Gazzetta n. 68 del 19 marzo 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39
Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, i commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e, in particolare, gli articoli 99 e 100;
Vista la legge 11 marzo 1972, n. 118, e in particolare gli articoli 17 e 18;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 630;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonche' in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non come determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo
Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze
puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel
rispetto dei limiti generali posti alla funzione
legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza
esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una
serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate
nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale
concorrente). Quindi nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), della legge
8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonche' di semplificazione» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di
lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza
dei principi di parita' di trattamento e di non
discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore
dilettantistico sia nel settore professionistico, e di
assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema
dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' di disciplina
del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento del carattere sociale e
preventivo-sanitario dell'attivita' sportiva, quale
strumento di miglioramento della qualita' della vita e
della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di
sviluppo sociale;
b) riconoscimento del principio della specificita'
dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito
a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del
principio delle pari opportunita', anche per le persone con
disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al
lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel
settore professionistico;
c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal
comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera
b) del presente comma, della figura del lavoratore
sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara,
senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla
natura dilettantistica o professionistica dell'attivita'
sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in
materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle
regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
d) tutela della salute e della sicurezza dei minori
che svolgono attivita' sportiva, con la previsione di
specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle
societa' e delle associazioni sportive con le quali i
medesimi svolgono attivita';
e) valorizzazione della formazione dei lavoratori
sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di
garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche
culturale ed educativa nonche' una preparazione
professionale che favorisca l'accesso all'attivita'
lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
f) disciplina dei rapporti di collaborazione di
carattere amministrativo gestionale di natura non
professionale per le prestazioni rese in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo
conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine
non lucrativo;
g) riordino e coordinamento formale e sostanziale
delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo
1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni
necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e
sistematica, nel rispetto delle norme di diritto
internazionale e della normativa dell'Unione europea,
nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto
sportivo e ai consolidati orientamenti della
giurisprudenza;
h) riordino della disciplina della mutualita' nello
sport professionistico;
i) riconoscimento giuridico della figura del
laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di
titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 178;
l) revisione e trasferimento delle funzioni di
vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della
difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali,
in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti
sportivi e federazioni sportive, previa puntuale
individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire;
m) trasferimento delle funzioni connesse
all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro a segno
esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana
tiro a segno, anche con la previsione di forme di
collaborazione della stessa con il predetto Ministero,
previa puntuale individuazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie da trasferire;
n) riordino della normativa applicabile alle
discipline sportive che prevedono l'impiego di animali,
avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al
trasporto, alla tutela e al benessere degli animali
impiegati in attivita' sportive.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi»,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
S.O. n. 16:
«Art. 1. - (Omissis).
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 99 e 100 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972,
n. 301, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige»:
«Art. 99. - Nella regione la lingua tedesca e'
parificata a quella italiana che e' la lingua ufficiale
dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi
carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente
statuto e' prevista la redazione bilingue.»
«Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della
provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e
uffici della pubblica amministrazione situati nella
provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i
concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali
della regione, della Provincia di Bolzano e degli enti
locali in tale provincia puo' essere usata la lingua
italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli organi e i
concessionari di cui al primo comma usano nella
corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del
richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono
stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata
d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
presunta del cittadino cui e' destinata. Salvo i casi
previsti espressamente - e la regolazione con norme di
attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli
atti destinati alla generalita' dei cittadini, negli atti
individuali destinati ad uso pubblico e negli atti
destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto negli
altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due
lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana
all'interno degli ordinamenti di tipo militare.».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 della
legge 11 marzo 1972, n. 118, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 aprile 1972, n. 95, recante «Provvedimenti a
favore delle popolazioni alto-atesine»:
«Art. 17. - Spetta alle province autonome di Trento e
di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di
riconoscere le persone giuridiche private, operanti
nell'ambito provinciale.»
«Art. 18. - I presidenti delle giunte provinciali di
Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al
riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo
precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non
compresi nelle materie di competenza delle province
medesime. Nell'esercizio del predetto potere i presidenti
delle giunte provinciali si attengono alle direttive
generali che possono essere emanate dal Governo.».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- L'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
e altre disposizioni connesse», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175 - S.O. n. 131, abrogato
dall'articolo 17 del presente decreto, recava:
«Disposizioni in materia di attivita' sportiva
dilettantistica».
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.
246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2006, n. 125 - S. O. n. 133.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 630, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2016, n. 302:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, recante «Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Associazione o Societa' sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;
b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;
f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale;
g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;
h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico;
n) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata;
o) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport.
 
Art. 3

Competenze legislative di Stato,
regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.
2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 3:
- La legge 15 aprile 2003, n. 86, recante «Istituzione
dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi
italiani che versino in condizione di grave disagio
economico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
aprile 2003, n. 94. Dispone che agli sportivi italiani che
nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la
Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza
internazionale in ambito dilettantistico o
professionistico, puo' essere attribuito un assegno
straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino
in condizione di grave disagio economico. L'importo
dell'assegno straordinario vitalizio e' commisurato alle
esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso, essere
superiore a 15.000 euro annui. Sara' una Commissione a
decidere a chi assegnare il vitalizio.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 4

Istituzione del Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche

1. Presso il Dipartimento per lo sport e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».
2. Il Registro e' interamente gestito con modalita' telematiche. Il trattamento dei relativi dati e' consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.
 
Art. 5

Struttura del Registro

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Societa' e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.
3. Sono iscritti in una sezione speciale le Societa' e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.
 
Art. 6

Iscrizione nel Registro

1. La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.
2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante:
a) i dati anagrafici dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica;
b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
f) le attivita' (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Societa' e Associazioni sportive affiliate;
g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.
3. Ogni Associazione e Societa' sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:
a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
c) i verbali che modificano gli organi statutari;
d) i verbali che modificano la sede legale.
4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, puo':
a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avra' validita' dalla data di presentazione della domanda.
6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Istanza di riconoscimento della personalita' giuridica

1. Con la domanda di iscrizione al Registro puo' essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalita' giuridica di cui all'articolo 14.
 
Art. 8

Certificati

1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.
 
Art. 9

Cancellazione

1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorita' giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
 
Art. 10

Opponibilita' ai terzi degli atti depositati

1. Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.
 
Art. 11

Funzionamento e revisione del Registro

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.
2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalita' di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia.
4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalita' di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Trasmigrazione

1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa' e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.
 
Art. 13

Gestione del Registro

1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della societa' Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti normativi della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 14

Acquisto della personalita' giuridica

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.
3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.

Note all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361 recante «Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.
- Per i riferimenti alla legge 11 marzo 1972, n. 118,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 15

Certificati

1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attivita' sportive svolte dalle Societa' e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.
 
Art. 16

Fattori di rischio e contrasto
della violenza di genere nello sport

1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attivita' sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validita' quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Societa' sportive e delle persone tesserate.
2. Le Associazioni e le Societa' sportive dilettantistiche e le Societa' sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attivita' sportiva nonche' codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a piu' Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.
3. Le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche e societa' sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.
4. Le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche e le Societa' sportive professionistiche, gia' dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.
5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.
6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Societa' sportive dilettantistiche e le Societa' sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198 e del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti normativi dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, abrogato dal presente
decreto, si veda nelle note alle premesse.