Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 16
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante «Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante «Norme regolamentari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 aprile 1989, recante «Aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, di adozione del «Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite»;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 30 agosto 1996, n. 35388, recante «Riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997, recante «Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto»;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varieta' di vite al Catalogo nazionale delle varieta' di vite»;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1998, recante «Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varieta' portinnesto della vite»;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, recante «Determinazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 10 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000, recante «Aggiornamento del Registro nazionale delle varieta' di viti»;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agrarie e relativi controlli»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2001, recante «Modifica al decreto 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto»;
Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di viti di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005, recante «Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varieta' di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varieta' di vite»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ministeriale 8 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, recante «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2006, recante «Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, recante «Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante «Determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetai e prodotti vegetali»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, recante «Linee guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I»;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio» e, il particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), che introduce al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, il Titolo III-bis «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale» nonche' la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 dell'11 luglio 2020, recante «Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, riordinandole, mediante coordinamento ed integrazione, in un testo unico.
2. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione e alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati.
3. Il presente decreto non si applica alle varieta' di vite geneticamente modificate.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 11. (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente
alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali
effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.
1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e
(CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della
normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei
materiali di moltiplicazione della vite, al fine del
riordino e della semplificazione normativa). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi con i quali
provvede ad adeguare la normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e,
limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle
piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonche' a
raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti
in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di
moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in
coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con i Ministri della salute,
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguamento e semplificazione delle norme
vigenti sulla base delle attuali conoscenze
tecnico-scientifiche di settore;
b) coordinamento delle disposizioni vigenti in
materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne
la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione di eventuali incongruenze e
antinomie tenendo conto degli orientamenti
giurisprudenziali consolidati;
d) revisione dei procedimenti amministrativi al
fine di ridurre i termini procedimentali;
e) individuazione delle autorita' competenti, degli
organismi delegati e dei compiti conferiti per
l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione
delle piante dagli organismi nocivi;
f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in
cui siano definite le linee di azione, le strutture
partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse
finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta
di focolai di organismi nocivi in applicazione del
regolamento (UE) 2016/2031;
g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri,
gia' punti di entrata di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni
strumentali e di personale, per dare applicazione al
regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione
delle piante dagli organismi nocivi;
h) definizione di un Piano di controllo nazionale
pluriennale per il settore della protezione delle piante
dagli organismi nocivi;
i) designazione dei laboratori nazionali di
riferimento, con le strutture e le risorse necessarie,
nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE)
2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi
di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti
vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
l) individuazione delle stazioni di quarantena e
delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE)
2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
m) realizzazione di un sistema elettronico per la
raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da
collegare e da rendere compatibile con il sistema
informatico dell'Unione europea;
n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la
previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive
e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
presente comma;
o) destinazione di una quota parte dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova
istituzione previste dai decreti legislativi di cui al
comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione,
gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di
cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per
cento dell'importo complessivo;
p) ricognizione e abrogazione espressa delle
disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o
implicita nonche' di quelle che siano prive di effettivo
contenuto normativo o comunque obsolete.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile
1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite e' pubblicata nella
G.U.C.E. 18 aprile 1968, n. 93.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulle produzioni e sul
commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
1970, n. 48.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1974, n. 543 (Norme regolamentari per l'applicazione del
D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla
produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 novembre 1974, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
1997, n. 432 (Regolamento recante modificazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164,
in materia di produzione e di commercio dei materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1997, n. 294.
- La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212
(Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti
la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo
comune delle varieta' delle specie di piante agrarie e
relativi controlli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 giugno 2001, n. 131.
- La direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14
febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la
direttiva 74/649/CEE, e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
febbraio 2002, n. L 53.
- Il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive
modificazioni, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre
2003, n. L 268.
- Il regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del
14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la
determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per
gli organismi geneticamente modificati, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10.
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure
di protezione contro gli organismi nocivi per le piante,
che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n.
652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE
del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre
2016, n. L 317.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della
Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce
condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n.
690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di
esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 10 dicembre 2019, n. L 319.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 4 novembre 2016, n. 227 (Attuazione della
direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2016, n. 288, cosi' recita:
«Art. 1. (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224). - 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Omissis);
b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente:
«Titolo III-bis
LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL
TERRITORIO NAZIONALE
Art. 26-bis. (Finalita' e campo di applicazione). -
1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o
vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in
attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la
direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita'
per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione
di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio.
2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo
non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali
o contenuti in prodotti.
3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo
non riguardano la coltivazione a fini sperimentali cosi'
come disciplinata dal titolo II del presente decreto.
4. Ai fini del presente titolo:
a) si intende per autorizzazione all'immissione in
commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato
rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e
