigenti, delle previgenti disposizioni in materia di regime di impegno ridotto dalla data di entrata in vigore del presente CCNL.
4. Ai dirigenti di cui al comma 3, analogamente a quanto previsto per tutti gli altri dirigenti della presente sezione, non sono corrisposti i compensi per lavoro straordinario o supplementare. Dell'eventuale maggiore impegno lavorativo agli stessi richiesto si puo' tenere conto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

 
Art. 97.

Destinatari della Sezione «Segretari comunali e provinciali»

1. La presente sezione si applica, secondo le previsioni, dell'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, ai segretari comunali e provinciali, iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

 
Art. 98.

Confronto materie

1. Sono oggetto di confronto a livello nazionale:
a) criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all'attivita' di formazione, aggiornamento, studio e ricerca, ivi compresi quelle dei corsi di specializzazione per il conseguimento dell'idoneita' per l'iscrizione alle fasce superiori dell'albo, nonche' la individuazione, nel piano della formazione annuale di aggiornamento, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno;
b) criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula, ai fini della piu' ampia e completa divulgazione degli stessi anche al fine assicurare la massima disponibilita' di informazioni utili per la procedura di nomina;
c) criteri generali relativi all'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali in disponibilita', comando, collocamento fuori ruolo, riammissione in servizio, mobilita' ivi compresa quella fra le sezioni dell'Albo;
d) criteri generali ai fini della determinazione dell'eventuale percentuale di maggiorazione di cui all'art. 98 del decreto legislativo n. 267/2000;
e) criteri generali per la determinazione annuale del numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi di formazione e specializzazione;
f) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

 
Art. 99.

Contrattazione integrativa: materie

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, sulle seguenti materie:
a) condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione;
b) criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza;
c) effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul trattamento economico del segretario;
d) definizione delle modalita' di versamento dei contributi sindacali.
2. La materia a cui si applica l'art. 8, comma 4 e' quella di cui al comma 1, lettera d).
3. Le materie a cui si applica l'art. 8 comma 5 sono quelle di cui al comma 1, lett. a), b) e c).

 
Art. 100.

Tenuta ed aggiornamento dei curricula

1. Al fine di favorire la massima disponibilita' di informazioni utili per le procedure di nomina, il Ministero dell'interno redige il curriculum professionale di ciascun segretario, a conclusione del corso di abilitazione per l'iscrizione all'albo, e provvede al suo continuo aggiornamento.
2. I criteri per la redazione, l'aggiornamento e la tenuta dei curricula sono definiti dal Ministero dell'interno previo confronto ai sensi dell'art. 98.

 
Art. 101.

Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario

1. Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Citta' Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000, l'assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attivita', tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell'ente, la responsabilita' della proposta del piano esecutivo di gestione nonche', nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilita' della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.
2. L'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Segretario Comunale e Provinciale, e' compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonche' con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti.

 
Art. 102.

Nomina nell'incarico

1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 267/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
2. A tal fine, a seguito dell'avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Ministero dell'interno, la Sezione Regionale dell'Albo presso la Prefettura competente trasmette ai sindaci metropolitani ai sindaci ed ai presidenti delle Province che ne hanno fatto richiesta l'elenco dei segretari iscritti e che non siano gia' titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula.
3. Presso le Unioni di comuni, il presidente nomina il segretario secondo le vigenti disposizioni legislative.
4. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano gli effetti di cui all'art. 13, comma 10, e dell'art. 19, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

 
Art. 103.

Revoca dell'incarico

1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Il provvedimento di revoca e' adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.
3. L'ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi venti giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l'ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.
4. Ai fini della revoca del presente articolo, costituisce violazione dei doveri d'ufficio anche il mancato o negligente svolgimento dei compiti di cui all'art. 101, comma 1.

 
Art. 104.

Patrocinio legale

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti del segretario per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il segretario da un legale di comune gradimento.
2. Analoga iniziativa assumono il Ministero dell'interno, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita' ed utilizzati per esigenze del Ministero stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
3. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente oppure il Ministero dell'interno o le altre amministrazioni, di cui al comma 2, ripeteranno dal segretario tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
4. La disciplina del presente articolo non si applica ai segretari assicurati ai sensi dell'art. 49 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001.
5. Resta, comunque, fermo quanto previsto dall'art. 18 del decreto-legge n. n. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997.

 
Art. 105.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:
a) trattamento stipendiale;
b) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
d) retribuzione di posizione;
e) maturato economico annuo, ove spettante;
f) retribuzione di risultato, ove spettante;
g) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia;
h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante.
2. Al segretario comunale e provinciale compete altresi' una tredicesima mensilita' corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione della lettera f) e della stessa lett. g).

 
Art. 106.

Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari annui lordi dei segretari comunali e provinciali collocati nelle fasce A, B e C di cui all'art. 3 del CCNL sottoscritto il 1° marzo 2011 sono incrementati con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare di cui al comma 1.
3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, i nuovi stipendi tabellari annui lordi dei segretari collocati nelle fasce A, B e C sono, pertanto, rideterminati con le decorrenze e nelle misure indicate, rispettivamente, nelle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 107.

Retribuzione di posizione

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilita', della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 sono rideterminati come indicato nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Fermo restando l'art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l'art. 16-ter, comma 11 del decreto-legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 del CCNL del 16 maggio 2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per la funzione dirigenziale piu' elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa piu' elevata, e' pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16 maggio 2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1.
3. Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l'eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:
euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;
euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 continuano a trovare applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilita', delle retribuzioni di posizione definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000-2001.

