Gazzetta n. 66 del 17 marzo 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2021
Criteri e modalita' tecniche di versamento e di utilizzo del contributo per i lavoratori impatriati dello sport.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Vincenzo Spadafora e' stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e per lo sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Vincenzo Spadafora, e' stata conferita, tra le altre, la delega di funzioni in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese» e, in particolare, l'art. 16 concernente «Regime speciale per lavoratori impatriati», come modificato dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il comma 5-quater del citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale si stabilisce che «per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare»;
Visto altresi' il comma 5-quinquies del medesimo art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale si dispone che, relativamente ai rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile da effettuare su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e che tali entrate siano riassegnate a un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili sportivi.
Considerato che, secondo quanto disposto dal richiamato art. 16, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' di governo delegata in materia di sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del comma 5-quinquies sopra menzionato;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione delle modalita' e dei criteri di utilizzo delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 5-quinquies dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
Su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di versamento e di utilizzo del contributo di cui al comma 5-quinquies dell'art. 16 del suddetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
 
Art. 2

Modalita' di versamento del contributo

1. I soggetti che optano per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 16, comma 5-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, devono provvedere annualmente al versamento del contributo di cui al comma 5-quinquies del medesimo art. 16, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Il versamento e' effettuato con le modalita' di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di avvalersi della compensazione ivi prevista.
2. Contestualmente al versamento, i soggetti optanti comunicano al Dipartimento per lo sport, mediante modulo che sara' reso disponibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento per lo sport www.sport.governo.it l'adesione al regime agevolato, la somma versata, i dati identificativi del soggetto optante, del datore di lavoro e della federazione sportiva nazionale di riferimento.
3. L'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento per lo sport, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per i versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'ammontare dei versamenti effettuati, nonche' i dati identificativi dei lavoratori e dei datori di lavoro, indicati nei modelli F24.
4. L'eventuale omesso o insufficiente versamento del contributo entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo comporta la decadenza del beneficio di cui all'art. 16, comma 5-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con le debite conseguenze di legge.
 
Art. 3
Modalita' di accesso ai contributi finalizzati al sostegno dei
settori giovanili

1. Possono accedere al contributo previsto dall'art. 16, comma 5-quinquies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le Federazioni sportive le cui societa' affiliate abbiano contrattualizzato persone fisiche che si siano avvalse del regime fiscale agevolato di cui al comma 5-quater del medesimo art. 16.
2. All'esito delle procedure di cui all'art. 2 del presente decreto, il Dipartimento per lo sport pubblica, con cadenza annuale, un elenco attestante il totale dei contributi versati riferibile a ciascuna federazione sportiva nazionale. Tali somme determinano il tetto massimo per la proposizione delle domande di contributo di cui al successivo comma 3.
3. Per accedere al suddetto contributo, le Federazioni dovranno presentare al Dipartimento per lo sport, secondo le modalita' e nei termini da definirsi con provvedimento del medesimo Dipartimento, un progetto, un programma o un piano finalizzato al sostegno dei settori giovanili di propria competenza. I progetti, i programmi o i piani presentati dovranno:
a) riguardare l'intero territorio nazionale, anche in proporzione rispetto alle societa' affiliate alla Federazione proponente;
b) afferire alla formazione professionale di personale coinvolto nelle attivita' dei settori giovanili;
c) incentivare i valori delle pari opportunita', il contrasto ad ogni forma di discriminazione;
d) aumentare l'integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigrati e di altri gruppi sociali vulnerabili.
 
Art. 4

Modalita' per la presentazione
della domanda di accesso ai contributi

1. Il Dipartimento per lo sport cura l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilita' delle istanze alla procedura di cui all'art. 3.
2. Per la valutazione delle istanze, si procede mediante nomina di un'apposita commissione, composta da tre membri del Dipartimento per lo sport, in possesso di adeguati requisiti di esperienza e competenza professionale.
3. La commissione elabora una proposta di ammissione delle domande pervenute e la trasmette al Dipartimento per lo sport, che provvede ad approvarla e a pubblicarla sul proprio sito istituzionale.
4. All'esito della procedura, il contributo verra' erogato con provvedimento del Dipartimento per lo sport.
5. Ai componenti della commissione non spettano ne' compensi, ne' gettoni di presenza, ne' rimborsi spese.
 
Art. 5

Periodo d'imposta 2019

1. Ai fini di quanto previsto nel presente decreto, sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi 2019, previo versamento dei contributi dovuti da effettuarsi entro il 15 marzo 2021 con le modalita' di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilita' di avvalersi della compensazione ivi prevista.
2. L'eventuale omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta la decadenza del beneficio di cui all'art. 16, comma 5-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con le debite conseguenze di legge. Si applicano le previsioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del presente decreto.
Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e del Dipartimento per lo sport, e' trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Roma, 26 gennaio 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro per le politiche
giovanili e lo sport
Spadafora

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 414