l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai
sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del
regolamento (CE) n. 1829/2003;
b) l'autorita' nazionale competente e' il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 26-ter. (Adeguamento dell'ambito geografico). -
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, puo' chiedere l'adeguamento
dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio
nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di
tale OGM. Tale richiesta e' presentata nel corso della
procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed
e' comunicata all'Autorita' nazionale competente di cui
all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di
cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione della relazione di valutazione effettuata a
norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva
2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5, o dalla ricezione
del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e
dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
1829/2003.
3. L'autorizzazione all'immissione in commercio,
rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione
adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o il rinnovo
dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 20,
in mancanza di conferma da parte del notificante, sono
emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.
4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata
comunicata alla Commissione europea dopo la data di
trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai
sensi dell'articolo 17, il termine per il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, e
quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo
18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici
giorni.
Art. 26-quater. (Misure che limitano o vietano la
coltivazione di OGM sul territorio nazionale). - 1. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
puo' adottare misure che limitano o vietano su tutto il
territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione
di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla
coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in
commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna
richiesta a norma dell'articolo 26-ter, ovvero il
notificante o il richiedente abbia confermato l'ambito
geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali
misure sono conformi al diritto dell'Unione europea,
rispettose dei principi di proporzionalita' e di non
discriminazione, e motivate in base a:
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio-economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri
prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26-bis
della direttiva 2001/18/CE;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione
di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti
l'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2,
comma 1, e il Ministero della salute, nonche', se motivate
in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se
motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d),
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Qualora le misure siano motivate in base a situazioni
riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera g), il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno.
3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal
comma 1, lettera g), che non puo' essere utilizzata
singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono
essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda
delle circostanze particolari del territorio in cui si
applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al
comma 1 non devono contrastare con la valutazione del
rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva
2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE) n.
1829/2003.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di
misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima
della loro adozione. Tale comunicazione puo' essere
effettuata anche prima del completamento della procedura di
autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.
5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data
della comunicazione di cui al comma 4:
a) il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al
comma 1;
b) e' vietato impiantare l'OGM o gli OGM
interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4
nelle aree alle quali tali misure sono riferite;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure
di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto
di cui alla lettera b) nonche' l'autorita', di cui
all'articolo 35-bis, comma 4, competente all'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal medesimo
articolo.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure
di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e,
se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera
b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera
d), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se
motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera g),
con il Ministro dell'interno, nonche' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dette misure sono adottate o nella forma originariamente
proposta o in una versione modificata che tiene conto delle
osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione
europea, rese note alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano.
7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo
non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale
di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati
legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure
che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul
territorio nazionale, conformemente al comma 6.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali comunica l'adozione delle misure di cui al
presente articolo alla Commissione europea, agli altri
Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
il Ministero della salute nonche' le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure
adottate sui propri siti internet istituzionali.
Art. 26-quinquies. (Reintegrazione nell'ambito
geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto).
- 1. Ogni regione o provincia autonoma puo' chiedere al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
che il suo territorio o parte di esso sia reintegrato
nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di un OGM dal quale era stato precedentemente
escluso ai sensi dell'articolo 26-ter, o di revocare le
misure di cui all'articolo 26-quater relativamente al
proprio territorio. La richiesta di reintegrazione
dell'ambito geografico o la revoca delle misure di
limitazione o divieto sono predisposte con atto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la
reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali trasmette dette
richieste all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione
all'immissione in commercio.
3. Se la coltivazione di un OGM e' stata autorizzata
ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, l'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1,
ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica l'ambito
geografico dell'autorizzazione ovvero della decisione e
informa la Commissione europea, gli Stati membri e il
titolare dell'autorizzazione.
4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la
revoca delle misure adottate ai sensi dell'articolo
26-quater, queste ultime sono revocate di conseguenza, con
le medesime modalita' di cui allo stesso articolo
26-quater, comma 6. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali informa della revoca la Commissione
europea, gli altri Stati membri e il titolare
dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, l'autorita' nazionale competente di
cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della salute e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
pubblicano le misure modificate sui propri siti internet
istituzionali.
Art. 26-sexies. (Coesistenza nelle zone di frontiera
o tra Regioni confinanti). - 1. A decorrere dal 3 aprile
2017, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati
membri o ad altre regioni e province autonome in cui la
coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di
frontiera o di confine del loro territorio i provvedimenti
necessari al fine di evitare eventuali contaminazioni
transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni
e delle province autonome limitrofi, tenuto conto della
raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio
2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone
notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai fini della comunicazione di detti
provvedimenti alla Commissione europea.
2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma
1, ritiene che non sussistano le condizioni previste
dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva
2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni
geografiche, ne da' comunicazione motivata al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, che
informa lo Stato, la regione o la provincia autonoma
confinante in cui la coltivazione degli OGM e' vietata. Se
lo Stato, la regione o la provincia autonoma limitrofa
ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo
26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
richiede alla regione o provincia autonoma interessata di
adottare i provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui
al comma 1, e' vietato impiantare OGM nelle zone di
frontiera con Stati membri in cui la coltivazione di tali
OGM e' vietata ai sensi degli articoli 26-ter della
direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni
e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM e'
vietata ai sensi degli articoli 26-ter e 26-quater del
presente decreto. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere
attuati tali provvedimenti, informano gli operatori circa
tale divieto nonche' l'autorita' competente ad irrogare le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
35-bis.»;
(Omissis).».
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,
(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n.
L 95.
- La direttiva di esecuzione (UE) 2020/177, della
Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE,
2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive
93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di
esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle
sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41.
 
