Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2021 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2021
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, secondo aggiornamento.


LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), e successive modificazioni;
Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 6, comma 1; 6-bis; 36, comma 2; 37, comma 5; 48, comma 4;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la societa' di gestione;
Visto il regolamento delegato (UE) del 17 dicembre 2015, n. 438/2016, che integra la direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
Visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari;
Visti gli orientamenti dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM e nei FIA (ESMA34-39-897) del 16 luglio 2020;
Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;
Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio agli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM e nei FIA (ESMA34-39-897) del 16 luglio 2020;
Considerata l'esigenza di aggiornare per ragioni di semplificazione e adeguamento agli sviluppi del mercato la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio);
Sentita la Consob;

EMANA

l'unito provvedimento che modifica il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato.
Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2021

Il Governatore: Visco
 
Articolo 1
(Modifiche al Titolo II)
1) Nel Capitolo 5, Sezione IV, il paragrafo 1 e' soppresso.
 
Articolo 2
(Modifiche al Titolo IV)
1) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 2, dopo il quarto alinea e'
aggiunto il seguente alinea: "- dagli Orientamenti dell'ESMA
sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM e nei FIA
(ESMA34-39-897 IT) del 16 luglio 2020.". 2) Nel Capitolo 3, Sezione II, e' aggiunto il seguente paragrafo 17
("Prove di stress di liquidita'"). "17. Prove di stress di liquidita'
La Banca d'Italia puo' richiedere a una SGR, SICAV o SICAF la trasmissione della documentazione relativa a una prova di stress di liquidita' per contribuire a dimostrare la capacita' del fondo di essere conforme alle disposizioni applicabili, anche per quanto riguarda la possibilita' di soddisfare le richieste di rimborso in condizioni normali e di stress.
Nel caso in cui dalle prove di stress emergano rischi di liquidita' rilevanti, la SGR, SICAV o SICAF ne informa tempestivamente la Banca d'Italia. La notifica contiene informazioni sulle posizioni di rischio rilevanti, sugli esiti delle prove di stress di liquidita' e sulle azioni adottate per fronteggiare i rischi rilevati (7).
La Banca d'Italia, anche in relazione a situazioni del mercato caratterizzate da richieste di rimborso di importo rilevante, puo' richiedere che le SGR, le SICAV o le SICAF comunichino ulteriori informazioni relative alle prove di stress di liquidita' (ad esempio, informazioni sui modelli utilizzati per le prove di stress di liquidita' e sui relativi risultati).".
(7) Per le regole in materia di divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, cfr. Titolo V, Capitolo 3.
 
Articolo 3
(Modifiche al Titolo V)
1) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.2, primo capoverso,
lettera a., dopo le parole "della somma investita" e' aggiunta la
seguente nota "(12 bis) Il pagamento delle commissioni di
sottoscrizione puo' avvenire contestualmente ovvero
successivamente alla sottoscrizione delle quote o azioni del
fondo. Nel caso in cui le commissioni di sottoscrizione siano
prelevate dalla societa' di gestione gradualmente, in un arco
temporale predefinito, e a valere sulle commissioni di gestione
relative alle quote sottoscritte (c.d. commissioni di
sottoscrizione differite), e' necessario che: (i) il regolamento
del fondo con chiarezza e precisione indichi l'ammontare della
commissione (che dovra' essere espressa in termini assoluti o in
percentuale della somma investita), le modalita', i termini e il
periodo di prelievo della stessa, nonche' disciplini il caso in
cui il sottoscrittore decida di chiedere il rimborso delle
proprie quote prima della fine del periodo di prelievo (in questo
caso, ad esempio, il regolamento puo' prevedere che il gestore
recuperi l'importo residuo della commissione di sottoscrizione
differita detraendolo dall'ammontare dovuto all'investitore per
il rimborso delle quote); e (ii) fermi restando gli obblighi di
trasparenza informativa nella documentazione d'offerta, il
periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita
non sia superiore all'orizzonte temporale del fondo.". 2) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 4.2.1, il dodicesimo (e
ultimo) capoverso e' sostituito dal seguente, "Il regolamento
deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso o
l'emissione di quote puo' essere sospeso nell'interesse dei
partecipanti. Nel caso dei rimborsi, tali eventi risultano
riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di
rimborso per la loro entita' (ad esempio, richieste di rimborso
superiori a una percentuale del valore complessivo del fondo)
richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della
situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio
all'interesse dei partecipanti. La durata complessiva delle
sospensioni del diritto al rimborso riconducibili al medesimo
evento di natura eccezionale non puo' mai essere superiore a un
mese (21 bis). Della sospensione il gestore informa
tempestivamente la Banca d'Italia e, con le modalita' previste
nel regolamento per la diffusione del valore della quota, i
partecipanti".
(21 bis) In questo specifico caso, per mese si intende un periodo continuativo di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo - tra queste sospensioni - nei quali i rimborsi sono ripristinati. 3) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 2, secondo capoverso, primo
alinea, dopo le parole "ESMA's Guidelines on ETFs and other UCITS
issues - ESMA/2014-937;" sono inserite le seguenti, "Orientamenti
dell'ESMA sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM e nei
FIA del 16 luglio 2020 - ESMA34-39-897;". 4) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 5, dopo il secondo capoverso
e' aggiunto il seguente, "In linea generale, e in linea con il
principio di proporzionalita', i gestori di OICR si dotano di
adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidita'
ed effettuano prove di stress di liquidita' per fronteggiare i
rischi di potenziali cambiamenti delle condizioni di mercato che
possano avere effetti negativi per il fondo. I gestori di OICVM,
FIA aperti e FIA chiusi che fanno ricorso alla leva finanziaria
su base sostanziale (2 bis) applicano le sezioni da V.1.1 a
V.1.16 degli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di
liquidita' negli OICVM e nei FIA del 16.07.2020 (ESMA34-39-897)
(2 ter). Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti, i
termini "organo di gestione" e "alta dirigenza" si intendono
riferiti, rispettivamente, all'organo con funzione di
supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione,
come definiti al Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 1, numero 27 e
28 del presente Regolamento, in coerenza con le vigenti
disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilita'
dei predetti organi.".
(2 bis) Gli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM e nei FIA si applicano anche ai fondi Exchange Traded Funds (ETF).
(2 ter) https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-liquidity-stresstestin g-in-ucits-and-aifs. 5) Nel Capitolo 3, Sezione VI, paragrafo 1, il settimo capoverso e'
soppresso. 6) Nel Capitolo 3, Sezione VI, paragrafo 1, l'ottavo capoverso e'
sostituito dal seguente, "I FIA riservati possono compiere le
operazioni indicate nella Sezione II, par. 2, lett. e), se
espressamente previste nel regolamento di gestione, fermo
restando il rispetto delle disposizioni in materia di disciplina
dei conflitti di interesse di attuazione dell'art. 6, comma 2,
lettera b-bis), numero 6 del TUF (58).".
(58) Cfr. Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari), Libro VI, Parte II, Titolo II, che rinvia agli articoli del Capo III, Sezione II del Regolamento delegato (UE) 2013/231 della Commissione del 19 dicembre 2012.
 