 
Art. 108.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 106 ed all'art. 107, comma 1 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

 
Art. 109.

Previdenza complementare

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 57 del CCNL del 16 maggio 2001 (quadriennio normativo 1998-2001) e dalla dichiarazione congiunta all'art. 2 dell'accordo per l'istituzione del fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale, le parti concordano sull'adesione del personale di cui alla presente sezione al Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio. Restano ferme, anche per i destinatari della presente sezione, le norme del predetto accordo istitutivo in materia di contribuzione del datore di lavoro.

 
Art. 110.
Commissione paritetica per la revisione della struttura della
retribuzione del segretario

1. Le Parti, nel concordare sull'opportunita' di individuare una struttura retributiva del segretario Comunale idonea a valorizzare le competenze professionali, nonche' di rivedere i criteri e i parametri previsti dall'art. 41, comma 4 del CCNL 16 maggio 2001, convengono di procedere ad una fase istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza dell'attuale struttura retributiva del segretario, al fine poi di pervenire ad una revisione del CCNI di cui all'art. 41, comma 4, nonche' di prevedere una nuova struttura retributiva da inserire nel prossimo CCNL.
2. Al fine di attuare quanto previsto dal comma 1, e' istituita presso l'ARAN, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione Paritetica composta dai firmatari del presente accordo, nonche' dall'ANCI e dall'UPI e dal Ministero dell'Interno
3. La Commissione deve completare i lavori con la redazione di un apposito documento, la cui condivisione della parte sindacale avviene secondo le regole della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. I compiti della Commissione sono:
a) analisi e caratteristiche della struttura retributiva del segretario comunale;
b) analisi delle attuali fasce professionali in relazione delle dimensioni dell'Ente;
c) per la definizione di nuovi criteri e parametri per la maggiorazione della retribuzione di posizione nell'ambito della contrattazione integrativa nazionale, la Commissione terra' conto: della valorizzazione della funzione di sovrintendenza e coordinamento del segretario, anche in rapporto alla dimensione e complessita' delle struttura organizzativa e alle altre funzioni dirigenziali presenti nell'ente o, in assenza, alle posizioni organizzative nei confronti la funzione e' esercitata; della diretta correlazione con ogni funzione aggiuntiva concretamente assegnata in ambito gestionale; dell'adeguata considerazione di ogni altro fattore significativo incidente sulle responsabilita' interne ed esterne assunte dal segretario all'interno dell'ente ivi compresi gli incarichi nelle Unioni dei comuni.
5. E' fatta salva la disciplina prevista dall'art. 41, comma 4 del CCNL 16 maggio 2011 e, conseguentemente, fino alla data di stipula e di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo integrativo continua a trovare applicazione la attuale disciplina attuativa.

 
Art. 111.

Conferme e disapplicazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione:
A) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti:
art. 16 del CCNL del 16 maggio 2001, primo biennio economico (tenuta e aggiornamento dei curricula);
art. 17 CCNL 16 maggio 2001 (Nomina dell'incarico);
art. 18 CCNL 16 maggio 2001 (Revoca dell'incarico);
art. 37 CCNL 16 maggio 2001 - I biennio economico (struttura della retribuzione);
art. 3, comma 7 del CCNL 1. 3.2011 II biennio economico;
B) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgenti:
articoli 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 16 maggio 2001 I biennio economico e 3 del CCNL del 16 maggio 2001 II biennio economico, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 107;
art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico, tenendo conto delle innovazioni legislative e contrattuali nel frattempo intervenute;
art. 43 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico;
art. 44 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico;
art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 16-ter comma 11 del decreto-legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
art. 4, commi 3 e 4 del CCNL 1° marzo 2011 II biennio economico.

 
Dichiarazione congiunta n. 1

Con riferimento alla valutazione della performance individuale dei dirigenti le parti, nel condividere il valore e l'importanza della valutazione come strumento di miglioramento dei risultati, concordano nel ritenere che per il pieno dispiegarsi delle sue potenzialita' sia necessario articolare il processo che conduce alla valutazione finale in piu' fasi o momenti. In proposito, le parti sottolineano la fondamentale importanza che rivestono le fasi di valutazione intermedia o, in ogni caso, i momenti di comunicazione in corso d'anno che consentano ai valutati, anche durante la gestione, di ottenere feedback tempestivi sull'andamento della propria prestazione.

 
Dichiarazione congiunta n. 2

In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 13 (Ferie e festivita'), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria generale Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'.

 
Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, auspicano la piu' ampia applicazione dell'istituto anche nei confronti del personale destinatario del presente CCNL assicurando i necessari momenti di partecipazione e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, in linea con quanto previsto dalla parte comune, titolo II, capo I del presente CCNL.

 
Dichiarazione congiunta n. 4

Le parti sono concordi nel ritenere che nell'assegnazione degli incarichi cui all'art. 70, comma 1, lett. c) anche l'esperienza professionale maturata costituisca elemento di valutazione ai fini dell'apprezzamento dei criteri stabiliti.

 
Dichiarazione congiunta n. 5

Le parti ritengono opportuno approfondire il problema della valutabilita' della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali nella base di calcolo utile ai fini dell'indennita' premio di servizio.