Allegato 1
Condizioni per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione
di varieta' portinnesto della vite.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Condizioni che deve soddisfare la coltura

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Condizioni che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Caratteri e condizioni minime su cui vertono le prove di campo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Etichettatura e confezionamento

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale il costitutore della varieta', o del clone, trasferisce i propri diritti e doveri relativamente all'utilizzo;
b) «barbatellaio»: appezzamento di un vivaio dove si mettono a radicare le barbatelle;
c) «campo catalogo delle varieta' di viti iscritte al Registro nazionale»: impianto dove viene mantenuto in coltivazione un campione di piante di tutte le varieta' iscritte al Registro nazionale delle varieta' di viti (RNVV);
d) «campo di produzione»: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale, anche privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;
e) «centro aziendale»: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attivita' di cui all'articolo 65, paragrafo, 1 del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;
f) «certificato del costitutore»: documento di carattere amministrativo o fiscale rilasciato dal costitutore della varieta' o del clone o dal suo avente causa, che attesta la categoria Iniziale o Base del materiale di moltiplicazione ai fini della costituzione di vigneti di viti-madri;
g) «clone»: una discendenza vegetativa di una varieta' conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identita' varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;
h) «Comitato fitosanitario nazionale»: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
i) «costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varieta' ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varieta', che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonche' dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detta varieta';
l) «marza»: porzione di pianta con almeno una gemma vitale;
m) «materiali di moltiplicazione»:
1) piante di vite:
1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;
1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea e' radicata;
1.3) barbatelle in vasetto: barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori alveolati o vasetti;
1.4) barbatelle reinnestate: barbatelle innestate o barbatelle franche, precedentemente autorizzate alla commercializzazione, sulle quali e' stato rispettivamente sostituito o posto un nesto mediante innesto, messe a dimora in vivaio o in vasetto;
1.5) barbatelle rimesse: barbatelle franche o innestate precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto;
1.6) barbatelle frigoconservate: barbatelle franche o innestate conservate in frigo per la campagna successiva;
1.7) barbatelle micropropagate: barbatelle franche di varieta' portinnesto ottenute dalla moltiplicazione in vitro di gemme ascellari, secondo quanto riportato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
2) parti di piante di vite:
2.1) sarmenti: tralci di un anno;
2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati;
2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche;
n) «micropropagazione»: moltiplicazione in vitro di varieta' di vite;
o) «operatore professionale»: come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 9), del regolamento (UE) 2016/2031;
p) «richiedente»:
1) per l'iscrizione di varieta': persona fisica o giuridica che, qualora non sia noto il costitutore, propone l'iscrizione di una varieta' ai fini della sua utilizzazione commerciale e ne garantisce il mantenimento in conservazione.
2) per l'iscrizione di cloni: la persona fisica o giuridica che presenta la domanda di iscrizione di un clone al Registro nazionale, responsabile della conservazione in purezza del clone, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonche' dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detto clone;
q) «Servizio fitosanitario nazionale»: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome;
r) «varieta'»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale possa essere:
1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e
3) considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a moltiplicarsi invariato;
s) «varieta' pubblica»: varieta' in libera moltiplicazione;
t) «vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti, identificati in modo univoco nella denuncia di produzione;
u) «vite»: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante;
v) «vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i materiali di moltiplicazione della vite si suddividono nelle seguenti categorie:
a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»;
b) «materiali di moltiplicazione di Base»;
c) «materiali di moltiplicazione Certificati»;
d) «materiali di moltiplicazione Standard».
2. I requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti all'articolo 22.
 
Art. 4

Autorita' nazionale competente

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», svolge la funzione di autorita' nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
 
Art. 5

Competenze del Servizio fitosanitario centrale

1. Al Servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento, compete:
a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualita' dei materiali di moltiplicazione;
b) l'organizzazione dell'attivita' d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al Capo III;
c) il coordinamento e l'effettuazione delle prove ufficiali di distinguibilita', omogeneita' e stabilita' (DUS), di cui all'articolo 15, ai fini dell'iscrizione al Registro varietale;
d) la predisposizione delle modalita' di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 7;
e) il controllo, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base;
f) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varieta';
g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce di cui all'articolo 23 e dei relativi controlli di cui agli articoli 24 e 25.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinate attivita' di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.
 
Art. 6

Competenze dei Servizi fitosanitari regionali

1. Ai Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome compete il controllo ufficiale, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard.
 
Art. 7
Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle
piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite.
1. Il Servizio fitosanitario centrale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito denominato «Gruppo di lavoro permanente», che ha compiti tecnici, consultivi e propositivi.
2. La Sezione materiali di moltiplicazione della vite esprime parere in merito:
a) alle problematiche nazionali e dell'Unione di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
b) alle modalita' di applicazione delle direttive e delle decisioni adottate a livello dell'Unione in merito alla materia disciplinata dal presente decreto;
c) alle richieste di iscrizione di varieta' e cloni al Registro nazionale delle varieta' di viti.
 
Art. 8

Obblighi degli operatori professionali

1. L'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio fitosanitario nazionale 7, nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabiliti i requisiti di professionalita', le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attivita' di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite.
3. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio e' situata la sede legale dell'operatore professionale provvede alla registrazione nel RUOP, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.
4. Nel caso di violazione reiterata delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attivita' e' disposta la revoca della registrazione di cui al comma 1.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Istituzione del Registro nazionale delle varieta'
e dei cloni di vite

1. E' istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite, di seguito denominato «Registro», per la identificazione delle varieta' e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione e' ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione. Il Registro riporta le informazioni di cui all'articolo 10 ed e' pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la struttura e le modalita' di aggiornamento del Registro di cui al comma 1.

Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n.
194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153, cosi'
recita:
«Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze
statali in materia di indirizzo e coordinamento delle
attivita' agricole e della conseguente necessita' di
acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore
agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema
informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in
funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema
informativo in base ai criteri e secondo le direttive
fissate dal Ministro medesimo.
Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi
durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le
relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme
sulla contabilita' dello Stato ed all'articolo 14 della
legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni
forma di gestione fuori bilancio.
Per i fini di cui al precedente primo comma e'
autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1984 al 1986.».
 
Art. 10

Informazioni contenute nel Registro

1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:
a) per le varieta':
1) la specie di appartenenza della varieta' o dell'incrocio;
2) la denominazione della varieta';
3) eventuali sinonimi della varieta';
4) il costitutore o il richiedente l'iscrizione;
5) il responsabile della conservazione della varieta';
6) la descrizione ufficiale;
7) l'utilizzo;
8) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili;
b) per i cloni:
1) la denominazione della varieta' di appartenenza;
2) la denominazione del clone e indicazioni dell'eventuale biotipo;
3) il richiedente l'iscrizione del clone o l'eventuale rappresentante;
4) la descrizione ufficiale;
5) la data di iscrizione della varieta' di appartenenza;
6) il responsabile della conservazione del clone;
7) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.
2. Il Servizio fitosanitario centrale provvede ad istituire un fascicolo, di tipo elettronico, per ogni varieta' e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varieta' e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta' e del clone.
 
Art. 11

Campo catalogo

1. E' istituito il Campo catalogo delle varieta', presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia (CREA-VE) del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che ne cura il mantenimento, e in cui sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varieta' di vite iscritte nel Registro, sia come varieta' pubbliche sia come varieta' coperte da privativa comunitaria ovvero nazionale.
2. Il CREA-VE inoltra annualmente una relazione al Ministero avente ad oggetto il mantenimento la consistenza del campo catalogo di cui al comma 1.
 
Art. 12

Procedimento di iscrizione di una varieta' di vite

1. Il procedimento di iscrizione di una varieta' di vite nel Registro di cui all'articolo 9, regolato dagli articoli che seguono, si articola in:
a) esame della domanda di iscrizione;
b) esecuzione delle prove ufficiali per la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione delle varieta' di vite al registro nazionale;
c) parere del Gruppo di lavoro permanente;
d) provvedimento di iscrizione della varieta' di vite.
 
Art. 13

Esame della domanda di iscrizione di una varieta' di vite

1. L'iscrizione nel Registro di una varieta' di vite, ai sensi dell'articolo 9, e' richiesta dal costitutore della varieta', dal suo avente causa o da un rappresentante designato, o, per le varieta' pubbliche, da un richiedente che vi ha interesse.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di cui al comma 1.
3. Il Ministero provvede all'esame istruttorio della domanda di iscrizione di cui al comma 1, della documentazione allegata e ne verifica l'ammissibilita' secondo le disposizioni presente capo.
4. Il procedimento di esame documentale della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 13:
- Il testo degli artt. 2 e 6 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, cosi' recita:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilita' dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare
complessita' del procedimento, sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di
pubblicazione di cui al primo periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti,
alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti
di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza
dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera
c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo
periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi
previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e
le condizioni.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito
delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo
su istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
«Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento).
- 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione. L'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.».
 
Art. 14

Esami ufficiali

1. L'iscrizione di una varieta' al Registro di cui all'articolo 9, successivamente al superamento del vaglio della domanda di cui all'articolo 13, e' subordinata allo svolgimento di esami ufficiali, effettuati principalmente mediante prove di campo.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente; nonche' i criteri e le procedure per l'esame delle varieta' con limitato interesse commerciale.
 
Art. 15

Esecuzione degli esami ufficiali

1. Le prove ufficiali di cui all'articolo 14 vertono sui caratteri e criteri minimi di cui all'allegato IV di cui al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
2. Il costitutore o il richiedente l'iscrizione deve inviare al Ministero, o all'organismo da questo delegato allo scopo, i materiali di moltiplicazione necessari all'effettuazione degli esami di cui al comma 1, nei tempi e con le modalita' definiti dal Ministero con il decreto di cui all'articolo 14, comma 2.
3. Gli esami ufficiali accertano che le varieta' di vite siano distinguibili, stabili e omogenee.
4. Una varieta' e' considerata:
a) distinguibile, quando e' chiaramente identificabile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varieta' la cui esistenza e' notoriamente conosciuta nell'Unione europea. Una varieta' si considera conosciuta nell'Unione europea se, al momento in cui la domanda di ammissione e' debitamente presentata, e' contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o e' oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano piu' soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varieta' da valutare;
b) stabile, se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonche' di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varieta' rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni;
c) omogenea, se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarita' della sua moltiplicazione, e' omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonche' di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varieta'.
5. Al termine degli esami di cui al comma 1, il Ministero predispone il rapporto di esame, e lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente che si esprime con parere vincolante. Qualora venga designato un organismo delegato, questo provvede all'invio del rapporto di esame al Servizio fitosanitario centrale, che lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente.
6. Per le varieta' oggetto di privativa per varieta' vegetale nazionale o comunitaria ai fini dell'iscrizione al registro, sono validi i risultati delle prove descrittive ufficiali eseguite ai fini della privativa stessa.
7. Per le varieta' gia' iscritte in altri Registri ufficiali dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione al registro, e' valida la descrizione ufficiale rilasciata dall'istituzione di riferimento responsabile dell'iscrizione.
8. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34.
 