Articolo 4
(Modifiche al Titolo VIII)
1) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 2, primo capoverso, il terzo
alinea e' sostituito dal seguente, "- dal Regolamento delegato
(UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva
AIFMD (Regolamento AIFMD), e in particolare dal Capo IV, Sezione
3, relativo alle funzioni del depositario, ai doveri di diligenza
e agli obblighi di separazione in caso di delega di funzioni;". 2) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 2, primo capoverso, il quarto
alinea e' sostituito dal seguente, "- dal Regolamento delegato
(UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra
la direttiva UCITS per quanto riguarda gli obblighi dei
depositari (Regolamento UCITS), e in particolare dal Capo 2,
relativo ai medesimi profili di cui al punto precedente;". 3) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 2, dopo il quarto alinea e'
aggiunto il seguente alinea: "- dagli Orientamenti dell'ESMA
sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM e nei FIA del 16
luglio 2020 (ESMA 34-39-897).". 4) Nel Capitolo 3, Sezione IV, dopo il primo capoverso e' aggiunto il
seguente capoverso: "Nell'ambito delle proprie funzioni di
sorveglianza, con riferimento alle attivita' di verifica sul
programma delle prove di stress di liquidita' attuato dai
gestori, i depositari applicano la Sezione V.2 degli Orientamenti
dell'ESMA sulle prove di stress di liquidita' negli OICVM e nei
FIA (8 bis). In particolare, i depositari stabiliscono opportune
procedure di verifica per accertare che i gestori dispongano di
procedure documentate per il proprio programma di prove di stress
di liquidita'.".
(8 bis) https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-liquiditystress- testing-in-ucits-and-aifs.
 
Articolo 5
(Modifiche all'AllegatoV.1.1)
1) Nella Parte C, paragrafo VI.1, numero 9, dopo la numerazione 9,
sono aggiunte le seguenti parole, "[Indicare alternativamente una
delle due seguenti formulazioni:] Formulazione n. 1):". 2) Nella Parte C, paragrafo VI.1, numero 9, dopo il primo capoverso
e' aggiunto il seguente capoverso: "Formulazione n. 2): la SGR ha
facolta' di sospendere per un arco di giorni determinato (che non
potra' essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il
diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano
presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch
di importo cumulato superiore al [indicare una percentuale non
inferiore al 5%] del valore complessivo del Fondo che, in
relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che
potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi
casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata
della sospensione con le medesime modalita' previste per la
pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute
durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del
rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR puo'
avvalersi di questa modalita' di sospensione in piu' occasioni
consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma
restando la durata massima complessiva di un mese delle predette
sospensioni (4).".
(4) Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
 
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. Le modifiche ai regolamenti dei fondi che sono finalizzate ad
adottare una delle formulazioni previste all'Allegato V.1.1,
Parte C, paragrafo VI.1, numero 9, come modificato dall'articolo
5 del presente provvedimento, sono approvate in via generale. La
SGR, entro 10 giorni dall'adozione delle modifiche, invia alla
Banca d'Italia: la delibera dell'organo con funzione di
supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento; il
nuovo testo del regolamento in formato elettronico. 2. Le modifiche ai regolamenti dei fondi di cui al comma 1 hanno
efficacia immediata.