Art. 16

Iscrizione della varieta'

1. La varieta' ritenuta idonea a seguito dei risultati degli esami ufficiali di cui all'articolo 15, previo parere positivo del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per le varieta' non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'esito complessivo sulle prove effettuate.
3. Se e' noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varieta' sono commercializzati in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima deve essere riportata nel Registro come «sinonimo».
4. Le varieta' ammesse al Registro sono controllate in base alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non sia piu' osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, la varieta' e' cancellata dal Registro nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonche' ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea.
6. Le varieta' provenienti da altri Stati membri sono soggette alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Capo, applicate alle varieta' e ai cloni di provenienza nazionale.
7. La varieta' che riveste particolare interesse per la viticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche d'ufficio, previa sottoposizione alle prove di cui all'articolo 15.
 
Art. 17

Domanda di iscrizione di un clone
nel Registro nazionale

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale di cui all'articolo 9, nonche' i requisiti delle selezioni clonali.
2. L'iscrizione di un clone di vite nel Registro nazionale di cui all'articolo 9, e' richiesta al Ministero, con apposita istanza corredata delle informazioni necessarie allo svolgimento delle verifiche di riconoscimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie. L'istanza deve comunque indicare:
a) i vitigni interessati alla selezione clonale, origine e identificazione dei presunti cloni;
b) l'ubicazione dei campi di confronto o di verifica del mantenimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie (comune, foglio e particella catastale, indirizzo dell'azienda e relativo piano di impianto).
3. Il Ministero o l'organismo da questo delegato, ai fini dell'esame della domanda, puo' svolgere ispezioni per verificare le caratteristiche delle selezioni clonali.
4. Il procedimento di esame della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il Ministero comunica, altresi', all'interessato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione qualora le anomalie non siano risolte.
6. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe previste dall'articolo 34.

Note all'art. 17:
- Per il testo degli artt. 2 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 13.
 
Art. 18

Iscrizione di un clone

1. Il clone, confermate le caratteristiche di cui all'articolo 17 e ritenuto idoneo, e' iscritto nel Registro nazionale con decreto del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il clone iscritto nel Registro viene periodicamente e ufficialmente controllato conformemente alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non presenti piu' le caratteristiche richieste per l'iscrizione al Registro, il Ministero con proprio decreto cancella il clone dal Registro nazionale.
 
Art. 19

Selezione conservatrice

1. Le varieta' di vite ovvero i cloni ammessi, iscritti al Registro nazionale, sono mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice dal costitutore della varieta' o, nel caso di cloni, da chi richiede l'iscrizione.
2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal costitutore della varieta' o del clone o dal richiedente di cui al comma 1, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero puo' chiedere campioni ai soggetti di cui al comma 1 o prelevarli ufficialmente, per le verifiche della varieta' o del clone.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora non si conosca il costitutore, puo' incaricare, con proprio provvedimento, della conservazione in purezza della varieta' un soggetto che dia garanzie di adeguato svolgimento dell'incarico sotto il profilo tecnico ed organizzativo.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' qualora il costitutore o il soggetto incaricato del mantenimento in purezza della varieta' non adempiano alle prescrizioni concernenti tale mantenimento.
5. Il Ministero presta l'assistenza amministrativa ad uno Stato membro per il controllo della selezione conservatrice qualora questa sia effettuata in territorio nazionale e riguardi varieta' e cloni iscritti in tale Stato membro.
 
Art. 20

Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione
della vite

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformita' alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione, mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali.
2. Ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, le attivita' di controllo di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'accertamento delle condizioni e dei requisiti relativi alla coltura e ai materiali di moltiplicazione di cui agli allegati II e III al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite ulteriori modalita' di esecuzione dei controlli di cui al presente Capo.
3. Gli oneri derivanti dalle attivita' finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34.
 
Art. 21
Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali
di moltiplicazione della vite

1. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio fitosanitario nazionale o da organismi delegati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Tale personale e' iscritto al Registro di cui al comma 3.
2. Il personale degli organismi delegati, destinato alle operazioni di controllo, viene scelto tra persone che non si trovano in situazione di conflitto di interessi ovvero che non esercitino a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attivita' di carattere economico nella produzione e nel commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attivita' nel settore della produzione di materiale di moltiplicazione della vite.
3. Presso il Ministero e' istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.
4. Il Registro, inserito nel Sistema informativo agricolo nazionale, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite e la sede operativa.
5. Con il decreto di delega del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, sono definiti anche i requisiti e le modalita' di formazione del personale tecnico coinvolto, autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' revocata l'autorizzazione concessa al personale tecnico, e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3 qualora sussista anche una sola delle seguenti condizioni:
a) non possegga piu' i requisiti richiesti dal presente articolo;
b) non soddisfi gli obblighi previsti dal presente decreto;
c) non dimostri la necessaria diligenza;
d) non si attenga scrupolosamente alle istruzioni ricevute.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 22

Categorie di certificazione dei materiali
di moltiplicazione della vite e loro requisiti

1. Per i materiali di moltiplicazione della vite, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 3 sono le seguenti:
a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:
1) prodotti sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identita' della varieta' o del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie;
2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di Base o di materiali di moltiplicazione Certificati;
3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione Iniziali e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1) e 2);
b) «materiali di moltiplicazione di Base»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:
1) prodotti sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identita' della varieta' e, se del caso, del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione Iniziali per via vegetativa;
2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione Certificati;
3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione di base;
4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3);
c) «materiali di moltiplicazione Certificati»: i materiali di moltiplicazione:
1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;
2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve;
3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per materiali di moltiplicazione certificati;
4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate;
d) «materiali di moltiplicazione Standard»: i materiali di moltiplicazione:
1) che presentano l'identita' e la purezza della varieta';
2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve;
3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per i materiali di moltiplicazione Standard;
4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
2. Le varieta' e i cloni iscritti nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.
 
Art. 23

Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione
della vite

1. Gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite, o loro materiali di moltiplicazione, per la successiva commercializzazione sul territorio europeo devono presentare denuncia di produzione di tali materiali al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di cui all'articolo 29.
2. Gli operatori professionali autorizzati che intendono produrre materiali di moltiplicazione, mediante tecniche di moltiplicazione in vitro, presentano denuncia di produzione secondo quanto indicato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di cui al comma 1.
 
Art. 24

Controlli sui materiali Iniziali e di Base

1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Iniziale e Base sono effettuate dal personale del Servizio fitosanitario centrale o dall'organismo delegato allo scopo autorizzato in conformita' all'articolo 5. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante l'esito del controllo medesimo.
2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, delle categorie Iniziale e base per la verifica dei requisiti di cui agli allegati II e III e provvede, altresi', ad effettuare le analisi dello stato virologico o a farle effettuare, presso un laboratorio ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I controlli ufficiali sul materiale di moltiplicazione ottenuto per micropropagazione vengono effettuati sulle piante madri durante la stagione vegetativa prima dell'inizio del primo espianto. Successivi controlli vengono realizzati in laboratorio e nei locali di ambientamento, indurimento, conservazione dei materiali e durante la fase di cernita e confezionamento del materiale di moltiplicazione. In presenza di condizioni non idonee allo sviluppo ottimale delle piante o in caso di mescolanza di lotti o di impossibilita' di loro identificazione, il Servizio fitosanitario centrale o l'organismo delegato impone la distruzione del materiale interessato.
4. Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell'Unione europea, i campioni raccolti possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in un altro Stato membro, purche' il protocollo di analisi sia equivalente a quelli del presente decreto.
5. Nei controlli ufficiali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono compresi test di controanalisi su impianti di viti madri denunciati e gia' sottoposti ad analisi da parte del costitutore negli anni precedenti al controllo.
6. Gli oneri derivanti dalle attivita' previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34.
 
Art. 25
Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e
Standard

1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard sono effettuate dal personale dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, autorizzato in conformita' all'articolo 21. Delle operazioni di controllo e' redatto un verbale che ne attesta l'esito.
2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri delle categorie Certificato e Standard e ai vivai di vite, in conformita' agli allegati II e III e secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2.
3. Gli oneri derivanti dalle attivita' previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34.
 
Art. 26

Autorizzazione alla produzione in conto lavoro

1. E' ammessa la produzione in conto lavoro di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprieta' di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione secondo le modalita' e le prescrizioni stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il materiale di cui al comma 1 deve essere restituito al viticoltore committente. Tale materiale non necessita della denuncia di cui all'articolo 23 ne' dell'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31, fatta eccezione per le barbatelle innestate le quali devono figurare nella denuncia annuale.
3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio non autorizzano la produzione in conto lavorazione nel caso di mancata idoneita' fitosanitaria dell'appezzamento o qualora non vengano fornite idonee garanzie di tracciabilita' del materiale in questione.
 
Art. 27

Campi sostitutivi

1. Nel caso di eliminazione di un campo di piante madri per il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Certificato e Standard, a seguito della constatazione di piante infestate da organismi nocivi di quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' autorizzare sotto controllo fitosanitario il prelievo di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una sola stagione di controllo. In tale caso, la seconda annualita' di controllo delle piante madri si effettua durante l'annata in cui le barbatelle prodotte con detto materiale sono ancora nella fase di barbatellaio. Se i controlli di secondo anno evidenziano che il materiale non e' idoneo, tutto il materiale interessato presente nel barbatellaio viene sottoposto a idoneo trattamento conformemente alla normativa fitosanitaria vigente.
2. Gli impianti sostitutivi vanno comunicati con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 con l'annotazione «Impianto sostitutivo».
3. I materiali di moltiplicazione interessati, di cui al comma 1, sono tenuti separati dagli altri durante tutte le fasi di lavorazione e di coltivazione.
4. Nel caso di utilizzo delle marze in regione diversa da quella di prelievo, lo spostamento di tale materiale deve essere autorizzato anche dal Servizio fitosanitario regionale competente per la sede in cui il materiale e' lavorato e coltivato in barbatellaio. Tale Servizio fitosanitario regionale puo' negare l'autorizzazione nel caso in cui non vengano fornite idonee garanzie di rintracciabilita' del materiale sotto controllo fitosanitario nel ciclo produttivo. Il suddetto spostamento interregionale del materiale sotto vincolo fitosanitario avviene sulla scorta dell'autorizzazione prodotta dai Servizi fitosanitari regionali interessati.
 
Art. 28

Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
della vite

1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati in presenza delle seguenti condizioni:
a) se sono ufficialmente certificati nelle categorie «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto;
b) se soddisfano le condizioni dell'allegato III.
2. Le barbatelle reinnestate sono commercializzate nella categoria Standard.
3. Per commercializzazione, ai fini del presente decreto, si intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale. Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varieta', e comunque:
a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi di sperimentazione o di controllo;
b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purche' il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito;
c) lo spostamento di materiali di moltiplicazione tra centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia a fini di condizionamento o lavorazione.
4. Fatte salve le norme fitosanitarie vigenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento puo' definire criteri e modalita' per la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione della vite destinati a:
a) prove per scopi scientifici;
b) lavori di selezione;
c) misure volte alla conservazione della diversita' genetica;
d) consumatore finale non professionista.
 
Art. 29

Autorizzazione alla commercializzazione

1. Il Servizio fitosanitario centrale, o l'organismo delegato di cui all'articolo 5, comma 2, rilascia all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Iniziale e Base ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Iniziale e Base.
2. I Servizi fitosanitari regionali rilasciano all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Certificato e Standard ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Certificato e Standard.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 non escludono la responsabilita' dell'operatore professionale circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate.
4. I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonche' durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varieta' e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione Iniziali, i materiali di moltiplicazione Base ed i materiali di moltiplicazione Certificati, secondo il clone.
5. Per i nesti, i portinnesti e le barbatelle al momento del loro trasferimento, ai fini della lavorazione, alla sede del vivaista, deve essere garantita dall'operatore professionale la tracciabilita' e rintracciabilita' del materiale.
 
Art. 30

Condizioni per l'immissione in commercio

1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto in lotti omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi, muniti di un sistema di chiusura e di un contrassegno conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura ovvero l'imballaggio ovvero senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.
3. Puo' essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il sistema di chiusura sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta e' fissata mediante tale sistema di chiusura che non e' sostituibile con una nuova chiusura.
4. Gli operatori professionali autorizzati, di cui all'articolo 21, possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, previa rietichettatura. Si puo' procedere a una o piu' nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. La necessita' di rietichettatura deve essere comunicata dalla ditta vivaistica al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio con congruo anticipo.
5. Le varieta' ammesse alla commercializzazione vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora venga meno una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, la varieta' non puo' essere commercializzata. I materiali di moltiplicazione delle varieta' ed eventualmente dei cloni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo ufficiale dei materiali di moltiplicazione Standard non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varieta' e, se del caso, il clone.
6. I materiali di moltiplicazione commercializzati possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalla normativa dell'Unione vigente per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l'etichetta ufficiale e il sistema di chiusura.
7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le procedure e le modalita' per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5, per verificare la rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente decreto.
8. Il Ministero, ove ricorrano difficolta' di approvvigionamento e in applicazione di quanto disposto dalla direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, puo' ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dal presente decreto. In tal caso l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31 indica che si tratta di materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Note all'art. 30:
- Per i riferimenti della direttiva 68/193/CEE del
Consiglio, del 9 aprile 1968, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 31

Etichetta ufficiale

1. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichetta ufficiale conforme alle prescrizioni contenute nell'allegato V, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta e' bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.
2. L'etichetta e' fissata al sistema di chiusura dei mazzi o degli imballaggi. Detto sistema di chiusura e' costituito in conformita' all'allegato V parte C.
3. Le forniture di materiali di moltiplicazione della vite prodotti nel territorio nazionale possono essere munite anche di un documento di accompagnamento diverso dall'etichetta ufficiale sul quale figurano le informazioni di cui all'allegato V parte A, lettera b). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di utilizzo del documento di accompagnamento.
4. Le etichette ufficiali sono conservate dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno dall'acquisizione dei materiali e sono tenute a disposizione del personale autorizzato ai controlli.
 
Art. 32

Tracciabilita'

1. Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unita' di vendita, gli obblighi di tracciabilita' di cui agli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette.
2. La ditta vivaistica si puo' approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, e in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilita'.

Note all'art. 32:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 33

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa di settore nazionale e dell'Unione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. A chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
3. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varieta' e cloni di vite non ufficialmente registrati al Registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite di cui all'articolo 9 o che non soddisfano piu' le condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo di cui all'articolo 16 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.
4. Al costitutore o al soggetto incaricato della conservazione in purezza che non adempia agli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, inerenti al mantenimento in purezza di una varieta' o di un clone, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.
5. Al responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante le registrazioni di cui all'articolo 19, comma 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
6. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da parte del Ministero in applicazione dell'articolo 19, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.
7. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificati o controllati come appartenente alle categorie di cui all'articolo 22 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
8. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto ai sensi degli articoli 24 e 25 per la categoria nella quale essi risultano classificati, di cui all'articolo 22, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
9. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 20, 24 e 25 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite e le relative ispezioni e campionamenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.
10. All'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia di cui all'articolo 23 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
11. A chiunque produce in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 26 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.
12. A chiunque non comunica gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.
13. A chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.
14. All'operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo ai sensi dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
15. A chiunque movimenta tra regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti in applicazione dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.
16. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
17. A chiunque preleva materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampa etichette ufficiali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
18. A chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto non mantiene separati ed identificati i lotti, secondo le varieta', di materiali di moltiplicazione della vite, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
19. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
20. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.
21. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene l'etichetta di certificazione ufficiale, di cui all'articolo 31, commi 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
22. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle informazioni previste ai sensi dell'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000 e il sequestro del materiale.
23. Alla ditta che, ai sensi dell'articolo 32, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilita' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.
24. Il Ministero costituisce l'autorita' competente a irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di competenza del Servizio fitosanitario centrale. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di propria competenza.
25. Con provvedimento del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 30 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 30. (Contenuti della legge di delegazione
europea e della legge europea). - 1. La legge di
delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo
29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1,
reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a
recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di
quanto previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o
per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente
legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 34

Tariffe

1. Le tariffe a carico dell'interessato, per le attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varieta' e dei cloni nel Registro di cui agli articoli 15 e 17, per le attivita' di controllo e certificazione di cui agli articoli 20, 24, e 25, e per il rilascio delle etichette ufficiali di cui all'articolo 31, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo effettivo del servizio reso.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e, per le tariffe di competenza dello Stato, le modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per la copertura dei costi derivanti dalle attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varieta'.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 34:
- Per il testo dell'art. 30 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 33.
 
Art. 35

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sui materiali di moltiplicazione della vite prima dell'entrata in vigore del presente decreto purche' non in contrasto con lo stesso.

Note all'art. 35:
- Per l'art. 117 della Costituzione, si veda nelle note
alla premesse.
- Il testo dell'articolo 40 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 40. (Recepimento delle direttive europee da
parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le
regioni e le province autonome, nelle materie di propria
competenza, provvedono al recepimento delle direttive
europee.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle
province autonome per recepire le direttive europee nelle
materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il
numero identificativo della direttiva recepita e sono
immediatamente trasmessi per posta certificata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee, fermo restando quanto previsto
all'articolo 29, comma 7, lettera f).
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le disposizioni legislative adottate
dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal
diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome, si
applicano, per le regioni e per le province autonome, alle
condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41
della presente legge.
4. Per le direttive europee, nelle materie di cui
all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il
Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si
devono attenere le regioni e le province autonome ai fini
del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del
perseguimento degli obiettivi della programmazione
economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in
cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di
legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti
previsti dall'articolo 35 della presente legge, e'
esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa
con i Ministri competenti secondo le modalita' di cui
all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le
Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee
da parte delle regioni e delle province autonome nelle
materie di loro competenza, secondo modalita' di
individuazione di tali direttive da definire con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A
tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente
le regioni e le province autonome nell'ambito della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella sessione europea dedicata alla predisposizione del
disegno di legge di delegazione europea e del disegno di
legge europea di cui all'articolo 29.».
 
Art. 36

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 37

Adeguamenti tecnici

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 7 sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

Note all'art. 37:
- Il testo dell'art. 17 della citata legge 23 agosto
1988, n. 400, cosi' recita:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
 
Art. 38

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 8, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 se non in contrasto con il presente decreto.
2. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 9, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005.
3. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 23, comma 3 e 24, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005.
4. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 17, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997 e al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008.
5. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 34, comma 3, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998 e al decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1999.
6. Il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite gia' autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto e' iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 21.

Note all'art. 38:
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 12 novembre 2009 (Determinazione dei
requisiti di professionalita' e della dotazione minima
delle attrezzature occorrenti per l'esercizio
dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di
vegetali e prodotti vegetali), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68.
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2005, n. 82.
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole 22
dicembre 1997 (Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione
di selezioni clonali di varieta' di vite al Catalogo
nazionale delle varieta' di vite), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12
febbraio 1998.
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 24 giugno 2008 (Modifica del
protocollo tecnico di selezione clonale della vite), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 195 del 21 agosto 2008.
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole 16
marzo 1998 (Determinazione delle tariffe di cui all'art. 1,
comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 1997, n. 432, recante
modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 24 dicembre 1969,
n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74.
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole 24
giugno 1999 (Rideterminazione delle tariffe di cui all'art.
1, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 1997, n. 432, recante
modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 24 dicembre 1969,
n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1999, n.
227.
 
Art. 39

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti atti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;
b) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543;
c) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518;
d) legge 19 dicembre 1984, n. 865;
e) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1989;
f) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991;
g) decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 30 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996;
h) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432;
i) decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997;
l) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998;
m) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1998;
n) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2001;
o) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
p) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005;
q) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2006;
r) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008;
s) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri e, ad interim, Ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 39:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, si veda
nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1982, n. 518 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140,
n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692
relative alla produzione ed al commercio dei materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1982, n. 217.
- La legge 19 dicembre 1984, n. 865 (Attuazione della
direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la
direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al
commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre
1984, n. 352.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, si
veda nelle note alle premesse.